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Via libera dei senatori a un radicale cambiamento della storica Carta

 

La riforma approvata della Costituzione

(Ddl Senato 23.3.2005)

Cambia la Costituzione. Il voto finale sul provvedimento è avvenuto il 23 marzo a palazzo Madama tra le proteste dell'Unione che ha abbandonato l'Aula del Senato.

Il voto rappresenta la conclusione della prima deliberazione del Parlamento: a partire da questo voto del Senato dovranno passare almeno tre mesi per la seconda e definitiva ratifica (la Camera, avendo approvato a ottobre, potrebbe varare il provvedimento per la seconda volta già domani).

Le novità più significative riguardano il premier: il nuovo sistema prevede, di fatto, una forma di elezione diretta del presidente del consiglio, che avrà il potere di nominare e revocare i suoi ministri e di sciogliere la Camera.

Nasce poi il Senato Federale, sparisce il bicameralismo perfetto, mentre con la devolution le regioni potranno approvare leggi propri su nuove materie.

Perchè la riforma diventi legge in via definitiva, però, dovrà trascorrere altro tempo: trattandosi di un disegno di legge costituzionale è infatti prevista una doppia lettura, a distanza di tre mesi dal primo passaggio parlamentare, su un testo che non deve essere modificato. Ora il testo torna alla Camera, ma in ogni caso per la seconda deliberazione da parte del Senato occorrerà attendere la fine di giugno. Inoltre la riforma stessa prevede che solo una parte entri in vigore subito dopo l’eventuale referendum confermativo, che invece non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Si tratta delle norme su eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per il Quirinale, Authority (che entrano così in Costituzione),federalismo, interesse nazionale. Una seconda parte andrà in vigore solo a partire dal 2011: Senato federale, iter delle leggi, nuovi poteri del presidente della Repubblica, premierato. Un'ultima parte della riforma andrà in vigore nel 2016, ossia 5 anni dopo l'elezione del primo Senato Federale: riduzione dei parlamentari, età per essere eletti alla Camera, contestualità tra elezione del Senato federale e dei consigli regionali.

Ecco, in sintesi, le principali novità della legge.

PARLAMENTO: È composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. I senatori saranno eletti in ciascuna regione contestualmente ai rispettivi consigli. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d'Aosta ne spettano rispettivamente due e uno). Ai lavori del Senato partecipano, ma senza poter votare, rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. I deputati scendono da 630 a 500, i senatori da 315 a 252. Restano 18 (ma saranno tutti deputati) i parlamentari eletti dagli italiani all'estero. I “deputati a vita” prendono il posto dei senatori a vita e scendono da cinque a tre.

ETA’ ED ELEGGIBILITÀ- Si abbassa il limite d'età per poter essere eletti: basterà aver compiuto 21 anni (ora ne servono 25) per entrare a Montecitorio e 25 (invece di 40) a palazzo Madama. Al Quirinale potrà entrare anche chi ha solo 40 anni. (oggi ne servono 50). Resta sempre in carica 7 anni.

DURATA DELLA LEGISLATURA: La Camera è eletta per 5 anni. I senatori eletti in ciascuna regione restano in carica fino alla data della proclamazione del nuovo consiglio regionale.

ALLE OPPOSIZIONI LE COMMISSIONI DI GARANZIA: Esponenti dei gruppi di opposizione presiederanno le commissioni o i comitati con compiti di ispettivi, di controllo e di garanzia.

CAMBIA L'ITER DELLE LEGGI: Sparisce il bicameralismo perfetto: che ha funzionato fino ad oggi. La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato (ad esempio politica estera, difesa, giustizia, ecc.) Il Senato ha 30 giorni (15 se si tratta di decreti) per proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta a Montecitorio. Il Senato esamina leggi che riguardano le materie concorrenti, cioè quelle riservate sia allo Stato che alle Regioni. La Camera può proporre modifiche ma è il Senato ad avere la parola definitiva. Alcune questioni quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali (che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), Senato e Camera legiferano alla pari. Se non trovano l'accordo entra i campo una terza assemblea, una commissione mista i cui 60 componenti sono indicati dai presidenti delle due Camere.

LA DEVOLUTION: Alle regioni viene affidata la legislazione “esclusiva” per quanto riguarda l'assistenza e l'organizzazione sanitaria, l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, la polizia amministrativa regionale e locale. Il governo però può bloccare una legge regionale se ritiene che pregiudichi l'interesse nazionale: invita la regione a cancellarla ma se la risposta è negativa sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che ha 15 giorni di tempo per annullarla.

REFERENDUM CONFERMATIVO SEMPRE POSSIBILE: Il referendum sulle leggi costituzionali sarà sempre possibile anche quando i testi vengono approvati dal entrambe le Camere con un'ampia maggioranza nella seconda votazione (i due terzi dei componenti).

I POTERI DEL QUIRINALE: Il presidente della Repubblica rappresenta la nazione, è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. È eletto da un'assemblea formata da deputati, senatori, presidenti delle Regioni, e da due delegati per ciascun consiglio regionale. Il capo dello Stato, rispetto ad oggi, perde il potere di sciogliere le Camere e di dare l'incarico di formare il governo. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, nomina i funzionari dello Stato, i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate, presiede il Csm e ne nomina il vicepresidente, può concedere la grazia,

IL PREMIER – Arriva l’elezione diretta. Non ha più bisogno della fiducia della Camera per insediarsi (ma solo un voto sul programma). La sua legittimazione avviene al momento dell'elezione, che è di fatto una elezione diretta. I candidati premier si collegano con i candidati alla Camera (oppure con una o più liste di candidati a deputati). Sulla base del risultato elettorale il Capo dello Stato deve nominare premier il candidato della coalizione vincente. Il premier è un vero capo del governo, determina (e non più dirige) la politica dell'esecutivo e ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di sciogliere la Camera.

SFIDUCIA COSTRUTTIVA E NORMA ANTIRIBALTONE: Se il premier decide di sciogliere la Camera, i deputati della maggioranza possono reagire presentando una mozione di sfiducia che deve indicare anche il nome del nuovo premier. Per salvarsi dalla sfiducia, il premier non potrà contare sul voto delle opposizioni: se si verificasse un caso del genere sarebbe costretto ugualmente alle dimissioni. Dunque sono impossibili i ''ribaltonì', cioè i cambi di maggioranza durante la legislatura.

IL CSM: I componenti del Consiglio superiore della magistratura vengono eletti per i due terzi dai magistrati, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale.

LA CORTE COSTITUZIONALE: I giudici che la compongono sono sempre 15 ma salgono da cinque a sette quelli di nomina parlamentare: quattro ne nomina il Senato federale e tre la Camera. Il presidente della Repubblica ne nomina altri quattro (uno in meno di oggi), mentre gli ultimi quattro sono indicati dai magistrati. (24 marzo 2005)