TORNA A: CAMBIAMENTI LEGISLATIVI IN ATTO
XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI |
N. 1347 |
PROPOSTA
DI LEGGE
d'iniziativa
del deputato FOTI
Disposizioni
in materia di trattamenti sanitari
obbligatori
per i tossicodipendenti
Presentata
il 17 luglio 2001
XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 1347
Onorevoli Colleghi! - La
diffusione delle sostanze stupefacenti e della sottocultura ad esse connessa sta
assumendo connotati sempre più inquietanti. In Italia si contano circa 250 mila
tossicodipendenti ed il numero dei morti per droga, superando ormai stabilmente
le 1.200 unità per anno, è ritornato ai livelli registrati alla fine degli
anni ottanta.
Le politiche della cosiddetta
"riduzione del danno", incentrate nella maggior parte dei casi sul
mantenimento dello stato di tossicodipendenza e slegate da seri obiettivi di
recupero, stanno determinando il peggioramento complessivo delle condizioni di
vita e di salute del tossicodipendente con evidenti esiti di cronicizzazione del
disagio ed altrettante gravi ripercussioni nel campo dei comportamenti illeciti
e talora criminali.
Una malintesa concezione del
rispetto delle libertà individuali ha, in maniera sempre più crescente,
abbassato il livello di consapevolezza del pericolo che l'assunzione delle
droghe rappresenta non solo per chi le usa, ma anche per l'intera collettività.
Il numero dei tossicodipendenti
in carcere resta, a otto anni dalla depenalizzazione di fatto del consumo di
droga per effetto del referendum abrogativo del 1993, invariato se non maggiore.
Le 18 mila persone detenute nelle carceri italiane per reati connessi alla
tossicodipendenza sono l'esempio eclatante di come oggi siano limitate le
possibilità di sottrarsi alle conseguenze determinate dallo stato di
intossicazione e di dipendenza.
L'obbligo di cure per il
tossicomane che, per le caratteristiche psicofisiche in cui si trova, non è in
grado né di autodeterminarsi né di valutare adeguatamente la realtà, diventa
da parte dello Stato un obbligo morale oltre che un atto dovuto di assistenza
sanitaria prima che lo stesso tossicodipendente si inoltri nel circuito perverso
della delinquenza o che si autodistrugga lentamente.
In questi ultimi anni si è
sempre di più avvalorato, da parte delle istituzioni, il concetto che, di
fronte ad un problema così diffuso e crescente quale è quello delle
tossicodipendenze, non sia possibile intervenire se non attraverso una riduzione
di quelli che sono i danni correlati al fenomeno. L'uso indiscriminato dei
farmaci sostitutivi come il metadone, la distribuzione di siringhe sterili e di
preservativi, le proposte, sempre riemergenti, della somministrazione
controllata di eroina o di legalizzazione delle droghe, ne sono esempi lampanti.
Noi riteniamo, invece, che il concetto di inguaribilità, che è sempre
collegato ad un fatalistico quanto egoistico sentimento di impotenza, non debba
continuare ad ispirare gli interventi assistenziali ed i provvedimenti
legislativi anche in questo campo.
Dal tunnel della droga si può
uscire, dalla tossicodipendenza si può guarire, soprattutto se lo Stato ed i
servizi sanitari si attrezzeranno per affrontare questa emergenza.
Fino ad oggi, al di là di
quanto è stato fatto egregiamente dal privato-sociale nelle comunità
terapeutiche (sorte ancora prima che lo Stato avvertisse la necessità di
interessarsi del problema), i servizi sanitari pubblici si sono limitati ad
offrire strutture ambulatoriali che, per le gravi carenze di organici e di
risorse ed anche per la normativa in vigore, si sono quasi sempre limitate a
distribuire metadone.
E' giunto il momento di dare
risposte assistenziali concrete e terapeutiche attrezzando i servizi per
l'accoglienza dei tossicodipendenti in appositi reparti ospedalieri che, dopo
aver affrontato i problemi dell'astinenza, dell'overdose e della
disintossicazione, li preparino al percorso socio-riabilitativo.
Il trattamento sanitario
obbligatorio, già previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene
raramente utilizzato per i tossicodipendenti, in pratica solo nei casi in cui vi
sia una sovrapposizione di manifestazioni psicotiche o in eclatanti crisi
astinenziali. Non esistendo servizi ospedalieri preposti a tale emergenza, i
trattamenti sono attuati nei servizi di diagnosi e cura psichiatrici o in altri
reparti ospedalieri. Il risultato è che, sia per evidenti problemi di
promiscuità che si creano con i malati mentali sia per altrettante chiare
incompatibilità con malati internistici e con le strutture e l'organizzazione
dei reparti medici, tali trattamenti o non sono effettuati o durano lo spazio di
poche ore. Così che il tossicomane viene restituito in breve tempo, con la sua
carica autodistruttiva, alla famiglia, alla società ed alla "piazza"
dove puntualmente ricomincia a drogarsi.
La presente proposta di legge
intende porre rimedio a questa grave situazione definendo non solo le condizioni
in cui è previsto il trattamento sanitario obbligatorio per i
tossicodipendenti, ma anche individuando i servizi ospedalieri preposti al loro
accoglimento.
All'articolo 1 si prevede la
possibilità di disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori,
previsti dal secondo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, anche nei confronti dei tossicodipendenti.
All'articolo 2 sono dettate le
condizioni ricorrendo le quali è possibile disporre gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari obbligatori. Condizioni che riguardano la possibilità di
accertare lo stato e la natura della intossicazione acuta o cronica al fine di
poter intervenire urgentemente, e di disporre il trattamento in condizioni di
degenza ospedaliera quando vi sia la incapacità del soggetto ad
autodeterminarsi nell'interrompere l'uso di sostanze e sia altresì compromesso
gravemente il suo comportamento sociale e relazionale.
All'articolo 3 viene definita la
modalità per disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
attraverso un provvedimento urgente del sindaco su proposta di un medico del
servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Con l'articolo 4 si indicano le
strutture dove devono essere effettuati i trattamenti, identificate in servizi
ospedalieri specifici per tossicodipendenti, all'interno dei dipartimenti per le
dipendenze che comprendono anche i presìdi ambulatoriali extraospedalieri e le
strutture socio-riabilitative.
L'articolo 5 prevede le modalità
con le quali deve essere emanata l'ordinanza del sindaco e le norme di garanzia
spettanti al giudice tutelare.
Con l'articolo 6 viene previsto
il tempo minimo di degenza ospedaliera e si stabilisce la finalità
clinico-terapeutica del ricovero coatto che, oltre alla disintossicazione ed
alla cura, deve risultare prodromico ad avviare gli utenti a programmi
socio-riabilitativi da attuare anche in strutture protette e semiprotette.
L'articolo 7 fa divieto di
utilizzare le terapie con metadone al di fuori delle condizioni di degenza
ospedaliera e di trattamento sanitario obbligatorio.
L'articolo 8 si riferisce alle
modalità con le quali è possibile ricorrere avverso il provvedimento che
dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
All'articolo 9 si prevedono i
finanziamenti necessari alla istituzione dei servizi ospedalieri e delle
strutture riabilitative protette e semiprotette, posti a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 1347
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
1. Gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari obbligatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 33
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere disposti nei confronti di
persone che presentano uno stato di tossicodipendenza.
Art.
2.
1. Nell'ambito delle strutture
di cui all'articolo 4, è possibile accertare lo stato e la natura della
intossicazione acuta o cronica da sostanze stupefacenti o psicotrope, e
predisporre quindi le cure da prestare in condizione di degenza ospedaliera,
quando sussistano le seguenti condizioni:
a)
stato di intossicazione tale da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b)
incapacità di autodeterminarsi e di interrompere l'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
c)
compromissione grave delle attività sociali e relazionali.
Art.
3.
1. Gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento urgente del
sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 2, di un medico del servizio pubblico
per le tossicodipendenze.
Art.
4.
1. Gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari obbligatori devono essere attuati presso gli ospedali
pubblici o accreditati in specifici servizi ospedalieri per i tossicodipendenti,
all'interno delle strutture dipartimentali per le dipendenze che possono
comprendere anche presìdi ambulatoriali extraospedalieri e strutture
socio-riabilitative.
Art.
5.
1. Il provvedimento urgente con
il quale il sindaco dispone l'accertamento ed il trattamento sanitario
obbligatorio deve essere notificato entro 24 ore, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
2. Il giudice tutelare, entro le
24 ore successive al termine di cui al comma 1, assunte le necessarie
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto
motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco.
3. In caso di mancata convalida
il sindaco dispone la cessazione dell'accertamento e del trattamento sanitario
obbligatorio.
4. Se il provvedimento di cui al
comma 1 è disposto da un sindaco di un comune diverso da quello di residenza
del tossicodipendente, ne deve essere data comunicazione al sindaco dal comune
di residenza, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
medesimo comune.
5. Se il provvedimento di cui al
comma 1 è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne deve
essere data comunicazione al Ministero dell'interno ed al consolato competente,
tramite il prefetto.
Art.
6.
1. Il trattamento sanitario
obbligatorio, oltre ad attuare programmi di disintossicazione e di mantenimento
metadonico a dosaggi scalari, ha la finalità clinico-terapeutica di avviare gli
utenti a successivi programmi socio-riabilitativi anche in adeguate strutture
protette e semiprotette.
2. Quando il trattamento
sanitario obbligatorio deve protrarsi oltre i ventuno giorni, e nei casi di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio ospedaliero per
tossicodipendenti è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice
tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 5,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
3. Il sanitario responsabile di
cui al comma 2 è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in caso di continuità di degenza, la cessazione delle condizioni
che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; il sanitario comunica,
altresì, la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento
stesso. Il sindaco, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione del
sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Art.
7.
1. Non sono consentiti i
programmi di mantenimento metadonico al di fuori delle condizioni di degenza
ospedaliera in trattamento sanitario obbligatorio previste dalla presente legge.
Art.
8.
1. Chi è sottoposto ad
accertamento e a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, può proporre ricorso al tribunale competente per territorio, contro
il provvedimento del sindaco, di cui all'articolo 3, convalidato dal giudice
tutelare; il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone l'accertamento ed il trattamento sanitario
obbligatorio.
2. Per le modalità di
proposizione dei ricorsi di cui al comma 1 del presente articolo si applica
l'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
9.
1. Entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono definiti i finanziamenti necessari
alla istituzione dei servizi ospedalieri per tossicodipendenti e delle strutture
riabilitative protette e semiprotette, posti a carico del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga.