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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-1986
REGIONE LOMBARDIA

Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali
della Regione Lombardia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 2
del 8 gennaio 1986
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 8 gennaio 1986
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:
INDICE OMESSO

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

 

ARTICOLO 1

 Oggetto della Legge
 1.  In attuazione dei principi costituzionali la presente
Legge disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità  per
la programmazione, l' organizzazione e l' erogazione dei
servizi socio - assistenziali nel territorio della Regione
Lombardia e l' esercizio delle funzioni spettanti agli enti
locali nella materia di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
  2.  Le funzioni degli enti locali di cui al comma precedente
comprendono in particolare:
  a) le funzioni già  di competenza dei Comuni in forza
di disposizioni di Legge antecedenti il DPR 24 luglio
1977, n. 616;
  b) le funzioni trasferite ai Comuni dall' art. 25 del
 DPR 24 luglio 1977, n. 616, e già  svolte dagli uffici
centrali e periferici dell' amministrazione dello Stato, dalla
Regione, nonchè  dagli enti nazionali di assistenza di cui
alla tabella B del DPR 24 luglio 1977, n. 616, compresa
la nota aggiuntiva, e dagli enti comunali di assistenza;
  c) ogni altra funzione attribuita agli enti locali con
Leggi dello Stato, o ad essi delegata dalla Regione.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 Obiettivi generali
 1.  Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di
tutti al pieno sviluppo della personalità  nell' ambito dei
rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze
essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento
o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema
dei servizi socio - assistenziali persegue i seguenti
obiettivi generali:
  a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione
partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunità 
interessate e in collaborazione con gli altri servizi
preposti alla sanità , all' educazione e al lavoro, le cause
di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale
e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o
fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio
e di lavoro;
  b) assicurare la fruibilità  delle strutture, dei servizi e
delle prestazioni sociali secondo modalità  che garantiscano
la libertà  e la dignità  personale, realizzino l' uguaglianza
di trattamento e il rispetto della specificità  delle
esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli
utenti;
  c) promuovere e salvaguardare la salute del singolo e
della collettività , sviluppando il massimo di autonomia
e di autosufficienza, anche attraverso l' integrazione dei
servizi socio - sanitari;
  d) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar
modo ai soggetti in difficoltà , ove possibile, la permanenza
o il rientro nel proprio ambiente familiare e
sociale e il positivo inserimento in esso;
  e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi
di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea
a provvedere, promuovendo nei loro confronti le
forme di tutela giuridica previste dalla Legge e realizzando
o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei
di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente
scelti;
  f) promuovere la protezione e la tutela giuridica dei
soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino,
o di fatto non provvedano, coloro cui la Legge attribuisce
tale compito.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 Soggetti
 1.  Nel quadro dei principi generali informatori della
presente Legge, concorrono alla realizzazione del sistema
socio - assistenziale:
  a) i Comuni singoli e gli Enti responsabili dei servizi
di zona di cui all' art. 6 della LR 5 aprile 1980, n. 35 che
organizzano l' esercizio delle loro funzioni negli ambiti
territoriali di cui all' art. 2 della stessa Legge Regionale;
  b) gli altri enti e istituzioni pubbliche, le cooperative
e gli altri soggetti privati che svolgono attività  socio -
assistenziale;
 c) i cittadini che in forme individuali, familiari o associative
realizzano volontariamente e senza fine di lucro
servizi e prestazioni socio - assistenziali.
  2.  Nel testo dei successivi articoli l' Ente responsabile
dei servizi di zona e l' Unità  socio - sanitaria locale sono
indicati, rispettivamente, con le abbreviazioni ER e
 USSL.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 Assistenza pubblica
 1.  Concorrono alla realizzazione del sistema socio - assistenziale
le strutture e le attività  direttamente gestite
dai Comuni e dagli ER e quelle facenti capo al altri enti
ed istituzioni pubbliche, ivi comprese le Province, convenzionate
ai sensi dell' art. 17 della LR 11 aprile 1980,
n. 39.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 Assistenza privata
 1.  In conformità  all' art. 38, ultimo comma, della Costituzione
è  garantita la libertà  per i singoli, le associazioni,
le cooperative, le fondazioni ed altre istituzioni, dotate
o meno di personalità  giuridica, di svolgere attività 
assistenziali, nel rispetto delle norme e dei requisiti minimi
previsti dalla Legge, indipendentemente dal loro
inserimento nel sistema dei servizi e dalla stipulazione
di convenzioni.
  2.  Le associazioni, le fondazioni e i soggetti che gestiscono
strutture aventi i requisiti previsti nell' art. 18,
terzo comma della LR 11 aprile 1980, n. 39 ed iscritte
nel registro regionale di cui al successivo art. 6, concorrono
di diritto alla realizzazione del sistema socio - assistenziale,
nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli
artt. 16 e 18 della predetta Legge Regionale.
  3.  I servizi e le attività  resi dagli altri soggetti privati
possono concorrere alla realizzazione del sistema dei
servizi nei casi e secondo le modalità  previste dal sesto
e ottavo comma dell' art. 18 della LR 11 aprile 1980, nº
39.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 Istituzione del registro degli organismi privati di
assistenza idonei al convenzionamento
 1.  Le associazioni, le fondazioni, le cooperative e gli
altri soggetti privati che gestiscono strutture per le quali
sia intervenuta la concessione dell' idoneità  al convenzionamento,
secondo quanto previsto dall' art. 18, secondo,
terzo, e quarto comma, della LR 11 aprile 1980, nº
39, sono iscritte di diritto in un registro regionale istituito
presso la Giunta regionale.
  2.  La cancellazione dal registro può  avvenire a richiesta
degli interessati o per il venir meno dei requisiti previsti
per la concessione dell' idoneità  al convenzionamento.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 Volontariato
 1.  E' volontario il servizio reso dai cittadini in modo
continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni
personali, volontarie e gratuite, individualmente o in
gruppi, nell' ambito delle strutture pubbliche o private
di assistenza o in proprio.
  2.  La Regione riconosce il ruolo del volontariato come
strumento di solidarietà  sociale e di concorso autonomo
alla indiviaudazione dei bisogni e al conseguimento dei fini
istituzionali dei servizi.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 Istituzione del registro regionale del volontariato
 1.  E' diritto delle organizzazioni di volontariato, fornite
o meno di personalità  giuridica, essere iscritte nel registro
del volontariato.
  2.  Per l' iscrizione in tale registro occorre:
  a) che l' organizzazione svolga da almeno due anni una
regolare attività  assistenziale;
  b) che l' attività  venga effettuata con prestazioni volontarie
e gratuite degli aderenti all' organizzazione, non costituite
esclusivamente da contribuzioni economiche;
  c) che l' organizzazione persegua fini di solidarietà  sociale
con l' esclusione di qualsiasi fine di lucro, anche in
forma indiretta.
  3.  L' iscrizione è  concessa a domanda degli interessati;
  la domanda, con allegato l' eventuale statuto o atto costitutivo
dell' organizzazione, deve essere inoltrata al Presidente
della Giunta regionale e deve indicare:
  a) la struttura interna dell' organizzazione con riferimento
agli ambiti territoriali in cui concretamente
opera;
  b) il numero dei volontari ed il loro impiego;
  c) la natura, l' entità  e le modalità  organizzative delle
prestazioni effettuate nell' ultimo biennio, nonchè  di
quelle che l' organizzazione è  disponibile a rendere;
  d) l' entità  delle risorse autonome.
  4.  Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione
idonea a comprovare i requisiti di cui alle
 lett. a) e b) del precedente secondo comma.
  5.  L' iscrizione al registro è  disposta con decreto del
Presidente della Giunta regionale o dell' assessore competente,
se delegato, previo parere del Comune nel cui
territorio opera l' organizzazione.
  6.  Le organizzazioni iscritte nel registro di cui al presente
articolo partecipano alla programmazione: a tal fine
sono informate e consultate sui programmi regionali
e locali nei settori di specifica attività  e possono proporre
al riguardo programmi ed iniziative, richiedendo in
tal caso l' eventuale convenzionamento per specifiche attività ,
secondo quanto previsto al successivo art. 53.
  7.  E' diritto delle organizzazioni di volontariato provvedere
in modo autonomo e diretto alla formazione e all'
aggiornamento dei propri soci;  i volontari delle organizzazioni
iscritte nel registro hanno priorità , a parità  di
condizioni, nell' ammissione ai corsi di aggiornamento
organizzati dalla Regione.
  8.  La Regione può  concedere alle organizzazioni iscritte
nel registro contributi di funzionamento a titolo di sostegno
delle attività  generali, comprese quelle di formazione,
esclusa ogni forma diretta o indiretta di compenso
per le prestazioni svolte dai volontari.
  9.  Le organizzazioni devono presentare annualmente
alla Regione ed agli ER nei cui ambiti operano una relazione
sull' attività  svolta.
  10.  La cancellazione dal registro avviene su richiesta
dell' interessato o d' ufficio qualora vengano meno le condizioni
di cui alle lettere b) e c) del precedente secondo
comma, e comunque quando restino inattive per più  di
due anni;  a tal fine la Giunta regionale deve predisporre
verifiche periodiche.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 Destinatari
 1.  Fruiscono delle prestazioni del sistema socio - assistenziale,
in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni
di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni
politiche, nonchè  di condizioni personali o sociali, con i
diritti di cui al successivo art. 10 e considerate le condizioni,
i requisiti, e le priorità  di cui al successivo art. 12,
nei soli limiti derivanti dalla capacità  delle strutture e
dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti
e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo
art. 59:
  a) i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia;
  b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della
Lombardia;
  c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'
assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei
Comuni della Lombardia;
  d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti
temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorchè  si
trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi
non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti
servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 Diritti degli utenti
 1.  Gli utenti del sistema dei servizi socio - assistenziali
hanno diritto a:
  a) essere compiutamente informati sui propri diritti
in rapporto ai servizi socio - assistenziali, sulle prestazioni
di cui è  possibile usufruire, sulle possibilità  di scelta
esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle
prestazioni e sulle relative procedure, nonchè  sulle
modalità  di erogazione delle prestazioni stesse;
  b) ottenere che le modalità  di organizzazione e di svolgimento
dei servizi garantiscano in concreto il rispetto
della libertà  e della dignità  personale e sociale, lo sviluppo
della propria personalità , il rispetto delle proprie
convinzioni religiose ed opinioni politiche, la possibilità 
di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o
comunque di mantenere nella misura massima possibile
le proprie relazioni familiari e sociali;
  c) fruire di tutte le prestazioni contemplate dalle Leggi
e di cui è  effettivamente prevista l' erogazione, alle
condizioni e in conformità  ai requisiti e agli standard
stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali;
  d) scegliere liberamente la struttura od il servizio
pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare
le medesime prestazioni, tenuto conto dell' ambito territoriale
definito per ciascun tipo di servizio dai piani regionali,
nonchè , nei casi e nei limiti previsti dalle Leggi,
dell' ambito dell' intera regione;
  e) accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri
di priorità  definiti nei piani regionali, applicati in modo
imparziale e in conformità  a decisioni pubblicamente
adottate e motivate, qualora limitazioni oggettive nella
capacità  delle strutture o nelle risorse degli enti erogatori
non consentano il soddisfacimento immediato di
tutte le richieste;
  f) esprimere il consenso sulle proposte di interventi da
attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle
proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi
previsti dalla Legge;
  g) partecipare, nelle forme stabilite dalla Legge e definite
agli ER e secondo gli indirizzi fissati dai piani regionali,
alla definizione delle modalità  di gestione dei
servizi e di erogazione delle prestazioni;
  h) godere di forme di tutela in via amministrativa dei
propri diritti ed interessi nei confronti delle decisioni
degli enti erogatori e degli operatori, senza pregiudizio
delle possibilità  di tutela giurisdizionale previste dalla
Legge.
  2.  Agli utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato
in ogni caso il diritto alla riservatezza.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 Rispetto della libertà , dignità  e personalità  degli utenti
 1.  Le modalità  organizzative obbligatorie per garantire
i diritti di cui alla lett. b) dell' art. 10 sono disciplinate
nei regolamenti di zona dei servizi socio - assistenziali
con particolare riguardo:
  a) ai limiti minimi entro cui deve essere resa possibile,
nelle strutture di tipo residenziale, la presenza dei familiari
degli utenti, in special modo se minori e anziani;
  b) all' accesso alle strutture medesime di ministri di
culto, di volontari e di altre persone la cui presenza sia
richiesta dagli utenti;
  c) alla costante informazione agli utenti e ai loro familiari
sulle condizioni degli utenti medesimi e sulle cure
ad essi prestate.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 Condizioni e requisiti
 1.  I piani regionali socio - assistenziali determinano i
criteri per l' individuazione delle condizioni e dei requisiti
per l' accesso alle prestazioni previste dlla presente
Legge, nonchè  delle modalità  per il loro accertamento.
  2.  I servizi possono essere rivolti alla generalità  della
popolazione, senza pregiudizio dell' integrale e prioritario
soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino
nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione
che l' estensione consenta una migliore organizzazione,
efficienza ed economicità  del servizio e purchè 
il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli
utenti o sia posto a carico dei Comuni competenti.
  3.  Lo stato di bisogno è  determinato dalla sussistenza
di almeno uno dei seguenti elementi:
  a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito
disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle
esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando
non vi siano altre persone tenute a provvedere,
o che di fatto provvedano, all' integrazione di tale
reddito;
  b) incapacità  totale o parziale di un soggetto, solo o il
cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l' assistenza
necessaria, a provvedere autonomamente a se
stesso;
  c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi
previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle
quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a
rischio di emarginazione;
  d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'
autorità  giudiziaria che impongano o rendano necessari
interventi e prestazioni socio - assistenziali.
  4.  I Comuni e gli ER provvedono, per quanto di loro
competenza ed in conformità  alle disposizioni della presente
Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio -
assistenziali, a stabilire le modalità  organizzative e procedurali
per l' accertamento delle condizioni e dei requisiti
previsti dal presente articolo.

 

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE

 

ARTICOLO 13

 Compiti della Regione
 1.  La Regione, ai fini dell' organizzazione e della programmazione
del sistema dei servizi socio - assistenziali:
  a) partecipa all' elaborazione degli strumenti di programmazione
nazionale dei servizi di assistenza sociale,
mantiere e coordina i rapporti con gli organi centrali
cui spetta l' attività  di indirizzo e coordinamento, con le
competenti autorità  giudiziarie e con gli altri organi
pubblici che svolgono attività  comunque connesse con
quelle del sistema dei servizi sociali;
  b) determina gli ambiti territoriali per la gestione dei
servizi, coincidenti con quelli per la gestione dei servizi
sanitari, e promuove la costituzione delle associazioni
intercomunali per i servizi, in conformità  a quanto disposto
dalla LR 5 aprile 1980, n. 35;
  c) stabilisce gli indirizzi per l' organizzazione e l' attività 
del sistema dei servizi di assistenza sociale;  a tal fine
elabora e approva il piano regionale socio - assistenziale
e ne verifica l' attuazione in conformità  a quanto disposto
dal successivo titolo V, parte I;
  d) stabilisce i criteri per l' organizzazione dei servizi a
livello zonale e distrettuale, in conformità  a quanto disposto
dalla LR 11 aprile 1980, n. 39 e dal successivo
titolo III, parte I;
  e) promuove la migliore utilizzazione del personale addetto
ai servizi, ne favorisce altresì  la mobilità , la formazione
e l' aggiornamento professionale, in conformità 
a quanto disposto dai successivi titoli III e IV, parte I;
  f) ripartisce tra gli ER il fondo regionale di cui al
successivo art. 41 e promuove l' impiego coordinato di
tutte le risorse finanziarie destinate a tali servizi, in conformità 
a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte
I, e nei piani regionali socio - assistenziali;
  g) disciplina, in conformità  a quanto disposto nel successivo
titolo VI, parte I, il riparto e l' impiego delle risorse
finanziarie destinate agli investimenti;
  h) attua in collaborazione con gli ER forme di controllo
di gestione al fine di verificare l' efficienza e l' efficacia
dei servizi in conformità  a quanto disposto nel
successivo titolo V, parte I;
  i) individua i presidi e i servizi che abbiano carattere
multizonale e ne disciplina le forme speciali di gestione
e finanziamento;
  l) stabilisce i requisiti delle strutture, anche ai fini
dell' autorizzazione al funzionamento e dell' attività  di vigilanza
di cui al successivo titolo VII, parte I;
  m) provvede all' accertamento e alla dichiarazione di
idoenità  al convenzionamento delle istituzioni private ai
sensi dell' art. 18, secondo comma, della LR 11 aprile
1980, n. 39, fissa i criteri per la stipulazione delle convenzioni,
in attuazione degli artt. 16, 17 e 18 della LR
11 aprile 1980, n. 39 e cura la tenuta del registro di cui
al precedente art. 6;
  n) cura la tenuta del registro regionale del volontariato
di cui al precedente art. 8 e assicura il sostegno tecnico
ed economico alle organizzazioni di volontariato;
  o) organizza, in collaborazione con gli ER, il sistema
informativo sui servizi socio - assistenziali, promuovendo
lo scambio di informazione tra gli ER medesimi;
  p) promuove iniziative ed attività  sperimentali ed innovative,
con particolare riferimento allo sviluppo della
cooperazione di servizi ed alla sperimentazione nelle attività 
di supporto ai servizi di forme di autogestione da
parte dell' utenza;
  q) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate,
indagini conoscitive sul sistema dei servizi socio -
assistenziali e di attività  di informazione, mediante la
realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e la promozione
di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di
riqualificazione;
  r) provvede all' eventuale copertura assicurativa degli
utenti e degli operatori delle strutture socio - assistenziali,
con particolare riguardo a quelle per handicappati,
ad esclusione di coloro che sono già  coperti da assicurazione
ai sensi di altre Leggi Regionali.
  2.  Spetta altresì  alla Regione la decisione delle controversie,
tra Comuni singoli o associati o tra Comuni ed
altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri sostenuti
per spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie
da particolari disposizioni di Legge e statutarie, comprese
quelle relative al mantenimento degli inabili di cui
all' art. 154 del TU approvato con RD 19 giugno
1931, n. 773.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 Funzioni e servizi di competenza dei Comuni
e degli ER.
 1.  Ai sensi dell' art. 7 della LR 5 aprile 1980, n. 35,
nelle zone che comprendono il territorio di più  Comuni,
l' assemblea dell' ER, nel rispetto dei vincoli posti dai
piani regionali socio - assistenziali per quanto attiene alle
funzioni e ai servizi da gestire obbligatoriamente a livello
associato, delibera i compiti attribuiti ai singoli Comuni
e quelli riservati all' ER, attenendosi alle indicazioni
del programma di zona, nonchè  agli indirizzi e disposizioni
seguenti:
  a) deve essere attribuita ai Comuni singoli la gestione
dei servizi che non abbiano complessità  tecnica e gestionale
e il cui bacino di utenza sia compreso nell' ambito
del Comune;
  b) deve essere riservata agli ER la decisione relativa
a ciascun tipo di intervento ad utenza sovracomunale,
salve le attività  informative, istruttorie e di promozione
che possono essere demandate ai singoli Comuni;
  c) devono essere assicurate in ogni Comune della zona
adeguate possibilità  di accesso ai tipi di prestazioni previste
dal programma zonale di attività , in conformità 
agli standard fissati dal piano regionale socio - assistenziale,
nonchè  a crieri di economicità ;
  d) deve essere assicurata in ogni caso dall' ER l' integrazione
delle attività  svolte dai singoli Comuni con
quelle svolte dall' ente medesimo, mediante la programmazione
zonale dei servizi e delle risorse finanziarie e di
personale, la determinazione di indirizzi generali validi
per l' intera zona con riguardo ai singoli tipi di prestazioni,
lo scambio di esperienze e la collaborazione degli
operatori, l' attuazione di forme di coordinamento dei
metodi e dei criteri degli interventi, il collegamento operativo
fra attività  organizzate nei singoli Comuni e attività 
organizzate a livello sovracomunale, sia distrettuale
che zonale.
  2.  Con riferimento alla gestione dei singoli servizi,
l' assemblea dell' ER può  deliberare che:
  a) attività  attribuite agli ER possano essere svolte
dai Comuni singoli, che abbiano i requisiti di ampiezza
demografica e capacità  gestionale definiti dal piano regionale
socio - assistenziale, a condizione che i Comuni
stessi concordino con l' ER medesimo le modalità  per
garantire l' eventuale accesso ai servizi anche ai cittadini
residenti negli altri Comuni della zona;
  b) servizi attribuiti ai singoli Comuni possano essere
svolti dall' ER qualora i Comuni stessi ne facciano richiesta
in quanto non in grado di organizzarli in modo
efficiente, e salvi comunque i criteri di organicità  e di
globalità ;  in tal caso l' assemblea dell' ER determina
d' intesa coi Comuni interessati le risorse finanziarie e di
personale da trasferirsi all' ER medesimo, fermo l' obbligo
di destinare risorse non inferiori a quelle già  impiegate
a livello comunale per lo svolgimento degli stessi
servizi;
  3.  La proposta di deliberazione di cui al presente articolo
è  predisposta dal comitato di gestione, sentito il parere
del comitato di coordinamento di cui al successivo
art. 15, ed è  comunicata ai singoli consigli comunali, i
quali esprimono il proprio parere entro i successivi novanta
giorni;  decorso inutilmente tale termine il parere
si intende favorevole.
  4.  La proposta di cui al comma precedente, corredata
dei pareri pervenuti, viene presentata all' assemblea
 dell' ER per l' approvazione.
  5.  Nelle zone monocomunali, in deroga alle disposizioni
della presente Legge e a quanto previsto dalle LLRR
5 aprile 1980, n. 35 e 31 dicembre 1980, n. 106, il Comune
assume direttamente l' organizzazione, la programmazione
ed il finanziamento dei servizi di assistenza sociale
per l' intero territorio, previe opportune intese con
le USSL interessate ai fini del coordinamento e della
integrazione delle attività  socio - assistenziali con i servizi
sanitari, in particolar modo per le attività  di cui all'
art. 21 della presente Legge.
  6.  Per le attività  e servizi attribuiti all' ER a norma
del presente articolo, nel passaggio delle relative funzioni
dovrà  essere salvaguardato il livello di prestazioni già 
assicurato dai Comuni singoli, sulla base delle procedure
e dei criteri, nonchè  degli standard fissati nel piano
regionale socio - assistenziale.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 Comitato di coordinamento zonale
 1.  Nelle zone che comprendono il territorio di più  Comuni,
al fine di assicurare il coordinamento tra le attività 
gestite dall' ER e quelle gestite da Comuni singoli, è 
istituito un comitato di coordinamento zonale, che può 
eventualmente articolarsi a livello di uno o più  distretti,
composto dai sindaci o dagli assessori competenti per
materia dei Comuni interessati.
  2.  Il comitato di coordinamento:
  a) concorre, d' intesa col comitato di gestione, all' elaborazione
del programma zonale socio - assistenziale e di
ogni atto di programmazione da proporre all' assemblea
 dell' ER in materia di assistenza sociale;
  b) esprime parere al comitato di gestione ai fini della
predisposizione della proposta di cui al terzo comma
dell' articolo precedente;
  c) formula proposte al comitato di gestione per la predisposizione
dei piani operativi settoriali e intersettoriali
di intervento in materia sociale, ancorchè  integrati
con l' attività  sanitaria di competenza del comitato di gestione
medesimo;
  d) esprime, per quanto attiene alle attività  di tipo socio -
assistenziale, parere preventivo su tutti gli atti di cui
all' art. 24 della LR 5 aprile 1980, n. 35.
  3.  Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente,
su convocazione del presidente del comitato di
gestione, in via ordinaria per l' espletamento delle proprie
funzioni o, in via straordinaria, su richiesta anche
di un solo rappresentante dei Comuni.
  4.  Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
per la validità  delle sedute e per l' adozione degli
atti di competenza del comitato di coordinamento si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano
il funzionamento dei consigli comunali.
  5.  Le decisioni assunte ed i pareri espressi dal comitato
di coordinamento sono verbalizzati e di essi è  fatta
espressa menzione negli atti deliberativi conseguenti
dell' assemblea dell' ER, del comitato di gestione o dei
singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 Funzioni e servizi di competenza delle Province
 1.  Le Province:
  a) esprimono pareri alla Regione sulle delimitazioni
degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari
e socio - assistenziali, secondo la procedura prevista
dall' art. 4 della LR 5 aprile 1980, n. 35;
  b) esprimono pareri alla Regione sul coordinamento
dei piani zonali socio - assistenziali con la programmazione
socio - economica provinciale;
  c) approvano i programmi di localizzazione dei presidi
assistenziali ai sensi del successivo art. 35;
  d) esercitano per delega della Regione le funzioni di
cui al successivo titolo VII.
  2.  Al fine di realizzare l' integrazione nel sistema dei
servizi socio - assistenziali delle attività  di assistenza tuttora
loro spettanti in tale settore, ivi comprese quelle
esercitate a seguito dello scioglimento dell' ONMI,
operato a norma della L. 23 dicembre 1975, n. 698, le
Province stipulano con gli ER apposite convenzioni sulla
base di uno schema - tipo approvato dalla Giunta regionale.
  3.  Le convenzioni di cui al precedente comma devono
prevedere:
  a) l' affidamento agli ER delle attività  assistenziali di
competenza delle Province;
  b) la messa a disposizione degli ER da parte delle
Province, del personale, dei beni e delle risorse finanziarie
già  destinate dalle Province stesse alle attività  di cui
alla precedente lettera a), esclusi quelli necessari per le
attività  di cui alla successiva lettera d);
  c) la corresponsione da parte delle Province per le attività 
affidate agli ER di somme non inferiori, in ciascun
anno, a quelle impegnate nell' anno precedente per
le medesime attività , aumentate della stessa percentuale
di incremento applicata nel bilancio delle Province
medesime al complesso delle spese per acquisto di beni
e servizi;
  d) lo svolgimento da parte delle Province di compiti di
supporto tecnico per la formazione e l' aggiornamento
del personale con riferimento all' intero ambito dei servizi
socio - assistenziali;
  4.  In relazione a quanto disposto dal precedente artº
14, comma quinto, nelle zone monocomunali le convenzioni
di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo
sono da stipularsi tra la Provincia e il singolo Comune.
  5.  La Regione a favore della Province:
  a) eroga finanziamenti per l' esercizio delle funzioni in
materia di assistenza alla maternità  e all' infanzia trasferite
alle Province stesse a seguito dello scioglimento
 dell' ONMI;
  b) può  erogare appositi contributi per le attività  di
supporto di cui alla lettera d) del precedente terzo
comma.
  6.  L' attuazione delle convenzioni di cui al precedente
secondo comma non comporta oneri aggiuntivi per la
Regione.

 

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO III
ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

ARTICOLO 17

 Equipe residenziale distrettuale
 1.  Nell' ambito delle attività  socio sanitarie integrate,
l' attività  di assistenza sociale di cui all' art. 7, secondo
comma, lettera f), della LR 11 aprile 1980, n. 39 è  assicurata
in ogni distretto da un' equipe multidisciplinare,
costituita da operatori sanitari e socio - assistenziali, i
quali prestano la propria attività  professionale in modo
stabile a favore dei residenti nel distretto, erogando prestazioni
di primo livello e di pronto intervento.
  2.  I piani regionali sanitari e socio - assistenziali specificano
le attività  da organizzare in ciascun distretto,
nonchè  lo standard minimo di personale riferito a ogni
singola figura professionale necessario pr lo svolgimento
delle predette attività .
  3.  Per ogni equipe il comitato di gestione, su proposta
dell' ufficio di direzione e sentito il parere del comitato
di coordinamento di cui al precedente art. 15, conferisce
l' incarico di coordinatore di distretto ad un operatore
scelto esclusivamente tra gli operatori dell' equipe medesima
con rapporto di impiego stabile e a tempo pieno,
tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali
sanitari e socio - assistenziali.
  4.  Il coordinatore di distretto dipende direttamente
dall' ufficio di direzione dell' USSL; l' incarico, conferito
di norma per tre anni, anche se rinnovabile, deve consentire
l' attuazione del principio della rotazione.
  5.  Il coordinatore di distretto:
  a) assicura il coordinamento delle attività  degli operatori
dell' equipe per l' attuazione dei programmi di attività 
affidati al distretto;
  b) svolge azione di controllo sulla funzionalità  dell' equipe,
sul rispetto delle metodologie collegialmente stabilite
e delle modalità  di collegamento tra equipe residenziale
e altri operatori dell' USSL;
  c) definisce, in accordo con l' equipe, la metodologia
per la verifica dei risultati, la raccolta e la trasmissione
delle informazioni;
  d) tiene i rapporti con i coordinatori dei distretti limitrofi
ai fini dell' eventuale organizzazione di attività  polidistrettuali;
  e) cura i rapporti con l' utenza, con gli organismi di volontariato
operanti nel distretto e con le forze sociali,
anche ai fini della promozione della partecipazione;
  f) convoca riunioni fra i componenti dell' equipe o
gruppi di essi, a scadenze periodiche e ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 Altri operatori del distretto
 1.  Sulla base dei programmi di attività  di ogni
 USSL, può  essere prevista nel distretto la presenza di:
  a) operatori singoli o equipe itineranti che, con periodicità 
fissa, collaborano con l' equipe residenziale svolgendo
specifici compiti o funzioni complementari tipici
della rispettiva figura professionale;
  b) equipe complementari a quella residenziale per lo
svolgimento temporaneo delle funzioni alla stessa spettanti,
nel caso di esigenze di carattere stagionale o eccezionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 Organizzazione zonale
 1.  I piani regionali socio - assistenziali e i programmi di
attività  degli ER indicano:
  a) le attività  che devono o possono essere organizzate
a livello zonale ovvero a livello di due o più  distretti di
base;
  b) l' articolazione del Servizio di assistenza sociale e i
dipartimenti ai quali partecipano unità  operative di tale
servizio, ai sensi del secondo e quarto comma dell' art. 4
della LR 11 aprile 1980, n. 39.
  2.  Al responsabile del Servizio di assistenza sociale
della USSL si applica quanto disposto dal primo e terzo
comma dell' art. 12 della LR 11 aprile 1980, n. 39.
  3.  Il responsabile del servizio di assistenza sociale della
 USSL è  nominato dal comitato di gestione, sentito
il comitato di coordinamento di cui al precedente artº
15, ed è  scelto tra gli operatori assegnati allo stesso Servizio
 dell' USSL iscritti all' albo di cui al successivo
art. 24 o appartenenti ai ruoli nominativi regionali di
cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;  in ogni caso, il
responsabile del Servizio di assistenza sociale deve essere
in possesso dei requisiti previsti dai piani regionali
socio - assistenziali, ed è  scelto con preferenza nell' ambito
delle figure professionali di psicologo, sociologo, pedagogista,
assistente sociale, tra coloro che rivestono da
almeno tre anni la posizione funzionale più  elevata nella
qualifica professionale di appartenenza;  può  altresì  essere
scelto tra i dirigenti amministrativi con esperienza
di almeno tre anni nel settore della programmazione e
gestione dei servizi sociali.
  4.  Il Servizio amministrativo della USSL svolge le
sue funzioni con riguardo anche alle attività  socio - assistenziali,
nel rispetto del criterio di separazione dei conti
di gestione di cui agli artt. 31 e 32 della LR 31 dicembre
1980, n. 106.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 Dirigente coordinatore del Servizio di assistenza sociale
 1.  Il responsabile del Servizio di assistenza sociale nominato
ai sensi del precedente art. 19 entra a far parte
dell' ufficio di direzione dell' USSL di cui all' art. 9
della LR 11 aprile 1980, n. 39, in qualità  di dirigente
coordinatore del Servizio di assistenza sociale.
  2.  I commi terzo e quarto dell' art. 9 della LR 11 aprile
1980, n. 39 sono abrogati.

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 Integrazione tra servizi sanitari e socio - assistenziali
 1.  I piani regionali socio - assistenziali ed i programmi
di attività  delle USSL indicano le modalità  specifiche
per l' integrazione dei servizi sanitari con quelli socio -
assistenziali a livello distrettuale e zonale, con particolare
riguardo alle seguenti attività  socio - assistenziali le quali,
ancorchè  svolte da personale del ruolo sanitario regionale,
dipendono dal Servizio di assistenza sociale:
  a) risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici
e dei malati di mente in genere;
  b) prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
  c) assistenza e reinserimento familiare e sociale degli
handicappati;
  d) assistenza psico - sociale attinente alla maternità , all'
infanzia e all' età  evolutiva, nonchè  attinente alle finalità 
psico - sociali e preventive di cui alla LR 6 settembre
1976, n. 44;
  e) assistenza agli anziani non autosufficienti ricoverati
in strutture protette.
  2.  I piani regionali sanitari e socio - assistenziali e i relativi
progetti - obiettivo individuano le prestazioni di rilievo
sanitario connesse con quelle socio - assistenziali
nell' ambito dei servizi e presidi integrati, i cui oneri sono
posti a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto
delle disposizioni statali vigenti in materia.
  3.  L' integrazione si attua, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 31 e 32 della LR 31 dicembre 1980, nº
106 e dal secondo comma dell' art. 6 della LR 11 aprile
1980, n. 39, mediante l' organizzazione e lo svolgimento
unificati di attività  afferenti ed entrambi gli ambiti dei
servizi, nonchè  mediante la unificazione dei servizi generali.
  4.  Sono inoltre organizzate e svolte in modo unificato
le attività  di informazione degli utenti, di assistenza
amministrativa, di raccolta e gestione dei dati, di educazione
e informazione sanitaria e sociale della popolazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali
 1.  Gli ER assicurano l' erogazione di tutte le prestazioni
sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei
presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente
dalla loro residenza anagrafica.
  2.  Per le prestazioni sanitarie direttament erogate
dalle strutture assistenziali convenzionate, la quota di
spesa relativa alle prestazioni sanitarie e riabilitative è 
posta a carico del fondo sanitario;  tale quota è  annualmente
determinata dalla Giunta regionale secondo
quanto previsto dall' art. 21 della LR 31 dicembre 1980,
n. 106, ed è  commisurata al costo dell' assistenza sanitaria
quale derivante dall' applicazione degli standard organizzativi
previsti per i relativi servizi.
  3.  Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui ai
precedenti primo e secondo comma gravano sul conto di
gestione dell' attività  sanitaria dell' USSL.

 

 

 

 

ARTICOLO 23

 Presidi multizonali
 1.  I piani regionali sanitari e socio - assistenziali individuano
i presidi di assistenza, direttamente gestiti o convenzionati,
che erogano prestazioni assistenziali di elevata
specializzazione e a favore della popolazione di più 
zone, ai quali è  riconosciuto carattere multizonale.
  2.  Le modalità  di gestione dei presidi multizonali, o le
particolari clausole per le convenzioni, saranno stabilite
con Legge Regionale.
  3.  I piani regionali dettano le modalità  di regolamentazione
dei rapporti, anche finanziari, tra le USSL,
con riguardo alle prestazioni dei presidi multizonali e di
quelli che comunque svolgono attività  a favore di utenti
di più  zone.

 

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO IV
PERSONALE

 

ARTICOLO 24

 Personale dell' Ente responsabile dei servizi di zona
 1.  Per provvedere all' esercizio delle funzioni socio -
assistenziali in attuazione della presente Legge, l' ER dispone
di:
  a) personale proprio di cui al DPR 20 dicembre 1979,
n. 761;
  b) personale assunto direttamente;
  c) personale comandato dalla Regione;
  d) personale comandato dai Comuni e da altri enti
pubblici, anche in relazione all' esercizio delle attività  di
cui al secondo comma, lett. b), del precedente art. 14.
  2.  Presso ogni ER è  istituito a cura del comitato di
gestione l' albo del personale di assistenza sociale in cui
è  iscritto il personale di cui al comma precedente;  in
una sezione speciale dell' albo è  altresì  iscritto il personale
non di ruolo, attualmente in servizio presso i Comuni
della zona, addetto in via esclusiva a servizi o presidi
di assistenza sociale.
  3.  L' iscrizione avviene nella qualifica funzionale e con
la figura professionale posseduta presso l' ente di provenienza.
  4.  E' fatto obbligo ai Comuni di comunicare tempestivamente
al comitato di gestione dell' USSL tutti gli atti
che comportano modificazioni nel rapporto di impiego
dei propri dipendenti iscritti all' albo.
  5.  Gli operatori addetti ai servizi socio - assistenziali sono
tenuti al segreto professionale e d' ufficio ed al rispetto
dell' anonimato degli utenti, salvo le eccezioni espressamente
previste dalle Legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 25

 Regolamento del personale
 1.  Su proposta formulata dal comitato di gestione,
sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente
art. 15, l' assemblea dell' ER approva il regolamento
del personale di assistenza sociale.
  2.  Il regolamento, in attuazione della L. 29 marzo
1983, n. 93 e nel rispetto dello schema - tipo approvato
dal Consiglio regionale, esplicita i criteri per la determinazione
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali,
con riferimento separato al personale tecnico
professionale e, ove previsto, amministrativo.
  3.  Il personale tecnico e professionale di assistenza sociale,
ancorchè  iscritto al ruolo sanitario regionale, è  assegnato
al Servizio di assistenza sociale dell' USSL per
l' esercizio di attività  di rilievo sanitario.
  4.  Il personale amministrativo eventualmente trasferito
o comandato viene assegnato al Servizio amministrativo
della USSL in relazione alla figura professionale
ricoperta.

 

 

 

 

ARTICOLO 26

 Pianta organica
 1.  L' assemblea dell' ER approva la pianta organica
con l' osservanza delle procedure di cui al terzo, quarto
e quinto comma del precedente art. 14.
  2.  La pianta organica, nel rispetto e nei limiti stabiliti
dalla legislazione statale vigente e dal piano regionale
socio - assistenziale, stabilisce il numero dei posti previsti
per le diverse qualifiche funzionali;  stabilisce altresì 
il numero dei posti previsti per singole figure professionali.
  3.  Nella determinazione dei posti della pianta organica
si deve tener conto, oltre che delle funzioni da esercitarsi
in forma associata, della esigenza di assicurare
l' integrale copertura della spesa per il personale mediante:
  a) le risorse finanziarie statali, regionali e comunali finalizzate
all' esercizio delle funzioni socio - assistenziali;
  b) le risorse finanziarie utilizzate per la copertura degli
oneri derivanti per il personale inserito nel ruolo sanitario
in attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
e addetto ai servizi socio - assistenziali a rilievo sanitario.
  4.  In sede di prima attuazione della presente Legge, il
comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento
di cui al precedente art. 15, adotta, nei limiti delle direttive
emanate dal Consiglio regionale, la pianta organica
provvisoria e le successive eventuali modifiche derivanti
da trasferimenti di servizi e presidi.

