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Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 -
Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21
maggio 1997)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76,
87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio
1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio
1998;
Acquisita, in relazione
all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
Disposizioni generali
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1.
Oggetto
1. Il presente decreto
legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province,
ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi
espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non
disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia
di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la
razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo
recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa
disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche
le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri,
quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia
amministrativa, nonche' l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti
previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del
conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o
normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme
del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali,
di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art.
2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la
rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra
attivita' di esecuzione e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli
enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme
vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art.
3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei
mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita'
al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le
altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4,
comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalita' dei
compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e
alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali,
associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della
legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle
funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione
demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,
entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo
nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi'
appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle
funzioni.
3. La legge regionale di cui
al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura
degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti,
nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto
legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito
della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo
e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3
della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non
espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto
legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
Art.
4.
Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle
funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente
decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e
coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
Art.
5.
Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di
accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta
urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei
Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente.
Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti
previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le
disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione
vigente.
Art.
6.
Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e
informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a
regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli
enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di
rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano
sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono
adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art.
7.
Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza
dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni
conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia
l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le
risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali,
osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse
erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al
comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di
programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la
legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate,
nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la
compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento
delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente
decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti
locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e
risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale
nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e
delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio
pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla
individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e'
comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il
personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente.
5. Al personale inquadrato
nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario
accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al
personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il
tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
7. Nelle materie oggetto di
conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo,
lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di
spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura
prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla
scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della
elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti
locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre
l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote
di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla
concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con
decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i
criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato
accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere
della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato
non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le
scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto
legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del
provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al
trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o
l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta.
Art.
8.
Regime fiscale del trasferimento dei beni
1. I decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni
conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili
che dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere
relativo ad imposte e tasse.
Art.
9.
Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici
e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che
svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed
eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o
con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al
personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad
altra amministrazione.
Art.
10.
Regioni a statuto speciale
1. Con le modalita' previste
dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo
alle regioni a statuto ordinario.
Titolo
II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo
I
Ambito di applicazione
Art.
11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione della
delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente
titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei
casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti
esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o
amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo
economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e
foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, alle materie "artigianato", "industria",
"energia", "miniere e risorse geotermiche",
"ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed
industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende
anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di
stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Capo
II
Artigianato
Art.
12
Definizioni
1. Le funzioni
amministrative relative alla materia "artigianato", cosi' come
definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla
erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di
qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Art.
13.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. In materia di artigianato
sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste
concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di
qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali
di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la
regione interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati
tecnici regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali
casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puņ avvalersi dei comitati
tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La
composizione dei comitati tecnici regionali puņ essere modificata dalla
Conferenza unificata.
Art.
14.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle
regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai
sensi dell'articolo 13.
Art.
15.
Agevolazioni alle imprese artigiane
1. Le regioni provvedono
all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli
obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed
in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando,
ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
2. Resta ferma, ove
prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni,
contributi o incentivi comunque denominati.
Art.
16.
Abrogazioni
1. All'articolo 127, comma
primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono
soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre
preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'articolo
111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati
gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con
regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori,
agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od
arti affini".
3. E' abrogato l'articolo 3
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2
febbraio 1994, n. 285.
4. E' abrogato l'articolo 12
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Capo
III
Industria
Art.
17.
Definizioni
1. Le funzioni
amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi
attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di
materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di
beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attivita'
artigianali ed alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base
all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione
vigente.
2. Sono comprese nella
materia anche le attivita' di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle
attivita' di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attivita' creditizie,
di intermediazione finanziaria, delle attivita' concernenti le societa'
fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
Art.
18.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20
del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la
conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli
utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di
incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e
l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di
tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi
dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le
funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di
armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;
la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni
commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo
impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di
utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche'
le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti
dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e
per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di
qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni
relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione
degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito
agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici
di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero
in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di
attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del
settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli
operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi,
benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le
aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n.
46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza
unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di
garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati
alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la
determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al
contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo
di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno,
dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il
coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite
dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi
strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per
l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la
disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle
attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui
al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera
p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle
attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato
continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti
all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da
imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di
cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare
internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla
legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni
e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
Art.
19.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono delegate alle
regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai
sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo
e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo
quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto
nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono
incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le
aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e
trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli settori industriali, per
l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno
agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo
sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese,
per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualita' delle
imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici.
Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti
responsabili.
3. Per la definizione dei
provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie,
le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo
le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito
territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i
fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle
materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in
un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna
regione.
7. Sono soppresse le forme
di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza
Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote
minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche'
quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente
decreto legislativo.
9. Sono conferite alle
province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette
attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni,
che puo' essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso
articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza
degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei
procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di
liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di
effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo
procedimento amministrativo.
11. Con i decreti
legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o omologazione
comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi
quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono
alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli
obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed
in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando,
ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
Art.
20.
Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate
dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla
tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica,
con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita'
dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.
Art.
21.
Semplificazioni e liberalizzazioni
1. Sono soppresse le
seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi
impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile
1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350,
come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione,
ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e
operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come
impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non
sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
22.
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. E' soppresso il visto
annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle
licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n.
1002.
2. Lo svolgimento delle
seguenti attivita' si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito
indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche' il loro
trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7
novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere
comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei
panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di
propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge
22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere
comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una
denuncia di inizio attivita' l'esercizio delle seguenti attivita',
precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di
impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,
sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. E' subordinato ad una
denuncia di inizio attivita' l'esercizio dell'attivita' relativa alla
fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi
alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Capo
IV
Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attivita' produttive
Art.
23.
Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni
le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie.
2. Nell'ambito delle
funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni
provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e
dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed
alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo
svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e
all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori
dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza
sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attivita'
produttive.
Art.
24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita,
singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di
cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile
dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e'
istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati
l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i
dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale,
gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le
attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono
stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al
presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di
altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati
singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati
patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto
pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art.
25.
Procedimento
1. Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attivita'
produttive e' unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento,
disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e
individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per
l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita' del progetto
alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio
degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto
ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche' abbia ottenuto la
concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsita' di
alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni
materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui alla
lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il
provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto
contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la
conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si
pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche'
delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati
professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa,
con la presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i termini
stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsabilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art.
26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree
industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e
dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di gestione
unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei
terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la
utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province
autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra
le aree, zone o nuclei gia' esistenti, anche se totalmente o parzialmente
dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali
interessati.
Art.
27.
Esclusioni
1. Sono fatte salve le
vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto
ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per
gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri,
per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e
deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si
applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
Capo
V
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
Art.
28.
Definizioni
1. Le funzioni
amministrative relative alla materia "energia" concernono le attivita'
di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
Art.
29
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le
funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi
e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti
di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a
livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre,
allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di
energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia
prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono
energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con
tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla
realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio
delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del
presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,
nonche' le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso
di agevolazioni per le medesime finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari,
le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili
o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di
protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare,
nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le
funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme
vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti
per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati
statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati
alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le
regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento
della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli
specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi'
le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico.
Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE
le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo
Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro
sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui
alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di
ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi
regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza
unificata.
Art.
30.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle
regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle
relative alle fonti rinnovabili, all'elettricita', all'energia nucleare, al
petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29
o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle
regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali
risultino gia' formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni
di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle
regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la
verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi
di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato alla
Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle singole
regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonche' dei connessi beni
e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione.
4. Per fare fronte alle
esigenze di spesa relative alle attivita' di cui al comma 1 del presente
articolo e per le finalita' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a
statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota
dell'1 per cento delle disponibilita' conseguite annualmente ai sensi
dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono
funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412,
nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al
pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le
regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
nei rispettivi territori.
Art.
31.
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti
locali, in conformita' a quanto disposto dalle norme sul principio di
adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio
energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste
dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in
particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di
coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Capo
VI
Miniere e risorse geotermiche
Art.
32.
Definizioni
1. Le funzioni
amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche"
concernono le attivita' di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle
risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento
di tali attivita'.
Art.
33.
Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti
dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con
legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la
raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i
relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni
interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui
all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte
dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con
legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale
che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli
speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del
relativo elenco.
Art.
34.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Le funzioni degli uffici
centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle
concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla
terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli
indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi
nazionali di ricerca.
2. Sono altresi' delegate
alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti
attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche'
le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
3. Sono delegate alle
regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi
dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di
concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche,
nonche' degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato
per aree interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle
regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi
dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai
titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni
territorialmente interessate, le quali provvedono altresi' alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di
informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono
assolti mediante comunicazione all'autorita' regionale competente, la quale
provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto
agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali
trasmettono all'autorita' regionale le relazioni previste dalla legislazione
vigente.
8. Sono soppressi i pareri
di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti
relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.
Art.
35.
Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi
alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di
coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni
interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere
dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi
in mare.
Art.
36.
Abrogazioni
1. Dalla data
dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto
legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Capo
VII
Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
Art.
37.
Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di
controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo
sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere
stesse.
2. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle
attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e
gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle relazioni
trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il
controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali
nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo
quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di rappresentanti della
regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art.
