(Approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’11.5.07 – ratifica CC ultimo comune 13.7.07)
tra le Amministrazioni Comunali di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.
per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi finalizzati :
Ø alla promozione dei diritti e delle opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
Ø alla prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
Ø alla promozione dell’integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese ( D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
Ø alla realizzazione di azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico;
Ø all’attuazione di diritti di assistenza, di integrazione scolastica, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale delle persone con handicap grave (legge 104/92, legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99), anche mediante la gestione di strutture socio assistenziali;
Ø a sostenere persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);
Ø all’attuazione del Piano di Zona mediante la costituzione di un ufficio comune denominato “Ufficio di Piano”
ü che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere sociale attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
ü che l’art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro dei servizi sociali” stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
ü che l’art. 8, comma 3 lettera a) della legge 8 novembre 2000 n.328, “Legge quadro dei servizi sociali” prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;
ü che il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, approvato con D.P.R. 3 maggio 2001, promuove l’adozione di modelli organizzativi e di gestione che consentono un’ottimale utilizzo delle risorse e lo sviluppo di servizi e prestazioni orientati alla soddisfazione dell’utenza;
ü che la D.G.R. n.VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti socio sanitari, istituiti secondo l’art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge;
ü che il Piano socio sanitario regionale 2007-2009, in esecuzione della L.R.31/97, riconferma la trasformazione delle Aziende Sanitarie Locali in enti di Programmazione, Accreditamento e Controllo (PAC), mediante la progressiva dismissione della gestione diretta dei servizi;
ü che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza nel maggio 2004, veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata, per il triennio 2004/2007, dei servizi e interventi:
a) per la promozione di diritti e di opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
b) per la prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
c) per promuovere l’integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese (D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
d) per azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico.
e) per misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave (legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99);
f) a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);
ü che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale ha valutato positivamente i risultati ottenuti dalla gestione associata realizzata nel periodo di validità della convenzione stipulata nel maggio 2004 per il periodo 2004-2007;
ü che il Piano di Zona 2006-2008 approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale il 7 aprile 2006, riconosce la necessità di conseguire un più elevato livello di integrazione organizzativa fra i comuni dell’ambito distrettuale nell’erogazione dei servizi sociali;
ü che l’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
ü che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale nella seduta del 16 febbraio 2007 ha approvato il progetto di riorganizzazione dell’Ufficio di Piano, nel quale vengono indicati composizione, ruoli e impegno finanziario;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
TITOLO I - FINALITA’ E DURATA
1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, dei servizi e degli interventi finalizzati :
a) alla promozione dei diritti e delle opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
b) alla prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
c) alla promozione dell’integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese ( D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
d) alla realizzazione di azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico;
e) all’attuazione di diritti di assistenza, di integrazione scolastica, di inserimento lavorativa e di inclusione sociale delle persone con handicap grave (legge 104/92, legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99), anche mediante la gestione di strutture socio assistenziali;
f) a sostenere persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);
g) all’attuazione del Piano di Zona mediante la costituzione di un ufficio comune denominato “Ufficio di Piano”.
3. In esecuzione di quanto disposto nel comma precedente rientrano nella gestione associata, nel rispetto dei piani annualmente approvati dall’Assemblea dei Sindaci i seguenti servizi e progetti:
a) “Spazio Neutro” – servizio per l’incontro protetto tra genitori e figli in situazioni di tutela o con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Albiate.
b) “Ancora genitori” – servizio di consulenza, accompagnamento e supporto delle competenze genitoriali nelle situazioni di separazione conflittuale. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Verano Brianza.
c) “Noi genitori” – interventi formativi, informativi e spazi di consulenza finalizzati al sostegno della genitorialità. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Carate Brianza.
d) Interventi per la prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Biassono.
e) “Riconoscere le differenze per arricchirsi” – servizio per l’integrazione sociale e scolastica dei minori stranieri. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Veduggio.