 

 

 

 

ARTICOLO 27

 Personale comandato
 1.  Ove un servizio o presidio già  gestito da Comuni
singoli, consorzi di Comuni o Comunità  montane venga
trasferito agli ER, il personale ad esso addetto in via
esclusiva e iscritto all' albo di cui al precedente art. 24,
secondo comma, è  comandato a prestare servizio presso
gli ER stessi.
  2.  In caso di trasferimento parziale di presidi o servizi,
o in caso di trasferimento di strutture alle quali sia
addetto in modo non esclusivo personale comunale, il
contingente del personale da comandare è  determinato
d' intesa tra ER e il Comune;  nei comandi viene data la
precedenza a chi ne abbia fatto richiesta.
  3.  Con il loro consenso e su richiesta del comitato di
gestione, i dipendenti comunali iscritti nell' albo di cui al
precedente art. 24, secondo comma, possono essere comandati
a prestare servizio presso l' USSL anche al di
fuori dei casi previsti nei primi due commi del presente
articolo, empre che esista un corrispondente posto vacante
nella pianta orgnica dell' ER.
  4.  Nei casi di cui ai precedenti primo e secondo comma,
ove permanga il trasferimento dei presidi e dei servizi
ivi previsti, il comando può  cessare solo su richiesta
del comitato di gestione.
  5.  Tutti gli oneri relativi al personale comandato ai
sensi del presente articolo restano a carico dei Comuni;
  di essi si tiene conto nella regolamentazione dei rapporti
finanziari tra ER e i Comuni.

 

 

 

 

ARTICOLO 28

 Trasferimenti
 1.  D' intesa tra ER e gli enti interessati, il personale
comandato presso l' USSL ai sensi del primo e secondo
comma dell' articolo precedente può  essere trasferito
alle dipendenze dell' ER stesso.
  2.  Il trasferimento di cui al comma precedente è  condizionato
alla contestuale soppressione da parte dell' ente
di provenienza dei relativi posti nei propri organici.
  3.  Per il personale comandato ai sensi del terzo comma
dell' articolo precedente il trasferimento è  condizionato
al consenso dell' interessato e presuppone l' esistenza
di un corrispondente posto disponibile nell' organico
del Servizio di assistenza sociale dell' USSL.
  4.  Gli inquadramenti sono disposti facendo salva la
qualifica e l' anzianità  acquisite nell' ente di provenienza.

 

 

 

 

ARTICOLO 29

 Incarichi professionali
 1.  In relazione alle ridotte dimensioni del Servizio di
assistenza sociale o alla specializzazione delle prestazioni
richieste, il comitato di gestione, sentito il comitato
di coordinamento di cui al precedente art. 15 e nei limiti
del bilancio, nonchè  delle disposizioni statali vigenti in
materia, può  conferire incarichi professionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 30

 Comandi presso i Comuni
 1.  Su richiesta motivata del Comune e previo consenso
dell' interessato, il personale di assistenza sociale
 dell' USSL può  essere comandato a prestare servizio
in un Comune compreso nella zona, per essere addetto
a servizi di assistenza sociale alla cui gestione provveda
direttamente il Comune stesso, ai sensi del precedente
art. 14.

 

 

 

 

ARTICOLO 31

 Formazione degli operatori
 1.  La Regione, fermo restando l' obbligo di adeguamento
alle disposizioni generali in materia, cura anche avvalendosi
dell' Istituto regionale lombardo di formazione
per l' amministrazione pubblica( IREF), sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e
tenuto conto di quanto previsto dalla LR 7 giugno
1980, n. 95 e dalla L. 9 dicembre 1977, n. 903, lo svolgimento
di adeguati corsi di formazione, riqualificazione
e aggiornamento degli operatori dei servizi socio - assistenziali,
anche al fine di assicurare la riqualificazione
del personale in sede di primo inquadramento.

 

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO V
PROGRAMMAZIONE

 

ARTICOLO 32

 Procedure per l' elaborazione dei piani e dei programmi
 1.  La predisposizione e l' adozione dei piani regionali
socio - assistenziali e dei programmi attuativi di livello
zonale in materia socio - assistenziale sono disciplinate
dagli artt. 19 e 20 della LR 11 aprile 1980, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni
della presente Legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 33

 Contenuti del piano regionale socio - assistenziale
 1.  La Regione, in armonia con le linee ed i contenuti
del programma regionale di sviluppo, determina gli
obiettivi della programmazione di settore mediante la
predisposizione del piano socio - assistenziale, coordinato
e integrato con quello sanitario, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della LR 20 agosto 1981, nº
49.
  2.  Il piano socio - assistenziale si articola in progetti -
obiettivo e azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni
finalizzate al corretto svolgimento degli interventi
normali e ricorrenti.
  3.  Nell' ambito del piano, sono individuati:
  a) gli obiettivi da perseguire;
  b) i criteri e le priorità  di intervento;
  c) l' ammontare delle risorse finanziarie e di personale
disponibili, la loro provenienza e le modalità  del loro
utilizzo;
  d) gli standard di realizzazione dei servizi e degli interventi
in funzione del previsto livello di soddisfacimento
di fabbisogni prioritari.
  4.  Inoltre il piano socio - assistenziale:
  a) detta criteri per il riparto delle attribuzioni tra i diversi
livelli, individuando comunque le funzioni che deveono
essere obbligatoriamente esercitate dagli ER;
  b) specifica le attività  di intervento diretto, di istruttoria
e di proposta che devono o possono essere organizzate
a livello distrettuale o interdistrettuale;
  c) indica criteri e modalità  specifici per la integrazione
dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari a livello
distrettuale e zonale;
  d) indica indirizzi e criteri per la localizzazione dei
nuovi presidi assistenziali;
  e) individua i presidi assistenziali cui è  riconosciuto
carattere multizonale;
  f) stabilisce il livello di qualificazione professionale
degli operatori socio - assistenziali addetti a diverso titolo
ai servizi e presidi, nonchè  i rapporti numerici tra
personale ed utenti;
  g) stabilisce i criteri in base ai quali gli utenti sono tenuti
a concorrere al costo dei servizi.
  5.  Per quanto attiene ai singoli servizi, il piano socio -
assistenziale:
  a) disciplina le procedure per il rilascio dell' autorizzazione
al funzionamento di strutture socio - assistenziali,
pubbliche e private, e ne determina i requisiti strutturali
ed organizzativi;
  b) fissa gli standard edilizi e tecnico - organizzativi, sulla
base dei quali possono essere convenzionati i presidi
socio - assistenziali gestiti da enti pubblici e i presidi socio -
assistenziali gestiti da enti e organismi privati che
possono ottenere l' idoneità  al convenzionamento;
  c) stabilisce gli indirizzi a cui si devono uniformare i
regolamenti di zona dei servizi socio - assistenziali di cui
al successivo art. 60, con particolare riguardo alle modalità 
ed ai criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi.
  6.  Il piano socio - assistenziale fornisce indicazioni in
merito alle convenzioni ed ai programmi di collaborazione
tra Regione ed ER con università , istituti scientifici,
centri di ricerca, per la promozione di studi e ricerche,
ai fini di una più  adeguata conoscenza dei bisogni
socio - assistenziali della popolazione lombarda, dell' attuale
livello di interventi e di servizi, della loro eventuale
riconversione e della sperimentazione di nuove metodologie.
  7.  Il piano socio - assistenziale indica altresì  i criteri
per l' assegnazione ai Comuni e agli ER dei beni mobili
ed immobili delle IIPPAB interregionali e degli enti
nazionali soppressi operanti in materia assistenziale,
trasferiti alla Regione ai sensi del DPR 24 luglio 1977,
n. 616 e del DPR 24 luglio 1977, n. 617.

 

 

 

 

ARTICOLO 34

 Programma di zona
 1.  Il programma di zona ha l' obiettivo di adeguare la
rete dei servizi e degli interventi alle direttive e indicazioni
della programmazione regionale, nonchè  di programmarne
lo sviluppo in conformità  alla articolazione
operativa del piano regionale socio - assistenziale e tenuto
conto delle particolari situazioni locali.
  2.  Tale programma contiene:
  a) l' analisi dei fabbisogni socio - assistenziali della zona,
anche in relazione a specifici fattori di rischio;
  b) la valutazione dei servizi e delle prestazioni rese in
rapporto ai bisogni individuati, tenuto conto dei livelli
di prestazione che debbono essere assicurati sulla base
degli standard definiti dai piani regionali;
  c) l' indicazione dei progetti - obiettivo e delle azioni
programmatiche che si vogliono attivare;
  d) le modalità  di integrazione dei servizi socio - assistenziali
con quelli sanitari, nonchè  i collegamenti con
gli altri servizi alla persona;
  e) i criteri e le modalità  per la razionalizzazione, la
riconversione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi,
anche in relazione al bacino d' utenza di ogni singola unità 
d' offerta;
  f) le modalità  di utilizzo delle risorse;
  g) l' articolazione in unità  operative, l' organizzazione
interna dei presidi e le relative modalità  di gestione;
  h) le modalità  di utilizzo delle strutture anche convenzionate;
  i) la dotazione e le modalità  di utilizzo del personale
secondo le specifiche qualifiche funzionali e figure professionali,
nonchè  le modalità  di attuazione della mobilità ,
della formazione e dell' aggiornamento professionale
del personale stesso;
  l) i sistemi di verifica della gestione dei servizi e dei
risultati conseguiti;
  m) le eventuali proposte di sperimentazione di nuovi
servizi, secondo quanto previsto dal precedente art. 13,
primo comma, lett. p).
  3.  Il programma di zona contiene la dimostrazione
della concordanza delle indicazioni programmatiche
con le previsioni finanziarie pluriennali dell' ER e dei
Comuni, formulate ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della
 LR 31 dicembre 1980, n. 106.
  4.  la proposta di programma di zona, da predisporsi
entro centoventi giorni dalla pubblicazione del piano regionale
socio - assistenziale, è  formulata dal comitato di
gestione, sentito il parere del comitato di coordinamento
di cui al precedente art. 15, e previa consultazione degli
aventi titolo a partecipare alla programmazione dei
servizi secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5, 6
e 8;  la proposta è  comunicata ai singoli consigli comunali
ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 14, terzo
comma.
  5.  La proposta di cui al comma precedente, corredata
dei pareri pervenuti, viene presentata all' assemblea
 dell' ER per l' approvazione.
  6.  Il programma di zona approvato è  trasmesso dalla
Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo
art. 36.

 

 

 

 

ARTICOLO 35

 Localizzazione dei nuovi presidi
 1.  Ove il programma di zona contempli la localizzazione
di nuovi presidi esso è  inviato alle Province competenti
per territorio contestualmente all' invio alla Giunta
regionale.
  2.  Le Province si pronunciano sulle localizzazioni entro
trenta giorni approvandole o formulando specifiche
richieste di modifica, da trasmettersi alla Giunta regionale
e all' ER.
  3.  Ove le Province non si pronuncino entro il predetto
termine, le localizzazioni previste nel programma si intendono
approvate.

 

 

 

 

ARTICOLO 36

 Verifica e pubblicazione del programma di zona
 1.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento
dei programmi di zona, ne verifica la compatibilità 
con le direttive del piano regionale socio - assistenziale,
e, se del caso, li rinvia all' ER interessato con motivate
osservazioni per l' adeguamento.
  2.  In assenza di tale rinvio entro il termine di cui al
comma precedente il programma si intende assentito.
  3.  L' assenso al programma non comporta impegno alla
concessione di contributi.
  4.  Il programma di zona, una volta assentito dalla
Giunta regionale, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e a cura dell' ER viene
portato a conoscenza di tutti gli enti che hanno titolo a
partecipare alla programmazione e organizzazione dei
servizi.

 

 

 

 

ARTICOLO 37

 Opere a totale carico di enti pubblici e privati
 1.  Gli enti pubblici che intendono realizzare a proprio
totale carico opere di riconversione e ristrutturazione,
nonchè  i soggetti privati in possesso della idoneità  al
convenzionamento che pure intendano realizzare a proprio
totale carico dette opere e intendano partecipare
altresì  alla programmazione e alla organizzazione dei
servizi, devono comunicare i loro programmai all' ER il
quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, trasmette
agli stessi le proprie indicazioni sulla compatibilità  della
iniziativa con il programma zonale di intervento, ove
adottato, o con le direttive del piano regionale socio -
assistenziale.

 

 

 

 

ARTICOLO 38

 Relazione annuale di zona
 1.  Al fine di consentire la conoscenza dello stato dei
servizi e la loro evoluzione annuale, nonchè  di consentire,
in particolare, una razionale assegnazione delle risorse
regionali di parte corrente annualmente finalizzate
sia al sostegno degli interventi in atto sia allo sviluppo
dei servizi ai sensi del successivo art. 42, il comitato
di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui
al precedente art. 15, rassegna ogni anno alla Giunta regionale
la relazione di zona, con annesse proposte di finanziamento,
elaborata sulla base delle relazioni di distretto.
  2.  La relazione di zona deve contenere:
  a) l' analisi dei caratteri specifici della patologia sociale
della zona e dei fattori di rischio che la determinano;
  b) la valutazione dei servizi resi in rapporto ai bisogni
individuati;
  c) le modalità  di utilizzo delle strutture, anche convenzionate;
  d) le modalità  di utilizzo del personale;
  e) le indicazioni propositive in merito alle priorità  degli
interventi per cui si avanzano richieste di finanziamento
di parte ed alle eventuali correzioni da
apportare alle pratiche operative;
  f) le modalità  di integrazione dei servizi socio - assistenziali
con quelli sanitari;
  g) lo stato di attuazione dei progetti - obiettivo regionali
e delle azioni programmatiche previste nel programma
di zona;
  3.  In particolare, devono venir indicati, sulla base degli
schemi all' uopo predisposti dalla Giunta regionale, i
dati conoscitivi attinenti alla gestione dei servizi realizzati
nell' esercizio precedente, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, nonchè  le previsioni finanziarie relative
alla gestione dei servizi di prossimo sviluppo, anche in
relazione alla possibile assegnazione di risorse integrative
regionali.
  4.  Le relazioni annuali di zona vanno trasmesse alla
Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
  5.  Delle relazioni di zona si tiene conto ai fini dell'
aggiornamento del piano regionale socio - assistenziale in
atto, nonchè  dell' elaborazione del piano successivo.

 

 

 

 

ARTICOLO 39

 Verifiche di gestione
 1.  Si applicano nei confronti degli ER, nonchè  dei Comuni
singoli per quanto attiene ai servizi socio - assistenziali
gestiti in forma non associate, le disposizioni contenute
nell' art. 99 della LR 31 dicembre 1980, n. 106.

 

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO VI
FINANZIAMENTI

 

ARTICOLO 40

 Modalità  di finanziamento
 1.  Il finanziamento delle attività  socio - assistenziali ad
ambito zonale o multizonale è  assicurato:
  a) dalla Regione, mediante il fondo regionale costituito
ai sensi del successivo art. 41, iscritto in bilancio e ripartito
a norma del successivo art. 42;
  b) dai Comuni compresi nell' ambito territoriale della
zona;
  c) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni
di cui al precedente art. 16.

 

 

 

 

ARTICOLO 41

 Fondo regionale per i servizi socio - assistenziali
 1.  La Regione, per il conseguimento delle finalità  di
cui alla presente Legge, a decorrere dall' esercizio finanziario
1986, istituisce un fondo destinato al finanziamento
dei servizi socio - assistenziali.
  2.  Tale fondo è  costituito da:
  A) somme assegnate alla Regione dallo Stato, derivanti:
  a) dalle entrate già  destinate agli enti nazionali assistenziali
disciolti, attribuite alla Regione ai sensi dell'
art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell' art. 1-
sexies del DL 18 agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21
ottobre 1978, n. 641;
  b) a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392 e successive
modifiche e integrazioni in materia di fondo sociale per
l' equo canone;
  c) a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia
di asili - nido, e successive modifiche e integrazioni;
  d) a norma della L. 3 giugno 1971, n. 404, concernente
sussidi agli hanseniani;
  e) da ogni ulteriore assegnazione per il finanziamento
dei servizi e funzioni socio - assistenziali;
  B) somme assegnate alla Regione da altri enti per il finanziamento
dei servizi e funzioni socio - assistenziali, ivi
comprese quelle conseguenti allo scioglimento dell' Amministrazione
per le attività  assistenziali italiane ed internazionali
( AAI) ai sensi del DPR 24 luglio
1977, n. 616;
  C) risorse autonome regionali che per l' esercizio finanziario
1985 e per gli esercizi successivi, relativamente
alle previsioni del bilancio pluriennale, siano finalizte
all' attuazione degli interventi di cui alle:
  a) L. 29 luglio 1975, n. 405 e LR 6 settembre 1976, nº
44 in materia di consultori familiari e di servizi per l' educazione
sessuale e la procreazione consapevole e L. 22
maggio 1978, n. 194 in materia di tutela della maternità 
e di interruzione volontaria della gravidanza;
  b) L. 22 dicembre 1975, n. 685 e LR 30 marzo 1983, nº
21 e successive modificazioni, in materia di prevenzione
e cura delle tossicodipendenze, limitatamente alle somme
stanziate per il finanziamento delle attività  e del personale
socio - assistenziale;
  c) L. 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di assistenza
alla maternità  e all' infanzia;
  d) LR 1º dicembre 1973, n. 50 in materia di sostegno
finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni
assistenziali;
  e) LR 3 aprile 1974, n. 16 in materia di assistenza alle
persone anziane;
  f) LR 3 settembre 1974, n. 56 in materia di soggiorno
di vacanza per minori;
  g) LLRR 8 giugno 1979, n. 31 e 18 gennaio 1980, n. 8
in materia di solidarietà  in favore di cittadini vittime di
atti di criminalità  e terrorismo;
  h) LR 25 agosto 1979, n. 45, in relazione ai finanziamenti
relativi alle funzioni già  di competenza regionale
e trasferite ai Comuni dal DPR 24 luglio 1977, n. 616;
  i) LR 28 gennaio 1980, n. 10 in materia di interventi
regionali per la salute e l' integrità  fisica dei lavoratori e
di promozione culturale e ricreativa e assistenziale;
  l) LR 17 maggio 1980, n. 57 in materia di asili - nido;
  m) LR 7 giugno 1980, n. 76 in materia di assistenza
agli handicappati;
  n) LR 3 febbraio 1983, n. 11 in materia di ristrutturazione
e riconversione delle strutture socio - assistenziali;
  D) eventuali somme integrative finalizzate al raggiungimento
di nuovi obiettivi e allo svolgimento di nuovi
servizi previsti dalla presente Legge e dal piano regionale
socio - assistenziale.
  3.  Nel fondo di cui al precedente primo comma sono
comprese le somme già  assegnate dallo Stato negli esercizi
pregressi e non impegnate entro l' esercizio finanziario
1985.
  4.  Sono fatte salve le disposizioni previste dal secondo
e terzo comma dell' art. 26 della LR 14 settembre 1983,
n. 73.

