Capo I
FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive
in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile
è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle
persone prive in tutto od in parte di autonomia».
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è
premesso il seguente capo:
«Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno.
Art. 404. – (Amministrazione di sostegno). – La persona
che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. – (Decreto di nomina dell’amministratore di
sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). – Il
giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso
di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere
emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa
esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è
raggiunta.
Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto
è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta
anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della
persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione
del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un
amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è
autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve
contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e
dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che
l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e
per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con
l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore
di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di
vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice
tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d’ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal
giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno
devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere
nell’apposito registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il
decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono
essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto
di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. – (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione
dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo
stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o
inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo
417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice
competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza
di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento
di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. – (Procedimento). – Il ricorso per
l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare
le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di
sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal
ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei
fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli
interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e
sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì,
anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli
altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare,
anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. – (Scelta dell’amministratore di sostegno). –
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del
beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale
futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il
giudice tutelare può designare con decreto motivato un
amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre,
la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro
il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno
gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o
in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel
caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi
motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno
anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al
titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che
questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso
l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte
le facoltà previste nel presente capo.
Art. 409. – (Effetti dell’amministrazione di sostegno). –
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza
necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni
caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana.
Art. 410. – (Doveri dell’amministratore di sostegno). –
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno
deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice
tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso
di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel
perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri
soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice
tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni
provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei
casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. – (Norme applicabili all’amministrazione di
sostegno). – Si applicano all’amministratore di sostegno, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a
353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376
sono emessi dal giudice tutelare.
All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le
convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia
parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia
coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto
con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre
che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si
estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno,
avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato
dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con
decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato
anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o
dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge
o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti
dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di
legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai
poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su
istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero,
del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza
dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi
eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal
beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle
contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di
sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il
termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di
sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). –
Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il
pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo
406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la
cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al
giudice tutelare.
L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore
di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla
dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno
quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena
tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba
promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne
informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo
caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del
tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419,
ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».
2. All’articolo 388 del codice civile le parole: «prima
dell’approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che
sia decorso un anno dall’approvazione».
3. Dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo
408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacità naturale».
2. L’articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 414. – (Persone che possono essere interdette). – Il
maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è
necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Art. 5.
1. Nel primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le
parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite
dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate
negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente».
Art. 6.
1. All’articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione
appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il
giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la
trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il
giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione
può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma
dell’articolo 405».
Art. 7.
1. Il terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore
dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i
criteri, indicati nell’articolo 408».
Art. 8.
1. All’articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo
le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della
persona stabilmente convivente,».
Art. 9.
1. All’articolo 427 del codice civile, al primo comma è
premesso il seguente:
«Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o
l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza
l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore».
Art. 10.
1. All’articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla
revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di
sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone
la trasmissione degli atti al giudice tutelare».
Art. 11.
1. L’articolo 39 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1. L’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque
momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore
di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e
notizie sulla gestione della tutela, della curatela o
dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti
agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».
Art. 13.
1. Dopo l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice
non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal
contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115».
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
1. L’articolo 47 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 47. Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti
un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un
registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati
ed un registro delle amministrazioni di sostegno».
Art. 15.
1. Dopo l’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno,
in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a
cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone
l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento
assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli
emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del
codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del
legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa
funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone
la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno».
Art. 16.
1. All’articolo 51 del codice di procedura civile, al primo
comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le
seguenti: «, amministratore di sostegno».
Art. 17.
1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di
procedura civile, nella rubrica, le parole: «e
dell’inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno».
2. Dopo l’articolo 720 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia
di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla
corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del
secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».
Art. 18.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che
istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di
sostegno».
2. All’articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e
relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state
revocate».
3. All’articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano
l’amministrazione di sostegno».
4. All’articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che
istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno, salvo
che siano stati revocati;».
Art. 19.
1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le
seguenti: «ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, ai procedimenti».
Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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