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"Devolution"
Testo approvato dal Senato il 25 marzo 2004
Sintesi delle modifiche
Roma, 25 marzo
2004 - Ecco nel dettaglio le novità più rilevanti:
- IL PARLAMENTO: Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei
deputati e dal Senato federale della Repubblica.
- 400 DEPUTATI, 200 SENATORI: Ci sarà una riduzione del numero dei
parlamentari. I deputati diventeranno 400 (oggi sono 630) oltre a 12 deputati
degli italiani all'estero. I senatori saranno ridotti a 200 (ora sono 315) oltre
ai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero. Entrambe le
Camere restano in carica cinque anni. Il Senato federale è eletto a suffragio
universale e diretto su base regionale.
- 3 SENATORI A VITA: Sarà ridotto a tre il numero dei senatori a vita
che saranno nominati dal presidente della Repubblica. Oggi sono cinque. Quelli
in carica nel momento in cui entrerà in vigore la riforma, resteranno comunque
al loro posto.
- SENATO FEDERALE: Nasce il Senato federale che si occuperà delle leggi
che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni.
L'assemblea di Palazzo Madama non avrà più potere di sfiduciare il premier,
che invece resta di competenza della Camera dei deputati. Potranno essere eletti
senatori coloro che abbiano compiuto 40anni e siano residenti nella Regione o
abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali.
- CONTESTUALITÀ AFFIEVOLITA: Il Senato federale sarà eletto
contestualmente ai Consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di una
Giunta regionale, i senatori resteranno al loro posto e sarà eletto un nuovo
Consiglio che resterà in carica fino alla fine della legislatura del Senato in
modo da assicurare la contestualità.
- COMPETENZE CAMERE: La Camera dei deputati si occuperà delle materie
riservate allo Stato. Il Senato federale può anche chiedere di riesaminarle, ma
per farlo serve una richiesta di due quinti dei senatori; poi il testo torna
alla Camera per l'approvazione in via definitiva. Il Senato federale si occuperà
delle cosiddette materie concorrenti, cioè delle leggi che riguardano le
materie riservate sia allo Stato che alle Regioni. Ma se su queste materie il
governo pone la fiducia alla Camera, il Senato perde l'ultima parola. Il Senato
federale avrà competenza anche su leggi di bilancio e sulla Finanziaria, la
Camera può chiedere di riesaminarle con una richiesta di due quinti dei
deputati.
- ELEZIONE CAPO DELLO STATO:Il Capo dello Stato sarà eletto da
un'Assemblea della Repubblica presieduta dal presidente della Camera e
costituita dai componenti di Camera e Senato, dai Governatori, da tre delegati
regionali; l'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei due
terzi; dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
- POTERI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: È garante della Costituzione e
rappresenta l'unità federale della Nazione. È il Capo dello Stato. Tra i nuovi
poteri: quello di nominare i presidenti delle Authority e di designare il
vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Perde, invece, il
potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del governo; quello di scegliere il premier e di sciogliere le
Camere.
Restano le prerogative attuali di inviare messaggi alle Camere, indire referndum,
promulgare le leggi, concedere la grazia (ma senza la necessità di controfirma
del ministro della Giustizia) e commutare le pene. Il presidente della
Repubblica è al comando della Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa e il Csm, dichiara lo stato di guerra.
- PREMIERATO FORTE: Il premier diventa più forte. Viene eletto
direttamente, anche se non viene pubblicato il suo nome sulla scheda, ma c'è il
collegamento con i candidati all'elezione della Camera. Il presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il primo ministro
che per insediarsi non avrà bisogno della fiducia. Il premier avrà potere di
nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera. Se la Camera vota
una mozione di sfiducia contro il primo ministro, ci sarà lo scioglimento
automatico dell'assemblea.
- DEVOLUTION: Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva
sull'organizzazione della sanità, sulla scuola (compresa la definizione dei
programmi scolastici di interesse regionale fatta salva l'autonomia scolastica)
e sulla polizia locale. Ma nel ddl c'è la norma sull'interesse nazionale che
prevede la possibilità per il governo di bloccare una legge regionale che
pregiudichi l'interesse nazionale. È un tema di competenza del Senato: se la
Regione non cambia la legge in questione, il Senato può chiedere al presidente
della Repubblica di abrogarla.
- CSM: I componenti del Consiglio superiore della magistratura saranno
eletti per un terzo dal Senato federale e per due terzi dalla magistratura.
- ROMA CAPITALE: Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone
di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie
di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto
della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della
Repubblica.
- NUOVE REGIONI: Nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della riforma si potrà dar vita a nuove Regioni, con almeno un milione
di abitanti, con procedura semplificata rispetto a quella attuale.
- CORTE COSTITUZIONALE: La Corte Costituzionale è composta da 15
giudici: 4 sono nominati dal presidente della Repubblica, 4 dalla magistratura e
7 dal Senato federale. I giudici costituzionali, nei 5 anni successivi alla
cessazione delle loro funzioni, non potranno ricoprire incarichi di governo.
- QUORUM E REFERENDUM COSTITUZIONALE: Nuove regole per il referendum
confermativo delle leggi costituzionali. Il referendum, diversamente da oggi,
sarà possibile anche se la legge costituzionale è stata approvata in
Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso per la validità del
referendum non è previsto nessun quorum. Invece, se la legge è passata senza i
due terzi, il referendum risulterà valido solo se voterà la metà più uno
degli aventi diritto