Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi
estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si raggiungano i
requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui
sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste
dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte
II della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati
contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle
pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del
datore di lavoro per il proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per
le lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il lavoratore, il
cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il
sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale cumulabilita' tra
pensione di anzianita' e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in
funzione dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della
facolta' di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a
due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e
individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa dal
lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione
sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti
stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali e' ammessa
l'adesione, nonche' sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a
cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle
stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle
disposizioni legislative che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento
di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla
previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del
1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento del trattamento di
fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro
strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure
in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti
in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta'
di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto
legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro
sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo
del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto
contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo
debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e
circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita', al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei
vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire
le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il
riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente
da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del
trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa
proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta'
pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il
conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonche'
l'incentivazione dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti,
anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del
trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i propri
iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine
rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi
stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche coattiva, a
rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i
contributi omessi nonche' l'eventuale danno derivante dal mancato
conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di
cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilita' di
accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di
equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da
garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento
di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a
vincoli in tema di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a
quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo
definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio
dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di
esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte
le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento,
e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'attivita' di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme
restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di
impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di
riconoscimento della personalita' giuridica dei fondi pensione e di
approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni
per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilita' di
utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione
di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da
ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti
titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilita' fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e
individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello piu'
favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di
rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della
facolta' di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione
dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche rendendone piu'
favorevole il trattamento in ragione della finalita' pensionistica;
individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni
pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le
prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad
esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni
inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosi come
nell'esercizio dei diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di
pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383,
in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi
connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza,
prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del
bilancio, poste contabili riferite alle attivita' rispettivamente
assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di
evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la
quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a
carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilita' di
sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con
l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore
che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore che
abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianita'
contributiva, indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda
di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui
sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale
facolta' e' estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorche' deceduto
prima del compimento dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al
presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del
pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni,
al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti
locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificita' dei
singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del
lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad
esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo
della pensione, al fine di ottenere, a parita' di anzianita' contributiva e
di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa
per i soggetti che presentano situazioni di disabilita' riconosciuta ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta
situazione di disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere,
fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione,
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso
altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre
2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori
a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di
solidarieta' nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento e' quello stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato,
ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli
anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita.
All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto
alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private
del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle
imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo
complessivo assoggettato al contributo non puo' comunque risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo
periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina
prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia
maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi
di anzianita' contributiva maturati fino alla data di conseguimento del
diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare
della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente
esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma
3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita'
finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta'
media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianita' per i
lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica
indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella
Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel
comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',
in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma
20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni
per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al
pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di
anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in
presenza dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento
con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell'anno successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I
lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con eta' inferiore a
65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti
medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai
lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di
eta' anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono
ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che
per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei
requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora
sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013,
sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso
al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle
previsioni e di entita' tale da garantire effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta
del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data
del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge
27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad
essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,
e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della
predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita'
finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche'
agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi: a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui
all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di
attivita'; b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attivita' usuranti; c) prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri; d) definire i termini di
decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui
all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel
rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni
alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta' media di
accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e
7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del sistema
previdenziale, sia sul versante delle modalita' di finanziamento che su
quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli
determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonche' gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle
categorie che svolgono attivita' usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori
dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i
14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva; e) prevedere il
potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per
i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o
superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di
cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del
pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore
pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al
pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito contributivo
relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive
della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento
liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al
comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla base
dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima scadenza.
Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14.All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la
lettera i), la seguente: "i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia
all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le
forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i
requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da
12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del
sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione,
nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei
requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al
comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del
lavoro nonche' a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di 20
membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per
un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per
attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso
il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.
Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e'
preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda
fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il
Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e
l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente
all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione
in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1,
comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta,
la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di
fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennita' o sussidi
che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o che
ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi
professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le
amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al
Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai
sostituti d'imposta, le modalita', la periodicita' e i protocolli di
trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le
amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo
modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di
cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente
prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva
dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle
norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta
domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le
modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al fine di
monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad
organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni,
variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le
modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati
ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti,
codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione
internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che
accertino uno stato di invalidita' o di disabilita' o che eroghino
trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo,
secondo le modalita' di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni
confluiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per
quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario
costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la
base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative
legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora
i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata
da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte
delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione,
nonche' per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di 700.000 euro
per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine
della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e
cessazione di attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni
individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e
assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore
funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata e di una
complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli
indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione,
con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di
eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti,
anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri
finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione
separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro,
nonche' includere altre categorie professionali similari di nuova
istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale
pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, alla fine della lettera b), e' aggiunto il seguente periodo:
"l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale
deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere modulata anche in misura
differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni,
alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo
decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in
persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma
costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento
col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del
Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per
cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei
confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative,
senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime
societa' indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno
partecipato alle attivita' di produzione del fatturato, attribuendo loro la
percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri
rapporti di accreditamento per i quali e' previsto il versamento del
contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome,
quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o
associazioni fra professionisti o societa' di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione
delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori
interessati, nonche' a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti
dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10,
11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e dei prestatori
di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera
p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni
possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello
stesso periodo all'esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate
relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati
dalla presente legge, nonche' con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece
prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma
44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del
comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei
pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse
modalita' di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia' emanato
il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e
integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se
riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale
risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo
recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
previdenziale che, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi
di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione
delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e
abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione,
all'erogazione delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e finanziaria
degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo
e' altresi delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per
il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli
altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello
comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con riferimento alle
aree di particolare problematicita', rafforzando la rappresentanza delle
organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza,
anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione
dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con
criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 e' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono
il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine il decreto e' adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al
comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di
cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e' costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un
massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente
dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate e'
subordinato al compimento dell'eta' indicata nella Tabella A allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti
corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi
previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e
omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi
integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle
pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la
perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
TABELLA A (ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Eta' anagrafica, Anno |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
|
Lavoratori autonomi iscritti all'Inps
|
2008 |
60 |
61 |
2009 |
60 |
61 |
2010 |
61 |
62 |
2011 |
61 |
62 |
2012 |
61 |
62 |
2013 |
61 |
62 |
|