Ritorna a RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2001

Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sui sistemi di affidamento dei

servizi   alla   persona   ai   sensi   dell'art.   5   della   legge

8 novembre 2000, n. 328.

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  8 novembre  2000,  n.  328:  "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
  Visto  in particolare l'art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000
che  prevede  l'adozione  di un atto di indirizzo e coordinamento del
Governo  sulla  base  del  quale  le regioni, secondo quanto previsto
dall'art.  3,  comma  4,  della  medesima  legge,  adottano specifici
indirizzi  per  regolamentare  i  rapporti  tra  enti  locali e terzo
settore,  con  particolare  riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona;
  Visto  l'art.  5,  comma 4, della legge n. 328 del 2000 che prevede
che  le regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo,
le    modalita'    per   valorizzare   l'apporto   del   volontariato
nell'erogazione dei servizi;
  Vista   la   legge   11 agosto  1991,  n.  266:  "Legge-quadro  sul
volontariato";
  Vista   la   legge  7 dicembre  2000,  n.  383:  "Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale";
  Vista   la   legge  8 novembre  1991,  n.  381:  "Disciplina  delle
cooperative sociali";
  Vista  la legge 7 novembre 2000, n. 327: "Valutazione dei costi del
lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
  Visto  l'art.  8  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, espresso nella seduta
dell'8 marzo 2001;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi  dell'art.  8  della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella
seduta dell'8 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione
          progettazione e gestione dei servizi alla persona
  1.  Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione
dei  rapporti  tra comuni e loro forme associative con i soggetti del
terzo  settore  ai  fini  dell'affidamento dei servizi previsti dalla
legge  n.  328 del 2000, nonche' per la valorizzazione del loro ruolo
nella   attivita'  di  programmazione  e  progettazione  del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
  2.  Le  regioni,  sulla  base  del presente provvedimento, adottano
specifici indirizzi per:
    a) promuovere   l'offerta,  il  miglioramento  della  qualita'  e
l'innovazione  dei  servizi  e  degli  interventi anche attraverso la
definizione   di   specifici   requisiti   di  qualita'  e  il  ruolo
riconosciuto  degli  utenti  e  delle  loro  associazioni  ed enti di
tutela;
    b) favorire   la  pluralita'  di  offerta  dei  servizi  e  delle
prestazioni,   nel   rispetto   dei   principi   di   trasparenza   e
semplificazione amministrativa;
    c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che
consentano  la  piena  espressione  della  capacita'  progettuale  ed
organizzativa dei soggetti dei terzo settore;
    d) favorire    forme    di    coprogettazione    promosse   dalle
amministrazioni  pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i
soggetti   del   terzo   settore  per  l'individuazione  di  progetti
sperimentali   ed   innovativi   al  fine  di  affrontare  specifiche
problematiche sociali;
    e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del
terzo  settore  e  con  i loro organismi rappresentativi riconosciuti
come parte sociale.
  3.   I   comuni,  ai  fini  dell'erogazione  dei  servizi  e  degli
interventi,  anche  nell'ambito  dei  rapporti  di  cui  al  comma 1,
predispongono,  d'intesa  con  l'azienda  USL  nel caso di interventi
socio-sanitari  integrati,  progetti individuali di assistenza ovvero
l'erogazione  di  interventi  nell'ambito  di  percorsi assistenziali
attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.
 

      
                               Art. 2.
                    I soggetti del terzo settore
  1.  Ai  fini  del  presente  atto si considerano soggetti del terzo
settore:  le  organizzazioni  di  volontariato, le associazioni e gli
enti  di  promozione  sociale,  gli  organismi della cooperazione, le
cooperative  sociali,  le  fondazioni,  gli  enti di patronato, altri
soggetti privati non a scopo di lucro.
 

      
                               Art. 3.
                  Le organizzazioni di volontariato
  1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel
sistema  di  interventi  e  servizi  come  espressione organizzata di
solidarieta'   sociale,  di  autoaiuto  e  reciprocita'  nonche'  con
riferimento  ai  servizi  e  alle  prestazioni,  anche  di  carattere
promozionale,    complementari   a   servizi   che   richiedono   una
organizzazione  complessa  ed  altre  attivita' compatibili, ai sensi
della  legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalita' del
volontariato.  Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione
con  le  organizzazioni  di  volontariato avvalendosi dello strumento
della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.
 