38.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo
Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese
istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di
segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli,
elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la
nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
2. Sono conservate allo
Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni
concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o piu'
camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio
camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e
dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla
costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata
delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo
perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i
consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei consigli
camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
Capo
VIII
Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
Art.
39.
Definizioni
1. Le funzioni
amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le
attivita' non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e
la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralita' di espositori
di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori
produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio"
ricomprendono l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto,
l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita'
di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici esercizi e
le forme speciali di vendita. Si intendono altresi' ricomprese le attivita'
concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore
del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel
settore del commercio.
Art.
40.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma
della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento
delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
41.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono trasferite alle
regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in
particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni
interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre
nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per
gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai
comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le
comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le
relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano,
mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei
tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di
effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica
gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).
Art.
42.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375,
dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le
disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione
delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334.
Capo
IX
T u r i s m o
Art.
43.
Definizioni
1. Le funzioni
amministrative relative alla materia "turismo ed industria
alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita'
pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le
sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per
specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche.
Art.
44.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida
sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori
turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima della sua
definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo e' approvato il predetto documento contenente le linee
guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a)
relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza dello Stato
connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o
interregionali per lo sviluppo del turismo.
Art.
45.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle
regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del
turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi
dell'articolo 44.
Art.
46.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5
dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola
successiva;
b) e' abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli
articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C,
costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, e' soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate
le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo
quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per
i circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.
Capo
X
Disposizioni comuni
Art.
47
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Nelle materie oggetto di
trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato
la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle
politiche di settore.
2. Sono conservate,
altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei
limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di
qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti,
ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di
sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture
ricettive.
Art.
48.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. I trasferimenti e le
deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente
titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni
organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di
pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli
articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei
prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari,
come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a
favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle
funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche
dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art.
49.
Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le
funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui
al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per
agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge
dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo
Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di
ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati
finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei
tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di
funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti
di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Capo
XI
Disposizioni transitorie e finali
Art.
50.
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e
attribuzione di beni e risorse
1. Sono soppressi gli uffici
metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti
all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a
decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si
provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti
di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare
che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente
titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel
presente titolo.
4. Il personale e le
dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Titolo
III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo
I
Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture
Art.
51.
O g g e t t o
1. Il presente titolo
disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione
dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere
pubbliche", "viabilita'", "trasporti" e
"protezione civile".
Capo
II
Territorio e urbanistica
Sezione
I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
Art.
52.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla
difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e
delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree
metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree
depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i
rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione
europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma
1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza
unificata.
4. All'articolo 81, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la
lettera a) e' abrogata.
Sezione
II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
Art.
53.
Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le
questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani
territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di
vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Art.
54.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo
Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997,
n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con
particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo
edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il
materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di
elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole
lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del
regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalita' di cui alle leggi
speciali vigenti nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un
intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle
lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza
unificata.
Art.
55.
Localizzazione di opere di interesse statale
1. Le procedure di
localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse
dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla
regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro
complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione
degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di
opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente e' tenuta a
predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti
urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle
misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art.
56.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle
regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute
allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
Art.
57.
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore
1. La regione, con legge
regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui
all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli
effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della
tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle
bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative disposizioni avvenga
nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali,
competenti.
2. In mancanza dell'intesa
di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli
effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.
Art.
58.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino
di cui all'articolo 9, e' ricompresa, in particolare, la direzione generale del
coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.
Sezione
III - Edilizia residenziale pubblica
Art.
59.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato
le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere generale e
unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli
obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonche' degli
standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati,
all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse
a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati
sulla condizione abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle
locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il
sostegno finanziario al reddito.
Art.
60.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle
regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in
particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione
delle modalita' di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei
relativi canoni.
Art.
61.
Disposizioni finanziarie
1. Dal 1° gennaio 1999 sono
accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualita' corrisposte
dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa
depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e
dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualita'
relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di
cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna
regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.
355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,
nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono
utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2 e, per
esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far
fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle
lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' a
quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie
relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono
devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con
corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati.
7. Le risorse statali
destinate alle finalita' di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente
nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
Art.
62.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino
di cui all'articolo 9, e' ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per
l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi,
contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le
modalita' di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero
dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.
Art.
63.
Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni
1. La competente
amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui
all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalita' ed i
tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa,
sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato
e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto
della necessita' di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero
processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo
Art.
64.
Patrimonio edilizio
1. Con successivo
provvedimento legislativo verra' definito l'assetto del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprieta' degli enti locali.
Sezione
IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari
Art.
65.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato
le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione
censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei
redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali
degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e
dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi,
di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali
imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti
topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi
processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per
la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati;
Art.
66.
Funzioni conferite agli enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le
funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto
terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del
classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti
sugli immobili.
