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TESTO
DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n. 195 (in G.U. n. 211 del 9 settembre
2002), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 9 ottobre 2002, n. 222 (in G.U. n.
240 del 12 ottobre 2002), recante: "Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, può denunciare, (( entro la data dell'11 novembre 2002,
)) la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie
spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si
tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata
dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è
quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La
dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati
identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante;
b)
l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero
occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c)
l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d)
l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai
fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia
sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al
comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
(( ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno )) nelle
forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: "testo unico", (( di cui al )) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002,
n. 189;
b)
attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun
lavoratore.
4. Nei
sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1,
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione
e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione,
verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica
al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di
validità pari ad un anno.
5. Nei
dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La
mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione
del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo
accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della
regolarità (( della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato. ))
(( 6. I
soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. ))
7. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le
modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3,
lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva (( previdenziale ed assistenziale )) del lavoratore interessato, al
fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità
di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1.
8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
riguardanti lavoratori extracomunitari:
(( a) nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di
permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di
provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera; ))
b) che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c)
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con
un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, (( ovvero nei casi di
archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale ))
ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di
sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al
fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto,
è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
(( 9-bis.
Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla
comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in
relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino
alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche
relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189. ))
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino
alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono
essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei
confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso
articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta
la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati
nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico (( di cui
al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come (( introdotto ))
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i
lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, (( del presente decreto )) ovvero
altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un
anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di
rinnovo dello stesso.
4. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della
dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo,
si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di
lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, ((
di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189,
non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al
comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre
mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il
trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e
4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7
della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista (( all'articolo 4, comma 2, )) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni.
7.
All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo
36 del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a
rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo
unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, (( secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda
l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))
8. Al
comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto
destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo
si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6,
del testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
9. I
datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di
soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio
2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
(( 9-bis.
Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.
189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle
seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato".
9-ter. Il
primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni".
9-quater.
Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.
189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva"
sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies.
Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può
essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della
presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera".
9-sexies.
Al comma 7, lettera c) dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le
parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono
sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi
di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura
penale".
9-septies.
All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da:
"di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione
dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime". ))
Art. 3.
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro
1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in
euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(( 2-bis.
Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore
attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di
cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20
euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
3. Il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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DECRETO-LEGGE
9 settembre 2002, n. 195 (in G.U. n. 211 del 9 settembre 2002 - in vigore
dal 10.9.2002) - Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari.
LEGGE
30 luglio 2002, n. 189 (in G.U. n. 199 del 26 agosto 2002- Suppl. Ord. n.
173 – in vigore dal 10 settembre 2002) - Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo.
MINISTERO
DELL'INTERNO - Circolare 9 settembre 2002, n. 14
INAIL
- Circolare 10 settembre 2002, n. 58