TORNA A: Finanziamento delle politiche sociali
Art.
80.
(Disposizioni
in materia di politiche sociali)
1.
Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della
disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica
anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla
data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi
comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già
individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge
8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
"4-bis.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo
di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata
annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per
le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i
genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefici di cui all'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo". (2)
3.
A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio
1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è
stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle
prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio
presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il
beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa.
4.
Il comma 3 dell'articolo 65
della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
"3.
L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare
di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al
comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE
del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui
al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di
cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lire".
5.
L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e
come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle
condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di
attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente,
cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre
minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente
medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere
per l'anno 2001 e successivi.
7.
La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai
comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero
dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e
l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra
l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità
dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei
dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti,
nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere
destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente
svolgimento dei procedimenti concessori.
8.
Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di
invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a
seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il
predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i
rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai
benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la
destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva
da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi
dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9.
Le disposizioni dell'articolo 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che
ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di
attuazione.
10.
Le disposizioni dell'articolo 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
11.
L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato
o in affidamento preadottivo dal 1º gennaio 2001, è elevato da lire 300.000
mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la
disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12.
La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista
della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene
nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
13.
Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002.
14.
Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi
annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone
anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza
scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli
anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e
l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei
servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel
limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo
siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di
accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di
assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del
medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al
cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro
il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione
sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle
famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti,
le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei
contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività
svolte.
15.
Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento
della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici
programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori
vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti
i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri
decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di
cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle
condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica
degli interventi.
16.
I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto
1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui
fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli
interventi attuati in convenzione con terzi.
17.
Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive
modificazioni:
a)
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18.
Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d),
f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della
vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19.
Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri
che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi
sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20.
I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono
destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui
all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini
assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra
abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.
Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio
patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo
anzidetto.
21.
Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli
inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20.
Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure
esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 20.
23.
Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come
individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al
comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per
cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio
alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di
acquisto della prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati
dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei
contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24.
Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino
al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna
delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni
caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare
l'importo di 50 milioni di lire.
25.
In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori
esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257,
e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della
predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle
attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte
dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito
nei confronti dei titolari di pensione interessati.
(2)
Relativamente ai due anni di congedo retribuito si veda anche la circolare
INPS 15 marzo 2001, n. 64
Art.
81.
(Interventi
in materia di solidarietà sociale)
1.
Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni
di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e
l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi
provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44
dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a
100 miliardi di lire.
2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle
modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione,
nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la
disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3.
All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8,
comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed
f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m)".