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Repubblica Italiana


Legge 20 luglio 2000, n. 211


"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italianinei campi nazisti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000


Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine
di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.


Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine
e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel
nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più
accadere.