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Art. 45
( note
)
Fondo nazionale per le politiche migratorie
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il Fondo nazionale per le
politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, é stabilita in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in
lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il
regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo.
2. Lo Stato,
le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e
completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e
di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri
e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma.
3. Con
effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95
per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione é
disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1 gennaio
2000.