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I SERVIZI DI SALUTE MENTALE IN  PARLAMENTO

di PAOLO FERRARIO

pubblicato come:  "I progetti di modifica della legge 180", in Inchiesta n.77, Bologna 1988, p.77-80

 

1.Premessa

Lo scopo del presente articolo é di effettuare una analisi sistematica dei principali progetti modificativi della "legge 180" (1) presentati in Parlamento durante il periodo 1983-1987 .

Occorre in premessa rammentare che la serie delle proposte di legge in materia era già iniziata nel 1982 , su iniziativa innanzitutto del Partito Repubblicano , seguito poi dall'allora Ministro della Sanità Altissimo, dal Partito Liberale , dalla Democrazia Cristiana ,dal Partito Socialista Democratico (2).Il carattere fortemente restaurativo  di tali progetti avanzati da alcuni settori dei partiti di governo (il Partito Socialista, infatti, presento' solamente una mozione   alla Camera dei Deputati che dichiarava la  "posizione contraria alla revisione della legge 180"), suscitò un animato dibattito politico-culturale , soprattutto ad opera di quell'articolato movimento costituito da operatori socio-sanitari, ricercatori, giuristi, che aveva agito sul piano  scientifico (3) ed operativo per la elaborazione di una nuova cultura della salute mentale e che aveva avuto un sostanziale riconoscimento del sistema politico, attraverso l'approvazione dell "legge 180".

In vari interventi vennero individuati gli obiettivi centrali delle proposte di revisione, fra cui:

- riproporre "un vero e proprio riciclaggio delle strutture manicomiali, rivitalizzandole con un cambiamento di nome ma non di funzione" (4);

- ripristinare il ricovero di urgenza    attraverso l'autorità di pubblica sicurezza, con l'effetto di consentire ogni possibile abuso al di fuori di controlli medici   e legali, poiché "il concetto di urgenza é estremamente labile e indeterminato" (5);

- prevedere "un più ampio intervento del giudice, chiamato a decidere il luogo dove deve avvenire la lungodegenza coatta" (6);

-istituire servizi psichiatrici per spedalità residenziale protratta,in cui "la cronicità, la supposta irrecuperabilità e l'inabilità giuridica sono il minimo comun denominatore che caratterizza tutti gli internati di queste strutture "(7).

Il Coordinamento nazionale di Psichiatria Democratica decise anche di entrare direttamente in campo sul piano normativo,,indirizzando al governo, ai parlamentari, agli amministratori locali un rapporto tecnico per l' "elaborazione di norme attuative delle leggi 180/1978 e 833/1978 " (8).

La legislatura 1979-1983 non ha prodotto, comunque, nessun cambiamento alla legislazione psichiatrica vigente. In   quella successiva  alcuni di quei  progetti sono stati ripresentati inalterati, mentre  altri  partiti  hanno aggiunto ulteriori proposte. Il dibattito é continuato, con minore intensità rispetto agli anni precedenti, e, alla Camera dei Deputati, un comitato   ristretto ha redatto  un testo unificato, poi presentato in commissione: ma anche  questa volta non si arrivati ad alcuna approvazione definitiva (9).

 

2. Progetti di legge 1983-1987

La seguente ricerca si basa sulle fonti dirette (testo, relazioni ­ed­­­  atti  parlamentari) dei progetti di legge particolarmente emblematici degli orientamenti delle forze politiche(10).

Al fine di comprendere il significato delle modifiche apportate nei vari testi, è opportuno premettere, anche se ormai si tratta  di materia sufficientemente conosciuta, un richiamo ai  contenuti della cosiddetta "legge 180", i cui tratti salienti possono così riassumersi:

-sede dei trattamenti sanitari obbligatori (d'ora in avanti T.S.O.):in  presidi e servizi sanitari pubblici e ,se énecessaria    la degenza, in appositi servizi di diagnosi e cura situati  negli ospedali generali con un limite massimo di 15 posti letto;

-motivazioni per il ricovero ospedaliero: solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedre interventi urgenti, se gli stessi non sono accettati dal paziente, e se non  é possibile operare con misure extra-ospedaliere;

­-soggetti responsabile del T.S.O.: il sindaco,  sulla base  di una proposta motivata di un medico e della convalida da parte di un altro medico dell'USSL;