 

 

 

 

ARTICOLO 42

 Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi
socio - assistenziali
 1.  Le disponibilità  complessive del fondo di cui al precedente
art. 41, sono ripartite in conformità  alle indicazioni
e ai criteri fissati dal piano socio - assistenziale, con
le seguenti modalità :
  a) le somme per spese correnti destinate al sostegno
degli interventi in atto e al mantenimento dei livelli di
prestazione vengono ripartite dalla Giunta regionale entro
il 31 gennaio di ogni anno tra gli ER, sulla base di
parametri significativi della spesa in atto, per il complesso
dei servizi di zona;
  b) le somme per spese correnti destinate allo sviluppo
e alla graduale perequazione dei livelli di prestazione
nell' intero territorio regionale vengono ripartite dalla
Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno tra gli
 ER secondo criteri indicati dal piano socio - assistenziale
e tenendo conto:
  - del livello dei servizi;
  - dei programmi di riconversione della spesa e di
trasformazione delle strutture;
  - dei risultati conseguiti per ciascun intervento e
progetto - obiettivo nell' anno precedente;
  - delle condizioni socio - demografiche a livello zonale;
  c) le somme per spese di investimento sono ripartite
dalla Giunta regionale sulla base dei programmi pluriennali
di zona e delle proposte di priorità  per lo sviluppo
dei servizi, con l' osservanza delle norme di cui ai
successivi artt. 44, 45, 46 e 47;
  d) le somme finalizzate ad esigenze straordinarie, annualmente
determinate in misura non superiore al 5%
della quota del fondo complessivamente destinato a spese
correnti, vengono utilizzate dalla Giunta regionale:
  - per la concessione di contributi aggiuntivi ai soggetti
di cui al precedente art. 3 nel cui territorio si verifichino
eventi calamitosi, anche dovuti a comportamenti
umani;
  - per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti
relativi alla realizzazione di interventi socio - assistenziali
o di prestazione straordinaria a favore di persone residenti
e non residenti, ovvero di stranieri o apolidi;
  - per la concessione di contributi alle organizzazioni
di volontariato di cui al precedente art. 8, ottavo
comma;
  - per la concessione di contributi alle associazioni
che tutelano interessi morali e materiali delle persone
in stato di bisogno;
  e) le somme destinate a iniziative di carattere sperimentale,
determinate annualmente in bilancio in misura
non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente
destinato a spese correnti, sono ripartite annualmente
dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, sulla base dei programmi di cui
alla lett. m) del precedente art. 34, nonchè  per la concessione
di contributi straordinari aggiuntivi ai soggetti di
cui all' art. 3 che svolgano o abbiano in programma dette
iniziative.
  2.  Ai fini delle assegnazioni agli ER delle risorse di
cui al primo comma del presente articolo non sono consentite,
in carenza del programma zonale assentito a
norma dei precedenti artt. 34 e 36, attribuzioni finanziarie
destinate allo sviluppo dei servizi in relazione agli
investimenti.
  3.  In carenza della presentazione da parte degli ER
della relazione annuale di cui al precedente art. 38, il
piano regionale socio - assistenziale può  prevedere limiti
e vincoli per l' attribuzione delle risorse annuali di parte
corrente, nonchè  modalità  che consentano agli ER di
effettuare, nell' ambito dei rispettivi bilanci, eventuali
compensazioni finanziarie fra i soggetti beneficiari dei
contributi.
  4.  Possono essere consentite anticipazioni, nell' ambito
delle rispettive disponibilità  finanziarie previste nei singoli
bilanci annuali regionali, sui fondi di cui alla lettera
b) del precedente primo comma, per servizi già  attivati
negli anni pregressi, sino al limite massimo del 75% dell'
ultimo contributo concesso.

 

 

 

 

ARTICOLO 43

 Spese di parte corrente
 1.  Ogni anno entro il 30 novembre l' assemblea
 dell' ER su proposta del comitato di gestione, sentito il
comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15,
determina sulla base degli indirizzi del piano regionale
socio - assistenziale:
  a) il costo dei servizi gestiti sia a livello associato che
di singolo Comune;
  b) l' entità  complessiva delle risorse disponibili per il
finanziamento dei servizi socio - assistenziali della zona,
tenendo conto:
- delle assegnazioni regionali;
  - delle somme stanziate dai Comuni per la gestione
dei servizi, tenendo conto degli incrementi dei costi e
del previsto sviluppo dei servizi;
  - delle entrate da rette o tariffe;
  - di eventuali altre entrate;
  c) la suddivisione delle risorse tra servizi gestiti
 dall' ER e servizi gestiti da singoli Comuni o da altri enti
pubblici o privati;
  d) il riparto delle quote di fondo regionale da assegnare
a ciascun Comune per i servizi gestiti dagli stessi,
nonchè  le quote da assegnare ad altri enti pubblici o privati;
  e) il riparto tra i Comuni degli oneri a loro carico, relativi
ai servizi gestiti dall' ER;
  f) il saldo dei rapporti finanziari tra l' ER e ciascun
Comune della zona, determinato per differenza tra oneri
a carico dei Comuni calcolati in base a quanto previsto
dalla lettera e) e assegnazioni calcolate in base a quanto
previsto dalla lettera d).
  2.  I parametri per il riparto fra i Comuni delle assegnazioni
di cui alla lettera d) e degli oneri di cui alla lettera
e) del precedente comma devono tener conto:
- del livello dei servizi;
  - del livello pro - capite delle disponibilità  finanziarie
complessive;
  - delle condizioni socio - demografiche a livello comunale.
  3.  Le spese relative al personale dei Comuni comandato
presso l' ER sono detratte dall' onere posto a carico
del Comune, ai sensi della lettera e) del precedente primo
comma.
  4.  La deliberazione di cui al precedento primo comma
è  trasmessa ai Comuni che sulla base della stessa, adottano
le rispettive determinazioni.
  5.  Ove, dopo l' adozione della suddetta deliberazione,
intervengano integrazioni o modifiche delle somme assegnate,
l' assemblea dell' ER, su proposta del comitato
di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui
al precedente art. 15, adotta le conseguenti modificazioni.
  6.  E' abrogato l' art. 136 della LR 31 dicembre 1980, nº
106.

 

 

 

 

ARTICOLO 44

 Spese di investimento
 1.  Gli interventi regionali per investimenti sono definiti
in base agli obiettivi del piano socio - assistenziale, nonchè ,
relativamente ai presidi integrati di natura socio -
sanitaria per non autosufficienti, alle indicazioni contenute
nel piano sanitario secondo le procedure
relative alla integrazione e al coordinamento dei due
piani previsti dall' art. 4 della LR 20 agosto 1981, n. 49.
  2.  I finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture
e per opere di riconversione, trasformazione, riattamento,
arredamento e ampliamento di strutture preesistenti,
di pertinenza dell' ente interessato a titolo di
proprietà  o di disponibilità  ultranovennale possono essere
disposti a favore degli ER, nonchè  di altri enti
pubblici o di enti e organismi privati convenzionati, alle
seguenti condizioni:
  a) che i relativi presidi o servizi siano inseriti o inseribili
nel programma di zona, subordinatamente all' esecuzione
delle opere programmate;
  b) che venga costituito vincolo di destinazione dei beni
interessati alle finalità  previste, per il periodo indicato
dal piano a seconda della tipologia dei servizi, e comunque
per un periodo non inferiore a nove anni.
  39 Le somme disponibili per finanziamenti in conto capitale
possono altresì  essere utilizzate per contributi
<< una tantum >> finalizzati all' avvio di nuovi servizi, non
ripetibili negli esercizi successivi, secondo le indicazioni
del piano regionale socio - assistenziale.
  4.  L' entità  dei finanziamenti di cui ai precedenti arttº
42 e 43, al presente articolo e ai successivi artt. 47 e 48
è  subordinata alle effettive disponibilità  finanziarie previste
nei singoli bilanci annuali regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 45

 Criteri per il finanziamento delle spese di investimento
 1.  Il Consiglio regionale definisce con propria deliberazione,
sulla base delle indicazioni generali contenute
nel piano regionale socio - assistenziale ed entro trenta
giorni dall' approvazione del piano stesso, i criteri per il
finanziamento delle spese di investimento, con particolare
riguardo a:
  a) modalità  per la presentazione delle istanze di contributo
e della documentazione richiesta;
  b) tipologia e misura dei contributi regionali;
  c) modalità  di finanziamento per maggiori oneri;
  d) concessione di garanzie fidejussorie nei limiti stabiliti
dalle Leggi;
  e) termini per la presentazione dei progetti esecutivi,
nonchè  per l' inizio e l' ultimazione dei lavori;
  f) modalità  di utilizzo delle quote accantonate per gli
interventi urgenti e sperimentazione tecnica, determinate
dal piano socio - assistenziale in misura non superiore
al 15% della somma complessivamente disponibile per
spese di investimento;
  g) modalità  di erogazione dei contributi;
  h) procedure di collaudo.

 

 

 

 

ARTICOLO 46

 Proposte di priorità  per il finanziamento delle spese di
investimento
 1.  Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del
programma di zona, gli enti interessati presentano
 all' ER le domande di contributo in conto capitale per
interventi compatibili con le indicazioni di piano.
  2.  Il comitato di gestione dell' USSL procede all' istruttoria
delle domande presentate e può  a tal fine concordare
con l' ente richiedente eventuali modifiche.
  3.  Il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento
di cui al precedente art. 15, nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente
primo comma, delibera le proposte di priorità  degli interventi
di spettanza dell' ER e di quelli per i quali sono
state presentate richieste di contributo compatibili con
il programma di zona, indicando per ciascun intervento
l' entità  della spesa prevista o ammissibile per singola
opera, nonchè  la natura e l' entità  dei contributi proposti,
e specificando, in particolare, le risorse autonomamente
reperibili dagli enti interessati anche attraverso
trasformazioni patrimoniali o il ricorso ad altre fonti di
finanziamento.
  4.  Le proposte di priorità  devono tener conto:
  a) della rete delle strutture esistenti, pubbliche e private,
ivi comprese eventualmente quelle di proprietà  regionale,
del loro stato di funzionalità  e delle concrete
possibilità  di ristrutturazione e riconversione;
  b) della disponibilità  a livello zonale delle risorse finanziarie
occorrenti e dell' ammontare del finanziamento
eventualmente richiesto a livello regionale.
  5.  L' eventuale esclusione delle proposte di domande
pervenute deve essere motivata e la relativa deliberazione
deve essere comunicata all' ente interessato.
  6.  Le proposte di priorità  sono trasmesse alla Giunta
regionale per l' adozione dei programmi pluriennali regionali
di cui al successivo art. 47.

 

 

 

 

ARTICOLO 47

 Programmi pluriennali regionali
 1.  I contributi per le spese di investimento sono concessi
mediante programmi pluriennali approvati con
una o più  deliberazioni della Giunta regionale, nei limiti
della complessiva somma disponibile per ciascun triennio
per interventi compresi nei programmi di zona assentiti
a norma dell' art. 36, in conformità  delle direttive
del piano regionale socio - assistenziale e sulla base delle
proposte di priorità  di cui al precedente art. 46.
  2.  I programmi regionali d' intervento sono correlati
alla durata del piano socio - assistenziale, ovvero alle indicazioni
connesse alla realizzazione di particolari progetti -
obiettivo.
  3.  Con le deliberazioni di approvazione dei programmi
pluriennali sono decisi eventuali interventi su immobili
di proprietà  regionale destinati ad attività  socio - assistenziali.

 

 

 

 

ARTICOLO 48

 Finanziamento di attività  delegate
 1.  La Regione assicura il finanziamento delle spese
operative relative alle funzioni socio - assistenziali delegate
o subdelegate ai sensi dei successivi artt. 50 e 54.

 

 

 

 

ARTICOLO 49

 Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi
 1.  In apposito allegato del bilancio di previsione
 dell' ER è  indicato l' importo complessivo delle spese
per i servizi socio - assistenziali gestiti da ciascun Comune
della zona.
  2.  In apposito allegato del conto consuntivo di ciascun
Comune è  indicato l' importo complessivo degli oneri
che il Comune medesimo ha sostenuto per ogni attività 
gestita dall' ER nonchè  le somme complessive assegnate
 dall' ER medesimo al Comune per le attività  assistenziali
da questo gestite.

 

 

 


 

PARTE I
ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO
TITOLO VII
AUTORIZZAZIONI - CONVENZIONI - DELEGHE IN
MATERIA DI VIGILANZA

 

ARTICOLO 50

 Autorizzazione al funzionamento di strutture
socio - assistenziali
 1.  E' soggetta ad autorizzazione al funzionamento la
gestione, anche a scopo di lucro, di strutture residenziali,
comprese quelle diurne, organizzate al fine di offrire
ospitalità  a minori, anziani o a soggetti parzialmente
o totalmente non autosufficienti.
  2.  L' autorizzazione è  richiesta per l' apertura, la
trasformazione e la prosecuzione della gestione delle seguenti
strutture:
a) asili - nido e strutture similari;
  b) soggiorni di vacanza per minori;
  c) istituti educativo - assistenziali per minori;
  d) centri diurni e centri socio - educativi;
  e) case albergo e case di soggiorno;
  f) case di riposo;
  g) strutture protette;
  h) centri residenziali per handicappati gravi.
  3.  Il piano regionale socio - assistenziale fissa i requisiti
minimi ambientali e funzionali in base ai quali i gestori
dei servizi hanno diritto ad ottenere l' autorizzazione;  tali
requisiti attengono agli elementi indispensabili per garantire
la sicurezza degli operatori e degli utenti, nonchè 
alla capacità  minima del servizio ad esplicare le relative
funzioni.
  4.  Il piano socio - assistenziale fissa altresì  gli standard
e i maggiori requisiti tecnico - organizzativi, rispetto a
quelli previsti dal comma precedente, per la concessione
della idoneità  al convenzionamento di cui all' art. 18,
terzo comma, della LR 11 aprile 1980, n. 39, cui consegue
l' iscrizione nel registro di cui al precedente art. 6.
  5.  L' autorizzazione al funzionamento viene rilasciata
dalla Provincia nel cui territorio è  ubicata la struttura
entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata
dalla documentazione richiesta e sentito il parere
 dell' ER territorialmente interessato.
  6.  Il parere di cui al comma precedente deve essere
espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda
e della relativa documentazione;  la mancata comunicazione
del parere entro il termine predetto equivale
ad assenso.
  7.  Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta,
la Provincia chiede chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio con conseguente interruzione, per
una sola volta, dei termini per il rilascio dell' autorizzazione;
  detti termini riprenderanno a decorrere dalla data
di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.
  8.  In caso di mancata adozione dei provvedimenti entro
i termini suindicati, la struttura può  essere attivata
fino a quando non intervengano diverse determinazioni
della Provincia e fermi restando i poteri di vigilanza e la
responsabilità  dei soggetti gestori, nel caso di violazione
delle norme e degli standard previsti.
  9.  Di ogni provvedimento di autorizzazione o di diniego
di autorizzazione la Provincia dà  immediata comunicazione
ai richiedenti, all' ER, al Comune territorialmente
interessato e alla Regione.
  10.  E' ammesso ricorso alla Giunta regionale in caso di
diniego dell' autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al precedente nono
comma, e, nel caso di mancata adozione del provvedimento
di autorizzazione o di diniego della stessa, entro
i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti
dai precedenti quinto e settimo comma;  la Giunta regionale
decide entro sessanta giorni dalla presentazione
del ricorso.
  11.  In caso di diniego di autorizzazione che riguardi
una struttura già  funzionante, l' attività  deve cessare entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento;  la presentazione di ricorso alla Giunta
regionale contro il diniego non sospende l' obbligo di
cessazione dell' attività .
  12.  Nei confronti di soggetti privati l' autorizzazione
ha carattere personale;  in caso di trasferimento della titolarità 
o della gestione della struttura, l' avente causa
dovrà  chiedere, entro tre mesi, all' ente autorizzante di
subentrare nella titolarità  dell' autorizzazione, pena la
decadenza dell' autorizzazione stessa.
  13.  Per il subentro nella titolarità  dell' autorizzazione
si applicano le procedure previste dai precedenti commi
dal quinto al decimo.
  14.  Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente
all' autorità  giudiziaria tutti i casi di funzionamento
di strutture prive di autorizzazione o alle quali
l' autorizzazione sia stata negata, salvo quanto previsto
dal precedente ottavo comma.

 

 

 

 

ARTICOLO 51

 Revoca dell' autorizzazione
 1.  L' autorizzazione al funzionamento è  revocata quando
sia accertato il venir meno dei requisiti in base ai
quali era stata concessa, ed il titolare, previamente diffidato
a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non
abbia provveduto nei termini assegnati.
  2.  L' autorizzazione al funzionamento può  essere revocata
per gravi difetti di funzionamento accertati e contestati
con le modalità  di cui al precedente comma.
  3.  La revoca è  disposta con provvedimento motivato
dall' ente autorizzante, d' ufficio o su proposta dell' ER
o del Comune, nonchè  in base a segnalazioni di singoli
cittadini.
  4.  In caso di accertate gravi violazioni delle Leggi o
degli standard, che comportino rilevante pregiudizio per
gli utenti, l' ente competente per il rilascio dell' autorizzazione
può  disporre la sospensione della medesima;  la
sospensione perde efficacia quando l' ente competente
accerti il venir meno delle condizioni che l' hanno giustificata.
  5.  Contro il provvedimento di revoca o di sospensione
dell' autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione dello stesso è  ammesso ricorso alla
Giunta regionale che decide entro sessanta giorni dalla
presentazione;  in caso di mancata decisione entro detto
termine, il ricorso si intende respinto.
  6.  Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente
all' autorità  giudiziaria tutti i casi di funzionamento
di strutture per le quali sia stato assunto provvedimento
di revoca o di sospensione dell' autorizzazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 52

 Convenzioni con enti pubblici e privati
 1.  Le convenzioni degli ER con enti pubblici o privati
per prestazioni o servizi socio - assistenziali di cui agli
artt. 16, 17, 18 della LR 11 aprile 1980, n. 39 disciplinano
gli standard dei servizi, il contingente di prestazioni
o di posti messi a disposizione ed i rapporti finanziari
connessi.
  2.  Restano ferme per le prestazioni nelle strutture
convenzionate le norme che prevedono il concorso degli
utenti all' onere del servizio.
  3.  Le convenzioni devono essere stipulate in conformità 
allo schema - tipo di convenzione approvato dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 53

 Convenzioni con organizzazioni di volontariato
 1.  Gli ER e i Comuni possono stipulare convenzioni
con organizzazioni di volontariato, iscritte nell' apposito
registro di cui al precedente art. 8, per lo svolgimento
di:
  a) attività  e servizi assunti integralmente in proprio in
alternativa al servizio pubblico;
  b) attività  innovative o sperimentali;
  c) specifiche attività  integrative o di supporto a servizi
pubblici nell' ambito di programmi di intervento integrati.
  2.  Per lo svolgimento delle attività  di cui alle lett. a)
e b) del comma precedente, si applicano le disposizioni
concernenti le convenzioni di cui al precedente art. 52.
  3.  Per lo svolgimento delle attività  di cui alla lett. c)
del precedente primo comma, le convenzioni regolano:
  a) la durata del rapporto di collaborazione;
  b) il contenuto e le modalità  dell' intervento volontario;
  c) il numero e l' eventuale qualifica professionale delle
persone impegnate nelle attività  convenzionate;
  d) le modalità  di coordinamento dei volontari con gli
operatori dei servizi pubblici;
  e) le coperture assicurative per infortunio o danni a
terzi;
  f) i rapporti finanziari riguardanti il rimborso delle
sole spese vive ammissibili;
  g) le modalità  di risoluzione del rapporto.
  4.  Le convenzioni di cui al precedente comma possono
essere stipulate anche con organizzazioni di volontariato
che trascorsi due anni di regolare attività , acquisiscano
il diritto all' iscrizione al registro regionale di cui al
precedente art. 8.

 

 

 

 

ARTICOLO 54

 Delega o sub - delega di funzioni amministrative regionali
in materia di vigilanza
 1.  Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 55,
sono delegate agli ER le seguenti funzioni amministrative:
  a) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche per l' assistenza
di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972;
  b) la vigilanza sulle strutture socio - assistenziali soggette
all' autorizzazione al funzionamento di cui al precedente
art. 50;
  c) la vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche e private
per la protezione della maternità  e dell' infanzia di cui
alla L. 23 dicembre 1975, n. 698;
  d) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui al precedente art. 8, anche ai
fini delle verifica delle condizioni di permanenza dei requisiti
che hanno dato luogo all' iscrizione.
  2.  Ai fini dell' esercizio delle funzioni di cui al precedente
comma le istituzioni pubbliche per l' assistenza sono
tenute ad inviare per conoscenza agli ER, entro otto
giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni soggette
a controllo di merito;  ove dall' esame di dette deliberazioni
si rilevi la necessità  di adottare nei confronti
degli organi di amministrazione i provvedimenti di cui
al successivo art. 55, primo comma, lett. b), le deliberazioni
stesse sono trasmesse alla Giunta regionale per gli
adempimenti di competenza.
  3.  Le funzioni delegate ai sensi del presente articolo
sono esercitate secondo i criteri e le direttive stabilite
dal piano regionale socio - assistenziale e in conformità 
alle istruzioni eventualmente impartite dalla Giunta regionale.
  4.  Qualora gli ER non esercitino le funzioni delegate
e sub - delegate, la Giunta regionale, previa assegnazione
di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad
essi nelle attività  non adempiute.
  5.  Nel caso di grave persistente violazione delle direttive
o di inerzia continuata nell' esercizio delle attività 
delegate o sub - delegate, può  essere disposta con Legge
Regionale la revoca delle funzioni delegate e sub - delegate
anche nei confronti di un solo ente delegatario.

 

 

 

 

ARTICOLO 55

 Riserva di competenze regionali
 1.  Restano di competenza regionale le funzioni amministrative
relative a:
  a) l' erezione, il riconoscimento, la fusione, il raggruppamento,
il consorzio, le modifiche statutarie, le trasformazioni
patrimoniali, la trasformazione e l' estinzione
delle IIPPAB operanti in ambito regionale;
  b) la sospensione e lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione delle IIPPAB e la nomina del commissario
straordinario su proposta dell' autorità  di vigilanza
o d' ufficio;
  c) l' autorizzazione all' acquisto di beni immobili e all'
accettazione di donazioni, eredità  e legati da parte delle
 IIPPAB operanti in ambito regionale;
  d) le autorizzazioni in deroga alle norme di salvaguardia
di cui all' art. 2 della LR 28 dicembre 1981, n. 72.
  2.  Inoltre restano di competenza regionale le funzioni
in materia di persone giuridiche private, operanti nell'
ambito assistenziale, delegate alla Regione ai sensi degli
artt. 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
  3.  Restano di competenza regionale le funzioni di controllo
pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile,
sull' amministrazione delle persone giuridiche private
disciplinate dall' art. 12 del codice civile ed operanti
in ambito regionale nelle materie di cui all' art. 22 del
 DPR 24 luglio 1977, n. 616.
  4.  Per l' esercizio delle funzioni amministrative di competenza
regionale di cui al presente articolo si osservano
le seguenti disposizioni procedurali:
  a) i provvedimenti di cui al primo comma, lett.  a) ad
esclusione delle modifiche statutarie inerenti alla composizione
dei consigli di amministrazione e di quelle non
comportanti ampliamenti e trasformazioni dei fini istituzionali,
sono adottati con deliberazione della Giunta
regionale, sentiti i pareri della sezione territorialmente
competente dell' organo regionale di controllo e della
commissione consiliare competente per materia;
  b) i provvedimenti di cui al primo comma, lett.  b) e c),
nonchè  le modifiche statutarie diverse da quelle indicate
alla lett. a) del presente comma sono adottati con
provvedimenti della Giunta regionale;
  c) i provvedimenti di cui al primo comma lett. d) sono
adottati secondo quanto previsto dall' art. 2 della LR 28
dicembre 1981, n. 72;
  d) i provvedimenti relativi all' esercizio delle funzioni
di cui al precedente terzo comma sono adottati con
provvedimento della Giunta regionale.
  5.  Le controversie in materia di rimborso delle spese
di soccorso e assistenza di cui al secondo comma del
precedente art. 13 sono decise in via amministrativa dal
Presidente della Giunta regionale o dall' assessore competente,
se delegato;  la decisione costituisce provvedimento
definitivo.
  6.  Ai commissari straordinari, la cui nomina è  riservata
alla Regione secondo quanto previsto dal precedente
primo comma, lett. b), spetta per lo svolgimento del
mandato un' indennità  per ogni giornata di effettiva presenza
presso la sede dell' istituzione, nella misura indicata
per i componenti di organi collegiali dall' art. 2, primo
comma, dalla LR 22 novembre 1982, n. 63, escluso il limite
del numero di sedute annue ivi previsto;  ai commissari
che non risiedono nei comuni dove ha sede l' istituzione
spetta altresì  il rimborso di spese di viaggio sostenute,
nonchè  il trattamento di missione previsti dall'
art. 2, secondo comma, della suindicata Legge Regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 56

 Beni delle IIPPAB interregionali e degli enti nazionali
soppressi
 1.  I beni mobili ed immobili delle IIPPAB interregionali
e degli enti nazionali soppressi operanti in materia
assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell' art. 117
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati in proprietà 
o in uso con provvedimento della Giunta regionale
agli ER ovvero ai Comuni singoli, in ragione del livello
di esercizio delle funzioni stabilito dal piano socio -
assistenziale o dalle successive determinazioni a livello
di zona.
  2.  Per quanto attiene ai beni mobili e immobili ubicati
in altre regioni la Giunta regionale delibera, anche sulla
base di eventuali preventive intese interregionali finalizzate
alle permute, appositi progetti di utilizzo, affidando
i beni medesimi ad enti locali lombardi espressamente
individuati.
  3.  I beni di cui ai commi precedenti e i redditi netti
derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento
di attività  assistenziali;  tali beni non possono essere
alienati o trasformati senza autorizzazione della
Giunta regionale, ferma restando la destinazione dei relativi
proventi ad attività  assistenziali.
  4.  Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei
confronti dei beni di cui ai precedenti primo e secondo
comma, nonchè  dei beni trasferiti ai Comuni a seguito
dello scioglimento degli enti comunali di assistenza,
possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per
comprovati motivi e nel solo caso in cui sia soddisfatto
il fabbisogno di strutture socio - assistenziali della zona;
  l' autorizzazione è  concessa con le modalità  previste dalla
L. R. 28 dicembre 1981, n. 72.

 

 

 


 

Parte II
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 57

 Sistema socio - assistenziale
 1.  Gli obiettivi generali di cui all' art. 2 della presente
Legge vengono perseguiti attraverso un sistema integrato
ed organico di prestazioni e servizi, di carattere preventivo
e riparatorio, organizzato secondo i criteri previsti
dal successivo art. 58.
  2.  Il piano regionale socio - assistenziale fissa la tipologia,
nonchè  gli standard minimi dei servizi e delle prestazioni,
anche in relazione alla dotazione di personale e
alla qualificazione profesisonale dello stesso, e i criteri
per la distribuzione dei servizi medesimi sul territorio.
  3.  Gli ER e i Comuni assicurano l' erogazione dei servizi
e delle prestazioni mediante gestione diretta o per
convenzione.
  4. L' ER, previa intesa con gli altri ER interessati,
disciplina nel proprio regolamento di zona di cui al successivo
art. 60 le procedure per l' utilizzo dei servizi erogati
in altre zone, nei casi di assenza del servizio nella
zona di competenza, nonchè  nei casi in cui il piano regionale
preveda, a norma del precedente art. 10, lett. d),
la possibilità  per l' utente di scegliere la struttura o il
servizio entro un ambito territoriale eccedente la zona
stessa.
  5. L' ER disciplina altresì  nel regolamento di zona
suddetto, in conformità  ai criteri stabiliti dal piano regionale,
le condizioni e le procedure per l' erogazione di
rimborsi e contributi agli utenti che facciano ricorso a
servizi privati non convenzionati ai sensi del successivo
art. 62.

 

 

 

 

ARTICOLO 58

 Criteri di organizzazione e di attività 
 1.  L' organizzazione e l' attività  del sistema dei servizi
socio - assistenziali si ispirano ai seguenti criteri:
  a) generalità  dei destinatari;
  b) uguaglianza dei livelli delle prestazioni fondamentali
su tutto il territorio regionale;
  c) unitarietà  del sistema dei servizi resi in ogni ambito
territoriale, pur nella pluralità  di soggetti istituzionali
pubblici e privati concorrenti alla sua realizzazione;
  d) integrazione con il servizio sanitario e coordinamento
con tutti i servizi sociali o finalizzati allo sviluppo
sociale, in particolare nei settori previdenziale, giudiziario,
penitenziario, scolastico, culturale, di formazione
professionale, edilizio, di assetto del territorio e di sviluppo
economico;
  e) globalità  degli interventi in ciascun ambito territoriale
e polivalenza dei servizi per favorire l' integrazione
sociale degli utenti:
  f) valorizzazione ed effettiva utilizzazione, mediante
l' informazione e le necessarie e opportune misure di collegamento
alle strutture pubbliche, dell' apporto dei cittadini,
delle associazioni, delle fondazioni e di altri organismi
privati convenzionati o non, delle organizzazioni
di volontariato e delle cooperative, alla attività  socio -
assistenziale, anche con riguardo alla promozione di interventi,
prestazioni e servizi sperimentali, innovativi o rivolti
al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti;
  g) partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni
sociali del territorio alla definizione degli obiettivi e dei
programmi di intervento e controllo sociale sulle modalità 
di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;
  h) partecipazione di tutti gli operatori delle strutture
pubbliche o convenzionate, secondo le rispettive professionalità ,
alla definizione degli obiettivi e dei programmi
di intervento, anche attraverso verifiche periodiche
dei metodi e dei risultati e attraverso la diffusione della
conoscenza delle esperienze;
  i) utilizzo coordinato e programmato del personale
operante nell' insieme delle strutture pubbliche o convenzionate
in ciascun ambito territoriale, secondo le rispettive
professionalità , e continuità  nei processi di formazione
e aggiornamento di tutti gli operatori;
  l) impiego coordinato e programmato di tutte le risorse
finanziarie globalmente disponibili nei piani regionali
e locali per il complesso dei servizi e loro utilizzazione
secondo criteri di massimizzazione del rapporto tra benefici
e relativi costi, anche mediante l' impiego di tecniche
di controllo di gestione.

 

 

 

 

ARTICOLO 59

 Procedure per l' accesso alle prestazioni
 1.  Il piano regionale socio - assistenziale determina i
criteri per l' accesso alle prestazioni, anche nel rispetto
dei livelli di assistenza stabiliti dalle Leggi per particolari
categorie di utenti.
  2. L' ER definisce nel regolamento di zona di cui al
successivo art. 60, le modalità  per l' accesso ai servizi e
alle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al precedente
primo comma.
  3.  Ove non sussistono ragioni di urgenza indilazionabile,
gli aventi diritto all' assistenza a norma del precedente
art. 9, presentano richiesta di accesso ai servizi o alle
prestazioni al Sindaco del Comune di residenza o a quello
del Comune di dimora nei casi di cui alla lett. c) e d)
del suddetto articolo.
  4.  Le richieste per servizi o prestazioni, per il cui accoglimento
sussistano limiti numerici, vengono collocate
in un ordine di priorità , da comunicarsi agli interessati,
e formato in conformità  alle disposizioni previste dal regolamento
di zona, in relazione a specifici requisiti e a
correlativi punteggi.
  5.  Qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile,
il Comune in cui si manifesta lo stato di bisogno, anche
su segnalazione di qualsiasi cittadino, ha l' obbligo
di assicurare interventi di emergenza o di pronto intervento
assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità 
temporanea od erogazione di sussidi economici
straordinari.
  6.  A tal fine il Sindaco, assunte sommarie informazioni,
decide con ordinanza motivata, designando, se del
caso, la struttura e il servizio tenuti a provvedervi, anche
al di fuori dell' ambito territoriale del Comune, riservando
successivi accertamenti in ordine alla competenza
per la spesa degli interventi urgenti.
  7.  Dell' ordinanza del Sindaco viene data tempestiva
comunicazione agli ER interessati per la predisposizione
dei successivi interventi ordinari.

 

 

 

 

ARTICOLO 60

 Regolamento di zona dei servizi socio - assistenziali
 1.  L' assemblea dell' ER, su proposta del comitato di
gestione, formulata sentito il parere del comitato di
coordinamento di cui al precedente art. 15, delibera, entro
centottanta giorni dall' entrata in vigore del primo
piano regionale socio - assistenziale, il regolamento di zona
per l' organizzazione e la gestione dei servizi, sulla base
dello schema - tipo di cui al successivo terzo comma.
  2.  Il regolamento di zona, in conformità  alle indicazioni
e ai vincoli contenuti nella presente Legge e nel piano
regionale socio - assistenziale, nonchè  in conformità  alle
determinazioni assunte circa il livello di esercizio delle
funzioni socio - assistenziali a norma del precedente artº
14, definisce:
  a) la tipologia e le modalità  di erogazione delle prestazioni
e dei servizi;
  b) le modalità  delle istruttorie necessarie;
  c) le modalità  inerenti all' accertamento delle condizioni
e ai requisiti degli utenti e alla scelta degli interventi
idonei, nonchè  l' individuazione degli uffici competenti;
  d) la durata massima degli interventi d' urgenza e le
relative procedure;
  e) le modalità  della partecipazione degli utenti al costo
dei servizi;
  f) le modalità  di partecipazione e controllo sociale dei
cittadini e degli utenti in relazione alla gestione dei servizi;
  3.  La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta uno schema - tipo di regolamento
entro novanta giorni dall' entrata in vigore del piano regionale
socio - assistenziale.
  4.  Sino all' entrata in vigore del regolamento di zona,
restano ferme le modalità  di partecipazione e controllo
sociale individuate per singoli servizi dalle relative Leggi
Regionali di settore.

 

 

 

 

ARTICOLO 61

 Oneri dell' assistenza
 1.  Gli oneri che in base alle Leggi e al piano regionale
socio - assistenziale gravano sui Comuni per l' assistenza
sono a carico del Comune in cui l' avente diritto alla prestazione
è  residente o, nei casi previsti dalle lett. c) e d)
del precedente art. 9, è  dimorante nel momento in cui la
prestazione ha inizio;  qualora l' avente diritto sia ospitato
in strutture residenziali situate in un Comune diverso
gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza,
restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza
stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità .
  2.  Per particolari servizi il piano regionale può  prevedere
diversi criteri di distribuzione degli oneri relativi a
determinate prestazioni, in deroga a quanto disposto dal
precedente primo comma.

 

 

 

 

ARTICOLO 62

 Rimborso spese
 1.  Gli aventi diritto all' assistenza, sempre che sussista
lo stato di bisogno come definito dalla presente Legge,
hanno diritto a un rimborso sulle spese sostenute quando
usufruiscono di servizi privati non convenzionati,
purchè  siano previamente autorizzati e alle condizioni e
nei casi previsti dal piano regionale socio - assistenziale.
  2.  L' entità  del rimborso è  determinata dal piano regionale
socio - assistenziale.

 

 

 

 

ARTICOLO 63

 Concorso degli utenti al costo dei servizi
 1.  Gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle
proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati
in gestione diretta o per convenzione, dai Comuni e
dagli ER, secondo tariffe determinate in base al reddito
familiare di cui alla lett. a), terzo comma, del precedente
art. 12, in conformità  ai criteri e alle disposizioni
contenuti nel piano regionale socio - assistenziale e nel
regolamento di zona.
  2.  In ogni caso va riservata alla disponibilità  dell' interessato
una quota di reddito per esigenze personali la
cui misura minima è  determinata dal piano regionale
socio - assistenziale.
  3.  Il Comune su cui grava l' onere delle prestazioni ai
sensi del precedente art. 61 esercita l' azione di rivalsa
nei confronti dei soggetti obbligati.

 

 

 

 

ARTICOLO 64

 Tutela in via amministrativa
 1.  Ferma restando la tutela giurisdizionale, contro le
determinazioni assunte per l' accesso alle prestazioni e
ai servizi a norma dei precedenti artt. 57 e 59, nonchè 
contro ogni altro provvedimento adottato dal Comune o
dal comitato di gestione, gli interessati, nonchè  qualsiasi
cittadino residente nel territorio di uno dei Comuni
della zona, possono ricorrere in via amministrativa in
opposizione, per la tutela dei diritti o interessi personali
ovvero nell' interesse pubblico entro trenta giorni dalla
conoscenza delle determinazioni o dei provvedimenti
predetti.
  2.  Il ricorso può  essere motivato dalla non conformità 
del provvedimento alla Legge, al piano regionale o al regolamento
di zona ovvero da ragioni di merito.
  3.  I ricorsi sono presentati al Comune o al comitato di
gestione che si pronunciano in merito entro trenta giorni
dal ricevimento del ricorso stesso, comunicando la
decisione al ricorrente.
  4.  Contro i provvedmenti adottati dal Comune o dal
comitato di gestione a seguito dei ricorsi presentati a
norma del precedente primo comma, o nel caso di mancata
decisione dei ricorsi entro il termine di cui al comma
precedente, gli interessati possono ricorrere al presidente
della Giunta regionale.
  5.  I ricorsi di cui al comma precedente devono essere
presentati per iscritto entro trenta giorni dalla effettiva
conoscenza del provvedimento contro cui si ricorre o
dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo
comma.
  6.  Il Presidente della Giunta regionale decide, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso, comunicando
la decisione all' interessato e all' organo che ha emesso
il provvedimento impugnato.

 

 

 

 

ARTICOLO 65

 Ufficio di pubblica tutela
 1.  Presso ogni ER è  istituito l' Ufficio di pubblica tutela
avente il compito di promuovere, anche su segnalazione
di qualunque cittadino, l' intervento dei servizi di
zona, nonchè  l' adozione dei provvedimenti di tutela di
competenza dell' autorità  giudiziaria.
  2.  Il responsabile dell' Ufficio di pubblica tutela è  eletto
dalla assemblea dell' ER tra i cittadini di provata capacità 
ed esperienza, e dura in carica quanto gli organi
 dell' ER; la carica è  onoraria e gratuita, salvo rimborso
spese.
  3.  L' Ufficio si avvale per l' esercizio dei propri compiti
di personale del servizio di assistenza sociale della
 USSL o di personale comandato dagli enti locali ed
istituzionali operanti nella zona, nonchè  di personale volontario.
  4.  Gli eventuali oneri relativi al funzionamento dell'
Ufficio previsto dal presente articolo sono a carico degli
 ER.

 

 

 


 

Parte II
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
TITOLO II
INTERVENTI GENERALI E DI PREVENZIONE

 

ARTICOLO 66

 Attività  di informazione e di segretario sociale
 1.  Gli ER e i Comuni singoli svolgono attività  di informazione
e di orientamento degli utenti sui servizi e
sugli interventi socio - assistenziali, nonchè  sulle possibilità 
e modalità  di utilizzo dei medesimi.
  2.  A tal fine, gli ER organizzano nell' ambito delle
funzioni della equipe distrettuale integrata un' attività  di
segretario sociale.

 

 

 

 

ARTICOLO 67

 Educazione sanitaria e sociale
 1.  Gli ER organizzano, promuovono attività  di educazione
alla salute, intesa come benessere fisico, psichico
e sociale, tendenti a diffondere le conoscenze sui fenomeni
di disagio sociale e sulla loro prevenzione e cura e
promuovono la responsabilità  personale e familiare, forme
di autonomo soddisfacimento dei bisogni e iniziative
di solidarietà  all' interno della comunità .

 

 

 

 

ARTICOLO 68

 Prevenzione
 1.  Gli ER, nella definizione dei programmi di zona,
sulla base di quanto al riguardo contenuto nei piani regionali
socio - assistenziale e sanitario, devono uniformarsi
nell' organizzazione di interventi e servizi a criteri
e procedure che perseguano e valorizzino il momento
preventivo e, nella elaborazione di specifici programmi,
individuano lo stato di conoscenze, di rilevazione e di
studi inerenti alle cause riconducibili a fattori di rischio,
e specificano altresì  le modalità  attraverso le quali
si intende procedere alla loro eliminazione o al loro
contrasto.

 

 

 

 

ARTICOLO 69

 Attività  di promozione sociale
 1.  Gli ER e i singoli Comuni, nell' ambito delle rispettive
competenze, promuovono forme di collaborazione
volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei
servizi e allo svolgimento di altre attività  di utilità  sociale.
  2.  Gli ER e i singoli Comuni, nell' ambito delle rispettive
competenze, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni
di emarginazione, promuovono e sostengono, in
collaborazione con i soggetti di cui al precedente art. 3,
iniziative di aggregazione sociale, e favoriscono l' accesso
agevolato di giovani, anziani e altri soggetti a rischio
di emarginazione ad attività  culturali, ricreative e di
spettacolo.

 

 

 

 

ARTICOLO 70

 Interventi per garantire la fruizione dell' ambiente
 1.  Gli ER promuovono gli interventi idonei per assicurare
che gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i
mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche,
scolastiche e ricreative siano costruiti in
conformità  alla legislazione vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche e della comunicazione,
e per promuovere l' adeguamento da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate delle strutture
esistenti o in costruzione, nonchè  per assicurare la revizione
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti in
contrasto con detta legislazione.
  2.  Al fine di favorire la permanenza degli anziani e degli
handicappati nei normali ambienti di vita, gli ER e
i Comuni forniscono, anche a titolo di comodato, sussidi
tecnici e attrezzature;  gli ER e i Comuni agevolano la
fruizione dei servizi di trasporto mediante l' attivazione
di appositi servizi o la stipulazione di convenzioni tariffarie
con gli enti gestori.

 

 

 


 

Parte II
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
TITOLO III
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL
NUCLEO FAMILIARE

 

ARTICOLO 71

 Assistenza personale nell' ambito della famiglia
 1.  Gli interventi di assistenza diretti alla tutela dei
rapporti interpersonali nei settori della famiglia, della
maternità  e della paternità  responsabile, nonchè  delle
problematiche minorili, sono regolati dalle LL. 29 luglio
1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e 4 maggio 1983, nº
1984, nonchè  dalle Leggi Regionali attuative.
  2.  Per tali attività  gli ER si avvalgono dei consultori
pubblici e privati a norma della LR 6 settembre 1976,
n. 44.

 

 

 

 

ARTICOLO 72

 Assistenza economica
 1.  Gli interventi di assistenza economica sono diretti
ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse
sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di
emergenza.
  2.  I piani regionali socio - assistenziali fissano i criteri
generali per l' attuazione degli interventi, con particolare
riguardo alla graduale omogeneizzazione degli interventi
medesimi a livello regionale.
  3.  Il regolamento dei servizi di zona di cui al precedente
art. 60 stabilisce i criteri e le modalità  di erogazione
dei servizi, anche con riferimento alle procedure di urgenza
previste dalle disposizioni statali vigenti in materia.
  4.  Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere
erogati nei confronti dei soli soggetti di cui alle lett.  a),
b) e c) del precedente art. 9, limitatamente al tempo in
cui permanga lo stato di bisogno, e devono comunque
essere coordinati con le altre forme di intervento a favore
del singolo o del nucleo familiare.
  5.  Gli interventi di urgenza possono essere erogati a
favore di tutti i soggetti di cui al precedente art. 9, allo
scopo di fornire immediatamente e per un tempo limitato
i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali
di vita.
  6.  Possono essere altresì  previsti interventi di assistenza
economica finalizzati al soddisfacimento di specifici
bisogni.
  7.  Può  essere disposta l' erogazione di sussidi, nella
misura definita dal piano regionale socio - assistenziale, a
favore di lavoratori già  residenti ed emigrati all' estero,
di ridotte capacità  economiche e rientrati definitivamente
nel territorio regionale, limitatamente al periodo
in cui tali soggetti sono in attesa di occupazione o di
pensione, e comunque per non oltre sei mesi dalla data
del rimpatrio.
  8.  Possono essere altresì  corrisposte sovvenzioni
straordinarie in casi di emergenza a favore di familiari
residenti di lavoratori emigrati, nonchè  contributi sulle
spese per la traslazione ai paesi di origine di salme di
lavoratori e loro familiari deceduti all' estero;  si intendono
per familiari le persone conviventi a carico, per le
quali spettano gli assegni familiari.

 

 

 

 

ARTICOLO 73

 Assistenza domiciliare
 1.  L' assistenza domiciliare è  costituita dal complesso
di prestazioni di natura socio - assistenziale e sanitaria
prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati
e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a
rischi di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza
nel normale ambiente di vita e di ridurre le
esigenze di ricorso a strutture residenziali.
  2.  Le prestazioni socio - assistenziali consistono in attività 
di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri
interventi connessi alla vita quotidiana, in attività  minute
di segreteria e più  in generale in ogni attività  diretta
al sostegno della personalità .
  3.  Il servizio può  essere integrato con prestazioni di tipo
educativo, in particolare a favore di soggetti minori
o handicappati.
  4.  Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate
in forma integrata con quelle socio - assistenziali, sono
assicurate dai competenti servizi della USSL e i relativi
oneri fanno carico al fondo sanitario.
  5.  Il servizio di assistenza domiciliare può  assicurare
la sostituzione della famiglia in casi di necessità  o di urgenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 74

 Assistenza abitativa - alloggi protetti
 1.  Per concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi
dei soggetti e delle categorie socialmente più  deboli,
gli ER promuovono interventi per l' assegnazione, tenuto
conto delle condizioni economiche dei beneficiari, ad
anziani ed a nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati,
di:
  a) alloggi disponibili da parte di enti pubblici, esclusi
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo
quanto disposto dall' art. 1, quinto comma, della LR 5
dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni;
  b) alloggi oggetto dei bandi speciali di cui all' art. 3,
settimo comma della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive
modificazioni, nonchè  d' alloggi di cui alle quote
di riserva previste dall' art. 10 della suddetta Legge Regionale;
  c) alloggi disponibili a seguito di autorizzazioni a trasformazioni
o riconversioni patrimoniali dei beni delle
 IIPPAB.
  2.  Gli ER promuovono altresì  interventi per:
  a) la realizzazione, nell' ambito di programmi di edilizia
pubblica, di mini - alloggi da destinare a soggetti in
condizioni di svantaggio;
  b) la realizzazine di alloggi protetti, destinati a soggetti
parzialmente non autosufficienti, costituiti da unità 
abitative strutturalmente collegate a servizi di assistenza
continua di carattere sanitario e assistenziale;  le
singole unità  di alloggio devono essere preferibilmente
riunite a blocchi o comunque tra loro vicine;
  c) il miglioramento delle condizioni di alloggi abitati
da anziani o handicappati, mediante interventi diretti o
concessione di contributi per opere di manutenzione, risanamento
e adeguamento alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione di barriere architettoniche;
  d) la concessione di contributi per il pagamento dei
canoni di locazione, delle spese di ordinaria manutenzione,
dei canoni di utenza telefonica e degli altri servizi
pubblici fondamentali, anche ad integrazione degli interventi
di cui alle norme del Titolo III della L. 27 luglio
1978, n. 392 e di cui al fondo sociale previsto dall' art. 31
della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni,
nonchè  per i casi non considerati dalle suindicate
normative;
  e) la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali
e transitorie non altrimenti risolvibili.

 

 

 

 

ARTICOLO 75

 Case - albergo e di soggiorno
 1.  Per i fini di cui al precedente art. 74, nonchè  per
soddisfare esigenze di socializzazione di persone in condizione
di auto - sufficienza psicofisica, gli ER promuovono
la realizzazione e la gestione di case - albergo e di
case di soggiorno.
  2.  Le case - albergo forniscono servizi di carattere alberghiero,
servizi generali, di lavanderia, di bagno assistito
e dieta, nonchè  servizi di socializzazione.
  3.  Per altri servizi possono collegarsi ai centri diurni
di cui al successivo art. 77;  possono altresì  essere sede
di servizi sociali e sanitari per la generalità  degli utenti.
  4.  Le case di soggiorno forniscono servizi analoghi per
periodi determinati in località  climatiche.

 

 

 

 

ARTICOLO 76

 Asili - nido
 1.  L' asilo - nido integra la funzione educativa ed assistenziale
della famiglia, concorrendo ad un equilibrato
sviluppo psico - fisico del bambino da zero a tre anni ed
alla sua socializzazione, nonchè  concorrendo alla prevenzione
soprattutto in direzione delle situazioni di vita
familiari problematiche;
  2.  Le strutture e i servizi dell' asilo - nido possono essere
utilizzati per altre esigenze presenti nel territorio,
con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia.
  3.  L' asilo - nido è  aperto ai bambini prioritariamente
residenti nell' area di utenza determinata dal regolamento
di zona di cui al precedente art. 60.
  4.  Il piano regionale socio - assistenziale stabilisce i limiti
massimi e minimi di recettività  degli asili - nido.
  5.  Il micro - nido è  una struttura istituita nelle località 
ove il numero di potenziali utenti sia inferiore al minimo
stabilito dal piano, e aggregata a scuole materne o
primarie ovvero ad altre strutture idonee adibite a servizi
per l' infanzia;  il micro - nido si avvale dei servizi e del
personale della struttura cui è  aggregato, in base a convenzioni
stipulate fra l' ER e l' ente gestore della struttura
medesima.

 

 

 

 

ARTICOLO 77

 Centri diurni e centri socio - educativi
 1.  I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo
aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere
integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione,
assicurando servizi specialistici adeguati alle esigenze
dei singoli gruppi di utenti.
  2.  Il centro diurno è  una struttura di sostegno e di
socializzazione rivolta alla generalità  degli utenti ed in
particolare agli anziani, ai minori, agli handicappati ed
ai soggetti a rischio di emarginazione, e costituisce punto
d' appoggio dell' assistenza domiciliare e di incontro
per la vita di relazione di tutti i cittadini.
  3.  I centri diurni si distinguono in:
  a) centri socio - educativi per handicappati, che accolgono
senza limiti di età  soggetti che presentino notevole
compromissione dell' autonomia delle funzioni elementari,
abbisognino di una specifica e continua assistenza
e non possano essere utilmente inseriti nel normale ambiente
lavorativo;  il centro socio - educativo ha come
obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile
e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva
di una progressiva e costante socializzazione;
  b) centri educativo - assistenziali a semi - internato per
minori in età  scolare;
  c) centri di aggregazione giovanile presso i quali vengono
svolte o coordinate attività  sociali, educative, culturali,
ricreative e sportive;
  d) centri diurni per anziani che forniscono servizi di
assistenza a carattere integrativo e di sostegno della vita
domestica e di relazione.
  4.  I centri diurni possono comprendere servizi ed attività 
di ristoro e di segretariato sociale.
  5.  I centri possono essere collegati e integrati con servizi
a carattere sanitario e culturale e svolgere attività 
di avviamento a servizi o presidi di cura o di istruzione.
  6.  Nei centri debbono essere previsti, in relazione alla
loro tipologia, attività  di terapia riabilitativa, nonchè  attività 
di apprendimento, espressione, manipolazione e
lavoro artigianale, realizzando, anche con la collaborazione
delle fomre di volontariato, forme di autogestione
o di associazionismo per la produzione di beni e servizi.
  7.  L' ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare
l' integrazione con la rete delle strutture e dei servizi
socio - sanitari del territorio.

 

 

 

 

ARTICOLO 78

 Servizi di vacanza
 1.  I servizi di vacanza possono consistere in:
  a) soggiorni climatici per anziani o minori, di età  compresa
tra i cinque e i diciotto anni, anche funzionalmente
integrati con soggiorni di vacanza per nuclei familiari;
  b) campeggi per minori dai tredici ai diciotto anni, anche
funzionalmente integrati con strutture fisse di soggiorno;
  c) centri ricreativi per minori funzionanti nei luoghi di
residenza durante i periodi di vacanza scolastica.
  2.  I servizi di vacanza devono essere dotati di personale
idoneo ad assicurare l' assistenza sociale e sanitaria e
l' organizzazione di attività  ricreative e di tempo libero,
garantendo la dotazione di attrezzature e di personale
qualificato per i soggetti affetti da menomazioni fisiche
e psichiche.
  3.  Nei soggiorni di vacanza e nei centri ricreativi possono
essere accolti anche bambini di età  inferiore ai cinque
anni quando si possa disporre di una idonea dotazione
di attrezzaure e di personale.
  4.  Il limite di età  di anni diciotto non si applica quando
si tratti di iniziative di vacanza rivolte a soggetti affetti
da menomazioni fisiche, psichiche e/ o sensoriali.

 

 

 

 

ARTICOLO 79

 Interventi per l' inserimento sociale e lavorativo
 1.  Gli ER e i singoli Comuni nell' ambito delle rispettive
competenze promuovono, coordinandosi con le istituzioni
statali e regionali competenti, gli interventi in
materia di servizi alla persona e, in particolare, di diritto
allo studio, di formazione e di orientamento professionale,
di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di
cultura, di sport e di tempo libero, al fine di favorire la
permanenza o l' inserimento nel proprio ambiente sociale
e lavorativo dei soggetti handicappati o comunque
esposti a rischio di emarginazione.
  2.  A tal fine, gli stessi soggetti di cui al comma precedente
possono erogare contributi alle imprese e alle cooperative
per l' adeguamento degli ambienti e degli strumenti
di lavoro, nonchè  assumere, in collaborazione con
le imprese e le stesse cooperative, ogni altra iniziativa di
sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli
oneri sociali.
  3.  Le imprese artigiane e le cooperative di produzione
in cui almeno il 10% degli addetti o dei soci siano handicappati
sono ammesse con priorità  alle agevolazioni
previste dalle Leggi Regionali concernenti i rispettivi
settori.
  4.  Sono delegate ai Comuni, che le esercitano in conformità 
alle prescrizioni del piano regionale socio - assistenziale,
le funzioni regionali in materia di predisposizione
di strumenti e di attrezzature per facilitare l' avviamento
al lavoro dei minorati della vista.
  5.  Le spese sostenute dai Comuni per gli interventi di
cui al comma precedente, sono rimborsate dalla Regione;
  al rimborso provvede il Presidente della Giunta regionale,
o l' assessore competente, se delegato, con proprio
decreto entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione relativa.

 

 

 


 

Parte II
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
TITOLO IV
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

 

ARTICOLO 80

 Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con
l' autorità  giudiziaria
 1.  L' assistenza ai minori nei rapporti con l' autorità 
giudiziaria si attua mediante:
  a) la segnalazione all' autorità  giudiziaria dei casi di
abbandono o di maltrattamento di minori o di cattivo
esercizio della potestà  parentale sotto il profilo materiale
e morale, di disadattamento di minori, nonchè  di ogni
altra situazione che possa risultare pregiudizievole per
i diritti e gli interessi dei minori;
  b) la vigilanza sull' adempimento degli obblighi di segnalazione
dei casi di affidamento di minori ad estranei,
ai sensi dell' art. 9, sesto e settimo comma, della L. 4
maggio 1983, n. 184, nonchè  degli obblighi di cui al
quarto comma dello stesso art. 9 della citata Legge;
  c) lo svolgimento, su richiesta dell' autorità  giudiziaria,
delle indagini e degli accertamenti di ordine psicologico
e sociale necessari ai fini dell' autorizzazione al matrimonio
di minori, dell' affidamento della prole nei casi
di separazione dei coniugi e di scioglimento o dichiarazione
di nullità  del matrimonio, delle determinazioni in
ordine all' esercizio della potestà  dei genitori, alle pronunce
di decadenza della potestà  dei genitori o di reintegrazione
in essa, ai provvedimeni da adottare nei casi
di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, e ad ogni
altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione;
  d) la collaborazione con l' autorità  giudiziaria, relativamente
alle indagini ed algi accertamenti da essa richiesti,
e la promozione ed attuazione delle misure e delle
attività  inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione
dello stato di adottabilità , dell' affidamento preadottivo
e dell' adozione, ai sensi del titolo II della L. 4 maggio
1983, n. 184;
  e) l' assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati
dai provvedimenti dell' autorità  giudiziaria, ivi
comprese le prestazioni specifiche di ordine psico - terapeutico,
e le attività  di sostegno alla famiglia di origine
o agli affidatari.
  2.  Il Sindaco adotta i provvedimenti urgenti di cui all'
art. 403 del codice civile a favore di minori moralmente
o materialmente abbandonati, avvalendosi dei servizi
disciplinati dalla presente Legge.
  3.  L' assistenza agli adulti incapaci nei cui confronti
sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione
è  attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione
con l' autorità  giudiziaria, ove richiesta.

 

 

 

 

ARTICOLO 81

 Affidamento familiare
 1.  L' affidamento familiare di minori, persone anziane,
handicappate o comunque totalmente o parzialmente
non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente
assistite nell' ambito della famiglia di appartenenza,
può  essere disposto presso famiglie o persone
singole o comunità  di tipo familiare che siano riconosciute
idonee alla loro accoglienza.
  2.  L' affidamento è  disposto in prevalenza in favore di
minori la cui famiglia sia anche temporaneamente impossibilitata
o inidonea a provvedere alla loro educazione
e istruzione.
  3.  L' affidamento è  disposto con il consenso dell' interessato
o di chi esercita la tutela.
  4.  Di norma, a ogni affidatario non possono essere affidate
più  di due persone.

 

 

 

 

ARTICOLO 82

 Affidamento familiare dei minori
 1.  L' assistenza inerente all' affidamento familiare dei
minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
idoneo, a norma dell' art. 4 della L. 4 maggio 1980, nº
184, si attua mediante:
  a) la promozione dell' affidamento;
  b) la selezione e la preparazione degli affidatari, nonchè 
la raccolta dei dati inerenti alle famiglie o persone
disponibili all' affidamento in relazione all' età , al numero,
alle problematiche dei soggetti da affidare, alla possibilità 
di accoglienza ed alla presumibile durata dell' affidamento;
  c) le prescrizioni agli affidatari e l' attività  di assistenza
tecnica e di appoggio agli stessi;
  d) la cura del collegamento fra famiglia d' origine e affidatari,
la prevenzione e la soluzione di conflitti, l' appoggio
alla famiglia di origine, anche in vista della possibilità 
di ritorno del minore in essa;
  e) la stipulazione di polizze assicurative che garantiscano
gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortuni e
di responsabilità  civile per danni in relazione a fatti
commessi dall' affidato nel corso dell' affidamento;
  f) la determinazione dell' entità  dei contributi da corrispondere
agli affidatari per il mantenimento degli affidati;
  g) la vigilanza durante l' affidamento, tenendo informata
l' autorità  giudiziaria competente.
  2.  Di norma, ad ogni affidatario singolo o famiglia affidataria
non possono essere affidati più  di due minori,
salvo che non si tratti di soggetti provenienti dallo stesso
nucleo familiare.
  3.  La scelta degli affidatari è  effettuata promuovendo
incontri individuali, visite domiciliari e incontri con altra
famiglie o persone che abbiano già  esperienza di affidamento.

 

 

 

 

ARTICOLO 83

 Centri di pronto intervento
 1.  I centri di pronto intervento assicurano, in attesa
della individuazione degli interventi più  adeguati, il
soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento
e di altri bisogni primari a favore di minori o di
soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia
o non possano comunque ricevere in essa adeguata
assistenza.
  2.  I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni
dei piani regionali socio - assistenziali, senza limitazione
di età , sesso o condizioni personali.

 

 

 

 

ARTICOLO 84

 Servizi residenziali e di comunità 
 1.  Per far fronte alle esigenze di soggetti in condizioni
di non autosufficienza o di emarginazione che abbisognino
di prolungati periodi di interventi sostitutivi della
famiglia, l' ER organizza e promuove servizi residenziali
e di comunità  dotati di idonee strutture residenziali e
di operatori forniti della necessaria professionalità .
  2.  I servizi devono realizzare forme di trattamento finalizzate
al recupero e al reinserimento sociale degli
utenti;  nel caso di minori o di incapaci, la scelta dello
specifico servizio di comunità  presso cui ospitarli è  effettuato
con la collaborazione della famiglia o di chi
esercita poteri tutelari, nonchè , ove del caso, della competente
autorità  giudiziaria.
  3.  I servizi sono collocati sul territorio in relazione ai
parametri di fabbisogno indicati dai piani regionali socio -
assistenziali e in modo tale da favorire l' inserimento
sociale degli utenti e l' utilizzo da parte di essi dei servizi
scolastici, ricreativi, sportivi e culturali del territorio;  i
servizi sono integrati funzionalmente, se del caso, con
centri diurni di cui al precedente art. 77.
  4.  L' organizzazione dei servizi si uniforma ai seguenti
criteri:
  a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell' attività 
per garantire la continuità  dei rapporti familiari;
  b) possibilità  di frequenti rientri in famiglia degli
utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità 
o di inopportunità  valutate dalla autorità 
giudiziaria o dai competenti servizi della zona;
  c) apertura dell' ambiente esterno in modo da favorire
la socializzazione e la normale vita di relazione degli
utenti;
  d) possibilità  di articolazione in gruppi autonomi nei
casi di convivenze più  numerose.
  5.  Nell' ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
piano regionale individua in particolare:
  a) comunità  alloggio;
  b) istituti educativo - assistenziali per minori;
  c) centri residenziali per handicappati gravi;
  d) strutture protette per anziani non autosufficienti;
  e) case di riposo per anziani.

 

 

 

 

ARTICOLO 85

 Comunità  alloggio
 1.  Le comunità  alloggio accolgono, nell' ambito di normali
strutture abitative e con la presenza di operatori
professionali, gruppi limitati di persone appartenenti a
determinate fasce di età  e caratterizzate da specifiche
condizioni di difficoltà  di rapporti, di devianza o di
emarginazione.
  2.  I piani regionali socio - assistenziali individuano le
diverse tipologie di comunità  alloggio, in rapporto alle
categorie di utenti e alle loro caratteristiche, ne definiscono
gli standard strutturali e organizzativi, e indicano
le eventuali esigenze di apporti specialistici degli altri
servizi sanitari e sociali.

 

 

 

 

ARTICOLO 86

 Istituti educativo - assistenziali per minori
 1.  Gli istituti educativo - assistenziali per minori provvedono
al mantenimento e all' educazione di minori privi
di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione
dell' autorità  giudiziaria, o a cui comunque la famiglia
medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente
al tempo in cui permane tale impossibilità .
  2.  I piani regionali socio - assistenziali individuano i tipi
di istituti in relazione alle specifiche situazioni personali
dei minori utenti;  i piani definiscono altresì  i relativi
standard organizzativi e strutturali.
  3.  Gli istituti possono ospitare minori di sesso ed età 
differenti, anche handicappati, salvaguardando, per
quanto possibile, la convivenza di minori legati da rapporto
di parentela.

 

 

 

 

ARTICOLO 87

 Case di riposo
 1.  Le case di riposo ospitano, per libera scelta degli interessati
o, in caso di accertata impossibilità  di ricorso
ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza
nel proprio domicilio, anziani in condizioni di
parziale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle
normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici
di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e
ricreativo, nonchè  prestazioni sanitarie dirette a migliorare
o recuperare l' autosufficienza.
  2.  Qualora si verifichino situazioni di grave non autosufficienza
per cause sopravvenute durante il ricovero,
l' assistenza e la cura possono avere luogo nella casa di
riposo stessa qualora questa sia dotata di apposito reparto
protetto, salvo che esigenze di carattere sanitario
obiettivamente accertate non richiedano il ricorso a soluzioni
diverse.
  3.  I piani regionali socio - assistenziali definiscono le
tipologie e gli standard delle case di riposo e i rispettivi
bacini di utenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 88

 Centri residenziali per handicappati gravi
 1.  I centri residenziali per handicappati ospitano soggetti
portatori di handicap grave, impossibilitati in via
temporanea o permanente a rimanere nel proprio nucleo
familiare.
  2.  L' accoglimento degli ospiti è  disposto su diagnosi
certificata a una equipe multidisciplinare di zona, in relazione
alle condizioni psicofisiche del soggetto, con il
consenso dell' interessato o di chi esercita la potestà  parentale
o la tutela.
  3.  Il centro residenziale deve avere le caratteristiche
di struttura protetta per la notte;  deve essere organizzato
in modo da garantire prestazioni sanitarie e riabilitative
e ogni opportuna misura di sostegno psicologico,
nonchè  attività  elementari di socializzazione.
  4.  Il centro residenziale può  prevedere una quota di
posti - letto a disposizione per interventi di emergenza.
  5.  I piani regionali socio - assistenziali definiscono gli
standard organizzativi e strutturali dei centri.

 

 

 

 

ARTICOLO 89

 Strutture protette
 1.  Le strutture protette accolgono soggetti anziani affetti
da gravi deficit, tali da non consentire il compimento
di atti e attività  elementari, nei casi in cui la famiglia
o altri servizi non possono adeguatamente provvedere.
  2.  L' acoglimento viene disposto previa diagnosi certificata
da un' equipe multidisciplinare di zona, in relazione
alle condizioni psicofisiche degli stessi e la situazione
familiare e socio - ambientale.
  3.  I piani regionali socio - assistenziali definiscono gli
standard organizzativi e strutturali delle strutture protette
e i relativi bacini di utenza.
  4.  Le strutture protette possono anche essere realizzate
come appositi reparti protetti nell' ambito delle case
di riposo, secondo le indicazioni dei piani regionali.

 

 

 


 

Parte II
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ARTICOLO 90

 Abrogazione di norme preesistenti
 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge sono abrogate le seguenti norme:

 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge sono abrogate le seguenti norme:
  a) LR 14 luglio 1972, n. 20 e LR 1º dicembre 1973
n. 51 << Integrazione e modifiche alla LR 14 luglio 1972,
n. 20, recante norme per la determinazione delle competenze
degli organi regionali per l' esercizio delle funzioni
amministrative in materia di beneficenza pubblica >>;

 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS
 b) LR 9 marzo 1978, n. 23 << Norme sullo scioglimento
degli ECA >>;

 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS
 c) LR 10 marzo 1978, n. 28 << Norme di attuazione degli
art. 23, 25 e 118 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 >>;

 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS
 d) art. 7, primo comma della LR 5 aprile 1980, n. 35.

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
  a) LR 1º dicembre 1973, n. 50 << Procedure provvisorie
per interventi di sostegno finanziario a favore di enti,
istituzioni ed organizzazioni assistenziali, nell' ambito
delle funzioni amministrative di beneficenza pubblica
trasferite dallo Stato con DPR 15 gennaio 1972, n. 9 >> e
successive integrazioni e modifiche;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 b) LR 3 aprile 1974, n. 16 << Interventi per l' assistenza
alle persone anziane >> e successive integrazioni e modifiche;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 c) LR 3 settembre 1974, n. 56 << Norme relative al servizio
sociale per i soggiorni di vacanza dei minori >>;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 d) LR 8 giugno 1979, n. 31 << Fondo di solidarietà  in
favore di privati cittadini danneggiati in conseguenza
della collaborazione prestata alla Magistratura e alle
forze dell' ordine nella lotta alla criminalità  >> e successive
modifiche e integrazioni;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 e) LR 25 agosto 1979, n. 45 << Norme transitorie per favorire
il trasferimento di risorse ai Comuni o loro consorzi
in materia di servizi sociali >> e successive integrazioni
e modifiche;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 f) LR 18 gennaio 1980, n. 8 << Fondo di solidarietà  in
favore di cittadini vittime di atti di terrorismo >> e successive
modifiche e integrazioni;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 g) LR 28 gennaio 1980, n. 10 << Interventi regionali in
materia di salute ed integrità  fisica dei lavoratori e di
promozione culturale ricreativa e assistenziale >>;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 h) LR 17 maggio 1980, n. 57 << Disposizioni di attuazione
delle Leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre
1977, n. 891, in materia di asili nido >>;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 i) LR 7 giugno 1980, n. 76 << Promozione di servizi sociali
a favore di soggetti handicappati >>;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 l) LR 3 febbraio 1983, n. 11 << Piano pluriennale delle
opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture
socio - assistenziali >>;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 m) l' art. 1, quarto comma, lett. a) e quinto comma della
 LR 27 giugno 1983, n. 51;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 n) l' art. 5, terzo comma, della LR 21 luglio 1979, n. 36;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 o) gli artt. 2, lett. B), e 9, secondo comma, della
 LR 10 giugno 1981, n. 31;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 p) gli artt. 9, secondo comma, e 31, quarto comma, della
 LR 22 novembre 1982, n. 65;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 q) il sesto comma, lett. b) ed il settimo comma dell' articolo
unico della LR 14 dicembre 1983, n. 101;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 r) gli artt. 8, primo comma, punto 2), 30, quinto comma,
e 31, secondo comma, della LR 25 ottobre 1984, nº
56;

 2.  A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le
seguenti norme:
OMISSIS
 s) all' art. 26, primo comma, della LR 14 settembre
1983, n. 73, dopo le parole << di parte corrente >> sono soppresse
le parole << a favore di soggetti handicappati >>.

 3.  In deroga a quanto disposto dal precedente secondo
comma, sino alla emanazione di nuovi standard edilizi e
criteri tecnico - organizzativi, ai sensi del precedente artº
33, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli
dal 3 al 16 e dal 18 al 23 della LR 3 settembre 1974, nº
56 << Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di
vacanza dei minori >> e successive modifiche ed integrazioni.
  4.  In deroga a quanto disposto dal precedente secondo
comma, sino all' emanazione di nuovi standard edilizi e
criteri tecnico - organizzativi ai sensi del precedente artº
33, e sino all' entrata in vigore dei regolamenti di zona di
cui all' art. 60, restano altresì  in vigore le disposizioni di
cui agli artt. 14, 15, 16, 17, salvo il terzo comma, 18, 19,
21, 22, 23, 24 e 25, salvo il primo, secondo e terzo comma,
26, 27 e 28, della LR 17 maggio 1980, n. 57 << Disposizioni
di attuazione delle Leggi 6 dicembre 1971, nº
1044 e 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili -
nido >>.
  5.  In deroga a quanto disposto dal precedente secondo
comma, sino all' emanazione di nuovi standard edilizi e
criteri tecnico - organizzativi ai sensi del precedente artº
33, e sino all' entrata in vigore dei regolamenti di zona di
cui all' art. 60, restano altresì  in vigore le disposizioni di
cui agli artt. 8, 10, 11, 12, 13 e 148 della LR 7 giugno
1980, n. 76 << Promozione di servizi sociali a favore di
soggetti handicappati >>.
  6.  Conservano efficacia gli atti amministrativi, i provvedimenti,
gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati
ed adottati entro l' esercizio finanziario 1985 ai
sensi delle Leggi Regionali di cui al precedente secondo
comma, ed è  autorizzata l' iscrizione nei bilanci regionali,
ai sensi della normativa vigente, di oneri ad obbligazioni
pregresse derivanti da contributi in annualità  conseguenti
alle autorizzazioni di spesa disposte dalle Leggi
Regionali di cui all' art. 29, primo comma, della LR 25
ottobre 1984, n. 56.

 

 

 

 

ARTICOLO 91

 Disposizioni transitorie per il personale regionale
assegnato ai Comuni o all' ER.
 1.  Il personale di assistenza - sociale inquadrato nei
ruoli regionali già  assegnato ai Comuni o all' ER può 
chiedere il trasferimento all' ER stesso entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
  2.  A tale personale si applica quanto previsto dal quarto
comma del precedente art. 27.

 

 

 

 

ARTICOLO 92

 Disposizioni transitorie per l' approvazione del primo
programma di zona
 1.  Per l' approvazione del primo programma di zona il
termine di cui al quarto comma del precedente art. 34 si
intende stabilito in centottanta giorni dalla pubblicazione
del primo piano regionale socio - assistenziale.
  2.  In sede di prima applicazione della presente Legge
e comunque non oltre l' esercizio successivo a quello dell'
approvazione del primo piano regionale socio - assistenziale
in deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 42
e 43, il Consiglio regionale delibera criteri e direttive
per il riparto del fondo regionale per i servizi socio -
assistenziali destinato alle spese correnti.
  3.  Al conseguente riparto di detto fondo provvede la
Giunta regionale con apposito provvedimento sentita la
competente commissione consiliare, tenuto conto delle
rendicontazioni rassegnate dai singoli ER e da ciascun
ente gestore dei servizi circa l' utilizzo dei fondi ottenuti
per l' esercizio precedente, nonchè  delle prospettive per
lo sviluppo dei servizi stessi.

 

 

 

 

ARTICOLO 93

 Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni al
funzionamento e di determinazione del reddito familiare
per l' accesso alle prestazioni
 1.  In mancanza del piano regionale socio - assistenziale,
i requisiti minimi ambientali, funzionali ed organizzativi
in base ai quali è  rilasciata l' autorizzazione al funzionamento
di cui al precedente art. 50, sono determinati in
via transitoria, con provvedimenti del Consiglio regionale
su proposta della Giunta regionale, fatti salvi i requisiti
già  fissati da precedenti Leggi di settore quali, in
particolare, la LR 17 maggio 1980, n. 57, la LR 3
settembre 1974, n. 56 e la LR 7 giugno 1980, n. 76.
  2.  La gestione di strutture già  funzionanti alla data di
entrata in vigore della presente Legge e non autorizzate,
può  essere proseguita provvisoriamente, purchè  entro
dodici mesi dalla medesima data venga presentata richiesta
di autorizzazione.
  3.  L' autorizzazione al funzionamento delle strutture di
cui al comma precedente può  essere rilasciata anche in
deroga ai requisiti minimi fissati, stabilendo un termine
massimo per l' adeguamento non superiore a tre anni.
  4.  I provvedimenti di riconoscimento di idoneità  al
funzionamento già  rilasciati agli asili - nido e alle strutture
similari di natura privata nel rispetto di quanto previsto
dall' art. 29 della LR 17 maggio 1980, n. 57 e dalla
deliberazione del Consiglio regionale III/ 289 del 28 maggio
1981, sostituiscono le autorizzazioni al funzionamento
di cui al precedente art. 50.
  5.  In carenza del piano regionale socio - assistenziale, i
criteri per la determinazione dell' insufficienza del reddito
familiare quale elemento per l' individuazione dello
stato di bisogno di cui al terzo comma, lett. a) del precedente
art. 12 sono definiti in via transitoria dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta entro sei mesi
dall' entrata in vigore della presente Legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 94

 Servizi gestiti dalle Comunità  montane e dai consorzi
comunali
 1.  Dalla data di entrata in vigore del piano regionale
socio - assistenziale, nelle zone nel cui ambito territoriale
siano ricomprese una o più  Comunità  montane, è  trasferita
 all' ER la gestione dei servizi socio - assistenziali
già  affidati dai Comuni a Comunità  montane diverse
 dall' ER medesimo.
  2.  La deliberazione di cui al precedente art. 14 potrà 
prevedere che le Comunità  montane continuino a gestire
i servizi suindicati, tenuto conto dei criteri previsti dal
secondo comma, lettera a), dello stesso articolo 14.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche nei casi di servizi gestiti da parte di consorzi
fra Comuni.

 

 

 

 

ARTICOLO 95

 Sostituzione dei comitati amministrativi ex ECA.
 1.  In attesa della Legge statale di riforma della pubblica
assistenza, i comitati amministrativi dei disciolti
 ECA in carica alla data dell' entrata in vigore della LR
9 marzo 1978, n. 23 e da questa prorogati per provvedere
all' amministrazione delle relative IIPPAB concentrate
o amministrate, cessano dall' esercizio delle loro
funzioni e sono sostituiti da collegi commissariali eletti
secondo quanto previsto dai successivi commi.
  2.  Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente Legge, i consigli comunali interessati
deliberano la nomina dei componenti dei collegi
commissariali di cui al comma precedente, nell' osservanza
delle norme già  vigenti per la composizione e l' elezione
dei comitati amministrativi dei disciolti ECA.
  3.  Per le nomine di detti collegi si applicano le disposizioni
in materia di ineleggibilità  e incompatibilità  di cui
agli artt. 10, 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè 
all' art. 3, primo comma, della L. 23 aprile 1981, nº
154.
  4.  L' insediamento dei collegi commissariali e il passaggio
di consegne dagli attuali componenti in carica
deve avere luogo entro il trentesimo giorno successivo
alla data di esecutività  delle deliberazioni di nomina.
  5.  I collegi commissariali di cui al presente articolo
conservano le funzioni esercitate dai comitati amministrativi
dei disciolti ECA ai sensi dell' art. 6, primo
comma, della LR 9 marzo 1978, n. 23, limitatamente all'
amministrazione delle relative IIPPAB concentrate o
amministrate.
  6.  I Comuni e i collegi commissariali sono tenuti ad inviare,
entro otto giorni dalla loro adozione, alla Giunta
regionale ed agli ER cui spettano le funzioni di vigilanza
previste dalla lettera a), primo comma, del precedente
art. 54, copia delle deliberazioni di nomina e comunicazione
dell' avvenuto insediamento dei collegi stessi.
  7.  Nel caso in cui le nomine e l' insediamento dei componenti
dei collegi commissariali non siano stati effettuati
entro i termini previsti dai precedenti secondo e
quarto comma, la Giunta regionale provvede, previa diffida,
alla nomina di un commissario temporaneo delle
istituzioni concentrate o amministrate, dandone comunicazione
agli ER di cui al comma precedente.

