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DECRETO 8 ottobre 1998, n.520
(
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999)Regolamento recante norme per
l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (GU n. 98 del 28-4-1999)Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con
il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici
progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato
della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di
partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o
reinserimento psico sociale dei soggetti in difficoltà.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento
di livelli sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e
sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali
all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e
socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali
presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati
e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di
favorire il reinserimento nella comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli
scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del
personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito
delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi
pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e
semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della
professione.
Art. 3.
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza
sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le
regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso
la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di
psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71
Avvertenza: