CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Tra le Amministrazioni Comunali di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza rappresentati come segue:
Premesso che i
Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza,
Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio
Con Colzano, Verano Brianza intendono costituire un’AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE (seguito per brevità denominata anche Azienda) con il fine
di provvedere all’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie
integrate e, più in generale, alla gestione integrata dei servizi alla
persona;
Considerato che prevedono
che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni
partecipanti all’Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;
Valutato che detti Comuni
auspicano che l’AZIENDA provveda a regolare i rapporti dell’Ambito
Distrettuale con l’A.S.L. e l’Azienda Ospedaliera mediante atti
di intesa per l’integrazione sanitario/sociale;
Assunto che la volontà
di costituire la suddetta Azienda costituisce la prosecuzione della
scelta di gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio
sanitari che ormai dall’anno 2001 caratterizza l’azione dei su indicati
Comuni;
Atteso che l’iniziativa
di costituire l’Azienda per i servizi sociali si colloca nel più
ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti
d’azione dell’ente Locale, per come essi sono definiti dal
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” (d’ora in avanti indicato come T.U.E.L.);
Posto che l’Azienda
è percepita quale strumento di ottimizzazione dell’efficienza nella
produzione dei servizi e, dunque, quale idoneo mezzo attraverso cui
sviluppare e potenziare il “Welfare Locale” ed elaborare risposte
innovative ai bisogni emergenti e all’articolazione delle domande
che la società esprime;
Rimarcato che la prolungata
esperienza di gestione associata, tramite lo strumento della Convenzione
Intercomunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. ha consentito lo
sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;
Verificato che anche
la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000,
n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” d’ora in avanti indicata come “Legge
quadro dei servizi sociali”) prevede ed auspica, all’art. 8, comma
3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete,
definiti di concerto con la Regione;
Verificato che anche
la Legge della Regione Lombardia 3 del 2008 individua, all’art. 11,
comma 2, nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia
e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni;
Considerato che le forme
di gestione associata sono disciplinate dagli art. 31 e 144 del TUEL;
Alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:
Considerata quindi l’esigenza
di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi
alla persona dell’ambito territoriale degli Enti Consorziati, puntando
al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;
Avvertita e condivisa l’esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:
Considerato che le parti
in atto individuano nell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE lo strumento
ideale per l’esercizio comune delle funzioni indicate sopra nell’ambito
territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli
Enti stessi;
Valutato che i Comuni firmatari ritengono infatti che, in base alla normativa vigente, sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l’esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale, consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona finalizzata ai seguenti obiettivi:
tutto ciò
premesso tra
I Comuni di Albiate,
Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio
, Renate , Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro , Comune di Veduggio con
Colzano, Verano Brianza, enti locali come sopra rappresentati
si conviene e si stipula
quanto segue:
Art.1 - Costituzione
Con la presente convenzione
si costituisce, in virtù dell’art. 31 e dell’art. 114 del
D.Lgs. 267/2000, fra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono,
Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio,
Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, una Azienda
Speciale consortile denominata “Valore Sociale” -
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (a seguito per brevità
denominata anche Azienda) per l’esercizio di attività e funzioni
socio-assistenziali , socio-sanitarie integrate e, più in generale,
per la gestione integrata dei servizi alla persona.
L’adesione comporta
l’affidamento all’Azienda consortile della gestione dei servizi
distrettuali di cui all’allegato A, che forma parte integrante della
presente convenzione, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente
locale in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona da
attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune
e Azienda.
Possono essere ammessi
a far parte dell’Azienda altri Enti Locali ed Enti Pubblici che risultino
avere interesse, in comune con quelli consorziati, al conferimento dei
servizi di cui al successivo articolo 2.
L’adesione deve essere
approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati su proposta deliberativa
dell’Assemblea Consortile.
L’Azienda è dotata
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e del proprio
Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che sotto
la lettera Allegato B forma parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2 – Sede
L’Azienda consortile
ha sede in Carate Brianza.
L’ubicazione dei servizi
e degli uffici che fanno capo all’AZIENDA può essere dislocata in
sedi diverse con delibera dell’Assemblea Consortile in relazione ad
esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell’offerta di
servizi sul territorio dei comuni proprietari.
Art 3 - Finalità
e scopo
Scopo dell’AZIENDA
è l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate
e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente
carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale
degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento
concernenti le attività dell’azienda o aventi finalità di promozione
sociale dei cittadini del territorio.
L’esercizio delle funzioni
e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti
obiettivi :
Art. 4 - Gestione dei
servizi
L’AZIENDA esercita
la gestione dei servizi di cui all’articolo precedente in forma diretta
a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle
convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di
servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non
lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali
a terzi.
L’AZIENDA può accedere
pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva,
a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità
previste dalle norme vigenti in materia.
L’AZIENDA è abilitata
a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi
sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.
l servizi conferiti facenti capo all’AZIENDA sono diffusi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti conferenti e vengono esercitati nelle seguenti distinte aree:
I servizi facenti capo
all’AZIENDA, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione,
devono assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti
partecipanti.
L’AZIENDA può inoltre
svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici
o privati che operano in campo socio – assistenziale e socio - sanitario,
nonché a richiesta degli Enti interessati, attivare servizi socio-assistenziali
o socio – sanitari aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi,
determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.
Per il migliore svolgimento
di ulteriori attività e funzioni, l’AZIENDA provvede ad articolare
la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base
del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto
alle caratteristiche delle attività svolte.
Al momento dell’attivazione di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo l’Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.
L’AZIENDA ha la durata
di anni 40 (quaranta), a decorrere dalla data di effettiva attivazione
della stessa, coincidente con la data di stipula della presente Convenzione.
Al termine finale, l’AZIENDA
è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri
stabiliti dallo Statuto.
E’ facoltà degli Enti
Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni
stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa
adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo
competenti.
La proroga è efficace
a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati
ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti
al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6 – Scioglimento
L’AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile.
Forme e modalità
relative allo scioglimento e alla relativa liquidazione del patrimonio
sono previsti nello Statuto dell’AZIENDA.
Art. 7 - Recesso
E’ consentito il recesso
dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste
dai commi seguenti.
Il recesso non può
essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall’ingresso
dell’Ente nell’AZIENDA.
Nei confronti dell’ente
recedente si applicano i criteri dettati all’art. 16 dello Statuto.
Art. 8 - Organi Consortili
Gli Organi dell’ AZIENDA Consortile sono:
La nomina, la composizione
e il funzionamento degli organi nonché le rispettive competenze
e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell’AZIENDA consortile.
Art. 9 - Capitale di dotazione
al momento della costituzione
Con la sottoscrizione
della presente convenzione, i Comuni consorziati provvedono al conferimento
delle quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla
data del 31.12.2007, per un ammontare complessivo di euro 100.000,00,
secondo le misure stabilite nella “tabella di riparto del capitale
di dotazione” che qui si allega sotto la lettera C a formare parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 10 - Partecipazione
degli enti consorziati e quote di partecipazione al voto assembleare
Ciascun ente consorziato
partecipa all’assemblea con un proprio rappresentante.
Gli enti consorziati
sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere
alla formazione degli indirizzi strategici dell’AZIENDA e alla nomina
e revoca degli organismi della medesima.
Gli Enti consorziati
sono tenuti ad esercitare il controllo sull’operato dell’Azienda
e a verificare la rispondenza dell’azione alle finalità per cui essa
è costituita.
Gli Enti consorziati
devono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell’Azienda
erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri
previsti dall'allegato statuto.
Gli Enti consorziati
possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare
ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.
Ogni Ente è rappresentato
nell’Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi
delegata preferibilmente in via permanente.
Ogni rappresentante è
portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo
che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 fatto
salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti
consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte
quote di seguito illustrate:
Allo scopo di incrementare
il peso degli enti più piccoli, per l’attribuzione dei voti
assembleari si stabilisce che la popolazione dei comuni che assommino
meno di 5.000 abitanti sia arrotondata a tale misura.
Fino alla seduta successiva
al primo conferimento di servizi, i voti a disposizione di ciascun Comune
Consorziato sono calcolati sulla base del conferimento di cui all’articolo
9 dello statuto e della relativa tabella di riparto allegata sotto la
lettera C alla presente convenzione con la correzione di cui al comma
precedente.
Per il primo anno di
gestione, in assenza del conto economico d’esercizio, viene preso
a base il bilancio preventivo.
Eventuali modifiche ai
criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, dato che comportano
modifiche sostanziali alla presente Convenzione, devono essere preventivamente
approvate da ciascun Ente Consorziato, sulla base di apposita proposta
dell’Assemblea Consortile.
Le quote di partecipazione
vengono ricalcolate annualmente sulla base dei criteri e delle modalità,
previsti dallo Statuto.
Art. 11 – Deroghe e
astensione obbligatoria dal voto assembleare
In deroga a quanto stabilito
nel precedente articolo, per le tematiche di cui al successivo comma
2 , i voti vengono così attribuiti:
La modalità di voto di cui al comma
1 si applica alle seguenti tematiche:
Gli Enti che non abbiano
conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare
sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che
a tale determinazione è riferito.
Pertanto, la quota degli
Enti tenuti all’astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del
calcolo del quorum necessario per la validità della decisione.
