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LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-08-2002
REGIONE VENETO

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 82
del 20 agosto 2002

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

Convenzioni con le associazioni di promozione sociale.


 
               1.             La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono 

stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale 

purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui 

all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, 

"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato 

alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai 

rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.

               2.             Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi 

essenziali:

a)             l’attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il 

costo;

b)             le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature 

eventualmente previste;

c)             la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario 

titolo e direttamente nelle attività;

d)             le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti 

finanziari;

e)             le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro 

risultati finali.

               3.             La Giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di 

priorità per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di 

cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.


 

 

 

 

ARTICOLO 2

Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione 

sociale.


 
               1.             La Regione del Veneto sostiene l’associazionismo di 

promozione sociale attraverso:

a)             la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 1;

b)             la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative 

compiutamente documentati;

c)             il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi nel 

campo dell’informazione, consulenza, formazione;

d)             l’aggiornamento e la formazione degli operatori.

               2.             La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a 

disciplinare gli interventi di cui al comma 1.

               3.             L
'
iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 43 della 

legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è condizione 

necessaria per usufruire dei benefici previsti dal comma 1.

               4.             Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso 

progetto o iniziativa purché l’importo complessivo non ecceda 

l’ottanta per cento della spesa prevista.

               5.             Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le 

prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale 

volontario.


 

 

 

 

ARTICOLO 3

- Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 

1999, n. 46.


 
               1.             Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 14 

settembre 1999, n. 46 è così sostituito:

               “2.            L’inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta 

la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la 

parte non ancora erogata. L’ente beneficiario è responsabile 

delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da 

accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.”.

               2.             Nell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 

46 è introdotto il seguente comma 2 bis:

               “2 bis.      In caso di decadenza dal contributo si applicano le 

disposizioni previste all’articolo 22, comma 3.”.


 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Modifica dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 

giugno 1975, n. 72.


 
               1.             Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 9 

giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:

                               “La Regione concede contributi per la ristrutturazione e 

l’adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani, 

aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore di comuni, 

comunità montane, aziende ULSS, consorzi di cui all’articolo 31 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico 

delle leggi sull
'
ordinamento degli enti locali." e successive 

modificazioni, istituzioni pubbliche e private di assistenza e 

beneficenza, fondazioni, associazioni ed istituzioni private in 

possesso di personalità giuridica ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 

cooperative sociali, enti ecclesiastici ed organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS).“.


 

 

 

 

ARTICOLO 5

Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 

1996, n. 5 così come introdotto dall
'
articolo 102, comma 1, della 

legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.


 
               1.             L’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 

"Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998." 

introdotto dall
'
articolo 102, comma 1 della legge regionale 28 

gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

“Art. 13 bis - Prestazioni sociali in strutture residenziali.

               1.             Per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario 

il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel 

quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente 

informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale 

integrazione economica.

               2.             Nel caso di minori, il comma 1 si applica anche in relazione 

a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all’articolo 2 della 

legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una 

famiglia." e successive modificazioni, in ordine ai quali la 

Regione definisce requisiti, forme di autorizzazione e di 

vigilanza.

               3.             Nel caso di minore straniero non accompagnato ospitato in 

struttura residenziale, il comune obbligato all’eventuale 

integrazione economica è quello che ha in carico l’assistenza 

del minore secondo le determinazioni del Comitato per i minori 

stranieri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 9 dicembre 1999, n. 535.”.


 

 

 

 

ARTICOLO 6

- Modifica dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, 

n. 5.


 
               1.             Il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 

2001, n. 5 è sostituito dal seguente:

               “1.            Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di 

bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce 

a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, 

affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un 

contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento 

in famiglia della persona stessa; l’accertamento della gravità 

dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita 

scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta 

regionale e da adottare da tutte le ULSS”.


 

 

 

 

ARTICOLO 7

Modifica dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, 

n. 11.


 
               1.             La lettera d) del comma 2 dell’articolo 113 della legge 

regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

“d)            Sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in 

materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di 

natura programmatoria individuate dalla competente 

commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non 

vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque 

giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere 

stesso”.


 

 

 

 

ARTICOLO 8

- Dichiarazione d
'
urgenza.


 
               1.             La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell
'
articolo 

44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


 

 

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E
' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002