-tutela giuridica del paziente: il provvedimento del sindaco deve essere emanato entro 48 ore dalla convalida del medico e notificato al giudice tutelare entro le successive 48 ore dal ricovero; il giudice tutelare, entro altre 48 ore, convalida o respinge il provvedimento; il paziente e chiunque abbia interesse può proporre al tribunale competente ricorso contro il provvedimento di convalida ( anche il sindaco può proporre ricorso in caso di mancata convalida);

-durata: 7 giorni:se il T.S.O. deve protrarsi oltre, il sanitario é tenuto a formulare al sindaco una motivata proposta, che avvia una nuova procedura;

-organizzazione dei servizi:le Regioni devono disciplinare con legge l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale perle funzioni relative alla salute mentale;

-ospedali psichiatrici (d'ora in avanti O.P.):  le Regioni, mediante apposito piano, devono disciplinarne  il graduale superamento e la loro diversa utilizzazione; é vietato utilizzare gli O.P. come divisioni  o sezioni psichiatriche degli ospedali generali;

-finanziamento:avviene mediante il riparto del Fondo sanitario nazionale e non viene fissato un finaziamento specifico.

Anche se rappresentato sinteticamente   emerge un modello di assetto dei servizi coerente,  con puntuali rimandi alle responsabilità istituzionali  (in particolare le Regioni) e una meticolosa normativa garantista dei diritti soggettivi degli utenti. Si ricorda che la minuziosa definizione della tutela giuridica  va letta nel contesto della assoluta mancanza  di analoghi istituti giuridici che caratterizzava la vecchia legislazione (11) e che aveva provocato il massiccio internamento manicomiale nei decenni precedenti.

Si procede  ora alla analisi di un gruppo  di progetti rappresentativo dei diversi orientamenti politico-culturali : la griglia ha il fine di selezionare alcuni punti-chiave e di comporre una scheda informativa per ciascuno di essi.

 

2.1.PROPOSTA FOSCHI (DC):

a)  motivazioni del T.S.O. in regime di ricovero:"quando esistano  alterazioni psichiche che richiedono la necessità di interventi terapeutici se gli stessi vengono rifiutati dall'infermo" o dal legale rappresentante, in caso di minori; impossibilità ad adottare misure extra-ospedaliere

b) sede dei trattamenti:  presidi e servizi sanitari pubblici territoriali ; in caso di ricovero: strutture pubbliche o convenzionate

c) soggetti responsabili del T.S.O.:  il sindaco emette il provvedimento , sulla base di una proposta motivata di un medico e della convalida effettuata  da un medico dell'U.S.L.;in casi di urgente necessità il medico provvede al trattamento e lo comunica al sindaco entro 24 ore;in caso di ricovero la convalida deve essere fatta da un medico psichiatra; nei casi di urgente necessità "che  richiedano l'immediata protezione dell'infermo" l'autorità di pubblica sicurezza  lo accompagna  al centro ospedaliero , in tal caso l'attestazione del medico di servizio del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura vale come convalida del provvedimento del sindaco;

d)durata: 15 giorni:

e)tutela giuridica:il provvedimento del sindaco  deve essere notificato entro 48 ore al giudice tutelare,il quale, entro le successive 48 ore lo convalida ,oppure no; chi é sottoposto a T.S.O. e chiunque vi abbia interesse  può proporre ricorso al tribunale competente; nel caso la degenza debba protrarsi, il medico responsabile deve formulare una proposta motivata al sindaco, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare;

f) organizzazione dei servizi:i servizi di salute mentale devono essere dotati di un servizio di assistenza domiciliare ed ambulatoriale territoriale , di un centro diurno per interventi terapeutici ed assistenziali  e di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura (con una dotazione non inferiore a un posto letto ogni 10.000 abitanti); le Regioni indicano le strutture residenziali per interventi terapeutici, assistenziali e riabilitativi anche ad utenza sovrazonale" e disciplinano "l'istituzione di servizi psichiatrici per spedalità protratta" (il cui accesso deve essere autorizzato dal servizio di salute mentale competente) ; le Regioni possono affidare , mediante convenzioni, alle cliniche universitarie uno o più servizi di salute mentale;

g) ospedali psichiatrici: le Regioni comunicano al Ministro della Sanità i provvedimenti relativi al superamento degli O.P.

h) finanziamenti: nessuno stanziamento specifico;

i) commento: si tratta di un progetto che alcuni cardini fondamentali dell'assetto dei servizi e dei trattamenti: il limite  di tempo del T.S.O. viene esteso a 15 giorni; si creano due nuovi circuiti assistenziali ( riabilitativo sovrazonale ,e per spedalità protratta) che potrebbero essere collocati sulle aree ex-manicomiali; le cliniche universitarie, a richiesta, possono gestire i servizi di salute mentale; si passa da una normativa che regola un servizio di diagnosi e cura con un massimo di 15 posti letto ad una  che lo dimensiona in rapporto alla popolazione senza stabilire limiti superiori, ; in caso di urgenza interviene l'autorità di pubblica sicurezza ,configurando in tal modo un "fermo sanitario" di almeno 24 ore e privo di garanzie giuridiche.

 

2.2 PROPOSTA PASTORE (PCI)

Per quanto riguarda i punti a), b), d), c), e), e), non viene apportata alcuna modifica ai contenuti della legislazione attualmente in atto.

f) organizzazione dei servizi:i servizi di tutela della salute mentale sono almeno dotati di: "presidi territoriali di salute mentale, funzionanti 24 ore su 24, anche nei giorni festivi"; "centri diurni e centri notturni"; "comunità alloggio, alloggi assistiti ed assistenza domiciliare"; "centri di di vita associativa e di addestramento professionale"; i servizi di salute mentale possono erogare prestazioni  di tipo economico e socio-assistenziale al fine di prevenire il ricovero ed agevolare l'inserimento sociale;

g) ospedali psichiatrici:definitivo superamento degli O.P. in rapporto con la istituzione  e attivazione dei servizi di salute mentale;

h) finanziamenti:quota aggiuntiva  di lire 100 miliardi per le spese in conto capitale;

i) commento: la proposta  "ha lo scopo essenziale di indicare alle regioni precise norme di indirizzo per l'attuazione degli artt. 34 e 64 della Legge 833" (dalla relazione al testo di legge) e si propone di accelerare gli adempimenti delle Regioni, prevedendo anche finanziamenti specifici.

 

2.3.  PROPOSTA POGGIOLINI (PRI)

a)  motivazioni del T.S.O. in regime di ricovero: simile al testo del progetto Foschi;

b) sede dei trattamenti: i "servizi di psicoriabilitazione per trattamenti prolungati "  (vedi punto f)  vengono equiparati agli ospedali specializzati, e , dunque, possono essere utilizzati per i T.S.O. come i servizi ospedalieri di diagnosi e cura; vengono previsti "servizi  di assistenza psichiatrica  per soggetti colpiti da affezioni croniche" (ancora punto f);

c) soggetti responsabili del T.S.O.:  provvedimento del sindaco,, sulla base di una proposta medica motivata e convalidata da un medico psichiatra  del dipartimento e notificato  entro 48 ore al giudice tutelare; viene previsto l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza nei casi di urgente necessità con le stesse modalità del progetto Foschi ;

d)durata: come nel progetto Foschi per le degenze superiori ai 15 giorni; le degenze superiori a 30 giorni avvengono nei servizi di psicoriabilitazione;

e)tutela giuridica: il giudice tutelare , entro le 48 ore successive alla notifica  provvede alla convalida, o no, del provvedimento del sindaco; nel caso il giudice tutelare disponga la prosecuzione della degenza , esso nomina un tutore provvisorio dell'infermo; per le degenze superiori ai 30 giorni il sindaco informa il giudice tutelare  il quale, sentito il sanitario responsabile del dipartimento "dispone l'affidamento del malato al servizio di psicoriabilitazione  per la prosecuzione della tearapia in una struttura di ricovero per i trattamenti sanitari prolungati"; viene istituita una commissione  per la tutela dei diritti dell'infermo, con il compito di esaminare i pazienti lungodegenti,alla scadenza    del centottantesimo  giorno dalla data del provvedimento di prosecuzione del trattamento ai servizi di psicoriabilitazione;

f) organizzazione dei servizi: il dipartimento per la tutela della salute mentale comprende : "servizi di assistenza psichiatrica, ambulatoriali e domiciliari"; "servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali generali" dotati di un  pronto soccorso psichiatrico con orario di attività 24 ore su 24 (con 1 posto letto  ogni 10.000 abitanti e un limite massimo di 30 posti); "servizi di psicoriabilitazione presso apposite strutture di ricovero per il trattamento sanitario prolungato"( 2 posti letto ogni 10.000 abitanti , con un limite massimo di 60 posti per ogni struttura di ricovero) ; servizi di assistenza psichiatrica per soggetti colpiti da affezioni croniche che richiedano un trattamento sanitario in condizioni di spedalità residenziale protratta" ( con un massimo di 120 posti letto); "servizi di assistenza attuata in comunità terapeutiche e residenze protette per pazienti in trattamento sanitario volontario". Le Regioni possono affidare alle cliniche universitarie, su loro richiesta, la gestione di uno o più servizi psichiatrici.

g) ospedali psichiatrici: possono essere utilizzati e riconvertiti per la realizzazione delle strutture previste nella legge;

h) finanziamenti:il fabbisogno finanziario é definito sulla base dei piani regionali; le Regioni possono provvedere all'integrazione  dei rispettivi stanziamenti ;

i) commento:  nella relazione al testo si afferma  che "la riforma dell'assistenza psichiatrica - vuoi per le impostazioni squisitamente ideologiche che ne hanno travisato i contenuti tecnici, vuoi per le oggettive lacunosità normative, vuoi per la sua mancata realizzazione nella maggior parte delle regioni anche per effetto dell'inadeguatezza dei mezzi finanziari disponibili- ha completamente mancato i suoi obiettivi".Sulla  base di queste premesse culturali, la proposta di legge é  certamente la più compiutamente restaurativa del vecchio assetto della psichiatria. Viene ricostruito un nuovo circuito manicomiale ,con il riuso certo degli edifici e delle aree degli   ex O.P., con il pretesto di intervenire sui malati cronici , definiti come "tutti quei casi in cui , in base alle odierne conoscenze della scienza psichiatrica, non  può  ragionevolmente  sperarsi in un recupero a breve o a medio termine, di condizioni di autosufficienza e di coscienza della malattia".

 

2.4. PROPOSTA ARTIOLI (PSI)

Per i punti a), b), d), e), non viene apportata alcuna modifica alla normativa vigente.

c) soggetti responsabili del T.S.O.: viene mantenuta la normativa vigente,anche se viene aggiunto il caso di urgente necessità,in cui "interviene l'equipe psichiatrica del servizio competente per il territorio, la quale può avvalersi nei casi di assoluta necessità dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza";

f) organizzazione dei servizi: il dipartimento di salute mentale comprende: servizi territoriali di assistenza domiciliare e ambulatoriale; servizi per il trattamento degli stati di acuzie in regime di degenza ospedaliera, volontaria e obbligatoria; servizi di assistenza socio-sanitaria per soggetti non autosufficienti , attraverso il potenziamento di "centri diurni, strutture ospitative notturne,strutture residenziali dotate di    assistenza continuativa o meno in funzione dei bisogni dell'utenza " ( da distribuire razionalemnte sul territorio in base alle proposte delle unità sanitarie locali ed al piano operativo della Regione).

g) ospedali psichiatrici:la Regione può stabilire con carattere di temporaneità , l'adattamento degli immobili già adibiti a reparti ospedalieri psichiatrici per la realizzazione dei servizi previsti nella legge

h) finanziamenti: il fondo sanitario nazionale viene integrato con uno stanziamento a destinazione vincolata di  lire 1500 miliardi ( di cui 1000 di parte corrente) da ripartire in un triennio. 

i) commento: fra le proposte dei partiti di governo sembra essere quella che meno vuole toccare l'impianto della "legge 180. Tuttavia anche qui, forse per mediare con le posizioni degli alleati, viene previsto un ruolo delle autorità di pubblica sicurezza e si prefigura una forma di riciclaggio degli ex O.P. da utilizzare come servizi preposti all'area della cronicità    (12 ).

 

2.5. PROPOSTA DEGAN (CONSIGLIO DEI MINISTRI)

a)  motivazioni del T.S.O. in regime di ricovero: come nel progetto Foschi;

b) sede dei trattamenti: in caso di prosecuzione della cura il trattamento  può essere attuato "presso un idoneo servizio di assistenza sanitaria che, ove é necessario , può chiedere un nuovo trattamento obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera"

c) soggetti responsabili del T.S.O.:provvedimento del sindaco,corredato da una proposta medica motivata e preceduto dalla convalida di un medico psichiatra dell'USL; nei casi di urgente necessità interviene l'autorità di pubblica sicurezza (come nel progetto Foschi)

d)durata: 15 giorni, con possibilità di proseguimento;

e)tutela giuridica: come nel progetto Foschi;ilgiudice tutelare, quando dispone la prosecuzione della degenza, nominaall'infermo un tutore provvisorio;

f) organizzazione dei servizi: il dipartimento di salute mentale assicura l'emergenza  psichiatrica 24 ore su 24 e si articola in: servizi di assistenza domiciliare ed ambulatoriale territoriale; servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali generali ( 1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ; servizi di assistenza socio-sanitaria attuata presso strutture e residenze apposite per i trattamenti protratti; la gestione dei servizi territoriali  può essere affidata può essere affidata alle cliniche universitarie;

g) ospedali psichiatrici: la Regione disciplina il graduale superamento degli O.P. e la loro trasformazione in "istituti di riabilitazione per lungodegenti attualmente ricoverati;

h) finanziamenti: nessuno stanziamento specifico;

i) commento: valgono le stesse considerazioni fatte per il progetto Foschi: qui emerge con chiarezza il ruolo di "scarico" che dovrebbero assumere gli O.P., anche perché la mancanza di finanziamenti specifici lascia intendere che tutta l'operazione deve essere gestita  senza costi aggiuntivi.

 

2.6 PROPOSTA DEL COMITATO RISTRETTO (XIV COMMISSIONE IGIENE E SANITA')

a)  motivazioni del T.S.O. in regime di ricovero: presenza di alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici

b) sede dei trattamenti: il T.S.O. per malattia mentale viene prestato nei servizi del dipartimento

c) soggetti responsabili del T.S.O.: ordinanza del sindaco, con provvedimento corredato della proposta medica motivata e della sua convalida da parte di un medico psichiatra del dipartimento;

i sanitari di servizio, in attesa del provvedimento del sindaco adottano gli interventi di urgenza strettamente necessari nell'interesse dell'infermo; nei casi di assoluta necessità il medico psichiatra chiede l'intervento dell'autorità locale di pubblica sicurezza ,che adotta i provvedimenti urgenti di sua competenza;

d) durata: il responsabile del servizio dispone, anche con protocolli di carattere generale,sulla durata del trattamento; nei casi in cui sia necessario prolungare il trattamento oltre il termine fissato  ( e comunque per i trattamenti superiori a 20 giorni), il responsabile formula proposta motivata al sindaco;

e)tutela giuridica: il provvedimento di T.S.O. é emanato  entro 48 ore dalla convalida e notificato, entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare, il quale, entro le 48 ore  può emettere decreto motivato di non convalida ; chi é sottoposto a T.S.O. e chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso;

f) organizzazione dei servizi:il dipartimento di salute mentale si articola in: un servizio o centro territoriale di salute mentale; un servizio psichiatrico di diagnosi e cura ( 1 posto letto ogni 10.000 abitanti); "servizi residenziali distinti tra quelli a carattere sanitario e quelli di assistenza socio-sanitaria". I servizi residenziali di assistenza socio-sanitaria "svolgono funzioni di lunga assistenza e/o di riabilitazione indirizzate a soggetti parzialmente autosufficienti o non autosufficienti";le Regioni possono affidare alle cliniche universitarie la gestione di uno o più dipartimenti di salute mentale; qualora sussistano le condizioni,   in presenza di espressione di volontà della famiglia  e di richiesta dell'interessato,il dipartimento di salute mentale può disporre l'erogazione di sussidi in denaro alternativi al ricovero nelle strutture residenziali;

g) ospedali psichiatrici:gli O.P. pubblici o privati ad esaurimento ancora presenti nel territorio fanno parte del dipartimento di salute mentale; i beni mobili ed  immobili degli ex O.P. sono utilizzati in via prioritaria per attività dei dipartimenti di salute mentale eccetto le attività di cura, secondariamente per essere alienati o trasformati, vincolando il reimpiego all'allestimento di strutture alternative, infine per altre attività delle USL

h) finanziamenti: al finanziamento dei servizi si provvede con i normali stanziamenti  del Fondo sanitario nazionale; al finanziamento delle residenze di assistenza socio-sanitaria si provvede ad iniziativa delle USL, per delega degli enti locali, con contabilità separata; per le spese in strutture residenziali a carattere prevalentemente sociale si provvede con oneri a carico del fondo assistenza del Ministero dellInterno, opportunamente fissato nella legge finanziaria ed utilizzato dai Comuni

i) commento:il testo  predisposto dal comitato ristretto della Camera é certamente il frutto di un lungo e complesso lavoro di mediazione. Viene accolto il principio di un'ampia accessibilità dei servizi senza vincolarla alle "guardie  psichiatriche.Viene innalzato il termine della durata del ricovero  ( 20-30 giorni) sulla base di una decisione  dei medici responsabili. Manca , nella dichiarazione del sindaco che attesta la necessità del ricovero, il riferimento alla mancanza di occasioni e servizi alternativi. Nessuna indicazione viene data sulla dimensione dei servizi residenziali per  soggetti non  autosufficienti ed inoltre è incerta la definizione delle funzioni di queste strutture: é molto discutibile che le prestazioni di assistenza sociale ( che certamente da qualche parte devono essere organizzate) siano collocate a pieno titolo all'interno del dipartimento di salute mentale. Tanto più che , in sede di finanziamento, questa spesa viene scorporata e demandata al calderone della legge finanziaria e affidata ai Comuni. La parte del testo sugli O.P. mostra che inevitabilmente essi verranno utilizzati in forma di servizi residenziali per persone non autosufficienti psichiatriche o psichiatrizzate. Infine permane una delega alle Regioni a far decollare i servizi alternativi senza offrire i necessari stanziamenti di bilancio.

 

CONCLUSIONI

­Fatta eccezione per la proposta del P.C.I. (e quella sostanzialmente simile di D.P.) (13), che si colloca in una posizione difensiva della "legge 180" e  che ne promuove l'attuazione attraverso  vincoli  normativi alle  Regioni e la messa in campo di  mezzi finanziari specifici, tutte le altre vanno, sia pure  con accenti diversi,verso la modifica di punti sostanziali delle precedenti norme.

I commenti alle varie schede hanno già anticipato alcuni momenti    critici  che  ora possono essere ripresi in termini più generali. "Le resistenze al cambio culturale che la "180" promuoveva nascono da un complesso di fattori che hanno poco a che fare con i problemi della malattia mentale: dal prevalere della tutela di interessi corporativi e privati, all'ignavia e all'incapacità di "fare"; dai rigurgiti-duri a morire- del legame automatico fra malattia e ordine pubblico, al rifiuto di vedere riversare sulle strade non solo la malattia, ma la miseria che era nascosta nelle nostre istituzioni assistenziali e alla necessità di affrontarla in quanto tale; dalla difficoltà di sostituire alla cultura della delega ai tecnici e agli istituti una cultura della tolleranza e della solidarietà, quindi il proprio coinvolgimento e quello della comunità" (14).Con queste parole viene  portata l'attenzione al problema socio-culturale  di fondo messo in campo dalla 180: cioé l'idea che non si tratta solo di cambiare i servizi,ma di modificare i rapporti sociali, anche attraverso  nuove e diverse modalità di funzionamento e  di organizzazione.

I progetti appena visti vanno nella direzione opposta, nel senso che puntano a ripristinare un ruolo dei servizi come "tranquillanti sociali". L'abrogazione dei limiti dei posti letto e l'estensione dei tempi di degenza massimi negli ospedali generali rispondono contemporaneamente agli interessi e  alle pressioni dei gruppi medici  e a una domanda sociale che, in assenza di alternative praticabili , punta ad occultare i fenomeni di devianza e marginalita. Vale anche la pena di osservare che solo per le strutture residenziali ,o comunque di ricovero, le leggi forniscono standards quantitativi, mentre questo non viene fatto per i servizi territoriali. Il vuoto assistenziale  é , in un certo senso, previsto dando all'autorità di Pubblica Sicurezza la possibilità di trasportare l'infermo all'ospedale,scavalcando così le norme sui T.S.O., che pure vengono formalmente riaffermate.Si ripristina il potere delle  Cliniche universitarie, che  vengono ad assumere piena  autonomia gestionale e direzionale nell'organizzazione dei servizi di salute mentale. Come pure significativa è tutta l'impostazione data al problema delle nuove e vecchie cronicità.

"L'accettare come decisivo il problema dei cronici é un gravissimo errore perché solleva una disputa sulle migliori misure assistenziali e mette in ombra il problema di spezzare alle origini il circuito della cronicizzazione" (15). Nei progetti, invece, si risponde ricreando luoghi, funzioni, professioni per queste fasce di bisogno socio-assistenziale:

si potrebbe dire che, con il pretesto di occuparsi dei "vecchi cronici " ( i pazienti ancora istituzionalizzati per le lunghe degenze manicomiali) si mette in atto un imponente circuito assistenziale per il controllo dei "nuovi cronici". A ciò si potrebbe aggiungere che ,in un contesto di taglio alla spesa sociale, è evidente che le risorse finanziarie verranno assorbite interamente dalle strutture residenziali, a scapito di una  più impegnativa politica dei servizi e della gestione delle risorse urbane.Sull'argomento hanno ancora significato le  considerazioni già fatte a proposito dei progetti del 1982: " Si sottolinea inoltre la completa assenza di ogni criterio tecnico valutativo per l'immissione nella cronicità. Viene in questo modo ribadito un concetto di "inguaribilità", "irrecuperabilità", già sancito preventivamente per legge. La cronicità diventa un criterio auto-validativo. E tutto questo a fronte di una presa di posizione tecnica da parte di tutte le scienze psichiatriche che concordano sulla necessità  di rivedere  i concetti di cronicità alla luce delle ultime acquisizioni che dimostrano trattarsi appunto di un artefatto sociale (cronificazione)" (16).

Forse in questi disegni di legge c'è qualcosa di più che un insieme di  regole per il trattamento delle sofferenze psichiche: forse queste norme forniscono una immagine sintetica di un futuro possibile anche se non auspicabile.

 

 

-NOTE

 

Note

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 (1) In realtà la Legge 13 Maggio 1978 n. 18O "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" è stata interamente riassorbita nella Legge 23 Dicembre 1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale": ma nel linguaggio politico e dei mezzi di comunicazione è di uso più comune, data la sua valenza simbolica, la denominazione "legge 180".

 

(2) Questi testi ed altri documenti sono stati integralmente pubblicati sulla rivista DEVIANZA ED EMARGINAZIONE supplemento  al n. 3,  1982. Si ricordano anche i seguenti lavori: "Quadro comparativo delle proposte di modifica delle norme sull'assistenza psichiatrica" in PROSPETTTIVE ASSISTENZIALI n. 58 1982, pagg.12-31; "Analisi comparativa delle proposte relative alla psichiatria" ,a cura di B. Cravedi, in SALUTE E TERRITORIO n. 25 1982 ,pagg. 40-42; "Tabella di comparazione della proposta di modifica della legge n. 833 del 23.12.1978" , a cura di A.Cappellini, G. Goldwurm, L.Nahon, ciclostilato.

 

(3) La forte connotazione politica data dai vari gruppi che hanno costituito l'avanguardia dei movimenti di lotta contro i manicomi ha contribuito a rimuovere l'elaborazione scientifico -culturale che sta alla base di questo rinnovamento della stessa concezione della malattia mentale: la pubblicazione degli scritti di Franco Basaglia (Scritti I e II, Einaudi, Torino 1982, pagg. 482 e 521) ha aperto  lo studio e la riflessione anche su questo versante.In  proposito si ricorda ,fra gli altri: Saraceno B., La cultura della riabilitazione , in THE PRACTITIONER -edizione italiana n. 82, 1985, pagg. 30--43 ; Piro S. ,"Il senso della trasformazione: nuova operativita'e nuova didattica, in NUOVA UNITA' SANITARIA ottobre 1986 , pagg.100-116 ; Dalla psichiatria alla salute mentale, atti del Convegno del PCI, Roma 3-4-5 aprile 1987, Editore Salemi ,Roma 1987.

 

(4)In Pirella A. , "Nostalgia della segregazione",in Rinascita n. 16 1982.

 

(5) In Casagrande D. e altri, "Testo e commento alla proposta del Ministro della sanità di modificare la legge 833 per la psichiatria,presentata il 30 aprile 1982", in FOGLI DI INFORMAZIONE n. 81/82  1982, pagg. 175-184.

 

(6) In Ceccarelli E., "Ricoveri coatti e tranquillità sociale", in PROSPETTIVE SOCIALIE E SANITARIE n. 14/15 1982, pagg. 4-7.

 

(7) In Casagrande e altri, op.cit..

 

(8) In FOGLI DI INFORMAZIONE n. 81/82 1982, pagg.2O2-213.

 

(9) I progetti di legge riguardanti i servizi psichiatrici all'esame della Camera nel periodo 1983-1987 e decaduti per fine legislatura sono i seguenti:

-Zanone e altri (PLI), Modifiche agli articoli 33,34,35 e 64 della legge 23.12.1978 n. 833;

-Reggiani e altri (PSDI), Modifiche ed integrazioni alla legge 23.12.1978 n. 833 concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale. Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica;

- Cirino Pomicino e altri  (DC), Modifiche agli articoli 33,34,35 e 64 della legge 23.12.1978 n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;

-Pastore e altri (PCI), Norme di indirizzo  alle Regioni per l'attuazione degli articoli 3' e 64 della legge 23.12.1978;

-Poggiolini e altri (PRI), Istituzione del dipartimento per la tutela della salute mentale e nuove norme in materia di assistenza psichiatrica;

-Artioli e altri (PSI), Modificheed integrazioni alla legge 23.12.1978 n. 833 per l'attuazione degli interventi per la tutela  della salute mentale;

Foschi e altri (DC), Modifica degli articoli 33,34,35 della legge 23.12.1978 n. 833 e norme di indirizzo in materia di servizi di salute mentale;

Pollice e altri (DP), Norme integrative della legge 23.12.1978 n.833 relative all'assistenza psichiatrica;

-Mazzone e altri, Modifiche degli articoli 34,35, e 64 della legge 23.12.1978 n. 833 relativi all'assistenza psichiatrica;

-Testo del comitato ristretto ,Modifiche ed integrazioni alla legge 23.12.1978 n. 833 e nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (presentato in data 19.2.1987 alla XIV commissione permanente -igiene e sanità pubblica della Camera dei Deputati.

 

(10)Della Democrazia Cristiana viene esaminato solamente il progetto a firma Foschi e altri, in quanto quello presentato da Cirino Pomicino é uguale al testo presentato nella precedente legislatura e come tale già ampiamente analizzato dalle pubblicazioni citate nelle note di cui sopra.Si trascura l'analisi del progetto PSDI per gli stessi motivi. I contenuti e le finalità del progetto DP sono riassumibili nel testo del PCI,e dunque non viene schedato.

 

(11) Legge 14.2.1904 n. 36 "Disposizioni sui manicomi e gli alienati"; Regio Decreto 16 .8.1909, "Regolamento sui manicomi e gli alienati". Queste norme risultano modificate solo in parte con la Legge 18 .3.1968 n. 431 "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica".

 

(12) Un giudizio positivo, dal significativo titolo "La proposta di legge sull'assistenza psichiatrica torna a guardare scientificamente alla malattia" ( Corriere della sera 4 febbraio 1986),é dato da Giovanni B. Cassano-cattedra di clinica psichiatrica II Università di Pisa.

 

(13) Anche la Sinistra Indipendente aveva messo a punto un provvedimento , illustrato nel corso del Convegno  "Dalla Psichiatria alla Salute mentale" (organizzato dal P.C.I. il 3-5 aprile 1987: vedi nota 3): tale testo non é stato presentato  per la decadenza della legislatura.

 

(14) Ongaro Basaglia F., "L'abbandono psichiatrico", in Rinascita n. 20 ,pagg.41.

 

(15) Selvini M., "Le proposte di riforma della 180 per rimedicalizzare la psichiatria?", in Prospettive sociali e sanitarie n. 1 1983, pag.2.

 

(16) In Casagrande e altri, op.cit. pag. 177 (nota 5).