 

 

 

 

ARTICOLO 96

 Norme transitorie per l' assistenza ai minori e agli incapaci,
nonchè  per l' affidamento familiare
 1.  Fino a quando non sarà  assunta la deliberazione di
cui al precedente art. 14, le funzioni previste dai precedenti
artt. 80, 81 e 82 sono esercitate dagli ER.
  2.  In deroga a quanto previsto dal comma precedente,
qualora le suddette funzioni siano già  adeguatamente
assicurate da parte di singoli Comuni, il comitato di gestione,
sentito il comitato di coordinamento di cui al
precedente art. 15, può  disporre che il loro esercizio sia
mantenuto a livello comunale, dandone comunicazione
all' autorità  giudiziaria competente.

 

 

 

 

ARTICOLO 97

 Norma finanziaria
 1.  Per le finalità  previste dalla presente Legge è  istituito,
a decorrere dall' esercizio finanziario 1986, il << fondo
regionale per il finanziamento dei servizi socio - assistenziali >>
per:
  1) attività  socio - assistenziali di parte corrente per l'
adempimento di funzioni normali;
  2) attività , di cui al precedente art. 79 - quarto comma
- delegate ai Comuni in materia di avviamento al
lavoro dei minorati della vista;
  3) interventi in capitale per l' adempimento di funzioni
normali realizzati nel campo socio - assistenziale;
  4) attività  socio - assistenziali di parte corrente per programmi
di sviluppo;
  5) interventi in capitale per programmi di sviluppo
realizzati nel campo socio - assistenziale;
  6) spese di investimento in capitale per programmi di
sviluppo per la ristrutturazione di immobili di proprietà 
regionale di cui al precedente art. 47 - terzo comma;
  7) spese di parte corrente per l' adempimento di funzioni
normali per la realizzazione di interventi diretti
della Regione per attività  socio - assistenziali;
  8) attività  delegate e subdelegate svolte dalle province
e dagli ER in materia di autorizzazione e di vigilanza
sulle strutture e sui servizi socio - assistenziali;
  9) attività  svolte dalle Province per il supporto tecnico,
di cui al precedente art. 16 - terzo comma lett. d)
e quinto comma lett. b) -, finalizzato alla formazione e
all' aggiornamento del personale nel settore socio - assistenziale;
  10) attività  svolte dalle Province per l' esercizio delle
funzioni, di cui al precedente art. 16 quinto comma, lettº
a), in materia di assistenza alla maternità  e all' infanzia;
  11) interventi per le esigenze straordinarie di cui al
precedente art. 42 - primo comma, lett. d) -, finalizzate
ad attività  socio - assistenziali di parte corrente per l'
adempimento di funzioni normali svolte da Comuni singoli
o associati, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni
private e di volontariato;
  12) interventi per iniziative sperimentali e relativi interventi
straordinari aggiuntivi, di cui al precedente articolo
42 - primo comma, lett. e) -, finalizzate ad attività 
socio - assistenziali di parte corrente per l' adempimento
di funzioni normali svolte da Comuni singoli o associali,
enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni
private e di volontariato.
  2.  A decorrere dall' esercizio finanziario 1986, i bilanci
regionali ripartiscono le risorse finanziarie a destinazione
vincolata assegnate dallo Stato nel campo socio - assistenziale:
  a) per spese correnti per l' adempimento di funzioni
normali nei capitoli di spesa di cui al successivo nono
comma - lett. B), punto 2) e punto 3);
  b) per spese di investimento in capitale per programmi
di sviluppo nei capitoli di spesa di cui al successivo
nono comma - lett. B), punto 10) e punto 11).
  3.  A decorrere dall' esercizio finanziario 1986 le ulteriori
assegnazioni statali a destinazione vincolata per le
strutture ed i servizi socio - assistenziali acquisite in bilancio
a norma dell' art. 21 della Legge 19 maggio 1976,
n. 335, e dell' art. 49 - secondo comma - della LR 31
marzo 1978, n. 34 per:
  a) spese correnti e per spese di investimento in capitale
finalizzate all' adempimento di funzioni normali sono
iscritte rispettivamente ai capitoli di spesa
1.2.2.7.2.2056 e 1.2.2.7.2.2060 di cui al successivo nono
comma - lett. B), punto 2) e punto 4);
  b) spese correnti e per spese di investimento in capitale
finalizzate a programmi di sviluppo sono iscritte rispettivamente
ai capitoli di spesa 2.2.2.7.2.2063 e
2.2.2.7.2.2066 di cui al successivo nono comma - lettº
B), punto 9) e punto 10).
  4.  In relazione alle assegnazioni statali a destinazione
vincolata per le strutture ed i servizi socio - assistenziali
per spese per l' adempimento di funzioni normali e per
spese correnti ed in capitale per programmi di sviluppo,
il trasporto di somme da un capitolo all' altro del bilancio
degli stanziamenti previsti ai capitoli di entrata e di
spesa di cui al successi5o nono comma, lett. A) - punto
1) e punto 2) - e lett. B) - punti 2), 3), 4), 9), 10) e 11)
viene effettuato con provvedimento legislativo regionale.
  5.  A decorrere dall' esercizio finanziario 1986 si provvederà 
con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli
esercizi alla determinazione della spesa, a norma
dell' art. 22 - primo comma - della LR 31 marzo 1978,
n. 34, per le finalità  di cui:
  a) ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) del precedente primo
comma, limitatamente alle attività  e agli interventi
finanziati con risorse autonome regionali e riferiti ai capitoli
di spesa di cui al successivo nono comma - lettº
B), punto 5), punto 6) e punto 12);
  b) al precedente primo comma - punti 7), 8), 9), 10),
11), 12).
  6.  In deroga a quanto previsto dalla presente Legge
per l' impiego delle risorse finanziarie conseguenti allo
scioglimento delle AAI ai sensi del DPR 24 luglio
1977 n. 616 continuano ad applicarsi le disposizioni previste
dall' art. 26 della LR 14 settembre 1983, n. 73 e così 
come modificato dal precedente art. 90, secondo comma,
 lett. s).
  7.  Al finanziamento degli oneri derivanti dall' attuazione
di quanto disposto dal precedente primo comma si
provvederà  in relazione a quanto disposto dal precedente
art. 41.
  8.  Per l' attuazione delle finalità  previste dal precedente
art. 31 si provvederà  mediante utilizzo delle somme
stanziate al capitolo 1.3.2.2.2.1287 << Spese per l' attuazione
diretta da parte della regione e tramite i centri da essa
dipendenti delle iniziative di formazione professionale >>
iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio
per l' esercizio finanziario 1986 e successivi.

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
  1.  Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
  1.  Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 2.1.2054 << Assegnazioni statali vincolate
per spese correnti per l' adempimento di funzioni normali
nel campo socio - assistenziale - Quote relative all'
esercizio in corso >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
  1.  Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 b) il capitolo 2.1.2055 << Assegnazioni statali vincolate
per spese correnti per l' adempimento di funzioni normali
nel campo socio - assistenziale - Quote relative a
esercizi precedenti >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
  1.  Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 c) il capitolo 2.1.2058 << Assegnazioni statali vincolate
per spese di investimento in capitale per l' adempimento
di funzioni normali nel campo socio - assistenziale -
Quote relative all' esercizio in corso >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
  1.  Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 d) il capitolo 2.1.2059 << Assegnazioni statali vincolate
per spese di investimento in capitale per l' adempimento
di funzioni normali nel campo socio - assistenziale -
Quote relative a esercizi precedenti >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
OMISSIS
 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
OMISSIS
 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 2.3.2061 << Assegnazioni statali vincolate a
interventi finalizzati a finanziare spese correnti per programmi
di sviluppo nel campo socio - assistenziale -
Quote relative all' esercizio in corso >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
OMISSIS
 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 b) il capitolo 2.3.2062 << Assegnazioni statali vincolate a
interventi finalizzati a finanziare spese correnti per programmi
di sviluppo nel campo socio - assistenziale -
Quote relative a esercizi precedenti >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
OMISSIS
 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 c) il capitolo 2.3.2064 << Assegnazioni statali vincolate a
interventi finalizzati a finanziare spese di investimento
in capitale per programmi di sviluppo nel campo socio -
assistenziale - Quote relative all' esercizio in corso >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
OMISSIS
 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 d) il capitolo 2.3.2065 << Assegnazioni statali vincolate a
interventi finalizzati a finanziare spese di investimento
in capitale per programmi di sviluppo nel campo socio -
assistenziale - Quote relative a esercizi precedenti >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
  A.  STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
OMISSIS
 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 3) al titolo 3, categoria 4:
  a) viene reiscritto il capitolo 4.4.1680 con la denominazione
così  modificata << Assegnazione per lo sviluppo delle
attività  socio - assistenziali di fondi Lire Unrra già  gestiti
dall' Amministrazione per le attività  assistenziali
italiane e internazionali( AAI) soppressa con
 DPR 616/ 77 >>.

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
  1) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7 è  istituita
l' attività  1.2.2.7.2 << Attività  e interventi nel campo dei
servizi socio - assistenziali riorganizzati >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività 
2, sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili
di zona, agli enti pubblici e agli enti e organismi
privati destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali -
Finanziamento con mezzi statali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 3) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 1.2.2.7.2.2057 << Rimborso ai Comuni degli
oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni delegate in
materia di avviamento al lavoro dei minorati della vista
- Finanziamento con mezzi statali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 4) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 1.2.2.7.2.2060 << Contributi in capitale per
l' adempimento di funzioni normali agli enti responsabili
di zona, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati,
per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 5) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 5) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 1.2.2.7.2.2068 << Contributi agli enti responsabili
di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali -
Finanziamento con mezzi regionali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 5) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 b) il capitolo 1.2.2.7.2.2069 << Rimborso ai Comuni degli
oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni delegate in
materia di avviamento al lavoro dei minorati della vista
- Finanziamento con mezzi regionali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 6) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 1.2.2.7.2.2076 << Contributi in capitale per
l' adempimento di funzioni normali agli enti responsabili
di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati
per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi regionali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 1.2.2.7.2.2070 << Spese di parte corrente
per l' adempimento di funzioni normali per la realizzazione
di interventi diretti della regione per attività  socio -
assistenziali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 b) il capitolo 1.2.2.7.2.2071 << Rimborso alle provincie e
agli enti responsabili di zona degli oneri sostenuti per
l' esercizio delle funzioni delegate e subdelegate in materia
di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui
servizi socio - assistenziali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 c) il capitolo 1.2.2.7.2.2072 << Contributi alle provincie
per gli oneri derivanti dal supporto tecnico finalizzato
ad attività  di formazione e di aggiornamento del personale
nel settore socio - assistenziale >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 d) il capitolo 1.2.2.7.2.2073 << Contributi alle provincie
per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla
maternità  e all' infanzia loro trasferite a seguito dello
scioglimento dell' ex ente ONMI >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 e) il capitolo 1.2.2.7.2.2074 << Contributi per esigenze
straordinarie per attività  socio - assistenziali di parte corrente
per l' adempimento di funzioni normali svolte da
 ER, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e
organizzazioni private e di volontariato e da privati >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  7, attività  2
sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 f) il capitolo 1.2.2.7.2.2075 << Contributi per iniziative di
carattere sperimentale e relativi contributi straordinari
aggiuntivi per attività  socio - assistenziali di parte corrente,
per l' adempimento di funzioni normali svolte da
 ER, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e
organizzazioni private e di volontariato e da privati >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 8) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7 è  istituito
il progetto 2.2.2.7.2 << Attività  e interventi nel campo
dei servizi socio - assistenziali riorganizzati >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 9) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto
2 sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 2.2.2.7.2.2063 << Contributi agli enti responsabili
di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati destinati a spese correnti per programmi di
sviluppo nel campo socio - assistenziale - Finanziamento
con mezzi statali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto
2 è  istituito per memoria:
  a) il capitolo 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per
programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona,
agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la
realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 11) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto
2 è  istituito per memoria:
  a) il capitolo 2.2.2.7.2.2067 << Spese di investimento in
capitale per programmi di sviluppo dirette della Regione
per la ristrutturazione di immobili di proprietà  regionale
utilizzati nel campo socio - assistenziale - Finanziamento
con mezzi statali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 12) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto
2 sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 2.2.2.7.2.2077 << Contributi agli enti responsabili
di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati destinati a spese correnti per programmi di
sviluppo nel campo socio - assistenziale - Finanziamento
con mezzi regionali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 13) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto
7 sono istituiti per memoria:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 13) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto
7 sono istituiti per memoria:
  a) il capitolo 2.2.2.7.2.2078 << Contributi in capitale per
programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona,
agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la
realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi regionali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 13) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto
7 sono istituiti per memoria:
OMISSIS
 b) il capitolo 2.2.2.7.2.2079 << Spese di investimento in
capitale per programmi di sviluppo dirette della regione
per la ristrutturazione di immobili di proprietà  regionale
utilizzati nel campo socio - assistenziale - Finanziamento
con mezzi regionali >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 14) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità  5, attività 
1:
  a) la denominazione del capitolo 1.2.2.5.1.1679 è  così 
modificata << Impiego per lo sviluppo delle attività  socio -
assistenziali di fondi Lire UNRRA già  gestiti dall' Amministrazione
per le attività  assistenziali italiane e internazionali
( AAI) soppressa con DPR 24 luglio 1977,
n. 616.

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
  a) 1.2.2.1.3.865 << Spese per l' attuazione delle funzioni
già  svolte dall' Unione Italiana Ciechi e assegnate alla regione
ai sensi degli artt. 4 e 7 - primo comma del
 DPR 23 dicembre 1978 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 b) 1.2.2.1.3.1186 << Spese per l' esercizio delle funzioni
già  svolte dall' Unione Italiana Ciechi e relative all' istruzione
tecnico - professionale, compresa la predisposizione
di attrezzature per facilitare l' avviamento al lavoro >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 c) 1.2.2.1.4.1201 << Spese per il finanziamento delle attività 
già  svolte dalla associazione nazionale mutilati e invalidi
del lavoro( ANMIL), trasformato in ente morale
ai sensi dell' art. 1/ decies del DL 18 agosto 1978, n. 481
convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 in relazione
agli anni precedenti >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 d) 1.2.2.1.4.1227 << Spese e assegnazioni in relazione alle
funzioni già  svolte dall' ONPI, ente disciolto ai sensi
del DL 18 agosto 1978 n. 481 convertito con Legge 21
ottobre 1978 n. 641;  nonchè  per interventi diversi comunque
destinati all' assistenza agli anziani >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 e) 1.2.2.1.4.1228 << Spese e assegnazioni in relazione alle
funzioni già  svolte dall' ENAOLI ente disciolto ai
sensi del DL 18 agosto 1978 n. 481, convertito con legge
21 ottobre 1978 n. 641 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 f) 1.2.2.1.4.1230 << Spese e assegnazioni in relazione alle
funzioni già  svolte dall' ANMIL, trasformato in ente
morale ai sensi dell' art. 1/ decies del DL 18 agosto 1978
n. 481, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 g) 1.2.2.1.4.1296 << Assegnazioni ai comuni singoli e associati
di fondi a copertura delle spese sostenute negli
anni precedenti per assicurare la continuità  delle prestazioni
rese agli assistiti dell' ENAOLI ente disciolto
ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 h) 1.2.2.1.4.1297 << Assegnazione ai comuni singoli o associati
di fondi a copertura delle spese sostenute per
l' anno precedente per assicurare la continuità  delle prestazioni
rese agli assistiti dallo ONPI, ente disciolto ai
sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 f) 1.2.2.2.1.950 << Impiego della quota regionale del fondo
integrativo statale destinata alla concessione di contributi
a comuni consorzi di comuni per la gestione di
asili nido >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 l) 1.2.3.2.3.405 << Contributi per il finanziamento dei
servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità  >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 m) 1.2.3.2.3.813 << Ulteriori contributi per il finanziamento
dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità 
per l' interruzione volontaria della gravidanza >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 n) 1.2.4.1.1.409 << Sussidi a favore degli infermi hanseniani
e loro familiari a carico >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 10.  In conseguenza di quanto disposto dalla presente
Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR
31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario
1986 al:
  1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti
responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi
privati, destinati a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali per attività  socio - assistenziali
- Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma le somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 o) 1.4.1.1.3.743 << Contributi ai comuni a titolo di concorso
a favore dei conduttori meno abbienti sugli aumenti
dei canoni di locazione conseguenti all' applicazione
dell' equo canone >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale
per programmi di sviluppo agli enti responsabili di
zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per
la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal
precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale
per programmi di sviluppo agli enti responsabili di
zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per
la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal
precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
  a) 2.2.2.2.1.554 << Impiego della quota regionale del fondo
integrativo statale destinata alla concessione di contributi
a comuni e consorzi di comuni per la costruzione
di asili nido >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale
per programmi di sviluppo agli enti responsabili di
zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per
la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal
precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 b) 2.2.2.2.1.757 << Contributi a comuni e loro consorzi
per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento
di asili nido - quote anni 1977 e 1978 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale
per programmi di sviluppo agli enti responsabili di
zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per
la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal
precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 c) 2.2.2.7.1.1922 << Contributi in capitale a favore di enti
locali, singoli e associati, comunità  montane e ad enti
pubblici e privati per la realizzazione delle opere di
ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture
socio - assistenziali nel campo dell' assistenza agli handicappati,
alla maternità , all' infanzia, all' età  evolutiva e
alla devianza mediante impiego di assegnazioni statali
per il finanziamento dell' attività  dell' ente disciolto
 ENAOLI >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale
per programmi di sviluppo agli enti responsabili di
zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per
la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal
precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 d) 2.2.2.7.1.1923 << Contributi in capitale a favore di enti
locali, singoli o associati, comunità  montane e ad enti
pubblici, privati per la realizzazione delle opere di
ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture
socio - assistenziali nel campo dell' assistenza agli anziani
mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento
dell' attività  dell' ente disciolto ONPI >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale
per programmi di sviluppo agli enti responsabili di
zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per
la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale
- Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal
precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio
finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa:
OMISSIS
 e) 2.2.2.7.1.1950 << Contributi in capitale a favore di enti
locali, singoli o associati, comunità  montane e di enti
pubblici e privati per la realizzazione delle opere di
ristrutturazione e riconversione di immobili di strutture
socio - assistenziali nel campo dell' assistenza agli anziani,
agli handicappati, alla maternità , all' infanzia, all' età 
evolutiva e alla devianza, mediante impiego di assegnazioni
statali ai sensi dell' art. 1/ doudecies del DL 18
agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21 ottobre 1978, nº
641 >>;

 9.  In relazione a quanto disposto dal precedente primo
comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate
le seguenti variazioni:
OMISSIS
 B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
OMISSIS
 3) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2067 << Spese di investimento
in capitale per programmi di sviluppo diretto dalla
regione per la ristrutturazione di immobili di proprietà 
regionale utilizzati nel campo socio - assistenziale -
Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente
nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione
delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario
1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario
nel sottoindicato capitolo di spesa:
  2.2.2.7.1.1924 << Spesa per gli interventi straordinari diretti
della regione per il riattamento degli immobili acquisiti
in proprietà  a seguito dei trasferimenti previsti
dal DPR 27 luglio 1977 n. 616 da destinare nel campo
socio - assistenziale mediante impiego di assegnazioni
statali per il finanziamento dell' attività  dell' ente disciolto
 ONPI >>.
 La presente Legge Regionale è  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Lombarda.
 Milano, 7 gennaio 1986
 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21
novembre 1985 e vistata dal Commissario del Governo
con nota del 28 dicembre 1985 prot. n. 20702/ 19065).