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L. 15 marzo 1997,
n. 59, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, Suppl. ord.
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1).
Capo I
Art. 1
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128
della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente
legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di
funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le
comunità montane e gli altri enti locali (2).
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio
di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente
legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte
le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni
e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e
attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale,
consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche
(3);
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del
personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (4).
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad
apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di
interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri (5);
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la
difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi,
le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università
degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche
ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici
primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente (6) (7).
Art. 2
1. La disciplina
legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della
presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui
all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta
alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è
disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà
normativa, dalle regioni e dagli enti locali (7).
2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano,
con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per
la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente
articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie
disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia
regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli
enti pubblici territoriali (8).
Art. 3
1. Con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da
conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142 , e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali
territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e
ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene
gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo
esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con
eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione
strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata
tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di
amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di
inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture,
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento
e controllo (7);
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche
interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna
regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale
statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello
Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e
locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi
degli stessi (7);
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee
strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro
natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del
singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza
ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1
per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale,
socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4
1. Nelle materie di
cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti
locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le
rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli
organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi
regionali (7).
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 (7).
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei
compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte
delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati (7);
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e
delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle
funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle
funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine
di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la
conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti
connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad
un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già
esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello
di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri
enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in
considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per
l'esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità
degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad
essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a
(9):
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi
pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni
il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi
minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda
di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che
l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni
siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e
della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999 (10);
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , mediante contratti di
servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1°
gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei
servizi di trasporto urbano e e×traurbano e per introdurre regole di
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità
di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri
di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli
articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed
industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche
regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della
competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della
razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto
riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione;
per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento,
alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di
aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle
dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute
pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere
sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (11).
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio
di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del
presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di
ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla
regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra
regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale (12) (13) (7).
Art. 5
1. È istituita una
Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di
presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in
parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere (14).
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
Art. 6
1. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della
Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali
pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle
Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal
presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (15).
Art. 7
1. Ai fini della
attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni
ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il
Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque
essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare
la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della
Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle
comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si
provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dall'articolo 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di
attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque
giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che
istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i
criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (16) (17).
Art. 8
1. Gli atti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle
funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo
adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e
coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;
b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma
del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di
indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica
europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 ,
limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»
(18);
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di
indirizzo e coordinamento»;
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo
17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (7).
Art. 9
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto
legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la
partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse
regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività
consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la
concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai
rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati,
commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della
disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti
dei comuni, delle province e delle comunità montane (19) (7).
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i
pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza
unificata.
Art. 10
1. Disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e
con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore,
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate
dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo
6, comma 1 (20) (21).
Capo II
Art. 11
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (21), uno o più decreti
legislativi diretti a (22):
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla
assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo
nazionale (23);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi
operanti nel settore stesso (24).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui
all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere
emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le
medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi
da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio
della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti
e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi
(25):
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni
del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le
altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 ;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità
tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN
per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere
la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche
tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo
sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici
giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che
la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore
e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il
quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni
caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a ), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro (26);
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo
degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (27).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (28).
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4,
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti
generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere
che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli
siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo
professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello
regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già
pubblicato il bando di concorso (29).
Art. 12
1. Nell'attuazione
della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo
e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione,
riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti
operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al
conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non
direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di
omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei
costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400
, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze (30);
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale
affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni
attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa,
regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato
con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i
Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato
all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei
princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente
articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e
organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello,
anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento
autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici
di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di
complementarietà e di organicità (30);
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza
con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di
rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle
attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano
gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in
modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali
impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a
dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna
regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso
ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione,
sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso
le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio
dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un più razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le
strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità
e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via
aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e
princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze
del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione
politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività
amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della
frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei
strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi,
sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno,
che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con
gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole
amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia
lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali
interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente
legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale
per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità
previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli
oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di
bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati
siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali (31).
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di
Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del
Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque
in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente
legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove
occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono corrispondentemente ridotte.