LEGGE 11 agosto 1991 , n. 266
Legge-quadro sul volontariato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attivita' di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
Art. 3.
Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita'
della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associa-
tive nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse
svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
Art. 5.
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria
attivita' da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attivita' o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive
marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita'
giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli
articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle
finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo
statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai
fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile.
Art. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto
o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le
province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
Art. 7.
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e
gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e
capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le
attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti
e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche'
le modalita' di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e' elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8. (1)
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e
quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di
cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le
attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a
carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini
suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come
modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il
comma 1- bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la
deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10,
65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non
superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del
2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100
milioni".
4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. (( I
criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al periodo
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali.))
Art. 9.
Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10.
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e
favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni,
anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attivita' di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11.
Diritto all'informazione
ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di
cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12. (2)
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci
rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di
volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad
emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della
presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e
sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,
iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei
servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e
promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle
notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale
del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. ((2))
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1. ((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il d.l. 27 maggio 1994, n. 318 (in G.U. 28/5/1994, n. 123)
convertito con legge 27 luglio 1994, n. 465 (in G.U. 27/7/1994,
n. 174) ha disposto che " per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale di cui al comma 1 del suddetto art. e' autorizzata la spesa
di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, ed ha altresi'
disposto che per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di lire 1200 milioni per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996 ".
Art. 13.
Limiti di applicabilita'
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di
volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio
civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo
12, e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di
servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attivita'.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalita' di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad
un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25
aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono
ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princi'pi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 17.
Flessibilita' nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attivita' di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita'
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la
loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di
volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro
o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
------------------
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 296):
Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle
commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4
aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11,
17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.
Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto
n. 296/ A relatore sen. ELIA).
Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio
1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato
con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed
altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n.
2085 (ACQUAVIVA ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 5733):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle
commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.
Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio
1991.
Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il
31 luglio 1991.