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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n. 419, laddove e' prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e
coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione
del Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, in cui e' prevista la
tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di
indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi del citato art. 2,
comma 1, lettera n), della legge n. 419 del 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000", con particolare riguardo alla parte relativa
all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;
Visto l'art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione
socio-sanitaria;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
21 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
21 dicembre 2000;
Consultate le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione
del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale;
Decreta:

Art. 1.
Atto di indirizzo e coordinamento
1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 2.
Tipologia delle prestazioni
1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che
presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed
azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di
progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni
multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalita' ed i criteri
di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la
natura del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento
assistenziale, nonche' la sua durata.
3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene
conto degli aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attivita' del soggetto e relative limitazioni;
c) modalita' di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella
risposta al bisogno e nel suo superamento.
4. L'intensita' assistenziale e' stabilita in base a fasi temporali
che caratterizzano il progetto personalizzato, cosi' definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo
specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata
complessita' e di durata breve e definita, con modalita' operative
residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensita'
terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico
specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o
prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere
l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo
deterioramento, nonche' a favorire la partecipazione alla vita
sociale, anche attraverso percorsi educativi.
5. La complessita' dell'intervento e' determinata con riferimento
alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e
di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto
personalizzato.

Art. 3.
Definizioni
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le
prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati
interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute,
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti
degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite,
contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla
partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette
prestazioni, di competenza delle aziende unita' sanitarie locali ed a
carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di
durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale,
domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e
semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
tutte le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali
attivita', di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione
alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si
esplicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e promozione a favore
dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilita' familiari;
b) gli interventi per contrastare la poverta' nei riguardi dei
cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni
personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare
finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio
domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalita' alberghiera presso strutture
residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione
dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire
l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilita' o patologia
psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a
rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di
assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata
non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e
integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare
rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria, le
quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani,
handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e
farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali,
inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie
cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare,
attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilita'
del concorso di piu' apporti professionali sanitari e sociali
nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilita' dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e
sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori
produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a
elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e
sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in
regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture
residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla
copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le
funzioni psicofisiche e la limitazione delle attivita' del soggetto,
nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Art. 4.
Principi di programmazione
e di organizzazione delle attivita'
1. La regione nell'ambito della programmazione degli interventi
socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di
erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri
di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella
allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri
organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione
regionale.
La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge
attivita' di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette
indicazioni da parte delle aziende sanitarie e dei comuni al fine di
garantire uniformita' di comportamenti a livello territoriale.
La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo
principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
nonche' di continuita' assistenziale.
2. Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza
primaria e con le altre prestazioni socio-sanitarie, la
programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata
integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attivita'
territoriali, di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I
comuni adottano sul piano territoriale gli assetti piu' funzionali
alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per
consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle
suddette prestazioni.
3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali
dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei
servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati
ottenuti. La regione emana indirizzi e protocolli volti ad
omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione
multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro
personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di
assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.

Art. 5.
Criteri di finanziamento
1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il
servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui
all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalita' del presente
provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed
epidemiologici, nonche' delle differenti configurazioni territoriali
e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della
partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli
interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie
dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal
decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e
integrazioni.

Art. 6.
Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e
coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto verra' trasmesso alle competenti commissioni
parlamentari e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro della sanita'
Veronesi

Il Ministro della solidarieta' sociale
Turco

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 81

Allegati