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DECRETO 8 ottobre 1998, n.520
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999)
Regolamento recante norme per
l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (GU n. 98 del
28-4-1999)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro
della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22
ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 1998;
Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in
corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore;
Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento e'
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con
il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici
progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato
della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di
partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o
reinserimento psico sociale dei soggetti in difficoltà.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento
di livelli sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e
sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali
all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e
socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali
presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati
e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di
favorire il reinserimento nella comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli
scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del
personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito
delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi
pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e
semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della
professione.
Art. 3.
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza
sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le
regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso
la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di
psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "3. A norma dell'art. 1,
lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede
ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.
Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali
da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,
ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le
università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi
di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali
si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in
una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei
collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere
dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli
studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso
alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli
aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita',
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente:
"Art. 1 (Sanità). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione
delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità
distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art.
32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle
cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla
normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui
all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei
cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da
rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i
comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle
esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo
alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione
e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa
materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza
sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese
al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il
Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende
infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi
di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui
membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono
essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto
dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione
e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative
osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali
osservazioni utili nella redisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori
programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore
generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di
comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, e'
nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli
iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed
e' assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da un
direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi
requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a
termine, ed e' assistito per le attività tecnico sanitarie da un consiglio dei
sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati,
nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici
sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego;
per la Valle d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione
stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un aumento della
loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree
montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore
generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e
obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui
all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività
rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque
l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni
e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza
con le risorse stabilite dalla legge finanziaria; h) emanare, per rendere piene
ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province
autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della
sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le
funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse
norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello
Stato; i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni
e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del
contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti
finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli
uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard
previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale
esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far
fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando
l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salvavita,
variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al
lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi
regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al
superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di
integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle
prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed
economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di
prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà
di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili
per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale
e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli
ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della
rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e
autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa gestione sia
informata al principio dell'autonomia economico finanziaria e dei preventivi e
consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri
diurni e la de ospedalizzazione dei lungodegenti; o) prevedere nuove modalità
di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di
principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino
l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le
modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto
previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere;
nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del
personale sanitario e per le specializzazioni post laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati
di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare
e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici
che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio
dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato
in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non
incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni
funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali
cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre
professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di
nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e
rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le
responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al
personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e
terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di
tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del
servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela
dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle
strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi.
Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; s) definire i principi ed i
criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su
base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonché di consulenza e
supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni
pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita'
sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene
degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e
sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di
biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo
nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da
leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero
della sanità;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla
competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti
legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti
relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro
il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica.
Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il
Ministro della sanità, sentito il parere della conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
- Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazioni al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".