f) “Centro Servizi Immigrati Stranieri (CESIS)” – servizio informativo rivolto agli stranieri. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Carate Brianza.
g) “Progetto affidi Teepee” – servizio di promozione e gestione dell’affido familiare. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Albiate.
h) “Progetto Camelot” – azione di prevenzione del disagio minorile in abito scolastico. La responsabilità della gestione è attualmente affidata al Comune di Briosco.
i) “Ufficio di Piano” per l’attuazione del Piano di Zona. La responsabilità della gestione è affidata al Comune di Besana in Brianza.
4. Il trasferimento della responsabilità della gestione dei servizi e dei progetti indicati nel comma precedente in capo all’Ufficio di Piano viene disposta dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito, la quale ne determina i tempi e le modalità. I Comuni sottoscrittori assumono la decisione come propria mediante apposito atto.
Art. 2 - Durata
1. La presente convenzione è valida a decorrere dal 1° luglio 2007 fino al 31 maggio 2009, salvo modifiche delle leggi in materia di servizi sociali.
2. Entro tre mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti all’accordo possono procedere al rinnovo per ulteriori tre anni previa adozione di apposito atto.
3. E’ preclusa la facoltà di recesso per l’intera durata del presente accordo.
4. Qualora l’Assemblea dei Sindaci approvi la costituzione di altri organismi di gestione diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, i Comuni aderenti regoleranno i rapporti pendenti attraverso specifici atti convenzionali.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
Art. 3 - Responsabilità
1. Assume il ruolo di ente capofila il Comune di Besana in Brianza garantendo le attività di coordinamento necessarie all’attuazione di quanto disposto nella presente convenzione. In particolare cura i rapporti amministrativi e finanziari con la ASL MI3 e la Provincia di Milano per quanto concerne il trasferimento delle risorse nazionali, regionali e provinciali.
2. Fino a quando la gestione dei servizi o dei progetti non sarà trasferita all’Ufficio di Piano i comuni responsabili della gestione dei servizi e dei progetti:
Ø nominano un coordinatore del servizio o del progetto
Ø garantiscono lo svolgimento delle attività loro affidate assumendo gli atti necessari all’organizzazione e al funzionamento di ciascun servizio o progetto.
Art. 4 - Organizzazione dei servizi e degli interventi
1. L’organizzazione, le regole di funzionamento e le figure professionali necessarie alla gestione dei servizi e dei progetti sono stabiliti nel documento di programmazione annuale, elaborato dal Coordinatore del Servizio, condiviso dal Tavolo Gestionale/Tecnico e approvato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni.
2. Fermo restando la titolarità dei rapporti individuali di lavoro, nonché i vincoli propri delle singole amministrazioni di appartenenza, i comuni sottoscrittori assicurano la disponibilità alla collaborazione del proprio personale per il buon esito dei servizi e dei progetti di cui sopra, secondo quanto previsto dai piani operativi approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
Art. 5 - Il Tavolo Gestionale/Tecnico e il Gruppo tecnico
1. Nell’ambito della gestione associata di cui alla presente convenzione, il Tavolo Gestionale/Tecnico è formato dai Responsabili e dai Tecnici dei Servizi Sociali dei Comuni sottoscrittori, dal Coordinatore del servizio o del progetto, dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano e dal Responsabile di Servizio dell’UDP. E’ convocato dal Responsabile di Servizio dell’Ufficio di Piano.
2. Funzioni del Tavolo Gestionale/Tecnico sono l’elaborazione e la presentazione all’Assemblea dei Sindaci, su proposta del Coordinatore in accordo con il Gruppo Tecnico del Servizio e del Progetto:
Ø del piani annuali operativi e della relativa previsione di spesa,
Ø della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e del relativo rendiconto.
