LEGGE 8 novembre 1991 , n. 381
Disciplina delle cooperative sociali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti
delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci
volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro
dei soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero
complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad
eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi
e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei
soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati
con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari
possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione
per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3.
Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere
di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1,
lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una
volta all'anno.
Art. 4. (4)
Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), (( si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni.". )) Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
(( 3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute
dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo,
con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a
zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative
sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore
periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione. ))
Art. 5. (1) (3)
Convenzioni
(( 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di
capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita'
europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA
sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper-
ative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei
requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i
requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che
ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita'
regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser-
ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il
contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacita' di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. )) (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 537/1993 "ha fatta salva la normativa prevista dal presente
articolo".
Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale
deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale
stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede
legale";
b) all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di
cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede
legale";
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le
parole: "Sezione cooperazione sociale";
d) all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le coop-
erative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente
afferisce l'attivita' da esse svolta".
Art. 7.
Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore
delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di
contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili
destinati all'esercizio dell'attivita' sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente numero:
"41- bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo
rese da cooperative sociali".
Art. 8.
C o n s o r z i
1. Le disposizioni di cui alle presente legge si applicano ai
consorzi costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative
sociali.
Art. 9.
Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari,
nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo
della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le coop-
erative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalita' degli operatori e l'applicazione delle norme
contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresi' norme volte alla promozione, al
sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti
a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime.
Art. 10.
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone
esercenti attivita' di assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815.
Art. 11.
Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle coperative sociali
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto
il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di tali cooperative.
Art. 12.
Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali gia' costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale
data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile,
essere adottate con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea
ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 173):
Presentato dal sen. SALVI ed altri il 9 luglio 1987.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
referente, il 23 settembre 1987, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a e 12a.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il
13, 20 gennaio 1988.
Assegnato nuovamente alla 11a commissione, in sede
deliberante, il 12 marzo 1988.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede deliberante, il
27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre
1988, in un testo unificato con atto n. 438 (VECCHI ed
altri).
Camera dei deputati (atto n. 3391):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
legislativa, il 14 dicembre 1988, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI e XII.
Esaminato dalla XI commissione il 9 febbraio 1989; 6
aprile 1989; 13 marzo 1991; 22 maggio 1991; 3 luglio 1991 e
approvato il 4 luglio 1991, in un testo unificato con atti
numeri 669 (CRISTOFORI ed altri), 1645 (GARAVAGLIA ed
altri), 2617 (BORGOGLIO ed altri), 2964 (GRILLI ed altri) e
5507 (PIRO ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 173-438/ B):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
deliberante, il 26 luglio 1991, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 11a commissione il 18 settembre 1991 e
approvato il 23 ottobre 1991.