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Premierato, devolution, Senato federale: i punti principali della riforma
 

Mancano altri tre passaggi, ma secondo la Cdl il testo approvato in seconda
lettura alla Camera, riformerà definitivamente la seconda parte della Costituzione. Dopo la faticosa mediazione tra le varie anime della maggioranza, le istituzioni, gli Enti locali, il provvedimento uscito da Montecitorio rafforza il premierato e l'interesse nazionale, definisce la devolution e la composizione del Senato federale, introduce il principio di sussidiarietà e fa riferimento all'introduzione di una legge elettorale che
favorisca la creazione di maggioranze stabili. La riforma targata Cdl sarà a pieno regime solo nel 2016, entrando in vigore in tre tappe diverse. Queste le modifiche principali modifiche apportate alla Costituzione vigente.
NUOVO PARLAMENTO
Sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica. I deputati saranno 518, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione estero, più i deputati a vita. I senatori saranno 252 ma ai lavori di Palazzo
Madama potranno partecipare, senza diritto di voto, anche altri 42 delegati, due per Regione, uno eletto tra i consiglieri regionali e uno eletto tra i sindaci, presidenti di provincia o citta metropolitana, e due per Provincia autonoma (Trento e Bolzano). Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e
diretto, il Senato su base regionale: non meno di 6 senatori per regione ad eccezione che per il Molise e la valle D'Aosta. Diminuisce anche l'età minima per l'eleggibilità a deputati, da 25 a 21, e a senatori, da 40 a 25.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Non sarà più rappresentante dell'unità nazionale come nella Costituzione vigente. Il nuovo articolo 87 infatti recita che il Capo dello Stato "rappresenta
la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica". Nominerà il vice presidente del Csm, il presidente del Cnel e delle Authority. L'età minima per essere eletti a presidente della Repubblica scende a quarant'anni. Ad eleggerlo sarà l'Assemblea della Repubblica, composta dai presidenti delle due Camere, da deputati e senatori, dai
presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, da due delegati per consiglio regionale (la Valle d'Aosta ne ha uno) e uno per ogni Provincia autonoma. Le Regioni poi eleggono un numero ulteriore di delegati, uno per ogni milione di abitanti. L'elezione del capo dello Stato avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti, dopo il quinto la maggioranza assoluta.
 

PREMIERATO
Nella nuova costituzione non si parla più di presidente del Consiglio, bensì di Primo ministro. Crescono i suoi poteri. Nominerà e revocherà i ministri (compito adesso del Capo dello Stato, su proposta del premier), determinerà (e non più "dirigerà") la politica generale del Governo e dirigerà l'attività dei ministri. Al momento del suo insediamento non dovrà più ottenere la fiducia dalla Camera: si limiterà ad illustrare il suo programma sul quale la Camera dei deputati esprimerà un voto. Il Primo Ministro potrà porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera si esprima "con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo". In caso di bocciatura il premier deve dimettersi. Il nuovo testo prevede per le elezioni il collegamento del Primo ministro con i candidati ovvero con una o più liste di candidati. Una norma che può adattarsi sia al sistema maggioritario che a
quello proporzionale.

NORMA ANTI-RIBALTONE E SFIDUCIA COSTRUTTIVA
In qualsiasi momento la Camera potrà obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia firmata almeno da un quinto dei componenti (nella costituzione vigente è un decimo).
Nel caso si approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera. Il Primo Ministro si dimette anche se la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non apparteneti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Garante di
questa maggioranza sarà il presidente della Repubblica che richiederà le dimissioni del primo ministro anche nel caso in cui per il voto favorevole ad una questione di fiducia posta dal Primo ministro sia stata determinante una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Entra in Costituzione anche la mozione di sfiducia costruttiva: i deputati appartenenti alla maggioranza
uscita dalle urne, infatti, possono presentare una mozione di sfiducia
con la designazione di un nuovo Primo Ministro. In tal caso il premier in carica si dimette e il Capo dello Stato nomina il Primo ministro designato nella mozione.

DEVOLUTION
Il trasferimento di alcune competenze dallo Stato alle Regioni, la causa per cui la Lega si batte strenuamente per queste riforme, è contenuto nel nuovo
articolo 117 della Costituzione che individua le materie di legislazione esclusiva delle regioni: l'assistenza e l'organizzazione sanitaria; l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione; la definizione della parte dei programmi scolastici di interesse
specifico della regione e la polizia amministrativa regionale e locale. Il nuovo 117 definisce anche le materie di competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni. Tornano (rispetto alla riforma del Titolo V varata nella scorsa
legislatura) l'energia nazionale; la tutela della salute; sicurezza e qualita' alimentare; le grandi reti strategiche di trasporto e navigazione nazionale e relative norme di sicurezza.
E poi la sicurezza sul lavoro; l'ordinamento della comunicazione; l'ordinamento delle professioni intellettuali; l'ordinamento sportivo nazionale; l'ordinamento di Roma; la promozione internazionale del made in Italy.


INTERESSE NAZIONALE E CLAUSOLA DI SUPREMAZIA.
Due novità previste rispettivamente dai nuovi articolo 127 e 120 della Costituzione.
Il primo prevede che una legge regionale, considerata dal Governo
lesiva dell'interesse nazionale, può essere annullata dalla maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune. Secondo l'articolo 120, invece, lo Stato può legiferare al posto di Regioni o altri Enti locali nel caso di mancato rispetto di trattati internazionali o nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, o per tutelare l'unità giuridica o economica, o i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali.

ITER LEGISLATIVO
La Camera esamina i disegni di legge riguardanti le materie che il nuovo articolo 117 affida alla legislazione esclusiva dello Stato. Dopo l'approvazione il Senato federale può proporre modifiche entro trenta giorni sulle quali
sarà comunque la Camera a decidere in via definitiva. All'Assemblea di Palazzo Madama spetterà l'esame e la parola definitiva, invece, sui provvedimenti riguardanti le materie concorrenti. Le questioni di competenza tra le due Camere sono risolte dai Presidenti delle Camere o da un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai
rispettivi presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. Per alcune materie (previste dal terzo comma, labirinto non proprio comprensibile di rimandi a commi ed articoli sparsi qua e là nel testo) comunque resta il procedimento bicamerale. In caso di disaccordo tra le due Camere, il testo sarà proposto da una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, convocata dai Presidenti delle Camere, e sottoposto al voto finale delle Assemblee.
 

CLAUSOLA DI ESSENZIALITA'.
Se il Governo ritiene che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. I disegni di legge del Governo avranno comunque una via 'preferenziale' nel calendario dei lavori delle
Camere. Se l'Esecutivo lo richiede, verranno iscritti all'ordine
del giorno e votati entro tempi certi.
 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.
 

ROMA CAPITALE
Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti nello Statuto della regione Lazio

CORTE COSTITUZIONALE
La Consulta resta di quindici giudici ma aumentano quelli di nomina politica. Quattro giudici, infatti, saranno nominati dal Presidente della Repubblica; quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre dalla
Camera dei deputati e quattro dal Senato federale integrato, in questo caso, dai presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

CSM
I membri 'laici' saranno eletti per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il vice presidente sarà nominato dal Capo dello Stato tra i componenti eletti dalle Camere e non più, come previsto dal
testo vigente, dal Consiglio stesso.

FEDERALISMO FISCALE
La legge dovrà attuarlo entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

 

15 ottobre 2004