3. Il Gruppo Tecnico è formato dal Responsabile di Servizio dell’Ufficio di Piano, dal Coordinatore del servizio e del progetto e da almeno due tecnici scelti dall’Assemblea dei Sindaci tra i tecnici dei comuni sottoscrittori.
4. Oltre a quanto stabilito nel precedente punto 2, al Gruppo Tecnico sono affidate le funzioni di verifica periodica sull’andamento del servizio o del progetto.
1. La proposta di piano operativo annuale e della relativa previsione di spesa, sono presentati entro il 15 settembre al Tavolo Gestionale/Tecnico da parte del Coordinatore del servizio e del progetto, in accordo con il Gruppo Tecnico.
2. La proposta rielaborata dal Tavolo Gestionale/Tecnico viene presentata all’Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo entro il 30 settembre. Le Amministrazioni Comunali, se tenute, valutano la possibilità di iscrivere le somme approvate nei propri documenti di programmazione economico finanziaria nell’ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta.
3. I costi relativi al singolo servizio o progetto sono ripartiti fra le Amministrazioni Comunali in modo proporzionale al numero degli abitanti o secondo diversa modalità stabilita dall’Assemblea dei Sindaci, al netto di eventuali entrate derivanti da risorse dei fondi nazionali, regionali o provinciali, o dai contributi e tariffe provenienti da altri Enti che ne utilizzano le prestazioni.
4. L’erogazione del Servizio a favore di Comuni esterni all’ambito distrettuale sarà stabilita a fronte di quote che, approvate dalla Assemblea dei Sindaci, saranno sottoposte ai comuni convenzionati per l’approvazione.
5. I comuni, se tenuti, pagano la quota prevista al comune capofila della presente convenzione, secondo le seguenti scadenze: l’ 80% dell’importo a preventivo entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, il saldo a consuntivo entro il 31 maggio dell’anno successivo, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e del relativo rendiconto.
Art. 7 - Relazione sull’attività svolta e relativo consuntivo di spesa
1. La proposta di relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e del relativo consuntivo di spesa sono presentati entro il 31 marzo al Tavolo Gestionale/Tecnico da parte del Coordinatore del servizio o del progetto, in accordo con il Gruppo Tecnico del Servizio e del Progetto.
2. La proposta rielaborata dal Tavolo Gestionale/Tecnico viene presentata all’Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo entro il 30 aprile.
Art. 8 - Variazione dei piani operativi e dei relativi preventivi di spesa
1. Il Coordinatore di ciascun servizio o progetto, in accordo con il Gruppo Gestionale/Tecnico, qualora valuti necessario intervenire sui piani operativi annuali e sulle relative previsioni di spesa, ne presenta documentata proposta al Tavolo Gestionale, e la proposta da questo rielaborata all’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione definitiva. Le Amministrazioni Comunali, se tenute, valutano la possibilità di iscrivere le somme approvate nei propri documenti di programmazione economico finanziaria mediante apposita variazione.
2. Per assicurare una corretta gestione di bilancio le proposte di cui al punto precedente non possono essere presentate all’Assemblea dei Sindaci dopo il 31 di ottobre di ogni anno.
Art. 9 - Competenze dell’Ufficio di Piano
1. All’Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze:
a) Supporto tecnico all’Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona:
Ø predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
Ø cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell’assemblea dei sindaci;
Ø interfaccia per i rapporti tecnici distrettuali con ASL MI3 e altri enti o organismi, distrettuali, provinciali e regionali;
b) Coordinamento tavolo gestionale/tecnico, tavolo di sistema, tavoli d’area adulti, minori, handicap, anziani, sia istituzionali che allargati, gruppi tecnici dei servizi e dei progetti:
Ø convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
Ø definizione di un referente per la cura della verbalizzazione degli incontri dei tavoli;
Ø trasmissione dei verbali dei tavoli;
Ø coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall’assemblea dei sindaci;
Ø coordinamento del lavoro dei gruppi tecnici dei servizi e dei progetti tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall’assemblea dei sindaci;
c) Formazione:
Ø cura della predisposizione di un piano formativo distrettuale per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale.
d) Segreteria:
e) Gestione budget unico distrettuale
Ø ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, o provenienti da altri enti pubblici o privati in conformità con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci;
Ø assolvimento del debito informativo legato all’attuazione del Piano di Zona verso l’Azienda Sanitaria Locale e Regione Lombardia;
f) Gestione servizi e progetti distrettuali:
Ø predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovracomunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall’Assemblea dei Sindaci;
Ø coordinamento dei servizi e dei progetti sovracomunali;
Ø gestione dei servizi e dei progetti individuati dall’Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nel comma 4 dell’art.1.
g) Controllo:
Ø Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni del Distretto al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali nei tempi indicati dall’Assemblea dei Sindaci;
Art. 10 - Sede e organizzazione dell’Ufficio di Piano
1. L’Ufficio di Piano ha sede presso il Comune di Besana in Brianza, al quale spetta assicurare le attività di supporto e logistiche per il suo regolare funzionamento.
2. Le funzioni di Coordinatore, di Responsabile del Servizio, e di Componente dell’Ufficio di Piano sono stabilite dall’Assemblea dei Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento degli organi distrettuali per la predisposizione e l’attuazione dei Piani di Zona del Distretto di Carate Brianza (Mi).
3. L’impiego del personale nell’ambito delle attività dell’Ufficio di Piano può avvenire mediante una delle seguenti forme:
Ø compiti aggiuntivi conferiti dal comune di appartenenza;
Ø comando parziale o totale dal comune di appartenenza;
Ø contratti di lavoro dipendente, autonomo o a progetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. Ai Comuni di provenienza del personale incaricato di svolgere le funzioni di Coordinatore, Responsabile di servizio e di componente dell’Ufficio di Piano è riconosciuto un rimborso corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate, valorizzate sulla base del costo orario lordo corrispondente all’inquadramento contrattuale personale.
5. In caso di comando parziale o totale, il Comune di Besana in Brianza, in qualità di comune capofila, e l’ente di appartenenza, assumeranno gli atti amministrativi per la regolamentazione di tutti gli aspetti giuridici ed economici necessari a permettere un corretto utilizzo del lavoratore presso l’Ufficio di Piano.
6. L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni, su proposta del Nucleo di Valutazione del Comune Capofila sentito il parere del Coordinatore dell’UDP, determina annualmente: 1) la retribuzione di posizione per il personale in comando totale e titolare di posizione organizzativa; 2) le forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato; 3) la distribuzione di tale fondo per i componenti dell’Ufficio di Piano basandosi su criteri oggettivi di qualità e professionalità del lavoro svolto nel corso dell’anno precedente.
7. L’Assemblea dei Sindaci decide annualmente le forme di incentivazione economica a favore del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
8. I preventivi di spesa e i relativi consuntivi, compresa la quota da riservare al personale a titolo di premio di risultato sono approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
9. Al Responsabile di Servizio dell’Ufficio di Piano sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri gestionali connessi alle funzioni sopra elencate, a norma dell’art. 107, d.lgs. 267/2000.
Art. 11 - Risorse finanziarie per l’attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti.
1. Le risorse necessarie per l’attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti di cui alla presente convenzione sono garantite da adeguati trasferimenti da parte:
Ø del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
Ø del Fondo Sociale Regionale
Ø dagli accordi di parternariato con la Provincia di Milano
Ø dai Comuni dell’Ambito distrettuale
Ø da altre risorse della rete del sistema dei servizi sociali integrati.
2. Il Comune di Besana in Brianza valuta la creazione di apposito programma, di cui all’art. 170 del d.lgs 267/2000, nell’ambito della propria Relazione Previsionale e Programmatica, dove siano evidenziate le risorse di competenza dell’Ufficio di Piano e i relativi obiettivi.