2. Nelle zone montane le
funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane
d'intesa con i comuni componenti.
Art.
67.
Organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei
compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al
coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai
comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui
all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo
tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei
comuni.
2. Alla formazione di mappe
e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento
topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle
compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto
di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche
attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico
di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese,
provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso
comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello
centrale.
Capo
III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione
I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora
Art.
68.
F u n z i o n i
1. E' soppresso il programma
triennale per la tutela dell'ambiente.
Art.
69.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo
nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie
relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e
delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette,
terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza
internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna
e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa
comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualita'
dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e
sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di
tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale,
nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per
interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine
minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna
selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano
modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonche'
quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di
programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a
svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresi' mantenute
allo Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo
finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi
comprese le attivita' di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma
1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti
di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza
Statoregioni.
Art.
70.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e
69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali
selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il
ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione
temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di
estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo
quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Art.
71.
Valutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione
di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu' regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e
coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere,
interventi e attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto
ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle
competenze attualmente in capo allo Stato e' subordinato, per ciascuna regione,
alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione
dell'autorita' competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle
autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorita' competente e
soggetto proponente.
Art.
72.
Attivita' a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle
regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria
tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali
a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di
salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. Le regioni provvedono a
disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i
soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio
e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui
al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma
2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento
delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.
Art.
73.
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di
funzioni statali
1. Sono altresi' conferite
alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di
difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei
programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e
coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. E' conferita, previa
intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per
la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide
nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della
legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti
concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.
Art.
74.
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge
8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli
enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da
gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e
nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base
dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di
elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un
periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono,
per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in
via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al
ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute
nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di
crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
6. Resta salva l'efficacia
dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n.
349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi
strumenti di pianificazione.
Art.
75.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino
di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in
particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3,
commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sezione
II - Parchi e riserve naturali
Art.
76.
Funzioni soppresse
1. E' soppresso il programma
triennale per le aree naturali protette.
Art.
77.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e
terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione,
l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali,
comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla
base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la
Conferenza unificata.
Art.
78.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni
amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77
sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e
coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la
Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali,
la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
Sezione
III - Inquinamento delle acque
Art.
79.
Funzioni soppresse
1. Sono soppressi i seguenti
piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate
alla potabilizzazione.
Art.
80.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina
dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare
in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti
inquinanti e degli obiettivi minimi di qualita' dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e
l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle
sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalita' tecniche generali, delle condizioni e dei
limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle
attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le
attivita' di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di
misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli
scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la
elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei
piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze
pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze
pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di
risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria
l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi
industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonche' gli interventi operativi per azioni
di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo
della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualita' delle
acque costiere, l'idoneita' alla balneazione nonche' l'idoneita' alla
molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi
nelle acque del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e
aeromobili.
2. Restano altresi' ferme le
attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di
completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato
dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la
programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovra' essere verificato
d'intesa con la Conferenza Statoregioni, per le finalita' di cui all'articolo
11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di
intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative
di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di
emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
Art.
81.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni
e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla
molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla
persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze
ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e
costiere.
2. Sono altresi' conferite
alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di
risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le
funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento
delle acque.
Sezione
IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
Art.
82.
Funzioni soppresse
1. E' soppresso il piano
nazionale di tutela della qualita' dell'aria.
Art.
83.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualita' dell'aria: metodi di analisi,
criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri
per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualita' dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle
emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento,
criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di
adeguamento degli impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni
nell'atmosfera o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu'
restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai
fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonche'
alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle
fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni
inquinanti dei veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle
emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri di
misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa con la
regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti
di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni di cui alle
lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata.
Art.
84.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle
regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare,
le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate,
interregionali nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a
limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali
di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa
l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Sezione
V - Gestione dei rifiuti
Art.
85.
Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
1. Restano attribuiti allo
Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati
dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonche' quelli gia' attribuiti allo
Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti
contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e
accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli
articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di
cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
Capo
IV
Risorse idriche e difesa del suolo
Art.
86.
Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni
del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per
territorio.
2. I proventi ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati,
sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela
delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle
linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei
finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa
con la Conferenza Statoregioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra
le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del gettito
finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle
regioni attraverso la possibilita' di accensioni di mutui.
Art.
87.
Approvazione dei piani di bacino
1. Ai fini dell'approvazione
dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio
1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza
Stato-regioni.
Art.
88.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e
consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi
volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e
delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di
opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio
delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la
protezione delle acque dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di
bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione
delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle
risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a
rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito
dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti
in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi
diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino
ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua
per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di
riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in
particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e
degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle
acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire
omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il
conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo
e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte
delle regioni delle autorita' di b