      
                               Art. 4.
              Selezione dei soggetti del terzo settore
  1.  I  comuni,  ai  fini della preselezione dei soggetti presso cui
acquistare  o  ai  quali  affidare  l'erogazione di servizi di cui ai
successivi  articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art.
11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:
    a) la  formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale
degli operatori coinvolti;
    b) l'esperienza   maturata   nei   settori   e   nei  servizi  di
riferimento;
  2.  I  comuni  procedono  all'aggiudicazione  dei servizi di cui al
comma  1  sulla  base  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa,
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:
    a) le  modalita' adottate per il contenimento del turn over degli
operatori;
    b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
    c) la  conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio
e delle risorse sociali della comunita';
    d) il   rispetto   dei   trattamenti   economici  previsti  dalla
contrattazione  collettiva  e  delle norme in materia di previdenza e
assistenza.
  3.  I  comuni,  ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non
devono  procedere  all'affidamento  dei  servizi  con  il  metodo del
massimo ribasso.
 

      
                               Art. 5.
                  Acquisto di servizi e prestazioni
  1.  I  comuni,  al  fine  di  realizzare  il  sistema  integrato di
interventi  e  servizi  sociali  garantendone  i  livelli essenziali,
possono  acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del
terzo settore.
  2. Le regioni disciplinano le modalita' per l'acquisto da parte dei
comuni  dei  servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo
settore definendo in particolare:
    a) le  modalita'  per  garantire  una  adeguata  pubblicita'  del
presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
    b) le  modalita'  per  l'istituzione dell'elenco dei fornitori di
servizi  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  11 della legge n. 328 del
2000,  che  si  dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti
secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
    c) i  criteri  per  l'eventuale  selezione dei soggetti fornitori
sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 4.
  3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve
essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione,
con  assoluta  esclusione  delle  mere  prestazioni di manodopera che
possono  essere  acquisite  esclusivamente nelle forme previste dalla
legge n. 196 del 1997.
  4.   I  comuni  stipulano  convenzioni  con  i  fornitori  iscritti
nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilita' del
fornitore  alla  erogazione  di  servizi  e  interventi  a  favore di
cittadini  in  possesso  dei titoli di cui all'art. 17 della legge n.
328 del 2000.
 

      
                               Art. 6.
               Affidamento della gestione dei servizi
  1.  Le  regioni  adottano  specifici  indirizzi per regolamentare i
rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei
servizi  alla  persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto
delle  norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di
affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione.
  2.   Nel   rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  trasparenza
dell'azione  della  pubblica  amministrazione e di libera concorrenza
tra  i  privati  nel  rapportarsi  ad  essa,  sono da privilegiare le
procedure  di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le
procedure  ristrette  permettono  di  valutare  e valorizzare diversi
elementi  di  qualita'  che  il  comune intende ottenere dal servizio
appaltato.
  3.   I  comuni,  nell'affidamento  per  la  gestione  dei  servizi,
utilizzano  il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4.
  4.  I  contratti  previsti  dal presente articolo prevedono forme e
modalita' per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi
compreso  il  mantenimento  dei  livelli  qualitativi concordati ed i
provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.
 

      
                               Art. 7.
            Istruttorie pubbliche per la coprogettazione
                  con i soggetti del terzo settore
  1.   Al   fine  di  affrontare  specifiche  problematiche  sociali,
valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore,
i  comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione
di  interventi  innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo
settore  esprimono  disponibilita' a collaborare con il comune per la
realizzazione  degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi
per   definire  le  modalita'  di  indizione  e  funzionamento  delle
istruttorie  pubbliche  nonche'  per la individuazione delle forme di
sostegno.
 

      
                               Art. 8.
            Promozione e qualificazione del terzo settore
  1.  Le  regioni  e  i  comuni  predispongono,  di  concerto con gli
organismi  rappresentativi  del  terzo settore, azioni di promozione,
sostegno  e  qualificazione  dei  soggetti del terzo settore mediante
politiche  formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al
credito  e  ai fondi europei, avvalendosi anche delle realta' e delle
competenze da loro espresse.
 

      
                               Art. 9.
                     Norme finali e transitorie
  1.  In  attesa  della  adozione  delle norme statali e regionali in
materia  di  autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n.
328  del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di
attuazione  del  presente  provvedimento,  le  condizioni minime e le
modalita'  per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i
soggetti del terzo settore.
  2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai
soggetti  ai  quali  i  comuni  delegano  l'esercizio  delle  proprie
funzioni,  nonche'  ai  soggetti  costituiti  per  l'esercizio  delle
stesse.
  3.  Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le
norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio
sanitari.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 4, 5 e 6 del presente
decreto  si  applicano,  in quanto compatibili, ai rapporti con altri
soggetti erogatori.
  5.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono
alle  finalita'  del  presente  atto  di  indirizzo nell'ambito delle
proprie   competenze,   secondo   quanto   previsto   dai  rispettivi
ordinamenti.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 30 marzo 2001
 

                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                            Amato
Il Ministro per la solidarietà sociale
                Turco
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 168