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sul DOMICILIO DI SOCCORSO
Premessa:
Raccolgo in questa pagina documentazione legislativa ed amministrativa, di varia fonte, su questo argomento.
Si tratta di materia scivolosissima perchè qualsiasi scelta si faccia sul piano giuridico-amministrativo, questa ha effetti immediati sulle casse comunali.
E' forse per questo che molto difficilmente i giuristi hanno trattato a fondo questo procedimento amministrativo. E il forte decentramento locale dei servizi sociali aggraverà moltissimo l'incertezza e la discrezionalità su queste formule di individuazione del soggetto pubblico tenuto al "mantenimento".
Nella mia esperienza formativa ho verificato quanto segue:
- molti comuni italiani hanno adottato regolamenti appositi
- in alcune situazioni territoriali sono state adottate formule di "fondo sociale" per sopperire alle debolezze di bilancio dei comuni più piccoli
- qualche volta ho osservato che i comuni di più antica e più recente residenza si mettono d'accordo per ripartire gli oneri
- nella Regione Lombardia è stato presentato un progetto di legge che intende affrontare i modo organico la materia: la riporto qui sotto.
Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA TITOLO VII Del domicilio di soccorso Art. 72 Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte
delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una
frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al
Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in
una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall' ordine
numerico: Art. 73 I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il
domicilio di soccorso dell' esercente la patria potestà. Art. 74 Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena in case di correzione. Art. 75 Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i
casi nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali siano
obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.
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E’ opportuno tenere presente che nonostante l’art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 abbia abrogato l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 relativo all’istituto del domicilio di soccorso, la stessa legge 328/00 con l’art. 6 - comma 4 - individua nei comuni gli enti che hanno l’obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali per i soggetti in situazione di grave disagio.I costi sono imputati, secondo la normativa, al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, che previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
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PARERE trovato in: http://www.ansdipp.it/Veneto
Stim.ma Dott.sa
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Oggetto: Domicilio di Soccorso / Applicazione art. 102 L.R. 28.01.2000. n° 5
Facendo seguito a sua cortese richiesta di evasione di parere sull’applicazione della normativa in oggetto emarginata, sono con la presente a comunicarLe che a parere di chi scrive la posizione assunta dal Comune di ... non appare conforme ai principi generali dell’ordinamento e alle vigenti disposizioni di legge in materia.
L’obbligazione all’assistenza a carico del sunnominato Comune è sorta sulla base dell’applicazione dell’art. 72 e ss. Della L. n° 6972/1890 e ss. modifiche ed integrazioni (art. 61,L. 26.04.1954 n° 251), sul domicilio di soccorso, istituto giuridico che riconosce alle persone indigenti "domiciliate" (quid facti) nel territorio comunale da almeno 2 anni il diritto all’intervento assistenziale del Comune.
L’applicazione di tale norma è sempre stata controversa, in quanto i Comuni, secondo un ragionamento che spesso appare difficile da comprendere secondo la buona logica giuridica (magari appare più comprensibile per le implicazioni economiche, spesso gravose per le casse dell’Ente Locale Territoriale) sono tenuti a dare spesso assistenza anche a cittadini immigrati da altri Comuni, e questo solo perché un dato Comune si trova ad avere sul proprio territorio una Casa di Riposo.
Rimane evidente il fatto che la normativa sul domicilio di soccorso incentra nel Comune il soggetto locale più adeguato ad accertare gli estremi di indigenza della persona in stato di bisogno ( e dell’incapacità a sostenere le spese di assistenza da parte nucleo familiare di provenienza ) e pone spesso a carico dello stesso gli oneri conseguenti, come, peraltro, molte altre spese in favore di cittadini che emigrano da altri Comuni e, in quanto "residenti" o, semplicemente, "domiciliati", fruiscono di interventi e servizi (se una persona emigra per lavoro in un altro Comune può fruire del servizio di erogazione del gas, di smaltimento rifiuti, ecc. Se questa persona diviene "indigente" in seguito al trasferimento nel territorio comunale, il Comune deve intervenire anche per la soddisfazione di tutti quei bisogni per i quali la persona non dispone dei mezzi necessari, compresi quelli di natura assistenziale).
L’avversione a tale normativa, ritenuta sperequativa per quei Comuni che vedono la presenza di un Centro di cura non compreso nell’esclusione di cui all’art. 74 L. n° 6972/1890, ha indotto il legislatore regionale ad intervenire in materia, con l’intento di porre rimedio alla contraddizione.
