TORNA A: CAMBIAMENTI LEGISLATIVI IN ATTO
disegno di legge delega al
Governo sull’art.119 |
CAMERA
DEI DEPUTATI PROPOSTA
DI LEGGE d’iniziativa
dei deputati CE’,
GIORGETTI Giancarlo, PAGLIARINI, ROSSI SERGIO, ROSSI GUIDO, GALLI ,
BRICOLO, DUSSIN LUCIANO, FONTANINI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI,
CAPARINI, DIDONE’, DUSSIN GUIDO, ERCOLE, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI,
MARTINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI,
RODEGHIERO, STUCCHI, VASCON. Delega al Governo in materia di
autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle regioni in attuazione delle norme costituzionali
sul federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione. Onorevoli
colleghi Il processo volto a
realizzare il federalismo nel nostro ordinamento sta vivendo, per
impulso delle forze politiche della Casa delle Libertà ed in
particolare di alcune sue componenti, un momento cruciale sia sul piano
costituzionale che su quello legislativo ed amministrativo. Si allude in
particolare al progetto di riforma dell’articolo 117 della
Costituzione sulla devolution e al disegno di legge cosiddetto
"La Loggia" sull’attuazione della recente riforma del Titolo
V della Costituzione, entrambi all’esame del Senato. In questo
contesto si ritiene ormai ineludibile la questione del federalismo
fiscale e quindi di una profonda riforma degli attuali meccanismi che
presiedono all’allocazione di risorse ai diversi livelli di Governo in
relazione alle competenze a ciascuno attribuite. L’importanza
di questo passaggio nel complessivo disegno di riforma di uno Stato
ancora fortemente centralizzato é comprovata dall’esperienza di
regionalismo storicamente realizzatasi nel nostro Paese. Autorevoli
esponenti dell’attuale Governo hanno ricordato di recente come
l’attuazione, peraltro molto tardiva, delle regioni si sia
accompagnata ad una riforma tributaria che il
Parlamento approvava in quegli stessi anni e che aveva l’effetto di
togliere la pur limitata autonomia finanziaria agli enti locali. Occorre
perciò evitare di cadere negli errori del passato e dare concretezza
alle pur importanti norme costituzionali che tuttavia si esauriscono in
enunciazioni di principio se non trovano realizzazione nel tessuto
normativo dell’ordinamento. A ciò intende provvedere questo progetto
di legge con il quale si conferisce al Governo una delega, da
esercitarsi nel termine di quattro mesi, avente per oggetto
l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la
disciplina del Fondo perequativo, in attuazione delle norme
costituzionali sul federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della
Costituzione. La scelta dello strumento della delega, confortata da
precedenti anche recenti, si giustifica con l’elevata complessità
tecnica della materia da disciplinare e potrà offrire anche il
vantaggio di una maggior celerità. L’ossatura
del sistema a cui si intende dare avvio mediante questo progetto prevede
l’abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a
statuto ordinario e la loro sostituzione mediante la compartecipazione
alle regioni e agli enti locali dovrà realizzarsi sulla base del
gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e tuttavia in
modo tale da assicurare la copertura complessiva dei trasferimenti
aboliti. Si è
cercato perciò, nella definizione dei principi della delega, di
coniugare la piena attuazione dell’autonomia finanziaria e quindi
della sovranità di spesa e di entrata dei diversi livelli di Governo
con meccanismi di riequilibrio e di solidarietà, al fine di realizzare
un federalismo duale che non trascuri tuttavia i necessari correttivi di
tipo perequativo. Si auspica che da questo sistema possa scaturire una
benefica concorrenzialità tra enti, attraverso la corrispondenza tra
responsabilità delle entrate e delle spese (lettera f del comma 1) e
mirando alla tendenziale autosufficienza dei diversi livelli di governo
rispetto alle funzioni loro attribuite. I vantaggi
che i cittadini potranno ricevere da un sistema di questo tipo si
potranno avvertire sia sul piano dell’efficienza e della tempestività
di risposta degli apparati pubblici nell’erogazione dei servizi
di rispettiva competenza, sia, cosa di non poco conto in un sistema
democratico, sul piano della accountability, e cioè della
trasparenza e della verificabilità dei risultati della gestione finanziaria
di ciascun ente. In questo senso si può anche affermare, come è stato
fatto, che il federalismo fiscale è l’unica forma possibile di
risanamento della finanza pubblica, realizzando in maniera
coerente il circuito ricchezza, amministrazione e rappresentanza
politica. Il
principio di sussidiarietà verticale, che informa l’intero sistema
sin qui descritto, troverà una sua realizzazione particolarmente
significativa nella revisione degli attuali meccanismi di riscossione
che dovrà ispirarsi ad una maggior prossimità dell’ente riscossore
rispetto al reddito tassato. Particolare
attenzione è stata dedicata in questo disegno di legge delega alla
disciplina che dovrà caratterizzare il Fondo perequativo di cui
all’articolo 119 della Costituzione: esso sara finanziato attingendo
alle compartecipazioni alle imposte erariali vigenti. Il funzionamento
dei meccanismi perequativi viene agganciato ad indici quali la capacità
fiscale teorica e la capacità di recupero dell’evasione fiscale e
dell’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici, in modo da
incentivare comportamenti virtuosi ed impedire che le risorse pubbliche
vadano non già a coprire esigenze reali, bensì situazioni di
inefficienza o addirittura di spreco. La
consapevolezza delle diversità socioeconomiche tra le varie realtà in
cui si articola il territorio italiano ha indotto a prevedere non solo
che si tenga conto delle diverse caratteristiche territoriali e
demografiche, ma che vi sia anche un periodo transitorio, non superiore
a tre anni, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica. Non si può
nascondere che l’approvazione del presente progetto di legge
rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo in
cui si sono sinora allocate e gestite le risorse pubbliche nel nostro
Paese, tuttavia è altrettanto forte la consapevolezza che
l’evoluzione in senso federale dello Stato dipenderà in larga misura
dal modo in cui si riterrà di dotare il centro e la periferia
dell’ordinamento delle risorse necessarie a svolgere le rispettive
attribuzioni. Art.
1. 1. Il Governo e’ delegato ad
emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto
l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la
disciplina del Fondo perequativo, in attuazione delle norme
costituzionali sul federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della
Costituzione in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione del sistema di
riscossione dei tributi al fine di garantire alle Regioni e agli enti
locali destinatari di tali risorse l’attribuzione diretta delle somme
riscosse con l’abolizione dell’obbligo di detti enti di versare tali
somme alla Tesoreria Unica; b) abolizione dei vigenti
trasferimenti erariali a favore dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle regioni a statuto ordinario; c) sostituzione dei trasferimenti di
cui alla lettera b) mediante la compartecipazione dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni ordinarie alle
imposte erariali dirette e indirette vigenti; d) determinazione delle esatte misure
delle aliquote di cui alla lettera c) in modo tale da assicurare la
copertura dei trasferimenti, al complesso delle Regioni e degli enti
locali, aboliti; e) attribuzione delle
compartecipazioni di cui alla lettera c) alle regioni e agli enti locali
sulla base del gettito di tributi erariali riferibili alloro territorio; f) corrispondenza tra responsabilità
delle entrate e responsabilità di spesa; g) divieto di doppia imposizione
giuridica; h) istituzione del fondo perequativo
di cui all’articolo 119 della Costituzione, finanziato attingendo alle
compartecipazioni alle imposte di cui alla lettera c). Previsione di
meccanismi perequativi basati sulla capacità fiscale teorica relativa
ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché
della capacità di recupero dell’evasione fiscale e dell’efficienza
nell’erogazione dei servizi pubblici; previsione, inoltre, di un
eventuale periodo transitorio, non superiore a tre anni, nel quale la
perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa
storica. La perequazione deve tenere conto delle caratteristiche
territoriali e demografiche; i) estensione dei meccanismi di
finanziamento di cui alla lettera c) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni, alle
province, alle città metropolitane e alle regioni, ai sensi del titolo
V della parte seconda della Costituzione, secondo criteri di
autosufficienza finanziaria dei diversi livelli di Governo rispetto alle
funzioni loro attribuite; l) coordinamento della disciplina da
emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale; m) definizione delle modalità
attraverso le quali le regioni e gli enti locali sono coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al
presente comma; 2. L’attuazione del comma 1 non deve
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni e
degli enti locali e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di
stabilità interno di cui alla legge 28 dicembre 2001 n. 448. 3. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma l sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente
all’acquisizione degli altri pareri previsti, almeno trenta giorni
prima della scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le
Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti
legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive. |