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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2001
Definizione dei livelli essenziali di assistenza
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
con particolare riferimento all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;
VISTO l’accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante
integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo
2001 in materia sanitaria, sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, il quale, fra l’altro, contestualmente alla determinazione della
disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al
finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004,
contiene l’impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un
provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 1 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso
accordo;
VISTO l’accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
sanitaria sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che
stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale pari a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376 miliardi di lire
per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e 157.371 miliardi di lire per
il 2004;
VISTO l’articolo 6, comma
1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 il quale stabilisce che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su
proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli
essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
VISTO l’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in
data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla
definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;
ACQUISITA l’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001;
Sulla proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto
definisce, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 6, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza
permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di
assistenza sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte
integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all’allegato 4.
2. Il presente decreto
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI
Il Ministro della salute
SIRCHIA
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
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