Ritorna a RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI
D.P.C.M.15 dicembre 2000- Atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’art.28 legge 8 novembre 2000, n.328 (1)
"Riparto tra le regioni dei finanziamenti
destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in
stato di povertà estrema e senza fissa dimora
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n.69, S.O.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che
individua come finalità la promozione di interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, la
prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali, e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
Visto in particolare l’articolo 28 della citata legge 8 novembre 2000,
n. 328, che prevede l’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri di riparto
alle regioni dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali
destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi
destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle
persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i
requisiti per l’accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione
dei progetti, le modalità di monitoraggio dei progetti, nonché le priorità da
assicurare ai comuni delle grandi aree urbane;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione, ed in particolare l’articolo 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, ed in particolare l’articolo 131, che conferisce alle regioni ed agli
enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei
"servizi sociali", tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato;
Considerata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio
2000, che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 gennaio 2000, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale, recante la
dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2001, nel territorio
dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi
dell’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed
integrazioni, derivante dalla grave situazione riguardante le persone che
versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora, ha
autorizzato la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 2000 da destinarsi ad
interventi di carattere straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai
sensi della legislazione vigente;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo
28, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella seduta del 6 dicembre
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;
DECRETA
Art. 1
(Termine per la presentazione dei progetti)
1.
Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non
lucrativi di utilità sociale e le IPAB possono presentare alle regioni, entro
il 30 giugno di ciascun anno, i progetti concernenti la realizzazione,
l’ampliamento o l’innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza,
interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento
sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle
persone senza fissa dimora.
Art.
2
(Requisiti)
1.
Sono ammessi ai finanziamenti regionali i progetti di cui all’articolo
1 che presentino i seguenti requisiti:
a.
individuazione di un’area territoriale determinata, anche a livello
subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la
presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come
territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di
persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;
c)
individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro
obiettivi e dell’indicazione dettagliata delle relative spese per la
realizzazione;
d)
individuazione dell’insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano
all’attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la
loro esperienza nel settore;
e)collegamento
con altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la
riqualificazione delle aree urbane, l’assistenza economica, ed altri
interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi di cui
all’articolo 1.
2.
Nella valutazione dei progetti sono considerati preferenziali, secondo una
graduatoria determinata dalla regione e differenziata a seconda del contesto
territoriale, i seguenti criteri:
a.
l’attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto;
e) l’indicazione da parte dei soggetti
proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti
nell’ambito dei progetti.
Art.
3
(Ripartizione delle risorse)
1.
Le risorse finanziarie di cui all’articolo 28 della legge 8 novembre
2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a.
il 75 % delle risorse è riservato alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di
area metropolitana, come individuata ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
1.
Le risorse di cui al comma 1, lett. a), sono destinate dalle regioni con
priorità ai comuni capoluogo di aerea metropolitana come individuata
dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le risorse di
cui al comma 1, lett. c), sono destinate dalle regioni con priorità alle grandi
aeree urbane.
Art.
4
(Monitoraggio e verifica dei risultati degli interventi)
1.
I soggetti di cui all’articolo 1, destinatari delle risorse,
trasmettono ogni sei mesi alla regione un rapporto analitico sullo stato di
attuazione degli interventi posti in essere. Il rapporto deve indicare:
a.
il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte
per sesso ed età, almeno indicativa, e la documentazione che attesta la
realizzazione degli interventi;
2.
Le regioni possono attuare ulteriori forme di monitoraggio e valutazione
dell’efficacia degli interventi.
Art.
5
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all’attuazione degli obiettivi del presente atto nel
rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.)