Ritorna a RIFORMA DEI SERVIZI SOCIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 21 maggio 2001, n. 308
Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre
2000, n. 328". (G.U. n. 174 del 28.7.2001)
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400; Vista la legge
8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Visti in particolare
gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000,
che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della
medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei
requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per
l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi
a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5; Sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; Sentiti i Ministri della sanità e per gli affari regionali; Udito
il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
a d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e
residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti
specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni
recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi
fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base
alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i
termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai
requisiti per le strutture già operanti.
Art. 2.
Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione
1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n.
328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova
istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla
denominazione dichiarata, sono rivolti a:
2. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere
b), c), d) ed e), è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto
dall'articolo 8-ter dello stesso decreto legislativo. 3. Restano ferme le
disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in
materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della
tossicodipendenza.
Art. 3.
Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori
1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di
accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo
di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà
per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono
possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile
abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti
organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e
degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni.
Art. 4.
Soggetti e procedure
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, i comuni
rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi
strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.
Art. 5.
Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in
materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e
l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le
strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, lettera c), della legge n. 328 del 2000:
Art. 6.
Requisiti comuni ai servizi
1.Ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi
integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge n.
328 del 2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative,
che costituiscono requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
c),della medesima legge:
Art. 7.
Requisiti specifici delle strutture
1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si
considerano:
2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità
assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere
utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare
o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da
bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in
relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale,
media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non
autosufficiente.
5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità
assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare
collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture
di cui ai commi precedenti.
6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al
presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A al
presente decreto quale parte integrante.
Art. 8.
Norme transitorie e finali
1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente
decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad
applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate
prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.
2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata
nell'allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di
quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva
e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a
trenta ospiti.
3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, adottano
i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori
con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo
22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2001
Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei
conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 10, foglio n. 338
Allegato A
Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera |
Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
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Requisiti strutturali |
Capacità ricettiva: da 7 a 20 posti letto compresi eventuali posti letto per emergenze; per le strutture per minori massimo 10 posti letto + eventuali 2 posti letto per emergenze
Camere da letto: singole e doppie
Servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti; nelle strutture per minori 1 servizio igienico ogni 4 ospiti
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti |
Capacità ricettiva: massimo 80 posti letto
Camere da letto: singole e doppie
Servizi igienici: bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine; servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti |
Capacità ricettiva: massimo 120 posti letto organizzati in nuclei fino a 30 ospiti nelle strutture per anziani; massimo 20 posti letto nelle strutture per disabili
Camere da letto: singole e doppie
Servizi igienici: servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere a un posto, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine; nelle strutture per anziani: 1 bagno assistito in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 bagno assistito.
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti |
Capacità ricettiva: massimo 30
Locali o zone idonei destinati all’attività e al riposo
Servizi igienici: 1 servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 10 ospiti; 1 servizio igienico per il personale
Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti |
Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera |
Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
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Requisiti strutturali |
1 ascensore in strutture distribuite su più di un piano
Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione
Locale per deposito biancheria sporca
Campanelli di chiamata in ogni posto letto
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Nelle strutture per anziani: 1 montalettighe e almeno un ascensore in strutture distribuite su più di un piano; nelle strutture per disabili 1 ascensore di dimensioni tali da permettere l’ingresso delle carrozzine
Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione
Locale per deposito biancheria sporca
Campanelli di chiamata in ogni posto letto
Nelle strutture per anziani: 1 locale per il personale in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 locale per il personale
Locale ambulatorio con servizio igienico
Palestra dotata di attrezzature ed ausili con relativo deposito
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Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera |
Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
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Requisiti strutturali |
Locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc.
Nelle strutture per anziani: camera ardente
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Arredi e attrezzature |
Le strutture protette devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano necessità: letti articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza; materassi e cuscini antidecubito; armadio farmaceutico
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Strutture a carattere comunitario |
Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera |
Strutture residenziali protette |
Strutture a ciclo diurno |
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Prestazioni |
Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; attività aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio
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Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza tutelare diurna e notturna; attività aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio |
Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza tutelare diurna e nottura; attività aggregative, ricreativo culturali e di mobilizzazione; nelle strutture per anziani: assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e di somministrazione farmaci, così come disciplinato dalla regione; nelle strutture per disabili: attività terapeutiche, riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione |
Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l’erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; attività aggregative e ricreativo culturali; prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione; nelle strutture per disabili: prestazioni terapeutiche, riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione |