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Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
"Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n.
139
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con
le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di
stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni
della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre
1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n.
335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 giugno 1998;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22
luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della
sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10,
secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni,
le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico,
di seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di
cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Art.
2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente
testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o
le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e'
accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile
1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento
con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o
spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e
nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente
in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e'
cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero
o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli
accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui all'articolo 11, comma
4, possono stabilire situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli
Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare
le immigrazioni clandestine.
9. Lo
straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art.
3
(Politiche migratorie)
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il
documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,
anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il
documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di
ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e
delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente,
sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di
cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti
di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle
quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi
del presente testo unico nell'anno precedente.
5.
Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo
a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con
il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali
per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella
prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica
la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema
del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche
in mancanza del parere.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO
I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art.
4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto
di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorita' diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o
reingresso e' adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalita' di impugnazione e ad una
traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e'
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
3. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia
con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di
cui all'articolo 3, comma 1. Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi.
4.
L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano
per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a
tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a
norme comunitarie.
5. Il
Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di
visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore.
6. Non
possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera
gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o
che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono
essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni internazionali.
7.
L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
Art.
5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il
permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel
regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si
trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato
ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata
del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi,
per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate,
negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione.
4. Il
rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore
al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il
permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non
siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il
rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,
quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli
stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il
soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le
modalita' e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea
ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600
mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il
permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con
caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il
permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni
dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per
il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo
di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Art.
6
(Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le
altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti
al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno,
e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi
siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti
la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato
agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono
essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso
la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art.
7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita
uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi
causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita'
locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del
documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
Art.
8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art.
9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un
motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di
avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo'
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la
revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati
di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla
pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO
II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art.
10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e'
altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato
il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Art.
11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari
esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di
controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i
prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera
e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita'
dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite
dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno
di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.
Art.
12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di
lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa
di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in
attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per
ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente
testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e' sempre
consentito l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo
destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al
reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo
che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di
uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e'
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere
al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale
in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art.
13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e'
stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non
e' applicata o e' cessata, il questore puo' adottare la misura di cui
all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo
straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con
l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il
prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che
lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2,
lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua
identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un
concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2,
lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1,
qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al
comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine e' di trenta giorni
qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di
residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale
misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito
del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo
straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno; in caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a
sei mesi ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di
cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con
il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di
motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto
nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui
all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo
e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua
dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in
ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di
cui all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del
questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale
termine, la convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo'
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita'
di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione
e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con
gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate
di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per
gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art.
15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre
che risulti socialmente pericoloso.
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo
14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la
sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma
4.
Art.
17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e'
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione
e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO
III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art.
18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o
di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la
sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita'
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione
o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita'
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali
dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno,
o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita'
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il
permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita'
stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che
ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in
lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art.
19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto
a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno,
salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono
stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche
in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro
da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art.
21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art.
9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito
delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Con tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate
agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o
servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei
tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di
collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta
delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente
testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne
esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme
di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalita' di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in
lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art.
22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa
di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al
lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le
modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro
allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico
fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando
quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote
riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato
di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione
dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della
questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo
per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad
un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione
alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e'
punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a
lire sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e lascino
il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia
non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi
che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
Art. 23
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per
consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60
giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita
richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza
sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso
viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
delle quote stabilite e secondo le modalita' indicate nei decreti di attuazione
del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1,
le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli
enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione e
le modalita' di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a
prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e'
ammessa secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto
puo' prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo
le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri
residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di
iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il
visto di cui al presente comma.
Art. 24
(Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere
effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la
validita' minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti
locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art. 25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti
nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il
nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il
datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi
ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma
2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato e' fatta salva la possibilita' di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche
societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi
e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio
dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da
accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato
il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del
Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo,
con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo
le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini
per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa'
estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca
presso universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con
cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un
periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori
di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti
in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice
civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali
di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo
di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in
Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali
in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e
produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo
nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico
ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima
che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel
settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi'
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti.
TITOLO
IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art.
28
(Diritto all'unita' familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita'
familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per
motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve
quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si
considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo
non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e'
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla
osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5.
Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta
di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto
di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al
seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo
da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato
con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e'
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo'
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta'
genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed
e' rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata
una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio,
fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia
di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al
pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo
anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la condizione
giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza
e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta',
ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione
e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore
o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere
disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art.
32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento
della maggiore eta')
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri
degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono
stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei
anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per
l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede
presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO
I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art.
34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua
validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in
corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori
iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante
tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida
sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in
Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e non puo' essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge
18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5
e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti
dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita',
a parita' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei
confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art.
36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia
e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed
il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione,
nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda
di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanita', d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.
CAPO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art.
37
(Attivita' professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di
entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti
albi o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche
con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea
o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con
il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed
elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma
4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita'
di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art.
38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della
lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per
gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il
titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento
del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado
e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio
e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le
famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
commi 4 e 5.
Art. 39
(Accesso ai corsi delle universita')
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3,
promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo
l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti
comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di
studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di
orientamento e di accoglienza.
3. Con il
regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte
dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivita' di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli
studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica
dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli
stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e
dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate dalle
universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o,
se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art.
40
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti
cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni
di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I
centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere
ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri
previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero
da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni,
province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la
disponibilita' legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo
politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a
fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di
un vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei
contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla base dei
criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle
liste di collocamento o che esercitino una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e
delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art.
42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana in particolare riguardante i
loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel
Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle
cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e
universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti
da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a
criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori
degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e
dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei
cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che
impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e'
istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo
nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di
attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica
e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini
dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui
all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non
inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non
inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale
e delle pari opportunita';
f) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) ed uno dall'Unione delle provincie italiane (UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in
analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli
territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6
dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.
Art.
43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza
o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle
liberta' fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita' che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un
cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita', lo
discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu'
svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa,
etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata
dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108,
compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino
in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata
razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano
anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea presenti in Italia.
Art.
44
(Azione civile contro la discriminazione)
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita'
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo
stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un
termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo
al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice
puo' altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma
6 e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a
proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione
delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e
ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o
un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente
comunicato dal pretore, secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto
la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie,
o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per
gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti
dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno
1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno
1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a
proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico
e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi
sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti
locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non
successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal
gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il
Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche
nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche
per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', della pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo
di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarieta'
sociale. Il presidente della commissione e' scelto tra i professori universitari
di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad
esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri
compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per
il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1,
la Commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e
provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione
puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti
locali.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art.
47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n.
390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli
Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18
giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo
1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire
104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
(Disposizioni finali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6
marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che
ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie
per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le
questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
2. All'onere
conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per
l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e
comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.