Art. 12 Atti soggetti
all’approvazione degli Enti Consorziati
Le proposte di deliberazione
inerenti gli argomenti sotto indicati devono essere preventivamente
sottoposte all’approvazione dei singoli Enti aderenti:
a) approvazione e successive modifiche dello Statuto e della presente convezione, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima dall’art. 13 comma 3 dello Statuto;
b) scioglimento dell’azienda.
Le deliberazioni di cui
al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli
Comunali entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
Art. 13 - Atti fondamentali
dell’Azienda consortile
Entro 15 giorni dall’assunzione,
i seguenti atti fondamentali devono essere comunicati agli enti consorziati:
Art. 14 - I mezzi finanziari
e la gestione
Le entrate dell’Azienda sono costituite
da:
Gli Enti consorziati
provvedono a corrispondere le proprie spettanze, nella misura stabilita
dalle Assemblee distrettuali nei Contratti di Servizio.
Per quanto attiene alla
finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all’Azienda
Consortile si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.
Art. 15 - Il personale
L’AZIENDA Consortile
può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti
consorziati o da altri Enti pubblici o con personale proprio, alle dirette
dipendenze o con altre forme contrattuali.
Il Consiglio di Amministrazione
approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell’AZIENDA
Consortile, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità
dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze
ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del
lavoro.
Art. 16 - Il patrimonio
Il patrimonio aziendale
è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati
in proprio dall’ente, nonchè da beni mobili ed immobili oggetto di
donazione
L’Azienda inoltre è
consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale
uso.
L’Azienda ha l’obbligo
di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente
e allegarlo al Bilancio di esercizio.
Art. 17 - Controversie
tra gli enti consorziati
Ogni controversia tra
gli enti aderenti o tra essi e l’Azienda Consortile, derivante dall’interpretazione
e/o dall’esecuzione della presente Convenzione o dello Statuto,
viene demandata alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria,
foro di Monza.
Art. 18 - Disposizioni
transitorie
A seguito della costituzione dell’Azienda, l’Assemblea Consortile stabilisce le date per il trasferimento graduale alla stessa dei servizi di cui all’allegato A.
A tal fine l’Azienda
subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi
e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi
conferiti fatti salvi i debiti ed i crediti di gestione, alla data del
trasferimento.
A partire dalla data
di stipula della presente convenzione i debiti ed i crediti vantati
dal Comune Capofila dei Piani di Zona sono trasferiti all’Azienda.
Il Comune di Besana in
Brianza, in qualità di attuale Comune capofila dei Piani di Zona,
si impegna a corrispondere all’Azienda gli eventuali avanzi di gestione.
La decisione sull’utilizzo
degli eventuali avanzi di gestione viene assunta dall’Assemblea Consortile.
Gli Organi dell’Azienda,
dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie anche
in carenza del bilancio di esercizio.
Art. 19 - Entrata in vigore
La presente Convenzione
con l’allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti
contraenti, entrano in vigore con la firma della presente convenzione
da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi.
Firmato
Il Sindaco di Albiate ____________________
Il Sindaco di Besana in Brianza ____________________________
Il Sindaco di Biassono ____________________
Il Sindaco di Briosco ____________________
Il Sindaco di Carate in Brianza _____________________
Il Sindaco di Lissone ____________________
Il Sindaco di Macherio ____________________
Il Sindaco di Renate _____________________
Il Sindaco di Sovico _____________________
Il Sindaco di Triuggio ___________________
Il Sindaco di Vedano al Lambro ______________________
Il Sindaco di Verano Brianza _____________________
Il Sindaco di Veduggio con Colzano ______________________
Allegato A
SERVIZI DA TRASFERIRSI ALL’AZIENDA
Servizi, interventi e
competenze da trasferirsi all’Azienda
Allegato B
STATUTO DELL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Costituita TRA I COMUNI
DI ALBIATE, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BRIOSCO, CARATE BRIANZA, LISSONE,
MACHERIO, RENATE, SOVICO, TRIUGGIO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO,
VERANO BRIANZA
STATUTO DELL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Costituita TRA I COMUNI
DI ALBIATE, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BRIOSCO, CARATE BRIANZA, LISSONE,
MACHERIO, RENATE, SOVICO, TRIUGGIO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO,
VERANO BRIANZA
TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO,
DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE
Art. 1 Costituzione
1. Fra i Comuni di: Albiate,
Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio,
Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano
Brianza, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000
e sulla base della Convenzione approvata dai comuni aderenti, è costituita,
un’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata “Valore sociale”
– AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (a seguito per
brevità denominata anche AZIENDA) per l’esercizio di attività, funzioni
e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo
art. 3.
2. L’Azienda è ente
strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di
personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.
3. Il funzionamento dell’Azienda
è regolamentato dal presente Statuto.
Art. 2 Sede dell’AZIENDA
1. La sede legale dell’Azienda
è in Carate Brianza
2. Con deliberazione
dell’Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative
in località diverse.
3. L’ubicazione dei
servizi e degli uffici che fanno capo all’Azienda può essere dislocata
in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali, di gestione e di
distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.
Art. 3 Scopo e finalità
1. Scopo dell’Azienda
è l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate
e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente
carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale
degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento
concernenti le attività dell’Azienda o aventi finalità di promozione
sociale dei cittadini del territorio.
2. I servizi istituzionali
facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di
tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati
e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza,
e in particolare:
3. Il suddetto elenco
è puramente indicativo, in quanto gli organi dell’Azienda hanno
facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri
di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo
di riconfigurare lo schema d’offerta di prestazioni in rapporto a
principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare
delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa
della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione
delle fasce d’utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni
attinenti la sfera del dinamismo demografico.
4. Con deliberazione
dell’’Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all’interno
delle su indicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e
le attività conferite.
5. L’AZIENDA, previa
comunicazione all’Assemblea consortile, può inoltre svolgere, in
misura non prevalente e nel rispetto del vincolo funzionale che la lega
ai Comuni ad essa aderenti, la propria attività a favore di altri enti
locali
6. L’esercizio delle
funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati
ai seguenti obiettivi :
7. Gli enti aderenti
possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza,
integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno
gestire tali funzioni e servizi a livello sovra comunale.
8. Per il migliore svolgimento
di ulteriori attività e funzioni, l’Azienda provvede ad articolare
la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base
del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto
alle caratteristiche delle attività svolte.
9. Al momento dell’attivazione
di ciascuna delle divisioni di cui al presente articolo, con atto successivo,
l’Assemblea Consortile determina le finalità e gli obiettivi specifici
di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento
delle attività.
Art. 4 Gestione dei servizi
1. L’Azienda esercita
la gestione dei servizi di cui all’articolo precedente in forma diretta
a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle
convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di
servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non
lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali
a terzi.
2. L’Azienda può accedere
pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva,
a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità
previste dalle norme vigenti in materia.
3. L’Azienda è abilitata
a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi
sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.
Art. 5 Durata
1. L’Azienda ha la
durata di 40 (quaranta) anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione
della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.
2. Al termine finale,
l’Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione
secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. E’ facoltà degli
Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni
stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa
adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo
competenti.
4. La proroga è
efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano
adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi
antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente
articolo.
Art. 6 Modalità
di partecipazione
1. Il modello di partecipazione
e rappresentanza adottato per l’Azienda distingue tra criteri di partecipazione
al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l’intento di assicurare
al sistema rappresentanza e controllo democratici e all’azione operativa
flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione
all'Azienda deriva da:
3. Possono essere ammessi
a far parte dell’Azienda esclusivamente Enti locali, quando siano
a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
Art. 7 Diritti dei partecipanti
1. Ciascun Ente Conferente ha diritto
a partecipare alla vita Aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
Art. 8 Partecipazione
alla vita sociale
1. Ciascun Ente Consorziato
partecipa all’Assemblea Consortile con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti Consorziati
sono tenuti a partecipare attivamente alla vita Aziendale e a concorrere
alla formazione degli indirizzi strategici dell’Azienda e alla nomina
e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti consorziati
sono tenuti ad esercitare il controllo sull’operato dell’Azienda
e a verificare la rispondenza dell’azione alle finalità per cui essa
è costituita.
4. Gli Enti consorziati
debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell’Azienda
erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri
di cui al successivo art.15.
5. Gli Enti consorziati
possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare
ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.
Art. 9 Capitale di dotazione
dell’AZIENDA
1. All'atto della costituzione
i Comuni Consorziati provvedono al conferimento delle quote finanziarie
di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla
data del 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo di euro 100.000,00
(centomila virgola zero zero), come indicato nella tabella di riparto
allegata sotto la lettera C alla convenzione costitutiva.
Art. 10 Criteri di partecipazione
al voto assembleare
1. Ogni Ente è
rappresentato nell’Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona
da questi delegata preferibilmente in via permanente.
2. Ogni rappresentante
è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto,
di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000
fatto salvo quanto previsto dal successivo art.11.
3.
I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti
consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte
quote di seguito illustrate:
4. Allo scopo di incrementare
il peso degli enti più piccoli per l’attribuzione dei voti assembleari,
si stabilisce che la popolazione dei comuni che assommino meno di 5.000
abitanti sia arrotondata a tale misura
5. Fino alla seduta successiva
al primo conferimento di servizi, i voti a disposizione di ciascun Comune
Consorziato sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente
articolo 9, tenuto conto del precedente comma 4, secondo quanto previsto
dalla tabella di riparto allegata sotto la lettera C all’Atto Costitutivo.
6. Per il primo anno
di gestione, in assenza del conto economico d’esercizio, viene preso
a base il bilancio preventivo.
Art. 11 Deroghe ai criteri
di partecipazione al voto assembleare
1. In deroga a quanto
stabilito nel precedente articolo, per le tematiche di cui al successivo
comma 2 , i voti vengono così attribuiti:
2. La modalità di voto di cui al
comma 1 si applica alle seguenti tematiche:
Art. 12 Astensione obbligatoria
dal voto assembleare
1. Gli Enti che non abbiano
conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare
sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che
a tale determinazione è riferito.
2. Pertanto, la quota
degli Enti tenuti all’astensione obbligatoria viene dedotta ai fini
del calcolo del quorum necessario per la validità della decisione.
Art. 13 Ricalcolo periodico
dei Voti Assembleari
1. L’Assemblea procede
annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare
i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che
ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale,
popolazione, spesa sostenuta per i servizi).
2. Altre cause di riallineamento
e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
3. Nei suddetti casi,
l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti
necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun
Ente Consorziato, con l’approvazione di specifica tabella di riferimento,
intendendosi di conseguenza modificata la tabella allegata all’Atto
Costitutivo.
Art. 14 Modalità
di accoglimento di nuovi enti
1. Nel caso di specie,
l’Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all’accoglimento
o meno della richiesta di adesione.
2. L’ammissione di
nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo
la procedura prevista dal presente Statuto, aumentando la quota capitarla.
Art. 15 Criteri di partecipazione
alla spesa
1. I Comuni Consorziati
provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività
corrente dell'Azienda erogando trasferimenti e/o contributi in conto
esercizio determinati in base a criteri definiti dall'Assemblea.
2. Tali criteri tengono conto del
peso demografico di ciascun Comune, oppure del livello di fruizione
dei servizi che ciascun Comune realizza, oppure di una combinazione
di tali due precedenti elementi così come meglio specificato nel relativo
contratto di servizio.
Art. 16 Recesso
1. E’ consentito il
recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità
previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può
essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall’ingresso
dell’Ente nell’Azienda.
3. Il recesso deve essere
notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
diretta al Presidente dell’Assemblea Consortile, entro il 30 giugno
di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del
1° gennaio successivo all’espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi
al recesso debbono essere acquisiti dall’Assemblea Consortile, attraverso
apposita presa d’atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
5. La liquidazione della
quota di capitale di pertinenza dell’ente che recede è determinata
sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente,
al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte
al bilancio al momento del recesso.
Art. 17 Scioglimento
1. L’Azienda, oltre
che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della
sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito
con mezzi finanziari propri dell’Azienda, viene ripartito tra i singoli
Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti
assembleari per come indicato all’art. 7 comma 1 lettera c) e in modo
tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni
immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni
mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
TITOLO II GLI ORGANI
E L’ORGANIZZAZIONE
Art.18 L’Assemblea Consortile
1. L’Assemblea Consortile
è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo
con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato
o da loro delegati.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nei precedenti artt. 10 e 11 o in eventuali successivi atti d’aggiornamento.
3. Gli Enti comunicano
immediatamente, all’atto della Costituzione dell’Azienda, il loro
rappresentante in seno all’Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco
o un suo delegato, nonchè le successive eventuali variazioni.
4. La delega, da parte
del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato
ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
5. In caso di cessazione
del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in
seno all’Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla
legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I membri dell’Assemblea
Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del
Comune di appartenenza.
Art. 19 Durata
1. L’Assemblea Consortile
è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali,
ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi
un cambiamento nella titolarità delle cariche.
Art. 20 Attribuzioni
1. L'Assemblea Consortile
è l’organo di indirizzo e controllo dell’Azienda ed ha le
seguenti funzioni:
3. Gli atti di cui al
presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri
Organi dell'Azienda.
Art. 21 Comunicazione
degli atti fondamentali agli enti consorziati
Art. 22 Atti soggetti
all’approvazione degli enti aderenti
1. Le proposte di deliberazione inerenti gli argomenti sotto indicati devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione dei singoli Enti aderenti:
a) approvazione e successive modifiche dello Statuto e della convezione, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima dall’art. 13 comma 3 del presente Statuto.
b) scioglimento dell’Azienda.
2. Le deliberazioni di
cui al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi
Consigli Comunali entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di
deliberazione.
Art. 23 Adunanze
1. L’Assemblea Consortile
si riunisce almeno due volte all’anno, rispettivamente per approvare
il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della
Gestione dell’ Azienda.