L’art. 102 L.R. n° 5/2000, pertanto, dispone che le prestazioni obbligatorie di natura sociale delle persone indigenti inserite in strutture residenziali debbano essere poste a carico del Comune presso il quale il cittadino ha la residenza ( o la mera iscrizione nei registri anagrafici) al momento dell’ingresso in struttura.
Ciò comporta che il Comune di residenza eserciti il suo intervento ai sensi dell’art. 118 della Carta Costituzionale, svolgendo la sua funzione amministrativa in materia di Assistenza e Beneficenza.
Appare chiaro che l’applicazione di detta norma ( che va detto per inciso, è nella scala gerarchica delle fonti subordinata alla legge "speciale" statale nota come "legge Crispi") non possa avere efficacia retroattiva, intervenendo per modificare obbligazioni assistenziali già assunte ai sensi di legge, come, si ritiene, che la sua applicazione non possa essere fatta decorrere a far data dall’01.01.2000, quanto piuttosto dopo i venti giorni dalla pubblicazione della legge medesima sul B.U.R. ( 21 febbraio 2000, dopo il periodico dei c.d. vacatio legis).
Pertanto, si ritiene che gli effetti della normativa regionale si esplichino dall’entrata in vigore della norma medesima, quindi per l’accertamento dei casi di indigenza che dovessero sorgere dopo detta data.
Le obbligazioni assunte dal Comune di Ronco all’Adige rimarrebbero così a carico del medesimo, perché la normativa precedente ha ritenuto che anche le persone domiciliate nel territorio a causa di un ricovero presso una struttura residenziale ( per almeno due anni ) fossero trattate alla stessa stregua di tutti glia altri cittadini presenti sul territorio comunale, e pertanto, aventi titolo all’erogazione di servizi ( in questo caso intervento di integrazione economica per pagamento retta di ricovero).
Oltre a quanto detto, si considera, sotto l’aspetto civilistico, che un soggetto si assume un obbligazione, a titolo diverso, anche volontario, esprima una manifestazione di volontà che dà titolo al beneficiari o ad eventuali creditori (es. C.d.R.) ad ottenere l’adempimento, e , in tal senso, il Comune di Ronco all’Adige ( proprio per fonte di legge) ha visto sorgere su di sé l’obbligazione posta a proprio carico e che dovrà essere mantenuta nel tempo.
Tuttavia, considerata la novità della norma regionale e l’assenza di giurisprudenza ( e dottrina!) in materia , rinnovo la disponibilità a confrontarmi con Lei direttamente sull’argomento, allo scopo di valutare anche le motivazioni di diritto addotte dal Comune, le quali non emergono dalla Sua richiesta.
Rimango, pertanto, in attesa di Suo cortese cenno di riscontro e Le auguro di poter risolvere positivamente il problema rappresentato.
Cordiali saluti.
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(Bologna, 16 novembre 1999) - Il consigliere di forza italia Rodolfo Ridolfi ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale che impegna la Giunta a sollecitare il Governo a dare seguito ad una revisione del regime del domicilio di soccorso affinché, nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario sia individuato nel Comune di residenza dell’utente e che, pertanto sia a tal fine irrilevante il cambio di residenza connesso all’accoglimento in una struttura di ricovero ed assistenza sita in Comune diverso. Ridolfi, rileva a questo proposito, “che attualmente il problema del domicilio di soccorso per coloro che sono ricoverati in istituti di assistenza e di ricovero comporta l’assunzione da parte dei Comuni sede dell’istituto di oneri finanziari particolarmente gravosi e che tali oneri riguardano anche assistiti che non sono cittadini residenti”. Ridolfi, sottolinea infine le conseguenze negative per i Comuni e per gli assistiti, con l’attuale normativa: “disavanzi nei bilanci, per l’impossibilità di esigere contributi dagli interessati, e, per garantire il pareggio di bilancio, aumento delle rette o, ancora, costretti a rifiutare il ricovero di persone per le quali non viene garantita da alcuno la copertura completa degli oneri di assistenza”. (cc)
Deliberazione della Giunta comunale nr. 7 di data 11.01.2001
OGGETTO : Assunzione impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2001 per i costi di degenza presso la Casa di Riposo di Levico Terme di ospiti aventi domicilio di soccorso in Caldonazzo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune partecipa ai costi di ricovero presso il Cento Residenziale e Assistenziale per Anziani "Pierina Negriolli" di Levico Terme attualmente di sei persone aventi domicilio di soccorso in Caldonazzo e non completamente autosufficienti dal punto di vista finanziario;
Richiamata la deliberazione consiliare nr. 26 di data 12.03.1990, esaminata favorevolmente dalla Giunta provinciale di Trento sub Prot. 5327/1-R di data 03.07.1990, così come modificata con atto consiliare nr. 65 d.d. 29.12.1994, secondo il quale sono stati approvati i criteri e le procedure per líassunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero per persone totalmente o in parte prive di mezzi di sussistenza e con domicilio di soccorso nel Comune;
Rilevato che si rende necessario adottare un provvedimento che assuma líimpegno delle spese da sostenere sul Bilancio di Previsione per líanno in corso con decorrenza dal 01.01.2001 al 31.12.2001 per le spese di cui allíoggetto.
