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D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212/L del 17 agosto 2001
Art. 20.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".
Art. 21.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualita' degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attivita' di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attivita' didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) attivita', con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attivita' di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
d) attivita' didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della
classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e) attivita' di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche
gli assistenti sociali
non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della
normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui
all'articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attivita' svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti:
analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso
prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.