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Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1.
(Ambito di intervento)
1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e rispettando i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni ed il finanziamento di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25.
Art. 2.
(Oggetto e finalità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di
tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai
trattati internazionali;
c)
razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo
complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a
carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto
dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d)
coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale;
e)
attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città
metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo
il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo
118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie
di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi
erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f)
determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno
obiettivo che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, e tenendo conto anche
del rapporto tra il numero dei dipendenti dell’ente territoriale e il numero dei
residenti, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare
l’azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le
amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle rispettive funzioni;
g) adozione
per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane,
province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall’applicazione del
patto di stabilità e crescita;
h)
individuazione dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province,
città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi,
concordati in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza
unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello
Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello
Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni
deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri
rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita;
i) coerenza
con i princìpi di cui all’articolo 53 della Costituzione;
l)
superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della
spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo
le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
o)
tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni
esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra
responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità
nell’imposizione di tributi propri;
p) previsione
che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad
imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che
comuni, province e città metropolitane possono applicare nell’esercizio della
propria autonomia;
3)
valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di
petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede
legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei
tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi
siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti
i tributi degli enti locali e quelli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione
di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure
nella Conferenza di cui all’articolo 5;
s) previsione
di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino
modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali
compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;
t)
definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo
l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della
riservatezza dei dati personali;
u) premialità
dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà
tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico –
finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il
Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli
scostamenti dal patto di convergenza di cui all’articolo 17 della presente legge
abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie,
fino all’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e
finanziaria;
v) previsione
che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si
applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione
dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);
z) garanzia
del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella
costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle
regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura
rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di
governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
aa)
previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con
una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali,
comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le
proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
bb)
trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a
garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed
economicità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
cc) riduzione
della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia
autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione
dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento
delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con
esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui
all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
dd)
definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una
più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
ee)
territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle
compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 della
Costituzione;
ff)
tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione
delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico;
previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo
nella gestione della contrattazione collettiva;
gg) certezza
delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura
corrispondente alle funzioni attribuite;
hh)
individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità
di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di
impresa.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i
decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi
ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni, per l’espressione di un nuovo parere da parte
delle Commissioni di cui al comma 3. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva
dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri
parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza
unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una
relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità
dall’intesa.
5. Il Governo
assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la
definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle
prestazioni e la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.
6. Almeno uno dei
decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all’adozione del primo
schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a
tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli
enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura
fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali,
con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente
legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 3.
(Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale)
1. È istituita la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari, che formano l’ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’ufficio di presidenza.
2. La Commissione assicura il raccordo con le regioni, le città
metropolitane, le province e i comuni, avvalendosi a tal fine della
consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie
territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli
enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Esso è composto da dodici
membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni.
3. La
Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5.
4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Con la proroga del termine per l’espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l’esercizio della delega.
5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20.
Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale)
1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie
e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e
svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di
comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie
intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali
forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.
3. La Commissione
adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina
procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione
opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria
tecnica della Conferenza di cui all’articolo 5 a decorrere dall’istituzione di
quest’ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di
ciascuna di esse.
Art. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi
perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne
verifica l’applicazione;
c) la
Conferenza verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all’articolo
15;
d) la
Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo
ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi
compresa la congruità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d); assicura
altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo
e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
e) la
Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e
tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;
f) la
Conferenza si avvale della Commissione di cui all’articolo 4 quale segreteria
tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie;
a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di
copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i
fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi di servizio;
g) la
Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza
ai costi e ai fabbisogni standard e promuove la conciliazione degli interessi
tra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul
federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di
Conferenza unificata.
2. Le
determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.
Art. 6.
(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria)
1. All’articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali».
Capo II
RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI
Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;
2) le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili
dei tributi erariali;
3) i
tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai
presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;
c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l’aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l’esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione;
d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul
patrimonio;
3) del
luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della
residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone
fisiche;
5) delle
modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di
lotta all’evasione ed all’elusione fiscale;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)
1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall’articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza
legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
tali spese sono:
1) spese
riconducibili al vincolo dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);
3) spese
finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e
con i cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 15;
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto
pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento, si tiene
conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio
nazionale nonché dei costi standard; per il trasporto pubblico locale
l’attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un
livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;
d)
definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1),
sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi,
di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della
riserva di aliquota sull’imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e della
compartecipazione regionale all’IVA nonché con quote specifiche del fondo
perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il
finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui
al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell’IRAP fino alla data
della sua sostituzione con altri tributi;
e)
definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2),
sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo
perequativo di cui all’articolo 9;
f)
tendenziale limitazione dell’utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi in
cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa;
g)
soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di
cui alla lettera a), numeri 1) e 2);
h)
definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle
compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a),
numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare
il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle
prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola
regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è
insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all’articolo 9;
i)
definizione delle modalità per cui l’importo complessivo dei trasferimenti
statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2),
è sostituito dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
nuovo valore dell’aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad
assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare
esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi;
l)
definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative
eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell’articolo
118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria
coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le modalità di cui
all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all’intesa Stato-regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l’assistenza e, per quanto riguarda l’istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all’esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, in relazione alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA assegnata per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle
capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i
territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e
senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro
economico-territoriale;
c)
definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;
d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati
previsionali e l’effettivo gettito dei tributi alla regione con riferimento alla
quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei
tributi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere d) e h), tali da assicurare
l’integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle
prestazioni;
f)
definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese
di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da
ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali
per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno
standard di cui è assicurata l’integrale copertura;
g)
definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate
in base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali
il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera i), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano
alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito
prodotto nelle altre regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo
rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
3) la
ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione
al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa
alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta vincoli di destinazione.
Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
2) per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 4;
c) aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.
Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come
individuate dalla legislazione statale;
2) spese
relative alle altre funzioni;
3) spese
finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e
con i cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 15;
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a),
numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con
compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla
capacità fiscale per abitante;
d)
definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori
funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all’articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli
enti, l’integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto
contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e)
soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli
stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell’articolo 13;
f) il gettito
delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di
destinazione;
g)
valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli
enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia
delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei
piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori
montani e delle isole minori.
Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative
alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero
1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal
gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal gettito derivante da una
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c)
definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui
presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un
tributo erariale;
d) disciplina
di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l’autonomia tributaria,
attribuisca all’ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari
scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli
oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
e) disciplina
di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l’autonomia
tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di applicazione in riferimento a
particolari scopi istituzionali;
f) previsione
di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso
l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione
ai tributi erariali;
g) previsione
che le regioni, nell’ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria,
possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città
metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia
riconosciuti agli enti locali;
h) previsione
che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del
potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di
introdurre agevolazioni;
i) previsione
che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere
delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione
delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli
cittadini;
l) previsione
che la legge statale, nell’ambito della premialità ai comuni virtuosi, in sede
di individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica
riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre
vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la
spesa in conto capitale.
Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l’altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell’articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all’articolo 15, tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata
l’entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente
alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero
1), avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;
d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini
della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli
enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;
f)
definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative
all’esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo
perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le
differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione
al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa
alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme
associative;
g)
definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti
con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli
enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse
assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province
inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa
corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle
entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla
base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;
h) i fondi
ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le
province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza
entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano
entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate
standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza
dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui
all’articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi
nell’assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la
regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato
esercita il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in base alle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 14.
(Finanziamento delle città metropolitane)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all’articolo 2, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche attraverso l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d).
Capo V
INTERVENTI SPECIALI
Art. 15.
(Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato,
mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni,
alle province, alle città metropolitane e alle regioni;
c)
considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo
alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della
persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al
confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e
alle isole minori;
d)
individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la
coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona;
e)
definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione
delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto
di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti
annuali che determinano la manovra finanziaria. L’entità delle risorse è
determinata dai medesimi provvedimenti.
Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Art. 16.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di
competenza sia di cassa, per il concorso all’osservanza del patto di stabilità
per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri
fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai
meccanismi premiali o sanzionatori dell’autonomia finanziaria;
c)
assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle
regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti
nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore
nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei
singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti
nelle diverse regioni;
d)
individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire
adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti
locali;
e)
introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano
elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla
media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi
offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla
presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l’assunzione di
oneri e di impegni nell’interesse della collettività nazionale, ivi compresi
quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l’occupazione
e l’imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno
virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio
che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali
anche l’alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio
disponibile dell’ente nonché l’attivazione nella misura massima dell’autonomia
impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere
alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere
in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al
cofinanziamento regionale o dell’ente locale per l’attuazione delle politiche
comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di
governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli
obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con
individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori
responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di
dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione
dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di
grave violazione di legge di cui all’articolo 126, primo comma, della
Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle
finanze regionali.
Art. 17.
(Patto di convergenza)
1. Nell’ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l’obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell’autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.
Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Art. 18.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di
territorialità;
c) ricorso
alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione
dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
d)
individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono
essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale
nazionale.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all’articolo 9 si applicano a regime dopo l’esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
b) l’utilizzo dei criteri definiti dall’articolo 9 avviene a partire
dall’effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali
delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al
fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
c) per le
materie diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente
dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in
cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi,
emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità
per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi
di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla
presente lettera;
d)
specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle
lettere b) e c);
e) garanzia
per le regioni, in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale
certificato tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera h);
f) garanzia
che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all’articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni, non inferiore al
valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dell’adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle
funzioni già trasferite.
Art. 20.
(Norme transitorie per gli enti locali)
1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall’eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e
province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il
complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera e);
c)
determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per
ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali
soppressi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui
all’articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti
ai comuni ed alle province, ai sensi dell’articolo 12, tenendo conto dei
princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2),
relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
d) sono
definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il
superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per
le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre
spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l’80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l’80 per cento delle spese è finanziato
dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le
compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento
delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, ivi
comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai
fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a
rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di
cui all’articolo 2;
e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni
di cui alla lettera d).
2. Ai soli fini
dell’attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione
dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al
fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in
sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono
provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del
finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni
individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni
di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di
assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni
nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il
servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni
del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai
fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni
generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura
complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del
bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;
c) funzioni
nel campo dei trasporti;
d) funzioni
riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni
nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni
nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano la possibilità che l’elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.
Art. 21.
(Perequazione infrastrutturale)
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valutazione dell’estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della
densità delle unità produttive;
c)
considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
d)
valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
e)
valutazione della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi
relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo
economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse
per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Art. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane)
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei
comuni della provincia interessata che rappresentino nel complesso almeno il 50
per cento della popolazione;
c) alla
provincia, congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia
medesima che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione.
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione
della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale,
comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto
provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere
della regione da esprimere entro novanta giorni. Si osservano le seguenti
modalità:
a) il
territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una
sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni;
c) lo statuto
provvisorio della città metropolitana definisce le forme di coordinamento
dell’azione complessiva di governo all’interno del territorio metropolitano;
disciplina altresì le modalità per l’elezione o l’individuazione del presidente
del consiglio provvisorio di cui al comma 6. Lo statuto definitivo della città
metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del
loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;
d) sulla
proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra
tutti i cittadini dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella
proposta di istituzione; il referendum è senza quorum di validità se il parere
della regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale
negativo, il quorum di validità è del 30 per cento.
4. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 3, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.
5. Con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 1, successivamente
al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, verranno definitivamente
istituite le città metropolitane.
6. Con le città
metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea
rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana»,
composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal
presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma
di retribuzione è attribuita ai componenti del consiglio provvisorio in ragione
di tale incarico.
7. La provincia
di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a
decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana,
individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare
il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie
inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni
stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce
la disciplina per l’esercizio dell’iniziativa da parte dei comuni della
provincia non inclusi nella perimetrazione dell’area metropolitana, in modo da
assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l’inclusione
nell’area metropolitana ovvero in altra provincia.
8. Dalla data di
proclamazione dell’esito positivo del referendum di cui al comma 3, lettera d),
e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma
1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura
loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla
complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel
limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
9. Ai soli fini
delle previsioni concernenti le spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie
alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio
metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via
provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia
dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.
10. Ai medesimi
fini di cui al comma 9 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della
città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio
metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici;
c) la
promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Art. 23.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli
del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa
e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma
capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è
chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le
istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle
attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le
seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare
riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo
urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia
pubblica e privata;
e)
organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento
al trasporto pubblico ed alla mobilità;
f) protezione
civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la
regione Lazio;
g) ulteriori
funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo
118, secondo comma, della Costituzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale, nel rispetto dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Lo status dei membri dell’Assemblea capitolina è disciplinato dalla legge dello Stato.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9.
A seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a
decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le
disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città
metropolitana di Roma capitale.
Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell’economia e delle finanze e con le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero
dell’economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle
modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di
attività di recupero dell’evasione.
Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 25.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all’articolo 17 e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione
della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza
pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei
relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti,
ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i
rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente
sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e,
per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano
altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il
conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà
per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno
standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8,
comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme
di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione
di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle
medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con
altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali.
Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema
tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi
statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c)
individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera hh), e alle condizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all’articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l’esame degli schemi
concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a
partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate.
6. La Commissione
di cui all’articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle
disposizioni vigenti concernenti l’ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della
relativa applicazione. Nell’esercizio di tale funzione la Commissione è
integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI
Art. 26.
(Salvaguardia finanziaria)
1. L’attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano meccanismi idonei
ad assicurare che:
a) vi sia la
coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle
risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni
corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di
funzioni;
b) sia
garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale
nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato
l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche
nel corso della fase transitoria;
c) siano
previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare regioni ed
enti locali nell’attività di recupero dell’evasione fiscale e nel contrasto
all’elusione fiscale.
3. Per le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 5 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 27.
(Abrogazioni)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l’abrogazione.