orna a: Selezione di TESTI NORMATIVI
LEGGE
3 agosto 1998 n. 269 ( indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10
agosto 1998 n.185)
NORME CONTRO
LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE IN
DANNO DI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITU'.
( ITER
LEGISLATIVO )
Art. 1. (
nota
)
Modifiche al
codice penale
1. In
adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione
finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la
tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a
salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e
sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella
sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo
l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti
dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2.
( nota
)
Prostituzione
minorile
1. Dopo
l'articolo 600 del codice penale é inserito il seguente: "Art. 600-bis. -
(Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età
inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione é
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica,
é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore
a lire dieci milioni. La pena é ridotta di un terzo se colui che commette il
fatto é persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo
l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, é inserito il seguente:
"Art.
25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere
sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio,
qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la
prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore
e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il
tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di
carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di
urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un
minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima
di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma,
del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le
misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati
nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero
degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di
appartenenza".
Art. 3.
Pornografia
minorile
1. Dopo
l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della
presente legge, é inserito il seguente: "Art. 600-ter. - (Pornografia
minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico é punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al
di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al
di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente
cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante
lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, é punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci
milioni".
Art. 4.
Detenzione di
materiale pornografico
1. Dopo
l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente
legge, é inserito il seguente:
"Art.
600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori
degli anni diciotto é punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5.
Iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
1. Dopo
l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, é inserito il seguente:
"Art.
600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività é punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Art. 6.
Circostanze
aggravanti ed attenuanti
1. Dopo
l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della
presente legge, é inserito il seguente:
"Art.
600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena é
aumentata da un terzo alla metà se il fatto é commesso in danno di minore
degli anni quattordici.
Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena é aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto é commesso da un ascendente, dal genitore
adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da
persona a cui il minore é stato affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se é
commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica,
naturale o provocata.
Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena é aumentata se
il fatto é commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli
600-bis e 600-ter la pena é ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera
concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria
autonomia e libertà".
Art. 7.
Pene
accessorie
1. Dopo
l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della
presente legge, é inserito il seguente: "Art. 600-septies. - (Pene
accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600 quinquies é sempre ordinata la confisca di
cui all'articolo 240 ed é disposta la chiusura degli esercizi la cui attività
risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca
della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le
emittenti radio- televisive".
Art. 8.
Tutela delle
generalità e dell'immagine del minore
1.
All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis "
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater,
600-quinquies,".
Art. 9.
Tratta di
minori
1.
All'articolo 601 del codice penale é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni
diciotto al fine di indurli alla prostituzione é punito con la reclusione da
sei a venti anni".
Art. 10.
Fatto
commesso all'estero
1. L'articolo
604 del codice penale é sostituito dal seguente:
"Art.
604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché
quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si
applicano altresì quando il fatto é commesso all'estero da cittadino italiano,
ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso
con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero é
punibile quando si tratta di delitto per il quale é prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi é stata
richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
Art. 11.
Arresto
obbligatorio in flagranza
1.
All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le
parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e
delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".
Art. 12.
Intercettazioni
1.
All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f),
é aggiunta la seguente: "f -bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,
terzo comma, del codice penale".
Art. 13.
Disposizioni
processuali
1.
Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo
169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c),
dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da
600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni,".
2.
All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é aggiunto
il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede
per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e
609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore
degli anni sedici".
3.
All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 - quinquies,".
4.
All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5.
All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6.
All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti
i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il
presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma
5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies
del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su
richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio
unitamente ad un impianto citofonico".
7.
All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art. 14.
Attività di
contrasto
1.
Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello
almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia
giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto
dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi
primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla
presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle
relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative
turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto é data
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che puo', con decreto
motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2.
Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei
servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria,
motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo
e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di
sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto
puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti,
realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato
effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via
telematica.
3. L'autorità
giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia
ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando
sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies
del codice penale. Quando é identificata o identificabile la persona offesa dal
reato, il provvedimento é adottato sentito il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne
abitualmente dimora.
4. L'autorità
giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione
della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di
contrasto di cui al presente articolo.
Art. 15.
( nota
)
Accertamenti
sanitari
1.
All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole:
"per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, secondo comma,".
Art. 16.
Comunicazioni
agli utenti
1. Gli
operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi
esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla
data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali
propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di
viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi
a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto
prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o
pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli
operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a
lire dieci milioni.
Art. 17.
( nota
)
Attività di
coordinamento
1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le
disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento
delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo
sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei
ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai
sensi del comma 3.
2. Le multe
irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei
beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni
diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo é destinata, nei limiti delle
risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita
richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività
svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove,
in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali,
sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e
internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo
svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 é autorizzata la spesa di
lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il
Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia
europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL
anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra
mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente
il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla
presente legge.
6. Il
Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della
questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte
le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente
legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi
europei.
7. L'unità
specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti
delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 18. (
nota
)
Abrogazione
di norme
1.
All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono
soppresse.
Art. 19.
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1
La legge 27
maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.".
Nota
all'art. 2
Il regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835, reca: "Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni.".
Nota
all'art. 15
Il testo del
comma 1 dell'art. 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la
violenza sessuale), così come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609- octies del codice penale é sottoposto, con
le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie
sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare
un rischio di trasmissione delle patologie medesime".
Nota
all'art. 17
La legge 28
agosto 1997, n. 285, reca: "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.".
Nota
all'art. 18
Il testo del
numero 2) dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui), così come modificato dalla presente legge, é il
seguente:
"Art.
4. - La pena é raddoppiata: 1) (Omissis);
2) se il
fatto é commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione
psichica, naturale o provocata; (Omissis)".