3. Il Responsabile di Servizio dell’Ufficio di Piano predispone per l’Assemblea dei Sindaci uno schema analitico delle spese per l’attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti previsti per l’anno successivo, indicando anche le modalità di copertura delle medesime. Tale documento, approvato dall’Assemblea dei Sindaci, previo parere del Tavolo Gestionale/Tecnico, viene opportunamente valutato dal Comune di Besana in Brianza nell’ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta.
4. Entro il 30 di settembre l’Assemblea dei Sindaci, con la collaborazione dell’Ufficio di Piano, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale del Piano Sociale di Zona. Tale documento viene opportunamente valutato dal Comune di Besana in Brianza nell’ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta.
5. Entro i tempi e le procedure stabilite dal Comune di Besana in Brianza per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’Assemblea dei Sindaci, con la collaborazione dell’Ufficio di Piano, predispone il consuntivo annuale del Piano Sociale di Zona.
6. La gestione delle poste residue, attive e passive, è effettuata con vincolo di destinazione congiuntamente a quelle del Bilancio del Comune di Besana in Brianza. Eventuali avanzi di amministrazione, determinati dalle operazioni contabili connesse alla gestione finanziaria del Piano Sociale di Zona, sono applicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e compatibilmente con le condizioni di bilancio del Comune di Besana in Brianza in relazione al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente per spese legate all’attuazione del Piano di Zona o alla gestione associata dei servizi e dei progetti.
7. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Besana in Brianza appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria sugli atti amministrativi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati all’Ufficio di Piano.
8. Per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, le spese di personale vengono considerate a carico di ogni singolo comune del distretto in misura proporzionale alla popolazione rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 12 - Il Coordinatore dei Servizi e dei Progetti
1. Dal momento del trasferimento della responsabilità della gestione dei servizi e dei progetti di cui alla presente convenzione in capo all’Ufficio di Piano, le disposizioni che riguardano il Coordinatore dei singoli servizi e progetti si intendono riferite al Responsabile di Servizio dell’Ufficio di Piano.
Art.13 - Regolamentazione dell’attività dei servizi
1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento e l’attività dei servizi l’Assemblea dei Sindaci, su proposta dell’Ufficio di Piano in collaborazione con i Gruppi Tecnici, previo parere del Tavolo Gestionale e Tecnico, potrà adottare appositi regolamenti.
Art. 14 - Beni acquistati
1. Le attrezzature acquistate con gli stanziamenti dei Comuni convenzionati vengono iscritte nell’inventario del comune responsabile della gestione del servizio o del progetto interessato alla fornitura.
Art. 15 - Provincia di Monza e della Brianza
1. Ogni riferimento alla Provincia di Milano contenuto nella presente convenzione si intende automaticamente sostituito in Provincia di Monza e della Brianza a partire dal momento in cui la stessa diventerà operativa e ugualmente dicasi per l’ ASL MI3 nell’eventualità di riorganizzazioni e/o cambi di denominazione.
1. L’Assemblea dei Sindaci dirimerà le controversie inerenti le eventuali diverse interpretazioni del presente convenzione.
Art. 17
Registrazione
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Timbro
Per il Comune di Albiate
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Timbro
Per il Comune di Besana Brianza
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Timbro
Per il Comune di Biassono
____________________________________________________
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Timbro
Per il Comune di Briosco
____________________________________________________
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Timbro
Per il Comune di Carate Brianza
____________________________________________________
Timbro
Per il Comune di Lissone
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Timbro
Per il Comune di Macherio
____________________________________________________
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Timbro
Per il Comune di Renate
____________________________________________________
Timbro
Per il Comune di Sovico
____________________________________________________
Timbro
Per il Comune di Triuggio
____________________________________________________
Timbro
Per il Comune di Vedano
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Timbro
Per il Comune di Veduggio con Colzano
____________________________________________________
Timbro
Per il Comune di Verano Brianza
____________________________________________________
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