Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione
e controllo
(Le modifiche introdotte
dalla legge 191/98 -Bassanini ter- sono evidenziate in neretto. N.d.r.)
Articolo 1
Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il
decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al
comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
- Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e
principi direttivi:
- eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre
utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici
servizi;
- ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
- modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a
e b, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o
ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate.
Articolo 2
Disposizioni in materia di
stato civile e di certificazione anagrafica
- L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal
seguente: "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla
ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione
può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è
avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale
ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso
l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori , o
uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la
nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la
dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali
casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi
l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta
dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di
nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e del relativo regolamento
di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica
l'articolo 41."
- L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito
dal seguente: "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile
sono validi in tutto il territorio della Repubblica.".
- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data
di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una
validità superiore.
- I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in
fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il
quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una
volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la
facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
- I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione
di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le
altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici
servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici.
- Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 38, è inserito il seguente: "1-bis. La certificazione redatta con le
modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma
telematica anche al di fuori del territorio del comune competente.".
- Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono
legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se
presentate personalmente.
- Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a
più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche
disgiuntamente, purché nei termini.
- Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio
della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di
supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di
riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e
possono contenere anche l’indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle
opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il
supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e la erogazione dei
servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le
informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione;
analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della
dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche
per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui
al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche. La carta d’identità può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo
pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale
fissata dai decreti di cui al presente comma e nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l’erogazione di
ulteriori servizi o utilità.
- È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
11 bis. Il terzo comma dell’articolo 17 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11 ter. Nell’articolo 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A
decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la
data di scadenza".
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
- riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
- eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra
uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
- eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al
cittadino in materia di stato civile;
- revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
- riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse.
- Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
- Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al
comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
- I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché
del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono
inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Articolo 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione
delle domande di ammissione agli impieghi
- I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel
documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di
riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e
ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
- L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli
indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la
documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine
concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
- L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto".
- Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in
luogo della produzione di certificati possa essere presentata una
dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce
violazione dei doveri di ufficio.
- È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali.
- La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
- Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le
altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per
l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
- Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di
concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a
personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali".
- All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è
autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
- Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in
contrasto con il divieto di cui al comma 5.
- La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la
copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 4
Giuramento del sindaco e del
presidente della provincia. Distintivo del sindaco
- Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente: "6. Il sindaco e il presidente della provincia
prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana".
- Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente: "7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla della spalla destra".
Articolo 5
Disposizioni in materia di
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali
- Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2-bis). Le dimissioni
dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
- Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero
2) della lettera b) è sostituito dal seguente: "2) cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno
dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente
della provincia;".
- Al comma 1, lettera b, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) riduzione dell'organo
assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del
consiglio".
- All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in fine,
il seguente comma: "2-bis). È, altresì, di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
- Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le
seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
- La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è abrogata.
- Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi
i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito
provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi
del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità
inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al
numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55
per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così
integrata.
Articolo 6
Disposizioni in materia di
personale
- Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente: "1. I comuni e le province disciplinano con
appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e
responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate
alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai
regolamenti di cui al presente comma".
- Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e
le concessioni edilizie;
f bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri
di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco".
- Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l’applicazione del comma 68, lettera c), dell’articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione - 3-ter. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e
servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente
determinate, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei
comuni medesimi - 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per
l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei
servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione
contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle
normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri
enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione".
- Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto il seguente: "5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti
locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità
negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti
di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.".
- Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del
posto in organico.
- Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in
deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti,
i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo
intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in
servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di
legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente: "6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
- Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia,
della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non
versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in
aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della
giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un
unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale".
- All'art.41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti infine, i seguenti commi: "3-bis.Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e
le modalità concorsuali, nel rispoetto dei principi fissati nei commi 1 e 2
dell'art. 36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni
anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di
discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di
nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
- Dopo l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n° 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis. (Direttore generale). – 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare
un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia,
e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al
direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,
i dirigenti dell'ente , ad eccezione del segretario del comune e della
provincia. 2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o
del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà
provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non
sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal
sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
- All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria".
- Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica
altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle
aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.
- Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dai seguenti: "1. L'1 per cento del costo preventivato di
un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il
personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto
direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo
di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono
indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli
incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera."
- Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente: "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8
gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per
gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino
nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della
giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì,
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza".
- L'articolo 16-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal
seguente: "Art. 16-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità
negli enti locali.) - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti
locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di
rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente
interessato. 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del
personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si
trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei
posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente
locale può avviare le procedure di assunzione".
- Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
- Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad
annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo
difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per
effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi
disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo
il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti
per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per
titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i
dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica,
nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo
di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla
qualifica corrispondente.
- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modifiche:
- al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro
il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31
dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997";
- al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi";
- al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997".
- In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un
ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può
essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli
enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
- Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data
del 31 agosto 1993".
- Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma
22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti
o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4
dicembre 1996.
Articolo 7
Modifiche alla legge 15 marzo
1997, n. 59
- Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
- all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
- all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
- all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha
sede presso la Camera dei deputati";
- all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
- all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la
parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
- all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 1998";
- all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti
salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il
bando di concorso";
- all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
- all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12,
comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) prevedere che i
processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del
comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del
comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22,
comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22,
comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle
seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22,
comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le
seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22,
comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì"
sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22,
comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle
seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi
richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17
gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Articolo 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, sono apportate
le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo
parere delle provincie e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa
intesa con le provincie e con i comuni e previo parere degli organismi
rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo
e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e
delle provincie è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dall'Unione delle provincie d'Italia".
L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n.470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e
degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'unione
delle provincie d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, è
sostituito dal seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per
gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa
con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle provincie
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando,
in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i
criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni
altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblice amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge
27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186, può
essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Articolo 9
Disposizioni in materia di
equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad
integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo
decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il
rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta
gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
- sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da
parte dei collegi dei revisori;
- le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti
di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
- procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei
debiti conseguenti al dissesto finanziario;
- disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura
finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per
contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
- Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel
termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
- Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , si applicano anche
ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
3 bis. All’articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall’articolo 17 del
decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 3, delle
variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile."
- L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è
sostituito dal seguente: "Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I
regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto
delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come
principi generali con valore di limite inderogabile:
- articoli da 1 a 18 ;
- articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1 ;
- articoli da 31 a 34 ;
- articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39 ;
- articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
- articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64 ;
- articoli da 67 a 99;
- articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116.
- Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
- Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e
di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114 comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
- Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente
l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del
servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle
parole: "una tantum".
- In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di
contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre
1997.
7 bis. Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma
1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dello stesso.
Articolo 10
Disposizioni in materia di
giudizio di conto
- Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto il seguente: "2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo
che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
- Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
- al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
Articolo 11
Soppressione della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431.
Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il
parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto
legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è
soppressa.
- All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
decreto legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla
legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione
motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare".
Articolo 12
Disposizioni in materia di
alienazione degli immobili di proprietà pubblica
- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è
inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non
abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani
pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
- I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti
locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte
di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
I commi 3 e 4 sono abrogati
- Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata
sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine
di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola
volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
- Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
6 bis. I termini di cui
al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell’articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi
Articolo 13
Abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni stabili
- L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono
abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto e l’alienazione di immobili o per
accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche,
associazioni e fondazioni.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 14
Disposizioni in materia di
pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
- All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
- il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara,
per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad
acquisirli";
- il quinto comma è abrogato.
- All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e
dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato
ad acquisirli";
- il comma 5 è abrogato.
Articolo 15
Disposizioni in materia di
pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di
bollo
- Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono
apportate le seguenti modifiche:
- la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
- l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Art. 25 - Passaporto. La tassa
da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre
tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a
quelle stabilite nel territorio nazionale";
- dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di
bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle
regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da
parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici
diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Articolo 16
Difensori civici delle
regioni e delle province autonome
- A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e
province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i
difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione
di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all’istituzione del
difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di
rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori
della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che
i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
- I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Articolo 17
Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo
- Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è sostituito
dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è
possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4."
- Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della
regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In
caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una
nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è
sciolta."
- Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può
richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
- Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
aggiunto il seguente: "4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o
risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
- Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il
seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è
obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora
si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La
conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
- Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo
censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle
collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e
comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità
montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle
province".
- Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal
comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art 14-ter. - 1. La
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i
progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al
comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle
opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il
territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del ministero dei Lavori pubblici".
- Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal
comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 14-quater. - 1.
Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del
Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non
appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto
della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e
su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in
sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
- All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è
inserito il seguente: "5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni".
- Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: "consenso unanime delle" sono sostituite dalle seguenti: "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei
sindaci e delle altre".
- Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni,
agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa
comunitaria.
- Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano
anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni
di legge.
- Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello
Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
- Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è
posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di
queste ultime".
- Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di
personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta.
- All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
- All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
- All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente
comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere
concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
- Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane,
il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti.
- Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e
funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti,
l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si
avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo
determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima
applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei
compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di
gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle
disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale
"Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del
decreto legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta
congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in
relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
- Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli
inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica,
anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso
tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
- I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove
possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le
apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini
di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto
della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
- Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n.
441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale o equiparato di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria,
amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi
di governo.
- All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti
pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e
individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della
programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione
interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie
funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche
dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per
acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi
e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani
pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva.
I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente
dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
- I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sarà reso. 2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel
caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
- Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
- per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché per l'emanazione di testi unici;
- per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
- sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
- E’ abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del
Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
- Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per
esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
- E’ istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame
degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato
è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del
Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del
Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
- All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Al fine di agevolare la
lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche
note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo
sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene
pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della
legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
- I disegni di legge di conversione dei decreti legge presentati al
Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente
modificate o abrogate.
- Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
- Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione,
esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui
regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
- Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali,
ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente,
sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa e contabile , sui bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le
disposizioni dei commi da 34 a 45 .
- Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al
comitato regionale di controllo.
- Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
- Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo
statuto o dal regolamento.
- La commissione statale di controllo e il comitato regionale di controllo
non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
- Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei
comuni con popolazione sino a 15mila abitanti ne facciano richiesta scritta
e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse
riguardino:
- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
- assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
- Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di
rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il
difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a
eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di
modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino
all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli
effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
- La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa
esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa,
che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno
successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia
adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso
termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano
esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di
controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità
dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente
indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la
competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa
valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio
preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
- Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti
dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del
controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione
dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
- Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad
adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
- Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui
al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del
rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo
provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso.
- Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro
congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per
legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di
controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale,
individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei
casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare
davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni,
delle province e dei comuni.
- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità", sono
inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali,
limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni";
- il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "Il divieto
non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni".
- All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano
altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi
da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o
trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli
articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per
la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali,
di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del
decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni".
- Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le
disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
- I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione
in edifici pubblici anche non scolastici.
- I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in
società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo
comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale
di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non
inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società
medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti
i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto
in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
- La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti
in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente,
ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e
quarto, e 2330-bis del codice civile.
- Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2343, primo comma, del Codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di
conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione
stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della
stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
- Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
- Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere
alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498.
- Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle
aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
- La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione
dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di
un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del
presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del Codice
civile.
- All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera
e) è sostituita dalla seguente: "e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna
in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati".
58 bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli
effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno
posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle
imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
- Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni per
progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in
ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano
scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione
urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle
stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del
consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da
opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
- Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è
abrogato.
- L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
- Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate
di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la
rimozione sono poste a carico del trasgressore".
- Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa
esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori.
- Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse
sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
- Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i
casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della
difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle
regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in
catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino
inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di
dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
- I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei
venti anni successivi alla cessione.
- Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o
funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità
giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
- Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia,
ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10,
della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel
rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per
gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del
1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il
direttore generale. Il segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
- Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis , della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente
legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71 ,
la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua a
esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla
riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non
prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali
il segretario è confermato.
- Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco
o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
- Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata
massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto
all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di
consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre
amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica
detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei
predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in
qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in
mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica.
- Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di
mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul
trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da
attribuire all'Agenzia.
- Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
- È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei
decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei
Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è
gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati
dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre
segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due
esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il
consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la
stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di
amministrazione delle sezioni regionali.
- Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore
al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi
unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal
consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di
garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei
presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al
possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante
concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio.
- Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo
quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di
svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le
fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le
abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
- individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo
costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno;
- reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo
delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche
in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
- previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato
ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione
e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79;
- disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al
controllo della Corte dei conti;
- utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire
sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri
retributivi a loro carico.
78 bis. L’Agenzia, con
deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la
dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle
esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di
bilancio.
- L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni
per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti,
società di formazione e ricerca.
79 bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno in esecuzione delle convenzioni stipulate
ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o
privati, nonché le somme derivanti dall’erogazione di prestazioni o di
servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all’unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell’interno relativa alle spese per
il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel
rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle
amministrazioni centrali.
- Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore,
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono
attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
- In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del
Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via
transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra
gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il
divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione
dei segretari comunali di qualifica iniziale.
- Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina
transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie
dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento
presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al
comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere
l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che
richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza
per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44,
ed all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
- Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori
e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative funzioni.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente
articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione
Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma
l'applicazione del Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
- All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
soppresse le parole: "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il
profilo di legittimità".
- L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sono abrogati.
- Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle
autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e
agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione
dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma
diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite
il sistema bancario e postale.
- Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì
stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati
di modica entità e dovuti all'ente interessato.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono
abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di
sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi
dalla carta moneta.
- All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali
parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche
nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della
superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
- al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti:
"salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
- I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di
responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non
già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di
controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli
22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n.
241.
- Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge
19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e
di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal
testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20
luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e
dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31
gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui
alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n.
47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti
individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche,
associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di
comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla
criminalità organizzata.
- L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea
e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri
generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali
il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente
articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
- la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi
qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai
settori scientifico-disciplinari;
- modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli
studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi,
anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al
presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle
procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
- il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.
697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi
titoli;
- il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi
rilasciati;
- il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31
dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al
relativo albo professionale;
- il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi
specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
- i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite
disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei
predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di
rinnovabilità dei contratti.
- Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con altri Ministri interessati.
- I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione
degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai
fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini
le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province
autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei
Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si
applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con
uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al
successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito
dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti
concorsuali.
- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli
ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e
professionali.
- In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i
criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà
degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture
didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
- Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri
e proposte:
- sulla programmazione universitaria;
- sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo
per il finanziamento ordinario delle università;
- sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei
regolamenti didattici d'ateneo;
- sui settori scientifico-disciplinari;
- sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
- Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN
su altre materie di interesse generale per l'università.
- Il CUN è composto da:
- tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree
omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non
superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
- otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui
all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra
i componenti del medesimo;
- quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e
amministrativo delle università;
- tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane (CRUI).
- La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non
inficia la valida costituzione dell'organo.
- Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con
decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a, è
comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori
afferenti a ciascuna area.
- I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si
applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente
legge.
- In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei
decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per
il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto concernente le modalità di elezione.
- Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di
una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali,
le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e
5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per
quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri
ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra
dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche
fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata
non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile,
e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;
la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e
da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore
amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
- Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate,
in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e
successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le
professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca
e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
- Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei
professori universitari e del della ricerca scientifica e tecnologica, con
proprio relativo reclutamento, il Ministro dell’università e decreto,
definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di
eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in
università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di
emanazione del predetto decreto.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del
concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento
del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al
concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle
facoltà di giurisprudenza.
- Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al
comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile
ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini
professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a
magistrati, notai ed avvocati.
- Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF),
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in
scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando
i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
- determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in
modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF,
delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
- possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni
con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale,
nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori
degli ISEF predetti;
- trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario
autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente
subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle qualifiche universitarie;
- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e
del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non
universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività
di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un
triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di
ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi
diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del
trattamento economico complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
- valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle
modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti
legislativi di cui al presente comma;
- previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al
presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca
scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per
l'uso di strutture e attrezzature.
- All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
- Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di
musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per
gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione
delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare
apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
- Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è
sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un
titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai
tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del
presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il
comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita
l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle
d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le
predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi
valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione
del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche,
strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con
modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli
ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i
corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione
alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non
statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative,
relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle
concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta.
- Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita
alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative
in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche
mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione
delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni
amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente
comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al
comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
- L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e
con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati
membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che
dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere
l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università,
sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime
università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei
piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni
universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei
corsi integrati.
- Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad
oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di
ricerca, sono comunicati al Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove
il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi
predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali
dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma
95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
- Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio
della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170
e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed
integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici
rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi
di note in vigore tra la Repubblica Italiana e ciascuno Stato membro
dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,
per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con
Regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno
riferimento ai medesimi titoli e gradi.
- I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono
disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di
ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso
università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per
l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni
organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di
cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente
del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel
territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito
nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
- L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione
dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della
scuola magistrale e degli istituti magistrali.
- In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95,
lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di
collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi
dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui
al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da
cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un
professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono
appartenere alla predetta università.
- La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai
sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per
lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
- Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la
parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
- L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto
da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti
delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del
collegio non è rinnovabile".
- Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può
prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni,
alle province o ai comuni.
- I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
- Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle
forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le
stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133 bis. Con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai
fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di
limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative
sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità
perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le
categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a
mezzo degli impianti.
- Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal
senso del consiglio comunale, portare".
- Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15
dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede
il rappresentante del Governo competente per territorio.
- In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti
locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il
contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del
1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme
relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun
ente.
- Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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