2. L’Assemblea Consortile
può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente
o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta
domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto
delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono
essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono
adottate in forma palese, fuorchè le deliberazioni riguardanti
persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio
segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell’Assemblea,
del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché
dell’organo di revisione.
4. Le sedute dell’Assemblea
sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla
legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete
5. Le sedute dell’Assemblea
Consortile vengono pubblicizzate tramite pubblicazione di avviso sul
Sito internet dell’Azienda, o, in mancanza, degli Enti Consorziati,.
5. Alle sedute dell’Assemblea
Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione
o suo delegato, il Direttore e l’addetto alla verbalizzazione.
Art. 24 Convocazione
1. L’Assemblea Consortile
è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall’Assemblea
presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all’art. 18, comma
6, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello
fissato per l’adunanza
2. Nei casi d’urgenza
il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione
può essere fatta mediante telegramma o fax o attraverso altre idonee
forme approvate dall’Assemblea
3. L’avviso di convocazione
deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, l’elenco
delle materie da trattare e l’indicazione se la seduta sia in una
o più convocazioni.
4. In mancanza delle
formalità suddette l’Assemblea Consortile si reputa regolarmente
costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti
soci.
5. La prima adunanza
viene convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto
Socio Sanitario ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
6. Nella prima adunanza
l’Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d’atto della
sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell’attività dell’Azienda,
di nomina del Presidente dell’Assemblea stessa e del Vice Presidente.
7. La convocazione della
prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve
avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e
dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso
di almeno dieci giorni.
Art. 25 Validità
delle sedute
1. L'Assemblea Consortile,
in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento
di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento)
delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i
rappresentanti di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Enti Consorziati.
2. Qualora in prima convocazione
non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può
deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero
dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda
convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti
rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote.
4. Concorrono a determinare
la validità delle adunanze i componenti che si astengono volontariamente,
e rimangono nell’aula dell’adunanza. Non concorrono invece a determinare
la validità delle adunanze i componenti tenuti obbligatoriamente ad
astenersi, per i quali sussiste l’obbligo di allontanamento dall’aula
dell’adunanza, e coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Il quorum relativo
alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione
su ogni singolo argomento.
Art. 26 Validità
delle deliberazioni
1. Ciascun componente
dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle
quote di partecipazione detenute dall’Ente rappresentato, come fissato
dall’art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti
d’aggiornamento, assunti dagli organi competenti, salva la deroga
prevista dal precedente art.11.
2. E’ valida la deliberazione
approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti
dall’art. 27, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
3. Si detraggono, per
determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti
che siano tenuti ad astenersi.
4. Coloro che dichiarano
volontariamente di astenersi sono comunque computati nel numero dei
votanti. Analogamente, nelle votazioni a scrutinio segreto, si computano
nel numero dei votanti le schede nulle e bianche.
Art. 27 Maggioranza assoluta
1. E’ necessaria la
maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati
nell’Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
2. Per le nomine di cui
alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o
parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede
al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato
il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con
tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio è
ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.
Art. 28 Il Presidente
dell’Assemblea Consortile
1. Il Presidente dell’Assemblea
Consortile, nominato tra i Sindaci dei Comuni consorziati secondo la
procedura di voto di cui al precedente art. 27, dura in carica 5 anni,
salvo cessazione dalla carica di Sindaco.
2. Il Presidente dell’Assemblea
Consortile ha la rappresentanza istituzionale dell’Azienda ed esercita
le seguenti funzioni:
a) formula l’ordine del giorno delle adunanze dell’Assemblea Consortile;
b) convoca e presiede le stesse adunanze dell’Assemblea Consortile;
c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;
d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell’Azienda, e in particolare gli atti di cui all’art. 21 del presente Statuto.
e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea;
f) adotta ogni altro
atto necessario per il funzionamento dell’Assemblea.
3. Con la medesima procedura
di voto prevista per il Presidente dell’Assemblea Consortile, l’Assemblea
provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente
dell’assemblea Consortile nello svolgimento delle sue funzioni e lo
sostituisce in caso di assenza.
4. In caso di contemporanea
assenza o impedimento temporanei del Presidente dell’Assemblea Consortile
e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell’Assemblea
Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal
membro più anziano di età.
5. Il Presidente dell’Assemblea
e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del
presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.
Art. 29 Regolamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea Consortile
può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale
ed organizzativa.
2. Il regolamento di
cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista
dall’art.27.
Art. 30 Commissioni tecniche
1. Il modello gestionale
adottato dall’Azienda Intercomunale, che risponde al principio della
condivisione mirata delle risorse, prefigura un’attenzione ai bisogni
e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l’Azienda
si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte, per
quanto di pertinenza, dai dirigenti o responsabili dei servizi sociali
comunali e dagli operatori sociali dei comuni.
3. Tali Commissioni,
suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
a) fornire agli organi politici e tecnici dell’Azienda Intercomunale periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
b) verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall’Azienda;
c) contribuire all’elaborazione
di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
4. L’istituzione, l’organizzazione
e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti
approvati dall’Assemblea consortile.
Art. 31 Strumenti di indirizzo
per le politiche sociali
1. Al fine di orientare
l’attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione tecnica
Aziendale, l’Assemblea Consortile definisce periodicamente le Linee
di indirizzo delle Politiche Sociali a cui l’Azienda deve attenersi
nell’espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.
Art. 32 Il Consiglio di
Amministrazione
1. L’Azienda è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d’Amministrazione
é composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro
che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa,
per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende o altri
enti pubblici o privati. I criteri indicati sono maggiormente
dettagliati da specifico atto dell’assemblea.
3. I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica cinque esercizi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione nominato all’atto di costituzione dell’Azienda che rimarrà in carica per un solo esercizio con possibilità di rinnovo.
4. L’atto di nomina
viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore,
conservato agli atti dell’ Azienda.
5. La nomina del Presidente
è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri,
che avviene in un’unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate
a scrutinio segreto.
6. La nomina del Consiglio
di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
7. Il Consiglio di Amministrazione
elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente
e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento
temporanei.
Art.33 Decadenza
e revoca del Consiglio di Amministrazione
1. Le dimissioni o la
cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e di un Consigliere contemporaneamente
determinano la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla
data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il
Presidente dell’Assemblea Consortile convoca l’Assemblea stessa
per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio
di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta
con motivata delibera dell’Assemblea Consortile, anche per fatti relativi
al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l’atto di nomina.
Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la
nomina.
4. I Componenti il Consiglio
di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo,
a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
5. La decadenza è
dichiarata dall’Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di
presa d’atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o
qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto
a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione
o il Presidente dell’Assemblea Consortile.
6 Le dimissioni dalla
carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate
dagli stessi al Presidente dell’Assemblea Consortile, non necessitano
di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dall’Assemblea
Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. I Consiglieri rendono
note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
8. L’eventuale surrogazione
dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina,
ai sensi del precedente art. 27
9. I componenti il Consiglio
di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla
carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente
al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 34 Divieto di partecipazione
alle sedute
1. I componenti il Consiglio
di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano
o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale
essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.
Art. 35 Competenze
1. L’attività del
Consiglio di Amministrazione è collegiale
2. Il Consiglio di Amministrazione
non può validamente deliberare se non intervengono o prendano
parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso
il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera
a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Il Consiglio d’Amministrazione:
a) predispone le proposte di deliberazione dell’Assemblea Consortile;
b) sottopone all’Assemblea Consortile i Piani e Programmi annuali;
c) delibera sull’acquisizione di beni mobili (materiali e finanziari) che non rientrino nelle competenze di altri organi;
d) delibera sulle azioni
da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e
speciali.
5. Competono inoltre
al Consiglio di Amministrazione:
6. Il Consiglio di Amministrazione
risponde del proprio operato all’Assemblea Consortile.
Art. 36 Convocazione
1. Di norma il Consiglio
d’Amministrazione si riunisce nella sede dell’Azienda o in altro
luogo indicato nell’avviso di convocazione, e comunque secondo le
forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d’Amministrazione
predisposto dal Presidente dello stesso CDA e approvato dall’Assemblea.
Art. 37 Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione ha il compito di rappresentare il Consiglio
di Amministrazione nel rapporto con gli enti locali e verso terzi.
2. Spetta inoltre al
Presidente:
3. Il Presidente può
affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici
affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite
per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal
Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente
dell’Assemblea Consortile.
Art. 38 Indennità, rimborsi
spese e permessi
1. Al Presidente ed agli
altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta
un’indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni
di legge nel tempo in vigore.
2. Le suddette indennità
di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite
ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
3. I provvedimenti relativi
all’attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati
dall’Assemblea Consortile.
Art. 39 Il Direttore
1. L’incarico di Direttore
è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico
o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore.
L’incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti
aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato
del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento
del conferimento e può essere rinnovato.
2. Il trattamento economico
del Direttore è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto
relativo alla dirigenza degli enti locali
3. L’incarico di Direttore
é conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze
tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite
alla posizione.
4. La scelta del Direttore
e la revoca dello stesso è operata dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione e diventa esecutiva previa delibera del Consiglio
di Amministrazione.
5. La revoca del direttore
può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della
dirigenza degli enti locali.
Art. 40 Attribuzioni del
Direttore
1. Il Direttore ha la
rappresentanza legale dell’Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio
sovrintende alla organizzazione e gestione dell’Azienda.
2. Compete al Direttore,
quale organo di gestione dell’Azienda, l’attuazione dei programmi
ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi
di governo dell’Ente nell’ambito dell’incarico dirigenziale ricevuto.
3. I compiti, le competenze
e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma,
sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale,
quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare
e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell’apposito
provvedimento di nomina.
4. In particolare, il
direttore:
5. Il Direttore risponde
del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 41 Il Regolamento
di organizzazione
Art. 42 Il personale
1. L’Azienda può esercitare
i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da
altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze
o con altre forme contrattuali.
2. Il Consiglio d’Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell’Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonchè delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.
TITOLO III PROGRAMMAZIONE,
BILANCI, FINANZA, CONTABILITà, CONTRATTI
Art. 43 Contabilità
e bilancio
1. Per quanto attiene
alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all’Azienda
si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali
2. I documenti contabili fondamentali
sono i seguenti:
a) il Piano Programma
b) il Bilancio preventivo pluriennale ed annuale
c) il conto consuntivo
d) il bilancio di esercizio
Art. 44 Finanza
Art. 45 Patrimonio
1. Il patrimonio Aziendale
è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati
in proprio dall’ente, nonchè da beni mobili ed immobili oggetto di
donazioni e lasciti.
2. E’ d’obbligo la
tenuta dell’inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili
dell’Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato
al Bilancio d’esercizio.
Art. 46 Disciplina generale
dei contratti
1. Agli appalti di lavori,
alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle
locazioni ed ai servizi in genere l’Azienda provvede mediante contratti
da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge,
tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 47 Spese in economia
1. Il Consiglio di Amministrazione
determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di
autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in
ordine alla gestione delle spese in economia.
Art. 48 Collegio dei Revisori
dei conti
1. E’ nominato ai sensi
di legge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri,
quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell’ Azienda.
2. Ai Revisori spetta
un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera
di nomina.
3. I Revisori durano
in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienza o sopravvenuta
incompatibilità;
4. I Revisori sono rieleggibili
per una sola volta e decadono dall’ufficio in caso di dimissioni,
revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista
dalla legge.
TITOLO IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE
Art. 49 Controversie
1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l’Azienda, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione dello Statuto, viene demandata alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Monza.
Art. 50 Inizio attività dell’AZIENDA
Gli Organi di indirizzo e di amministrazione
entrano in funzione immediatamente per l’adozione di tutti gli atti
necessari all’avvio
Allegato C
TABELLA DI RIPARTO DEL CAPITALE DI DOTAZIONE E DEI PUNTI VOTO FASE DI AVVIO
tabella di riparto del
capitale di dotazione e dei punti voto ai sensi dell’art. 10 dello
Statuto
comune | popolazione al 31/12/2007 | % popolazione | quota capitaria | popolazione convenzionale | % popolazione convenzionale | punti voto ai sensi dell'art. 10 |
Albiate | 6.027 | 4,16 | € 4.164,51 | 6.027 | 4,12 | 41,21 |
Besana in Brianza | 15.110 | 10,44 | € 10.440,63 | 15.110 | 10,33 | 103,30 |
Biassono | 11.551 | 7,98 | € 7.981,45 | 11.551 | 7,90 | 78,97 |
Briosco | 5.774 | 3,99 | € 3.989,69 | 5.774 | 3,95 | 39,48 |
Carate Brianza | 17.846 | 12,33 | € 12.331,15 | 17.846 | 12,20 | 122,01 |
Lissone | 40.142 | 27,74 | € 27.737,13 | 40.142 | 27,44 | 274,44 |
Macherio | 7.012 | 4,85 | € 4.845,12 | 7.012 | 4,79 | 47,94 |
Renate | 4.021 | 2,78 | € 2.778,41 | 5.000 | 3,42 | 34,18 |
Sovico | 7.776 | 5,37 | € 5.373,02 | 7.776 | 5,32 | 53,16 |
Triuggio | 8.202 | 5,67 | € 5.667,38 | 8.202 | 5,61 | 56,08 |
Vedano al Lambro | 7.758 | 5,36 | € 5.360,59 | 7.758 | 5,30 | 53,04 |
Veduggio con Colzano | 4.434 | 3,06 | € 3.063,78 | 5.000 | 3,42 | 34,18 |
Verano Brianza | 9.070 | 6,27 | € 6.267,14 | 9.070 | 6,20 | 62,01 |
TOTALE | 144.723 | 100 | € 100.000,00 | 146.268 | 100 | 1000 |