Accertato che il Bilancio di Previsione per líanno in corso al Cap. 2105 presenta una disponibilità di Lire 120.000.000.-
Giudicato corretto impegnare líimporto presunto di Lire 100.000.000.- per coprire le spese di ricovero da imputare allíesercizio 2001.
Ritenuta la presente deliberazione meritevole di accoglimento.
Visto il disciplinare per la procedura relativa allíassunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune, approvato dal Consiglio comunale in seduta del 12.03.1990 con deliberazione nr. 26, esecutiva a termini di Legge.
Dato atto del parere favorevole espresso:
dal Responsabile dellíufficio Ragioneria per quanto riguarda la copertura della spesa e la regolarità contabile;
dal Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico-amministrativa.
Vista la L.R. 01.08.1996 nr. 3, ed in particolare líart. 11.
Visto la L.R. 04.01.1993 nr. 1 e s.m.
Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
d e l i b e r a
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
PROGETTO DI LEGGE N. 0432
Bassoli, Ferrari P., Porcari, Tam, Benigni, Bisogni, Bragaglio,
Cipriano, Concordati, Marantelli, Pizzetti e Viotto
Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia
per rispondere a situazioni straordinarie in materia
d'interventi sociali obbligatori e indifferibili
PRESENTATO IL 25/03/2004
ASSEGNATO IN DATA 01/04/2004
ALLE COMMISSIONI REFERENTE III
CONSULTIVE I e II
PARERE Conferenza Autonomie
Progetto di legge
“Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia d’interventi sociali obbligatori e indifferibili”
D’iniziativa dei consiglieri: Fiorenza Bassoli
Pierangelo Ferrari
Carlo Porcari
Marco Tam
Maria Chiara Bisogni
Claudio Bragaglio
Marco Cipriano
Gianfranco Concordati
Daniele Marantelli
Luciano Pizzetti
Antonio Viotto
RELAZIONE
Il Progetto di Legge regionale “Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori” ha la finalità di sostenere Comuni di piccola dimensione, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, che sono strutturalmente i più esposti, di fronte a spese per interventi sociali obbligatori, urgenti, non previsti e non differibili nel tempo.
Ai sensi dell’art. 4, commi 13 e 14, della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali i residenti dei Comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell’Unione Europea o stranieri, nonché i soggetti temporaneamente presenti sul territorio regionale in condizioni di difficoltà o di disagio tali da esigere interventi urgenti non indifferibili. In particolare il comma 15 garantisce la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore straniero.
Inoltre, secondo l’art. 354 del codice civile la tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, la cura del minore può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore.
Ancorché, il DPR 448/88 in materia di norme di procedura penale processuale nei confronti dei minorenni, presuppone una collaborazione tra i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e quelli minorili degli enti locali, finalizzato non solo alla indagine e diagnosi sociale, ma soprattutto alla sospensione del processo e alla messa alla prova (art. 28) attraverso l’inserimento del minore in comunità quando il nucleo familiare è inesistente o palesemente inidoneo a sostenere un adeguato progetto educativo. Le spese dell’inserimento in comunità, essendo questo di natura assistenziale, gravano sul comune di residenza del nucleo familiare del minore.
Ma spesso gli oneri per sostenere tali interventi, che sono finanziariamente pesanti quando più minori o addirittura interi nuclei familiari sono ricoverati in strutture residenziali, incidono con forza sul Bilancio degli enti, ovvero sui capitoli di spesa destinati alle politiche sociali.
Attualmente il solo costo della retta di ricovero in comunità di un solo minore è di almeno 70/80 euro giornalieri, con una spesa annuale di circa 25.000 euro e il ricovero può protrarsi per alcuni anni. Ci sono casi di comuni di piccole dimensioni – entro i 3.000 abitanti – con 3 o 4 minori ricoverati che sono costretti non solo a orientare tutta la spesa sui ricoveri disposti con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma a ridurre drasticamente altri tradizionali servizi alla persona, tra cui l’assistenza domiciliare, le iniziative di prevenzione o ad aumentare le rette dei servizi a domanda individuale.
Pertanto, nella maggior parte dei casi questi interventi, urgenti e che possono essere richiesti in ogni momento dell’anno solare, non sono stati adeguatamente quantificati nel Bilancio di previsione e ciò crea una grave ripercussione sulle risorse destinate dagli enti per le prestazioni e i servizi sociali programmati a favore delle cosiddette categorie deboli, tra cui gli anziani e i disabili.
La legge regionale 1/2000 con il comma 81 dell’art. 4 ha poi sancito che gli oneri per le prestazioni socio – assistenziali gravano comunque sui comuni e che è a carico del comune la spesa in cui l’avente diritto alla prestazione è residente o è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio.
L’interpretazione non corretta di tale normativa e le difficoltà di determinare la residenza o la dimora abituale di questi soggetti ha prodotto, nel tempo, contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso tra le amministrazioni comunali.
Con la presente legge regionale, il Fondo integrativo concede un contributo economico ai Comuni in difficoltà per sostenere tre tipologie di spese straordinarie riferite a interventi sociali, non previsti e non differibili; interventi sociali obbligatori; gravi situazioni di emergenza sociale, nonché per concludere contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso.
Il Fondo integrativo grava sul Fondo sociale regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 20 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e la regione nel definire il riparto delle risorse assegnate dallo Stato, di cui al Fondo nazionale delle politiche sociali, senza vincolo di destinazione in conformità all’art. 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, assegna quote delle risorse statali e delle risorse autonome regionali, per la parte di spesa corrente, per l’istituzione e il mantenimento del Fondo.
La giunta regionale stabilisce con regolamento regionale i criteri e le modalità di assegnazione del “Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia per situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori e indifferibili”. La Terza Commissione consiliare esprime il parere obbligatorio.
Ai Comuni che presenteranno la richiesta di contributo sarà riconosciuta una percentuale della spesa non inferiore al 50% dei costi sostenuti, calcolando l’incidenza di tali costi sulle risorse complessive destinate agli interventi sociali per l’anno in corso dall’Amministrazione comunale interessata.
In considerazione della tipologie delle richieste e delle caratteristiche demografiche, strutturali e gestionali dei comuni, nonché del profilo delle prestazioni/interventi erogati è opportuno individuare specifiche fasce di incidenza rappresentate con intervalli di valore assunti dal rapporto “spesa intervento - spesa servizi sociali nel bilancio comunale”:
L’assegnazione di contributi a valere sul Fondo è ripetibile per soli tre esercizi finanziari successivi, stabilendo con ciò che le Amministrazioni comunali, di fronte a situazioni di difficoltà note devono trovare in futuro soluzioni con le risorse ordinarie di bilancio e con le forme associative e di collaborazione previste dalla programmazione dei piani sociali di zona.
Art. 1
Finalità
In attuazione agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e all’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l’istituzione del Fondo integrativo a sostegno dei Comuni della Lombardia per rispondere a situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori, tra cui specifiche azioni finalizzate a superare gravi situazioni di emergenza sociale.
Art. 2
Destinatari del Fondo integrativo
1. Sono destinatari del Fondo integrativo i Comuni di piccola dimensione, comunque con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, a fronte di oneri per sostenere interventi sociali obbligatori, non previsti e non differibili nel tempo.
2. Gli oneri per sostenere tali interventi, aventi una forte incidenza sul Bilanci dei Comuni, non sono stati adeguatamente quantificati nel Bilancio di previsione, con grave ripercussione sulle risorse destinate dai Comuni per le prestazioni e i servizi sociali programmati ordinariamente a favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione.
3. Tali oneri, riferiti ai casi di cui all’articolo 3 della presente legge, devono gravare nel corso dell'esercizio corrente o nell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente.
Art. 3
Tipologia delle spese straordinarie
Sono considerate spese straordinarie quelle relative alle seguenti circostanze:
a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti, interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;
b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;
c) gravi situazioni di emergenza sociale
relative a fenomeni di natura complessa, tra cui l’emergenza abitativa a causa
di sfratti, presenza di alto numero di immigrati, regolari o irregolari, in
condizioni di difficoltà o di disagio tali da esigere interventi urgenti non
indifferibili, in particolare per garantire la tutela
della gravidanza e la tutela della salute del minore, ai sensi dell’art. 4
commi 14 e 15 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e dell’art. 37-bis
della legge 184/1983.
Art. 4
Contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso.
