IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, "Ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'art. 3, commi
10 e 15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle
regioni, dei criteri secondo i quali i direttori generali delle
aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere determinano,
entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale,
il tempo massimo che puo' intercorrere tra la data della
richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa;
Visto
l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 agosto 2001,
che, al punto 6, stabilisce le risorse da destinare al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto
il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria" ed in particolare
l'art. 6 che prevede la definizione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, dei livelli essenziali di assistenza ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
Visto
l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza
sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli
essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario
nazionale;
Considerato
che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione
delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessita' di
cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei
livelli essenziali di assistenza;
Visti
gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con
quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di progetti
regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario
nazionale, e del successivo programma approvato dalla Conferenza
Stato-regioni che individua la riduzione delle liste di attesa
tra gli obiettivi prioritari in attuazione del Piano sanitario
nazionale;
Valutata
la necessita' di adottare ulteriori misure per garantire
l'erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti,
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati;
Visto
l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno
convenuto sui criteri di priorita' per l'accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di
attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
gia' definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001, con apposite linee-guida di cui
alla lettera b) del suddetto accordo;
Acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
in data 14 febbraio 2002;
Sulla
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1.
Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001, che ha definito, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni e dell'art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, conformemente agli accordi sanciti dalla
Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto e 22 novembre 2001 e
14 febbraio 2002, i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
e' aggiunto, come allegato 5, l'allegato al presente decreto
recante "Linee guida sui criteri di priorita' per l'accesso
alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
di attesa".
2.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile
2002
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Allegato
LINEE GUIDA SUI CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E SUI TEMPI MASSIMI DI
ATTESA.
1. Le regioni e le province autonome indicano, entro il 31
maggio 2002, i criteri di priorita' per l'accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base di
valutazioni di appropriatezza e di urgenza, e le modalita' per
una corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di
garantire l'uniformita' e la trasparenza delle stesse.
2. Sulla base delle indicazioni sull'appropriatezza ed urgenza
delle prestazioni di cui al punto 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative
per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di
ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta.
3. Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto
gia' disposto in attuazione dell'art. 3, comma 10, del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonche' dei progetti di cui
all'art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni. In particolare, le regioni e le
province autonome, in base ai criteri di priorita' dalle stesse
definiti e sulla base di quanto individuato ai sensi del punto
a) dell'accordo Governo-regioni del 14 febbraio 2002, fissano e
aggiornano i tempi massimi di attesa per le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche urgenti, in regime ambulatoriale e
di ricovero, e ne danno idonea pubblicita'.
4. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'attuazione
delle indicazioni regionali e provinciali formulate in
applicazione dei punti 1 e 2.
5. L'inosservanza dei tempi massimi di attesa costituisce un
elemento negativo da valutare ai fini dell'attribuzione della
quota variabile del trattamento economico del direttore generale
connesso ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di
salute conseguiti. Il direttore generale valuta la
responsabilita' dell'inosservanza dei tempi di attesa e dei
criteri di appropriatezza ed urgenza all'interno dell'azienda
sanitaria anche al fine dell'attribuzione della retribuzione di
risultato del direttore sanitario e dei dirigenti di struttura
complessa o semplice interessati.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi
e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero
della salute e, per il tramite dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, al tavolo di monitoraggio dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria previsto al punto 15
dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni l'8 agosto
2001, ai fini dell'elaborazione di periodici rapporti.
7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le
province autonome disciplinano nelle situazioni caratterizzate
da particolare urgenza:
a) l'eventuale attribuzione alle equipe sanitarie, sulla base di
quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, di forme di
incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi
di attesa di cui all'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002;
b) l'eventuale espletamento di prestazioni libero professionali
nei confronti dell'azienda stessa da parte di proprio personale
dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici
di radiologia medica) finalizzate al rispetto delle liste di
attesa. Le prestazioni libero professionali devono essere
espletate fuori dall'orario di servizio ed in misura aggiuntiva
non superiore a quelle rese in regime istituzionale;
c) l'eventuale stipula di contratti a termine con liberi
professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti
dalla normativa vigente, ovvero il ricorso a contratti di
"service" con ambulatori o studi professionali
associati purche' accreditati, anche se provvisoriamente.
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