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di TESTI NORMATIVI
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di testi normativi
HANDICAP
Decreto Ministeriale - Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali - 13 dicembre 2001, n. 470
"Regolamento
concernente criteri e modalità per la concessione e l
'
erogazione
dei finanziamenti di cui all
'
articolo
81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei
soggetti con handicap grave privi dell
'
assistenza
dei familiari"
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2002, n. 15)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Visto l
'
articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l
'
articolo
81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l
'
articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l
'
articolo
20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all
'
articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27
settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell
'
adunanza
dell
'
8
novembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai
sensi dell
'
articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del
23 novembre 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1., Oggetto
1. Il presente regolamento
disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all
'
articolo
81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè i criteri e le modalità per la
concessione e l
'
erogazione
degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro,
di nuove strutture, destinate al mantenimento e all
'
assistenza
di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
stabilisce, altresì, le modalità di verifica dell
'
attuazione
delle attività svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti
concessi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si
intendono i soggetti di cui all
'
articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità
sia accertata ai sensi dell
'
articolo
4 della medesima legge.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Art. 2., Trasferimento delle
risorse alle regioni
1. Le risorse previste dall
'
articolo
81 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui all
'
articolo
59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono assegnate alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con un apposito
provvedimento di riparto successivo e integrativo del decreto di cui all
'
articolo
20, comma 7, della legge
8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell
'
ultima
rilevazione della popolazione residente effettuata dall
'
Istituto
nazionale di statistica. 2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in
considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse
finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di medesimo
importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80% viene ripartito
in base alla popolazione residente.
Art. 3., Soggetti abilitati a
presentare la domanda
1. Possono presentare la domanda
per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui
all
'
articolo
1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel
settore dell
'
assistenza
ai soggetti con handicap grave:
organismi non lucrativi di utilità sociale;
organismi della cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati.
2. L
'
esperienza
nel settore dell
'
assistenza
ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi volta per
un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all
'
attività
diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o
nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di
accoglienza.
Art. 4., Progetti finanziabili
1. Da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della rogrammazione
degli interventi sociali di cui all
'
articolo
8, comma 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono
finanziabili i progetti che prevedono l
'
apertura
di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui all
'
articolo
1, comma 2, e più in particolare:
a) l
'
acquisto,
la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l
'
apertura
delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da
consentirne l
'
integrazione
con la rete dei servizi sociali del territorio;
b) l
'
acquisto
e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l
'
arredamento,
necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono
essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le
attrezzature delle residenze per l
'
assistenza
dei soggetti con handicap grave;
c) l
'
avvio
e la prosecuzione, per un anno dall
'
apertura
del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da
realizzare nelle strutture di accoglienza.
2. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche degli
interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed è corredato di
adeguata documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.
Art. 5., Criteri per l
'
individuazione
dei progetti da finanziare
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto
delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono i criteri per l
'
individuazione
dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l
'
omogeneità
qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1
del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del
progetto dal punto di vista:
dei requisiti strutturali e funzionamento;
delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture
sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti
sul territorio per l
'
assistenza
ai soggetti con handicap grave.
Art. 6., Requisiti delle
strutture di accoglienza
1. Le strutture di cui all
'
articolo
4 devono avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l
'
inserimento
e l
'
accoglienza
del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono
rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per
le case di abitazione. Esse non possono, comunque, avere requisiti inferiori a
quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per
le strutture residenziali destinate all
'
assistenza
di soggetti con handicap grave.
Art. 7., Modalità di
concessione e di erogazione dei finanziamenti
1. Nel quadro della
programmazione degli interventi sociali di cui all
'
articolo
8, comma 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti
emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le
forme di finanziamento, le modalità di concessione e di erogazione dei
contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul
territorio.
2. Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e
non oltre due anni dall
'
erogazione
del contributo.
3. Il contributo è concesso a concorrenza della spesa prevista per la
realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire
per progetto.
Art. 8., Valutazione a livello
regionale
1. Le modalità con cui
procedere al monitoraggio, alla valutazione dell
'
attuazione
dei progetti e alla revoca dei finanziamenti di cui al presente regolamento sono
rimesse alla determinazione autonoma delle singole regioni.
Art. 9., Relazioni
1. Entro il termine del 31
luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
all
'
amministrazione
statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri
utilizzati, l
'
elenco
dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo stato di attuazione.
2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall
'
erogazione
del contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono all
'
amministrazione
statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli
interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell
'
attività
di cui all
'
articolo
8.
3. L
'
amministrazione
statale competente, valutati gli esiti del finanziamento, formula proposte al
Ministro, anche ai fini di un
'
eventuale
rimodulazione degli interventi.
Art. 10., Revoca dei
finanziamenti
1. L
'
amministrazione
statale competente revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:
mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all
'
articolo
9;
segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle
province autonome sulle realizzazioni progettuali;
mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti
destinatari di cui all
'
articolo
3 del presente regolamento entro il 30 giugno 2002.
2. Entro i sei mesi successivi
alla revoca, l
'
amministrazione
statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome
che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Art. 11., Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli