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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-1986
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ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente Legge Regionale: INDICE OMESSO
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PARTE I
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ARTICOLO 2
Obiettivi generali 1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell' ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio - assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali: a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunità interessate e in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità , all' educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro; b) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l' uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti; c) promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività , sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l' integrazione dei servizi socio - sanitari; d) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà , ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso; e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla Legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti; f) promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la Legge attribuisce tale compito.
ARTICOLO 3
Soggetti 1. Nel quadro dei principi generali informatori della presente Legge, concorrono alla realizzazione del sistema socio - assistenziale: a) i Comuni singoli e gli Enti responsabili dei servizi di zona di cui all' art. 6 della LR 5 aprile 1980, n. 35 che organizzano l' esercizio delle loro funzioni negli ambiti territoriali di cui all' art. 2 della stessa Legge Regionale; b) gli altri enti e istituzioni pubbliche, le cooperative e gli altri soggetti privati che svolgono attività socio - assistenziale; c) i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano volontariamente e senza fine di lucro servizi e prestazioni socio - assistenziali. 2. Nel testo dei successivi articoli l' Ente responsabile dei servizi di zona e l' Unità socio - sanitaria locale sono indicati, rispettivamente, con le abbreviazioni ER e USSL.
ARTICOLO 4
Assistenza pubblica 1. Concorrono alla realizzazione del sistema socio - assistenziale le strutture e le attività direttamente gestite dai Comuni e dagli ER e quelle facenti capo al altri enti ed istituzioni pubbliche, ivi comprese le Province, convenzionate ai sensi dell' art. 17 della LR 11 aprile 1980, n. 39.
ARTICOLO 5
Assistenza privata 1. In conformità all' art. 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà per i singoli, le associazioni, le cooperative, le fondazioni ed altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, di svolgere attività assistenziali, nel rispetto delle norme e dei requisiti minimi previsti dalla Legge, indipendentemente dal loro inserimento nel sistema dei servizi e dalla stipulazione di convenzioni. 2. Le associazioni, le fondazioni e i soggetti che gestiscono strutture aventi i requisiti previsti nell' art. 18, terzo comma della LR 11 aprile 1980, n. 39 ed iscritte nel registro regionale di cui al successivo art. 6, concorrono di diritto alla realizzazione del sistema socio - assistenziale, nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della predetta Legge Regionale. 3. I servizi e le attività resi dagli altri soggetti privati possono concorrere alla realizzazione del sistema dei servizi nei casi e secondo le modalità previste dal sesto e ottavo comma dell' art. 18 della LR 11 aprile 1980, nº 39.
ARTICOLO 6
Istituzione del registro degli organismi privati di assistenza idonei al convenzionamento 1. Le associazioni, le fondazioni, le cooperative e gli altri soggetti privati che gestiscono strutture per le quali sia intervenuta la concessione dell' idoneità al convenzionamento, secondo quanto previsto dall' art. 18, secondo, terzo, e quarto comma, della LR 11 aprile 1980, nº 39, sono iscritte di diritto in un registro regionale istituito presso la Giunta regionale. 2. La cancellazione dal registro può avvenire a richiesta degli interessati o per il venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell' idoneità al convenzionamento.
ARTICOLO 7
Volontariato 1. E' volontario il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell' ambito delle strutture pubbliche o private di assistenza o in proprio. 2. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla indiviaudazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.
ARTICOLO 8
Istituzione del registro regionale del volontariato 1. E' diritto delle organizzazioni di volontariato, fornite o meno di personalità giuridica, essere iscritte nel registro del volontariato. 2. Per l' iscrizione in tale registro occorre: a) che l' organizzazione svolga da almeno due anni una regolare attività assistenziale; b) che l' attività venga effettuata con prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all' organizzazione, non costituite esclusivamente da contribuzioni economiche; c) che l' organizzazione persegua fini di solidarietà sociale con l' esclusione di qualsiasi fine di lucro, anche in forma indiretta. 3. L' iscrizione è concessa a domanda degli interessati; la domanda, con allegato l' eventuale statuto o atto costitutivo dell' organizzazione, deve essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e deve indicare: a) la struttura interna dell' organizzazione con riferimento agli ambiti territoriali in cui concretamente opera; b) il numero dei volontari ed il loro impiego; c) la natura, l' entità e le modalità organizzative delle prestazioni effettuate nell' ultimo biennio, nonchè di quelle che l' organizzazione è disponibile a rendere; d) l' entità delle risorse autonome. 4. Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente secondo comma. 5. L' iscrizione al registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' assessore competente, se delegato, previo parere del Comune nel cui territorio opera l' organizzazione. 6. Le organizzazioni iscritte nel registro di cui al presente articolo partecipano alla programmazione: a tal fine sono informate e consultate sui programmi regionali e locali nei settori di specifica attività e possono proporre al riguardo programmi ed iniziative, richiedendo in tal caso l' eventuale convenzionamento per specifiche attività , secondo quanto previsto al successivo art. 53. 7. E' diritto delle organizzazioni di volontariato provvedere in modo autonomo e diretto alla formazione e all' aggiornamento dei propri soci; i volontari delle organizzazioni iscritte nel registro hanno priorità , a parità di condizioni, nell' ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione. 8. La Regione può concedere alle organizzazioni iscritte nel registro contributi di funzionamento a titolo di sostegno delle attività generali, comprese quelle di formazione, esclusa ogni forma diretta o indiretta di compenso per le prestazioni svolte dai volontari. 9. Le organizzazioni devono presentare annualmente alla Regione ed agli ER nei cui ambiti operano una relazione sull' attività svolta. 10. La cancellazione dal registro avviene su richiesta dell' interessato o d' ufficio qualora vengano meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente secondo comma, e comunque quando restino inattive per più di due anni; a tal fine la Giunta regionale deve predisporre verifiche periodiche.
ARTICOLO 9
Destinatari 1. Fruiscono delle prestazioni del sistema socio - assistenziale, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonchè di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo art. 10 e considerate le condizioni, i requisiti, e le priorità di cui al successivo art. 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 59: a) i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia; b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Lombardia; c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all' assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia; d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorchè si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
ARTICOLO 10
Diritti degli utenti 1. Gli utenti del sistema dei servizi socio - assistenziali hanno diritto a: a) essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi socio - assistenziali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonchè sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse; b) ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità , il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali; c) fruire di tutte le prestazioni contemplate dalle Leggi e di cui è effettivamente prevista l' erogazione, alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali; d) scegliere liberamente la struttura od il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni, tenuto conto dell' ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio dai piani regionali, nonchè , nei casi e nei limiti previsti dalle Leggi, dell' ambito dell' intera regione; e) accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri di priorità definiti nei piani regionali, applicati in modo imparziale e in conformità a decisioni pubblicamente adottate e motivate, qualora limitazioni oggettive nella capacità delle strutture o nelle risorse degli enti erogatori non consentano il soddisfacimento immediato di tutte le richieste; f) esprimere il consenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla Legge; g) partecipare, nelle forme stabilite dalla Legge e definite agli ER e secondo gli indirizzi fissati dai piani regionali, alla definizione delle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni; h) godere di forme di tutela in via amministrativa dei propri diritti ed interessi nei confronti delle decisioni degli enti erogatori e degli operatori, senza pregiudizio delle possibilità di tutela giurisdizionale previste dalla Legge. 2. Agli utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto alla riservatezza.
ARTICOLO 11
Rispetto della libertà , dignità e personalità degli utenti 1. Le modalità organizzative obbligatorie per garantire i diritti di cui alla lett. b) dell' art. 10 sono disciplinate nei regolamenti di zona dei servizi socio - assistenziali con particolare riguardo: a) ai limiti minimi entro cui deve essere resa possibile, nelle strutture di tipo residenziale, la presenza dei familiari degli utenti, in special modo se minori e anziani; b) all' accesso alle strutture medesime di ministri di culto, di volontari e di altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti; c) alla costante informazione agli utenti e ai loro familiari sulle condizioni degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate.
ARTICOLO 12
Condizioni e requisiti 1. I piani regionali socio - assistenziali determinano i criteri per l' individuazione delle condizioni e dei requisiti per l' accesso alle prestazioni previste dlla presente Legge, nonchè delle modalità per il loro accertamento. 2. I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell' integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l' estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purchè il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei Comuni competenti. 3. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all' integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l' assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell' autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio - assistenziali. 4. I Comuni e gli ER provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio - assistenziali, a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l' accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 13
Compiti della Regione 1. La Regione, ai fini dell' organizzazione e della programmazione del sistema dei servizi socio - assistenziali: a) partecipa all' elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale, mantiere e coordina i rapporti con gli organi centrali cui spetta l' attività di indirizzo e coordinamento, con le competenti autorità giudiziarie e con gli altri organi pubblici che svolgono attività comunque connesse con quelle del sistema dei servizi sociali; b) determina gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, coincidenti con quelli per la gestione dei servizi sanitari, e promuove la costituzione delle associazioni intercomunali per i servizi, in conformità a quanto disposto dalla LR 5 aprile 1980, n. 35; c) stabilisce gli indirizzi per l' organizzazione e l' attività del sistema dei servizi di assistenza sociale; a tal fine elabora e approva il piano regionale socio - assistenziale e ne verifica l' attuazione in conformità a quanto disposto dal successivo titolo V, parte I; d) stabilisce i criteri per l' organizzazione dei servizi a livello zonale e distrettuale, in conformità a quanto disposto dalla LR 11 aprile 1980, n. 39 e dal successivo titolo III, parte I; e) promuove la migliore utilizzazione del personale addetto ai servizi, ne favorisce altresì la mobilità , la formazione e l' aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dai successivi titoli III e IV, parte I; f) ripartisce tra gli ER il fondo regionale di cui al successivo art. 41 e promuove l' impiego coordinato di tutte le risorse finanziarie destinate a tali servizi, in conformità a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte I, e nei piani regionali socio - assistenziali; g) disciplina, in conformità a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte I, il riparto e l' impiego delle risorse finanziarie destinate agli investimenti; h) attua in collaborazione con gli ER forme di controllo di gestione al fine di verificare l' efficienza e l' efficacia dei servizi in conformità a quanto disposto nel successivo titolo V, parte I; i) individua i presidi e i servizi che abbiano carattere multizonale e ne disciplina le forme speciali di gestione e finanziamento; l) stabilisce i requisiti delle strutture, anche ai fini dell' autorizzazione al funzionamento e dell' attività di vigilanza di cui al successivo titolo VII, parte I; m) provvede all' accertamento e alla dichiarazione di idoenità al convenzionamento delle istituzioni private ai sensi dell' art. 18, secondo comma, della LR 11 aprile 1980, n. 39, fissa i criteri per la stipulazione delle convenzioni, in attuazione degli artt. 16, 17 e 18 della LR 11 aprile 1980, n. 39 e cura la tenuta del registro di cui al precedente art. 6; n) cura la tenuta del registro regionale del volontariato di cui al precedente art. 8 e assicura il sostegno tecnico ed economico alle organizzazioni di volontariato; o) organizza, in collaborazione con gli ER, il sistema informativo sui servizi socio - assistenziali, promuovendo lo scambio di informazione tra gli ER medesimi; p) promuove iniziative ed attività sperimentali ed innovative, con particolare riferimento allo sviluppo della cooperazione di servizi ed alla sperimentazione nelle attività di supporto ai servizi di forme di autogestione da parte dell' utenza; q) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive sul sistema dei servizi socio - assistenziali e di attività di informazione, mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di riqualificazione; r) provvede all' eventuale copertura assicurativa degli utenti e degli operatori delle strutture socio - assistenziali, con particolare riguardo a quelle per handicappati, ad esclusione di coloro che sono già coperti da assicurazione ai sensi di altre Leggi Regionali. 2. Spetta altresì alla Regione la decisione delle controversie, tra Comuni singoli o associati o tra Comuni ed altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di Legge e statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili di cui all' art. 154 del TU approvato con RD 19 giugno 1931, n. 773.
ARTICOLO 14
Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e degli ER. 1. Ai sensi dell' art. 7 della LR 5 aprile 1980, n. 35, nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, l' assemblea dell' ER, nel rispetto dei vincoli posti dai piani regionali socio - assistenziali per quanto attiene alle funzioni e ai servizi da gestire obbligatoriamente a livello associato, delibera i compiti attribuiti ai singoli Comuni e quelli riservati all' ER, attenendosi alle indicazioni del programma di zona, nonchè agli indirizzi e disposizioni seguenti: a) deve essere attribuita ai Comuni singoli la gestione dei servizi che non abbiano complessità tecnica e gestionale e il cui bacino di utenza sia compreso nell' ambito del Comune; b) deve essere riservata agli ER la decisione relativa a ciascun tipo di intervento ad utenza sovracomunale, salve le attività informative, istruttorie e di promozione che possono essere demandate ai singoli Comuni; c) devono essere assicurate in ogni Comune della zona adeguate possibilità di accesso ai tipi di prestazioni previste dal programma zonale di attività , in conformità agli standard fissati dal piano regionale socio - assistenziale, nonchè a crieri di economicità ; d) deve essere assicurata in ogni caso dall' ER l' integrazione delle attività svolte dai singoli Comuni con quelle svolte dall' ente medesimo, mediante la programmazione zonale dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale, la determinazione di indirizzi generali validi per l' intera zona con riguardo ai singoli tipi di prestazioni, lo scambio di esperienze e la collaborazione degli operatori, l' attuazione di forme di coordinamento dei metodi e dei criteri degli interventi, il collegamento operativo fra attività organizzate nei singoli Comuni e attività organizzate a livello sovracomunale, sia distrettuale che zonale. 2. Con riferimento alla gestione dei singoli servizi, l' assemblea dell' ER può deliberare che: a) attività attribuite agli ER possano essere svolte dai Comuni singoli, che abbiano i requisiti di ampiezza demografica e capacità gestionale definiti dal piano regionale socio - assistenziale, a condizione che i Comuni stessi concordino con l' ER medesimo le modalità per garantire l' eventuale accesso ai servizi anche ai cittadini residenti negli altri Comuni della zona; b) servizi attribuiti ai singoli Comuni possano essere svolti dall' ER qualora i Comuni stessi ne facciano richiesta in quanto non in grado di organizzarli in modo efficiente, e salvi comunque i criteri di organicità e di globalità ; in tal caso l' assemblea dell' ER determina d' intesa coi Comuni interessati le risorse finanziarie e di personale da trasferirsi all' ER medesimo, fermo l' obbligo di destinare risorse non inferiori a quelle già impiegate a livello comunale per lo svolgimento degli stessi servizi; 3. La proposta di deliberazione di cui al presente articolo è predisposta dal comitato di gestione, sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 15, ed è comunicata ai singoli consigli comunali, i quali esprimono il proprio parere entro i successivi novanta giorni; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. 4. La proposta di cui al comma precedente, corredata dei pareri pervenuti, viene presentata all' assemblea dell' ER per l' approvazione. 5. Nelle zone monocomunali, in deroga alle disposizioni della presente Legge e a quanto previsto dalle LLRR 5 aprile 1980, n. 35 e 31 dicembre 1980, n. 106, il Comune assume direttamente l' organizzazione, la programmazione ed il finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l' intero territorio, previe opportune intese con le USSL interessate ai fini del coordinamento e della integrazione delle attività socio - assistenziali con i servizi sanitari, in particolar modo per le attività di cui all' art. 21 della presente Legge. 6. Per le attività e servizi attribuiti all' ER a norma del presente articolo, nel passaggio delle relative funzioni dovrà essere salvaguardato il livello di prestazioni già assicurato dai Comuni singoli, sulla base delle procedure e dei criteri, nonchè degli standard fissati nel piano regionale socio - assistenziale.
ARTICOLO 15
Comitato di coordinamento zonale 1. Nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, al fine di assicurare il coordinamento tra le attività gestite dall' ER e quelle gestite da Comuni singoli, è istituito un comitato di coordinamento zonale, che può eventualmente articolarsi a livello di uno o più distretti, composto dai sindaci o dagli assessori competenti per materia dei Comuni interessati. 2. Il comitato di coordinamento: a) concorre, d' intesa col comitato di gestione, all' elaborazione del programma zonale socio - assistenziale e di ogni atto di programmazione da proporre all' assemblea dell' ER in materia di assistenza sociale; b) esprime parere al comitato di gestione ai fini della predisposizione della proposta di cui al terzo comma dell' articolo precedente; c) formula proposte al comitato di gestione per la predisposizione dei piani operativi settoriali e intersettoriali di intervento in materia sociale, ancorchè integrati con l' attività sanitaria di competenza del comitato di gestione medesimo; d) esprime, per quanto attiene alle attività di tipo socio - assistenziale, parere preventivo su tutti gli atti di cui all' art. 24 della LR 5 aprile 1980, n. 35. 3. Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente, su convocazione del presidente del comitato di gestione, in via ordinaria per l' espletamento delle proprie funzioni o, in via straordinaria, su richiesta anche di un solo rappresentante dei Comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per la validità delle sedute e per l' adozione degli atti di competenza del comitato di coordinamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento dei consigli comunali. 5. Le decisioni assunte ed i pareri espressi dal comitato di coordinamento sono verbalizzati e di essi è fatta espressa menzione negli atti deliberativi conseguenti dell' assemblea dell' ER, del comitato di gestione o dei singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.
ARTICOLO 16
Funzioni e servizi di competenza delle Province 1. Le Province: a) esprimono pareri alla Regione sulle delimitazioni degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali, secondo la procedura prevista dall' art. 4 della LR 5 aprile 1980, n. 35; b) esprimono pareri alla Regione sul coordinamento dei piani zonali socio - assistenziali con la programmazione socio - economica provinciale; c) approvano i programmi di localizzazione dei presidi assistenziali ai sensi del successivo art. 35; d) esercitano per delega della Regione le funzioni di cui al successivo titolo VII. 2. Al fine di realizzare l' integrazione nel sistema dei servizi socio - assistenziali delle attività di assistenza tuttora loro spettanti in tale settore, ivi comprese quelle esercitate a seguito dello scioglimento dell' ONMI, operato a norma della L. 23 dicembre 1975, n. 698, le Province stipulano con gli ER apposite convenzioni sulla base di uno schema - tipo approvato dalla Giunta regionale. 3. Le convenzioni di cui al precedente comma devono prevedere: a) l' affidamento agli ER delle attività assistenziali di competenza delle Province; b) la messa a disposizione degli ER da parte delle Province, del personale, dei beni e delle risorse finanziarie già destinate dalle Province stesse alle attività di cui alla precedente lettera a), esclusi quelli necessari per le attività di cui alla successiva lettera d); c) la corresponsione da parte delle Province per le attività affidate agli ER di somme non inferiori, in ciascun anno, a quelle impegnate nell' anno precedente per le medesime attività , aumentate della stessa percentuale di incremento applicata nel bilancio delle Province medesime al complesso delle spese per acquisto di beni e servizi; d) lo svolgimento da parte delle Province di compiti di supporto tecnico per la formazione e l' aggiornamento del personale con riferimento all' intero ambito dei servizi socio - assistenziali; 4. In relazione a quanto disposto dal precedente artº 14, comma quinto, nelle zone monocomunali le convenzioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono da stipularsi tra la Provincia e il singolo Comune. 5. La Regione a favore della Province: a) eroga finanziamenti per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e all' infanzia trasferite alle Province stesse a seguito dello scioglimento dell' ONMI; b) può erogare appositi contributi per le attività di supporto di cui alla lettera d) del precedente terzo comma. 6. L' attuazione delle convenzioni di cui al precedente secondo comma non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.
