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Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8
(in SO n. 1 del Bollettino Ufficiale Regionale 12 febbraio 1999, n. 6)

Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

 

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Lombardia garantisce il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e dall'art. 3 del proprio Statuto.

2. La Regione Lombardia, a tal fine, riconosce la funzione sociale delle scuole materne di cui all'art. 2, promuovendone lo sviluppo e sostenendone l'attività mediante un proprio intervento finanziario teso a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse
scuole statali e non statali funzionanti nel territorio.

3. Tale intervento finanziario è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale, a quello per il diritto allo studio e a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, così da integrare fino alla copertura del costo medio complessivo pro-sezione delle corrispondenti scuole statali presenti in Lombardia.

ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari, contributi, norma di prima attuazione e norma finanziaria)

1. Le norme di cui alla presente legge riguardano le scuole materne non statali e non comunali, istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini. E ' garantito il rispetto delle diverse tradizioni culturali, religiose ed educative, nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1.

2. La Regione interviene annualmente con propri contributi, finalizzati a sostenere i costi di gestione delle scuole materne di cui al comma 1 anche al fine del contenimento delle rette a carico della famiglie. Detti contributi sono erogati o tramite i Comuni, i quali stipulano apposite convenzioni, o direttamente per quanto previsto al comma 7.

3. Lo stanziamento globale previsto annualmente nel bilancio regionale a finanziamento della presente legge viene assegnato in rapporto al numero delle sezioni di scuola materna, con quote crescenti a favore delle scuole con numero di sezioni più basso, secondo criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale una delibera triennale che determina i criteri e definisce uno schema tipo di convenzione tra i Comuni e le scuole materne autonome.

5. La convenzione di cui al comma 4 deve, tra l'altro, stabilire:

a) la durata , almeno triennale, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione;

b) la misura e le modalità di erogazione del contributo regionale assegnato dal Comune all'Ente ai sensi della presente legge, nonché dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 1;

c) gli adempimenti per la scuola;

d) gli indirizzi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie;

e) la costituzione di una commissione paritetica tra rappresentanti della scuola, dei genitori e del Comune, anche per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo dell'applicazione della convenzione.

6. I Comuni che abbiano stipulato convenzioni con le scuole materne non statali e non comunali, per essere ammessi ai contributi di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o schema della stessa
entro il 31 luglio di ogni anno.

7. Nel caso in cui il Comune, a seguito di documentata richiesta, non abbia stipulato nei termini previsti dal comma 6 la convenzione di cui al comma 4 con le scuole materne operanti nel proprio territorio, le scuole stesse possono usufruire direttamente del contributo regionale inoltrando domanda alla Giunta regionale entro il 15 agosto di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesti
le motivazioni del diniego comunale o che ne comprovi l'inerzia, l'autorizzazione al funzionamento dell'autorità scolastica territoriale competente e la richiesta di sottoscrizione della convenzione da stipulare con la regione.

8. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 31 ottobre. Il Dirigente della struttura regionale competente provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, ai comuni, previo accertamento dell'avvenuta stipula della convenzione, ovvero direttamente alle scuole materne di cui al comma 7.

9. Fino all'approvazione della delibera triennale di cui al comma 4, lo schema tipo di convenzione risulta essere quello dell'allegato 'A' alla presente legge e lo stanziamento globale previsto annualmente nel bilancio regionale, in attuazione del comma 3, è ripartito secondo i parametri di cui all'allegato 'B' alla presente legge.

10. Per l'anno scolastico 1998/99, ai fini della presentazione della domanda di contributo, si intendono valide le convenzioni già in atto tra comuni e scuole materne non statali e non comunali.

11. Il termine per la presentazione della domanda relativa al contributo è fissato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; conseguentemente la Giunta regionale provvede all'assegnazione e liquidazione dei contributi entro i successivi 90 giorni.

12. Per sostenere i costi di gestione delle scuole materne è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999, la concessione di contributi di L. 20.000.000.000 di cui L. 17.500.000.000 erogati tramite i comuni e L. 2.500.000.000 direttamente alle scuole materne.
Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
All'onere di L. 20.000.000.000 per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del " Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi " iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 2.2.1.1.9042 " Interventi scuole materne (progetto 11.4.2)".
All'ambito 2, settore 2, obiettivo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
2.2.1.1.4390 " Contributi ai comuni per concorrere alle spese di gestione delle scuole materne non statali gestite senza fine di lucro " con la dotazione di competenza e di cassa di L. 17.500.000.000;
2.2.1.1.4391 " Contributi a scuole materne non statali, istituite o gestite senza fine di lucro, per concorrere alle spese di gestione " con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.500.000.000.
Tra i capitoli di cui sopra sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma sette-quinquies della l.r. 34/78 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano,11 febbraio 1999

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1998e vistata dal commissario del governo con nota del 4 febbraio 1999, prot. n. 21002/278/318)


ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI........
E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA DI..........

attuativa della l.r. dell'11 1febbraio 1999 n. 8 " Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome".

Premesso:

- che la scuola materna svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune;
- che la Regione Lombardia, con la l.r. dell'11 febbraio 1999 n. 8 " Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome " intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e
non statali, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di .......e l'Ente gestore della scuola materna di ........

si conviene quanto segue:

Art. 1. - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. - La presente convenzione ha validità triennale, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.

Art. 3. - Il Comune si impegna ad inoltrare alla Giunta regionale la domanda di contributo ai sensi della 1.r. dell'11 febbraio 1999 n. 8 " Interventi
regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome " , entro il 31 luglio di ogni anno allegando copia della presente convenzione.

Art. 4. - Il Comune provvedera ' , entro dieci giorni dalla liquidazione del contributo regionale, ad erogarlo all'Ente gestore delle scuole materne.

Art. 5. - Il Comune provvederà altresì ad erogare all'Ente gestore per l'anno ............. un ulteriore contributo complessivo di L .... a sostegno del
funzionamento delle scuole materne.

Art. 6. - La scuola si impegna a:

a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;

b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;

c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti;

d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;

e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;

f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro FISM, CISL, CGIL, UIL, SNALS Scuole, per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;

g) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale;

h) costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti delle Scuole, dei genitori e del Comune per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo sull'applicazione della convenzione.