1. Tenuto presente che l’art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ha abrogato l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 relativo all’istituto del domicilio di soccorso, in via straordinaria è riconosciuto un contributo una tantum, non ripetibile negli esercizi successivi, a valere sul Fondo integrativo finalizzato al superamento definitivo di situazioni debitorie di oneri pregressi relativi a contenziosi amministrativi in materia di domicilio di soccorso, per i quali non è stato possibile individuare il domicilio di soccorso o la titolarità dell’ente a carico del quale va posta la relativa spesa.
2. Il contributo di cui sopra è riconosciuto solo durante il primo anno di vigenza della presente legge.
Art. 5
Criteri e modalità di assegnazione del Fondo integrativo
1. La giunta regionale, con il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, stabilisce con Regolamento regionale i criteri e le modalità di assegnazione del “Fondo integrativo a favore dei Comuni della Lombardia per sostenere situazioni straordinarie in materia di interventi sociali obbligatori e indifferibili”, la cui finalità è quella di sostenere le amministrazioni di fronte a situazioni di difficoltà finanziaria nella gestione degli interventi e dei servizi sociali.
2. Il contributo sarà assegnato sulla base del fondo disponibile nel Bilancio regionale.
Ai Comuni che presenteranno la richiesta di contributo sarà riconosciuta una percentuale della spesa non inferiore al 50% dei costi sostenuti, calcolando l’incidenza di tali costi sulle risorse complessive destinate agli interventi sociali per l’anno in corso dall’Amministrazione comunale interessata.
4. L’assegnazione di contributi a valere sul Fondo è ripetibile per soli tre esercizi finanziari successivi, stabilendo che le Amministrazioni comunali, di fronte a situazioni di difficoltà note devono trovare soluzioni con le risorse ordinarie di bilancio e con le forme associative e di collaborazione previste dalla programmazione dei piani sociali di zona.
5. Annualmente la giunta regionale predispone una circolare per la presentazione delle domande da parte dei Comuni per l’assegnazione del contributo regionale.
Art. 6
Risorse del Fondo integrativo
1 Il Fondo integrativo di cui alla presente legge grava sul Fondo sociale regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 20 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1.
2. La regione nel definire il riparto delle risorse assegnate dallo Stato, di cui al Fondo nazionale delle politiche sociali, senza vincolo di destinazione in conformità all’art. 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, assegna quote delle risorse statali e delle risorse autonome regionali, per la parte di spesa corrente, per l’istituzione e il mantenimento del Fondo.
Art. 7
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti per l’applicazione della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 e per gli anni successivi si provvede mediante impiego delle somme che verranno stanziate su uno specifico capitolo di nuova istituzione.
Art. 8
Norma transitoria
In sede di prima applicazione, per ragioni di urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare le somme tra i capitoli di spesa di cui al Fondo sociale regionale per l’istituzione nell’anno 2004 del Fondo integrativo, utilizzando anche eventuali residui di spese non sostenute negli anni precedenti con le leggi di settore.
Tar Toscana, sez. II, sent. n 1333 del 23 agosto 2001, sull’obbligo del Comune di residenza al momento del ricovero del rimborso delle spese di natura soci assistenziale sostenute a favore dei malati psichici ricoverati in strutture protette presso Aziende Sanitarie di altre Regioni
IN: http://www.cissa-moncalieri.com/piano7.htm
DOMICILIO DI SOCCORSO
E’ l’istituto in base al quale si ripartisce territorialmente l’onere delle prestazioni e degli interventi assistenziali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 17.7.1890 n. 6972 - R.D. 30.12.1923 n. 2841 - DRR 616/77 - L.R. 20/82 e successive modifiche - Circolare Regionale n. 16/92.
Il domicilio di soccorso si acquisisce dopo due anni di residenza presso un Comune; una permanenza ultrabiennale in stabilimento di cura o in presidi assistenziali, quand’anche accompagnata dal trasferimento di residenza del ricoverato nella struttura, non ha effetto acquisitivo del domicilio di soccorso.
RIVALSA
Il Consorzio eroga tutti i servizi e contributi previsti dal piano ai cittadini residenti nel territorio consortile.
Qualora gli stessi non abbiano ancora maturato il domicilio di soccorso, verrà, per quanto possibile, esercitato diritto di rivalsa sul comune di competenza.
DISPOSIZIONI FINALI
"In casi eccezionali e in presenza di particolari situazioni, opportunamente documentate, il C.d.A. potrà assumere atti deliberativi in deroga al presente Piano, su proposta del Direttore del Consorzio. I suddetti atti dovranno essere inviati in copia ai membri dell’Assemblea e ufficialmente comunicati nella prima seduta utile della stessa. Tali atti potranno comportare un impegno di spesa solo per l’anno finanziario di riferimento".