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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 16-08-2002
REGIONE VENETO

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 82
del 20 agosto 2002

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

 

 

 

TITOLO I

- Principi ed ambito di applicazione

ARTICOLO 1

- Principi generali.


 
               1.             La Regione promuove la qualità dell’assistenza sanitaria, 

socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché 

l’assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e 

scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, 

nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia 

appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e 

relazionali della persona.


 

 

 

 

ARTICOLO 2

 - Ambito di applicazione.


 
               1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la presente legge 

disciplina i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di 

strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie 

nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse.

               2.             La presente legge disciplina, altresì, i criteri per 

l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché per 

l’accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione 

pubblica o privata.


 

 

 

 

 

 

TITOLO II

- Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di
attività sanitarie e socio-sanitarie





CAPO I

- Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture
sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno

ARTICOLO 3

- Autorizzazione alla realizzazione.


 
               1.             L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, 

trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture 

pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa 

dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, 

che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a 

ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di 

diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità 

all’articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 

“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive 

modificazioni.

               2.             L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento e 

trasformazione, trasferimento delle restanti strutture pubbliche, 

o equiparate ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della Legge 23 

ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, delle 

istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle 

strutture private, che erogano prestazioni di ricovero 

ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la 

struttura, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di 

autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa 

vigente

               3.             Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è 

subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del 

progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale, 

definita in base al fabbisogno complessivo ed alla 

localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti 

in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire 

l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento 

prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, 

la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata 

nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura 

regionale competente.


 

 

 

 

ARTICOLO 4

- Autorizzazione all’esercizio.


 
               1.             L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 

3 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

               2. Il rilascio dell
'
autorizzazione è subordinato alla medesima 

valutazione prevista dall
'
articolo 3, comma 3.

               3.             Le strutture di cui all’articolo 3, già autorizzate ed in esercizio, 

si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le 

modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale 

emanati ai sensi dell’articolo 10.


 

 

 

 

 

CAPO II

- Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture
sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio

ARTICOLO 5

- Autorizzazione alla realizzazione.


 
               1.             Le procedure e le prescrizioni di cui all’articolo 3 per il 

rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, 

trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle 

strutture di seguito specificate:

a)             strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a 

scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di 

strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di 

ossigenoterapia iperbarica;

b)             centri di salute mentale;

c)             consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni 

ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati; 

d)             centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed 

organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.

               2.             L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, 

trasformazione, trasferimento in altra sede delle restanti 

strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non 

lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni 

di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, è rilasciata 

dal comune, che provvede a darne comunicazione alla struttura 

regionale competente.


 

 

 

 

ARTICOLO 6

- Autorizzazione all’esercizio.


 
               1.             L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 

5, comma 1, è rilasciata dal dirigente della struttura regionale 

competente.

               2.             Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed 

organismi a scopo non lucrativo, nonché private, che erogano 

prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di 

recupero e riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale 

compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, 

operanti all’esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia 

ospedaliero che non ospedaliero, la funzione di autorizzazione 

all’esercizio è di competenza del comune dove insiste la 

struttura.

               3.             Le strutture di cui all’articolo 5, già autorizzate ed in esercizio, 

si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le 

modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale 

di cui all’articolo 10.


 

 

 

 

 

CAPO III

- Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture
sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

ARTICOLO 7

- Autorizzazione alla realizzazione.


 
               1.             L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, 

trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture 

pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, 

nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di 

assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo 

e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri 

residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:

a)             dalla Regione, in conformità all’articolo 77 della legge 

regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, 

qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o aziende da 

essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche 

parzialmente;

b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi.

               2.             Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene 

previa positiva valutazione della rispondenza alla 

programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, 

definita in base al fabbisogno complessivo ed alla 

localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti 

in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire 

l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento 

prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera 

b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è 

attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal 

dirigente della struttura regionale competente.


 

 

 

 

ARTICOLO 8

- Autorizzazione all’esercizio.


 
               1.             L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 

7 è rilasciata dal dirigente regionale della struttura regionale 

competente.

               2.             Il rilascio dell
'
autorizzazione è subordinato alla medesima 

valutazione prevista dall
'
articolo 7, comma 2.

               3.             Le strutture di cui all’articolo 7, già autorizzate ed in esercizio, 

si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le 

modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale 

di cui all’articolo 10.


 

 

 

 

 

CAPO IV

- Disposizioni comuni

ARTICOLO 9

- Norme procedurali.


 
               1.             la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini 

per la richiesta e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni alla 

realizzazione e all’esercizio delle strutture e prevede la 

possibilità di riesame dell’istanza in caso di esito negativo o di 

prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.


 

 

 

 

ARTICOLO 10

- Requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio.


 
               1.             Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le 

organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali 

e specifici e di qualità, per l’esercizio di attività sanitarie e 

socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni 

ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture 

private, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 8 ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del 

Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 

l
'
esercizio delle attività sanitarie.

               2.             Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta 

regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla 

stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualità 

tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti 

indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici 

chirurghi ed odontoiatri.

               3.             Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale 

fissa le modalità per l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 

1, da parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che 

si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di 

istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture 

private, che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di 

assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese 

quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e 

prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo 

continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.

               4.             I limiti temporali massimi per l
'
adeguamento ai requisiti di 

cui al comma 1 sono i seguenti:

a)             entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;

b)             entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.

               5.             I provvedimenti di cui al presente articolo sono 

contestualmente comunicati al Consiglio regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 11

- Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per 

l’autorizzazione all’esercizio.


 
               1.             L’autorizzazione all’esercizio delle strutture è 

rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti 

individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.

               2.             L’accertamento del possesso e la verifica del 

mantenimento dei requisiti di cui all
'
articolo 10, comma 1, sono 

effettuati dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 

stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o 

dell
'
azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per 

territorio o di apposita struttura tecnica dell
'
Agenzia regionale 

socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 

32. La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno 

quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

               3.             Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai 

requisiti di cui all
'
articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni 

inserite nell’atto di autorizzazione all’esercizio, segnalate dalle 

strutture regionali competenti, dal comune, dall’unità locale socio 

sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela 

di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive 

modificazioni, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 

contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con 

formale diffida, ne impone l’eliminazione entro un termine 

tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura 

temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla 

rimozione delle cause che l’hanno determinata. Nel caso di reiterate 

e gravi infrazioni l’autorità competente procede alla revoca 

dell’autorizzazione

               4.             Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per 

l’effettuazione dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui 

all
'
articolo 10, comma 1,anche attraverso visite ispettive.


 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

- Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.


 
               1.             La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, a classificare e 

distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai 

seguenti ambiti:

a)             strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a 

ciclo continuativo e/o diurno;

b)             strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica 

in regime ambulatoriale;

c)             strutture che erogano prestazioni in regime residenziale 

extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere 

estensivo od intensivo;

               2.             La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.


 

 

 

 

ARTICOLO 13

— Definizione di ampliamento e trasformazione.


 
               1.             Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o 

l
'
attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle 

precedentemente svolte.

               2.             Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o 

funzionale o il cambio d
'
uso, con o senza lavori, delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.


 

 

 

 

 

TITOLO III

- Autorizzazione all’esercizio di attività sociali da parte di
soggetti e strutture pubblici e privati

ARTICOLO 14

- Autorizzazione all
'
erogazione e all
'
esercizio di attività sociali da 

parte di soggetti pubblici e privati.


 
               1.             Per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la 

Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge e con le modalità di cui all’articolo 10, 

definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e 

organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della 

Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e 

socio-sanitaria di cui all
'
articolo 113 della legge regionale 13 

aprile 2001, n. 11.

               2.             L’autorizzazione all
'
esercizio dei servizi sociali e delle 

strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a 

gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all
'
articolo 1, 

comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali." è rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la 

struttura ed è subordinata alla positiva valutazione della 

rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa 

locale.

               3.             La Giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui 

al comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture 

che erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle 

prestazioni contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla 

programmazione regionale, nonché le modalità per il rilascio 

da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di 

servizi sperimentali ed innovativi per un periodo massimo di tre 

anni, individuando anche gli strumenti per la verifica dei 

risultati.

               4.             Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono 

esercitate dal comune competente, direttamente o in forma 

associata con gli altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale 

dell’azienda ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o 

mediante delega all’azienda ulss, o avvalendosi delle 

competenti strutture regionali.


 

 

 

 

 

TITOLO IV

- Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali pubbliche e private e di altri erogatori

ARTICOLO 15

- L’accreditamento istituzionale.


 
               1.             L’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non 

produce effetti vincolanti ai fini della procedura di 

accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di 

regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione 

socio-sanitaria regionale e attuativa locale.

               2.             L’accreditamento istituzionale deve concorrere al 

miglioramento della qualità del sistema sanitario, 

socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli 

quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a 

carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate 

nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000.

               3.             La Giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive 

condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso 

l’Agenzia regionale socio sanitaria istituita con legge regionale 

4 dicembre 2001, n. 32.

               4.             L’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture 

pubbliche, o equiparate ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del 

d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli 

organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private 

ed ai professionisti che ne facciano richiesta, 

subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui 

all’articolo16 ed ai requisiti di cui all’articolo 18.

               5.             Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale 

sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai 

professionisti, tenuto conto della capacità produttiva in rapporto 

al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e 

distribuzione territoriale delle strutture e dei professionisti 

presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire 

l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento 

prioritario di nuove strutture e professionisti, in conformità agli 

atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.

               6.             I soggetti accreditati erogano:

a)             prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio 

sanitario regionale nell’ambito dei livelli essenziali ed uniformi 

di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in 

relazione alle esigenze connesse all’assistenza integrativa di 

cui all’articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

b)             interventi e servizi sociali, come definiti all’articolo 1, comma 

2, della l. 328/2000.


 

 

 

 

ARTICOLO 16

- Condizioni di accreditamento.


 
               1.             L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta 

regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all’articolo 4, 

comma 12, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle 

istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti 

privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza 

delle seguenti condizioni:

a)             possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta dalla 

vigente normativa;

b)             coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle 

scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa 

locale;

c)             rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai 

requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;

d)             verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, 

tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

               2.             L’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 11 della 

l. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a carattere 

non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi 

sociali, dal comune competente, direttamente o in forma 

associata con gli altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale 

dell’azienda ulss ove ha sede la struttura, o con delega 

all’azienda unità locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi 

delle strutture regionali indicate all’articolo 19, comma 3, 

subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a)             possesso dell’autorizzazione all’esercizio;

b)             coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle 

scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale;

c)             rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a 

requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;

d)             verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, 

tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.


 

 

 

 

ARTICOLO 17

- Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico.


 
               1.             L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende 

ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a 

corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle 

prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 

quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, 

nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle 

quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai 

sensi della normativa vigente.

               2.             L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e 

servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti 

del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un 

obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la 

remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti 

instaurati ai sensi della normativa vigente.

               3.             La Giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui 

all’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive 

modificazioni mediante uno schema tipo di accordo 

contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle 

quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità 

delle verifiche e dei controlli.

               4.             La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri 

per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la 

Commissione consiliare competente. La Giunta regionale 

determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative dei soggetti 

accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all’articolo 4, 

comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, 

delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il 

direttore generale dell
'
ulss territorialmente competente 

provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

               5.             La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di 

accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di 

servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio 

sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.


 

 

 

 

ARTICOLO 18

- Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per 

l’accreditamento.


 
               1.             La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge, con riguardo al necessario 

possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di 

gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce:

a)             ambiti e strumenti per la verifica dell
'
attività svolta e dei 

risultati raggiunti ai fini del rilascio dell
'
accreditamento;

b)             modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso 

dei requisiti della struttura o del professionista accreditato;

c)             requisiti ulteriori per l
'
accreditamento orientati a promuovere 

l
'
appropriatezza, l
'
accessibilità, l
'
efficacia, l
'
efficienza nelle 

attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.

               2.             Il sistema indicato al comma 1 deve essere costituito da 

condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da 

garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio 

erogato, in conformità alle norme nazionali ed internazionali di 

certificazione di qualità in materia di sanità. La Giunta regionale 

determina criteri e tempi per la certificazione di qualità.

               3.             Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i 

requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle 

classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture 

pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti 

specifici di accreditamento per i professionisti.

               4.             Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione 

professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o 

equiparate ai sensi dell
'
articolo 4, comma 12, del d.lgs. 

502/1992, e successive modificazioni, nonché delle strutture 

private, la Giunta regionale si avvale dell
'
organismo tecnico 

consultivo di cui all
'
articolo 10, comma 2.


 

 

 

 

ARTICOLO 19

- Procedura di accreditamento.


 
               1.             La procedura di accreditamento avviene su istanza del 

soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza 

delle condizioni di cui all’articolo 16 e si conclude con 

provvedimento della Giunta regionale, del comune o del 

direttore generale dell’azienda ulss, solamente se delegato, 

nei casi di cui all’articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi 

giorni dalla data di ricezione dell’istanza, previo parere 

obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura regionale 

competente circa la conformità alla programmazione 

socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che 

ricevono l’istanza trasmettono immediatamente la richiesta di 

parere alla competente struttura, che si pronuncia entro 

novanta giorni dalla ricezione degli atti.

               2.             In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei 

requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale; in 

caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento 

non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla 

data del provvedimento conclusivo del procedimento.

               3.             La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i 

compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il 

procedimento di accreditamento, l’elaborazione e 

l
'
aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la 

formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di 

accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed 

il direttore generale dell’azienda ulss nei casi di cui all’articolo 

16, comma 2.

               4.             La Giunta regionale determina i criteri e l’entità dell’onere 

posto a carico dell’accreditando, a titolo di partecipazione agli 

oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione 

alla tipologia e alla complessità della struttura.

               5.             Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base 

di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito 

dall
'
articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo 

le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Con il medesimo 

atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilità del 

personale addetto alle verifiche.

               6.             È istituito, presso la competente segreteria regionale 

l’elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con 

periodicità annuale; tale elenco deve contenere la 

classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui 

all’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed 

organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in funzione 

della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e 

sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento 

alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.

               7.             Ciascuna azienda ulss pubblica l
'
elenco dei soggetti 

accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione 

delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di 

attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario 

regionale.


 

 

 

 

ARTICOLO 20

- Sospensione e revoca dell’accreditamento.


 
               1.             L’accreditamento può essere sospeso o revocato dalla 

Giunta regionale o dal comune, nell’ambito delle rispettive 

competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui 

all’articolo 16.

               2.             Qualora nel corso del triennio di accreditamento si 

verifichino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo 

delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto 

competente all’accreditamento istituzionale provvede ad 

effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. 

L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di 

accreditamento comporta, a seconda della gravità delle 

disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione 

con prescrizioni o la revoca dell’accreditamento istituzionale.


 

 

 

 

 

ARTICOLO 21

- Accreditamento di eccellenza.


 
               1.             La Giunta regionale promuove lo sviluppo 

dell’accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento 

internazionale dell’applicazione delle migliori pratiche 

organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.


 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

— Norme finali

ARTICOLO 22

- Norme transitorie e finali e di abrogazione.


 
               1.             Sino all’approvazione dei provvedimenti della Giunta 

regionale di cui all’articolo 10, l’esercizio dell’attività sanitaria e 

socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 

continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per 

l’erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime 

residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di 

carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato 

dalla normativa vigente all’entrata in vigore della presente 

legge.

               2.             In fase di prima applicazione della presente legge, la 

classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è 

confermata nei confronti delle strutture individuate con 

deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2537, 

anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e 

dall’articolo 6, comma 4, della l. 328/2000.

               3.             Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 

"Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi 

veterinarie.", e l’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge 

regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento 

alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e 

sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l
'
assistenza 

farmaceutica." cessano di avere efficacia dall’avvenuto 

adeguamento di tutte le strutture private già autorizzate ai 

requisiti stabiliti dalla presente legge e comunque non oltre la 

scadenza del termine previsto dall’articolo 10, comma 1.

               4.             Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 

30 dicembre 1985, n. 68 "Autorizzazione e vigilanza sulle case 

di cura private.", nonché le norme di cui agli articoli da 8 a 11 

della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 cessano di avere 

efficacia dall’avvenuto adeguamento delle rispettive strutture 

già autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge.

               5.             Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di 

classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia 

dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 

12 e all’articolo 14, comma 3.

               6.             Nelle more dell’applicazione del provvedimento per 

l’accreditamento previsto dall’articolo 15 provvisoriamente sono 

accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data 

dell’entrata in vigore della presente legge e le strutture private 

che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell’articolo 

6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica.".

               7.             Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, 

comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano 

autorizzazioni all
'
esercizio delle attività sociali di cui all’articolo 

14 in conformità alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed 

organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente.

               8.             L’articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 

"Norme per l
'
esercizio delle funzioni in materia di assistenza 

sociale.", come novellato dall’articolo 7 della legge regionale 3 

febbraio 1996, n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il 

triennio 1996/1998.", è abrogato.


 

 

 

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E
' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002