LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
 





 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunita', della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanita', con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione
stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Finalita')
La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita
familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di
bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale
che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di automutuo
aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la
Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono
definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard minimi di attivita' dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da
realizzare secondo modalita' che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello
regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle universita', nelle
accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti opportuni affinche' siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in
cui e' maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai
controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire
un'attivita' di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del
farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i
quali e' necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono
dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni piu'
rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle
attivita' di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa
massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attivita' di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono
adottati previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regiori e le
province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata
raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di
cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui
ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive
adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo coordinamento dello
Stato:
a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo"
fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del
medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d) della legge
23 agosto 1988; n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle, province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole:
"anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio
1970, n. 281.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne il "Conferimento di prestazioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59.".
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito
denominata "Consulta", composta da:
a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale fra persone che abbiano
maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi
alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale, di cui uno su proposta delle
associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive
nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale, di cui uno su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei
produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanita';
i) due membri designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Societa' italiana di alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), e'
designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le
modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della
Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la
validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei componenti. Con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale
fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei
rispettivi
ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo
gli indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in
riferimento alle finalita' della presente legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta e' autorizzata la spesa di lire 125 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 5
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo
sociale e psicologico nonche' del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere
modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcologia.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 95 dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che ha
modificato l'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e norme di
esecuzione) e' il seguente:
"Art. 95. - L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, in conformita' ai criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al
presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti
corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e delle spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie
di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e
la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita'
didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e
ricorrente);
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu'
ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei
corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Capo II del titolo III del Presidente della Repubblica 11 luglio 1968, n. 382.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a
patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
b) all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o" sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123,
comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi
di esame per l'accertamento dell'idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole
per conducenti nonche' dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine
di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e
superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo
379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della
concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca l'approvazione del "Nuovo codice della strada";
- Il suo articolo 119, comma 8, lettera c), come modificato dalla legge qui' pubblicata reca il
seguente testo:
"8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
(Omissis).
"c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4,
delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C.. Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestino comportamenti o sintomi associabili a
patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire, ove richiesto dall'interessato,
un medico di sua fiducia".
- L'art. 186, comma 4 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
legge qui' pubblicata, reca il seguente testo:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12
hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento".
- L'articolo 123, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca il seguente testo:
"10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria;
i requisiti di idoneita' degli insegnanti o degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida.";
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca il testo seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.".
- L'art. 379, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) reca il testo seguente:
"379. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua
mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di
alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi
per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.".
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono
aggiunte, in fine, le parole: "con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla
interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita'
per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2 (etichettatura), comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
540 (attuazione della direttiva n. 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei
medicinali per uso umano), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi
medicinale deve recare le indicazioni seguenti:
(Omissis).
g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione, con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione del medicinale con bevande alcoliche e
superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita' per la guida derivante dall'assunzione dello stesso
medicinale;".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi
della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse
destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione
degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi
e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e
universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento
in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonche' alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle
previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione al Ministero della sanita' sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati e' svolto nelle apposite unita'
operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private
appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonche' presso le
aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita'
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente:
"Art. 8-bis. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi
dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti
accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti
accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio
sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di
attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico
del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di
cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonche' alla stipulazione
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le
strutture e le attivita' socio-sanitarie.".
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, reca la "Disciplina dei rapporti tra Servizio
sanitario regionale ed Universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega
al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Art. 11
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle
esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza
per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di
osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non puo' essere superiore a trenta
giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attivita' avvalendosi, anche mediante
apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE
ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicita')
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della
produzione,
tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di
origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalita' e sui
contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. E' vietata la pubblicita' di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e
successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute
dal Ministero della sanita';
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo
l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi
frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di eta'.
4. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16
alle 19.
5. E' inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresi' alle industrie produttrici ed ai responsabili
delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle sale
cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. E' vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le
autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Art.15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e
di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si
applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e
1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro), e' il seguente:
"Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
(omissis)
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanita' di
concerto con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277".
L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), reca il seguente testo:
"Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti
1) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un
periodo non superiore a tre anni.
2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare
specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai
fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili
dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro
volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico
e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessita'.
3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1, e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata
superiore ad un anno.
4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti
psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle forze
armate e di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui
si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la
sospensione e la destituzione dal servizio.".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della sanita'.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 93):
Presentato dall'on. Calderoli il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 18 giugno 1996 con pareri
delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XIII e Speciale per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1996, il 23 luglio 1997, il 25
settembre 1997, il 1o-8-23-28 ottobre 1997, il 26 maggio 1998, il 15-21 luglio 1998, il 10 novembre
1998, il 1o-10 dicembre 1998, il 12-14-20-27 gennaio 1999, il 2-3 febbraio 1999, l'8-13 aprile 1999,
il 26-27 gennaio 2000, il 15 febbraio 2000.
Relazione scritta presentata il 24 febbraio 2000 (atto n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-
3542-3608/A - relatore on. Caccavari).
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 28 giugno 2000 con parere delle
commissioni I, II, IV, V, VII, IX e X.
Esaminato dalla XII commissione il 20-21-28 settembre 2000, il 3 ottobre 2000, il 28 novembre
2000, il 10-18 gennaio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2001 in un Testo Unificato con gli atti n. 108
(Procacci), n. 164 (Corleone), n. 423 (Caccavari ed altri), n. 1025 (Nardini, Schmid), n. 1926 (Sica
ed altri), n. 2835 (Ruzzante), n. 3535 (Errigo), n. 3542 (Trantino), n. 3608 (Alborghetti ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 5006):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede deliberante, il 23 febbraio 2001 con
parere delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunita'
Europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 28 febbraio 2001 ed il 1o marzo 2001 .
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 7 marzo 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.