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LEGGI ELETTORALI DELLA CAMERA E DEL SENATO


 

Camera dei deputati

 

·         D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati";

·         Legge 23 aprile 1976 n. 136 "norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale";

·         Legge 21 marzo 1990 n. 53 contenente "misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale";

·         Legge 11 agosto 1991 n. 271 contenente "modifiche ai procedimenti elettorali;

·         Legge 4 agosto 1993 n. 277 contenente "nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 gennaio 1994 n. 14;

·         Decreto Legislativo 20 dicembre 1993 n. 534 contenente "modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni.

 


Senato della Repubblica

 

Il Testo Unico delle leggi sulla elezione del Senato della Repubblica è costituito dal Decreto Legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, che coordina le disposizioni della legge 6 febbraio 1948 n. 29 e successive modificazioni.
Profonde innovazioni sono state introdotte dalla legge 4 agosto 1993 n. 276 recante "norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

 

Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 1993

Titolo I
DISPOSIZIONl GENERALI

 

Art. 1.
(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1;
legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma)


1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Art. 2.
(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1)


1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Art. 3
 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2002, N. 62

Art. 4.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i)


1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 5.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5)


1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilita' previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

Titolo II
DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRlZIONALI E REGIONALI

 

Art. 6.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6)


1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o piu' collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o piu' tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 7.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a)


1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche' di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

Titolo III
DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI, DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI CANDIDATI.

 

Art. 8.
(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera b);legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1, lettera a)


1. I partiti o gruppi politici organizzati nonche' singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 9.
(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1).


1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e'
fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.
2. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.
3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.
5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali puo' contenere l'indicazione di un delegato.
6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
9. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 10.
(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d)


1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. La stessa facolta' e' concessa al singolo candidato o al suo
delegato.
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Art. 11.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2).


1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;
c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Art. 12.
(Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136 )


1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni e' effettuata dai delegati con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Titolo IV
DELLA VOTAZIONE

 

Art. 13.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2).


1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano elettori del collegio.
4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori del collegio senatoriale.

Art. 14.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 16)


1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Titolo V
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

 

Art. 15.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 17; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 3)


1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
4. L'ufficio elettorale circoscrizionale da' immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale.

Art. 16.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 18)


1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo e' trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
2. Il terzo esemplare e' depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 
Titolo VI
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

 

Art. 17.
(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 4)


1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno,due, tre, quattro .., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 15.
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture della regione, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

Art. 18.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20)


1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 19.
(Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3)


1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalita' di cui all'articolo 15.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.
5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.

Titolo VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA

 

Art. 20.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 3)


1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta';
b) la dichiarazione di candidatura e' depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

Art. 21.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 23)


1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' anziano di eta'.

 
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 22
Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettere m), n) ed o), e art. 6



1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni seguenti.
3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedi', fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.
8. Se non e' possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 23.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27;legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3)


1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi e' trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

Art. 24.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29)


1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione,che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

Art. 25.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30)


1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 26.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 31)


1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Art. 27.
(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 2).


1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto cio' che non e' disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 28.
Entrata in vigore


1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.