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La L.49/2006, attualmente in vigore, ha apportato sostanziali cambiamenti al procedimento amministrativo previsto dall’art.75 D.P.R.309/90, introducendo ulteriori conseguenze. Per una maggiore comprensione delle modifiche introdotte dalla nuova legge riportiamo gli aspetti maggiormente rilevanti delle conseguenze previste per i casi di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

 

Art.75 L.49/2006

Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73 e 72, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”

 

E’ dunque sempre prevista una sanzione amministrativa per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale, ma le sostanze non sono più suddivise in tabelle ed è aumentata la durata delle sanzioni. Vengono nuovamente introdotti dei limiti quantitativiper distinguere la detenzione per uso personale da quella finalizzata allo spaccio.

 

“Art.75 L.49/2006

Se al momento dell’accertamento la persona ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono anche all’immediato ritiro della patente di guida. In caso di ciclomotore gli organi di polizia ritirano anche il certificato di idoneità tecnica e sottopongono il veicolo al fermo.

Il ritiro della patente e del certificato di idoneità ed il fermo del ciclomotore hanno la durata di 30 giorni.”

 

Viene introdotto il ritiro immediato della patente di guida, non prevista dalla precedente normativa, nei casi di detenzione di sostanze stupefacenti e di disponibilità di un veicolo.

 

“Art.75 L.49/2006.

Se per i fatti previsti in precedenza, in caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione e una volta sola, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo l’interessato delle conseguenze.”

 

Tale possibilità non è più limitata ai casi di detenzione di sostanze leggere, ma è estesa a tutti i casi di prima segnalazione.

 

“Art.75 L.49/2006

Il prefetto convoca dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma terapeutico, il prefetto revoca le sanzioni, dandone comunicazione al questore.”

 

Con la nuova legge il programma terapeutico non è più alternativo alle sanzioni, che vengono comunque irrogate, ma è oggetto di un semplice invito rivolto alla persona convocata.

Nel caso la persona intraprenda e concluda un percorso riabilitativo potrà ottenere la revoca della sanzione che, considerati i tempi di svolgimento del programma, potrebbe già essere stata eseguita.

Si può inoltre supporre che, dovendo comunque scontare la sanzione, non saranno molte le persone che decideranno di intraprendere anche un percorso terapeutico.

 

“Art.75 bis L.49/2006

Il prefetto trasmette copia del decreto con il quale è stata applicata la sanzione amministrativa al questore che può sottoporre l’interessato, che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi di questa legge, a una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Tali provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica possono avere la durata massima di due anni e possono essere revocati dal questore sulla base del decreto di revoca emesso dal prefetto quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma terapeutico.”

 

I provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica emessi dal questore sono un’altra novità introdotta dalla L.49/2006 nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti. Si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà della persona e che possono avere ripercussioni negative sulla sua vita lavorativa e sociale. Anche in questo caso una loro eventuale revoca potrebbe giungere tardiva rispetto alla loro esecuzione.