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La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. (Costituzione della Repubblica, art. 101)
Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia. (Costituzione della Repubblica,
art. 108)