ARTICOLO 17
Equipe residenziale distrettuale 1. Nell' ambito delle attività socio sanitarie integrate, l' attività di assistenza sociale di cui all' art. 7, secondo comma, lettera f), della LR 11 aprile 1980, n. 39 è assicurata in ogni distretto da un' equipe multidisciplinare, costituita da operatori sanitari e socio - assistenziali, i quali prestano la propria attività professionale in modo stabile a favore dei residenti nel distretto, erogando prestazioni di primo livello e di pronto intervento. 2. I piani regionali sanitari e socio - assistenziali specificano le attività da organizzare in ciascun distretto, nonchè lo standard minimo di personale riferito a ogni singola figura professionale necessario pr lo svolgimento delle predette attività . 3. Per ogni equipe il comitato di gestione, su proposta dell' ufficio di direzione e sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, conferisce l' incarico di coordinatore di distretto ad un operatore scelto esclusivamente tra gli operatori dell' equipe medesima con rapporto di impiego stabile e a tempo pieno, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali sanitari e socio - assistenziali. 4. Il coordinatore di distretto dipende direttamente dall' ufficio di direzione dell' USSL; l' incarico, conferito di norma per tre anni, anche se rinnovabile, deve consentire l' attuazione del principio della rotazione. 5. Il coordinatore di distretto: a) assicura il coordinamento delle attività degli operatori dell' equipe per l' attuazione dei programmi di attività affidati al distretto; b) svolge azione di controllo sulla funzionalità dell' equipe, sul rispetto delle metodologie collegialmente stabilite e delle modalità di collegamento tra equipe residenziale e altri operatori dell' USSL; c) definisce, in accordo con l' equipe, la metodologia per la verifica dei risultati, la raccolta e la trasmissione delle informazioni; d) tiene i rapporti con i coordinatori dei distretti limitrofi ai fini dell' eventuale organizzazione di attività polidistrettuali; e) cura i rapporti con l' utenza, con gli organismi di volontariato operanti nel distretto e con le forze sociali, anche ai fini della promozione della partecipazione; f) convoca riunioni fra i componenti dell' equipe o gruppi di essi, a scadenze periodiche e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 18
Altri operatori del distretto 1. Sulla base dei programmi di attività di ogni USSL, può essere prevista nel distretto la presenza di: a) operatori singoli o equipe itineranti che, con periodicità fissa, collaborano con l' equipe residenziale svolgendo specifici compiti o funzioni complementari tipici della rispettiva figura professionale; b) equipe complementari a quella residenziale per lo svolgimento temporaneo delle funzioni alla stessa spettanti, nel caso di esigenze di carattere stagionale o eccezionale.
ARTICOLO 19
Organizzazione zonale 1. I piani regionali socio - assistenziali e i programmi di attività degli ER indicano: a) le attività che devono o possono essere organizzate a livello zonale ovvero a livello di due o più distretti di base; b) l' articolazione del Servizio di assistenza sociale e i dipartimenti ai quali partecipano unità operative di tale servizio, ai sensi del secondo e quarto comma dell' art. 4 della LR 11 aprile 1980, n. 39. 2. Al responsabile del Servizio di assistenza sociale della USSL si applica quanto disposto dal primo e terzo comma dell' art. 12 della LR 11 aprile 1980, n. 39. 3. Il responsabile del servizio di assistenza sociale della USSL è nominato dal comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente artº 15, ed è scelto tra gli operatori assegnati allo stesso Servizio dell' USSL iscritti all' albo di cui al successivo art. 24 o appartenenti ai ruoli nominativi regionali di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761; in ogni caso, il responsabile del Servizio di assistenza sociale deve essere in possesso dei requisiti previsti dai piani regionali socio - assistenziali, ed è scelto con preferenza nell' ambito delle figure professionali di psicologo, sociologo, pedagogista, assistente sociale, tra coloro che rivestono da almeno tre anni la posizione funzionale più elevata nella qualifica professionale di appartenenza; può altresì essere scelto tra i dirigenti amministrativi con esperienza di almeno tre anni nel settore della programmazione e gestione dei servizi sociali. 4. Il Servizio amministrativo della USSL svolge le sue funzioni con riguardo anche alle attività socio - assistenziali, nel rispetto del criterio di separazione dei conti di gestione di cui agli artt. 31 e 32 della LR 31 dicembre 1980, n. 106.
ARTICOLO 20
Dirigente coordinatore del Servizio di assistenza sociale 1. Il responsabile del Servizio di assistenza sociale nominato ai sensi del precedente art. 19 entra a far parte dell' ufficio di direzione dell' USSL di cui all' art. 9 della LR 11 aprile 1980, n. 39, in qualità di dirigente coordinatore del Servizio di assistenza sociale. 2. I commi terzo e quarto dell' art. 9 della LR 11 aprile 1980, n. 39 sono abrogati.
ARTICOLO 21
Integrazione tra servizi sanitari e socio - assistenziali 1. I piani regionali socio - assistenziali ed i programmi di attività delle USSL indicano le modalità specifiche per l' integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali a livello distrettuale e zonale, con particolare riguardo alle seguenti attività socio - assistenziali le quali, ancorchè svolte da personale del ruolo sanitario regionale, dipendono dal Servizio di assistenza sociale: a) risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in genere; b) prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti; c) assistenza e reinserimento familiare e sociale degli handicappati; d) assistenza psico - sociale attinente alla maternità , all' infanzia e all' età evolutiva, nonchè attinente alle finalità psico - sociali e preventive di cui alla LR 6 settembre 1976, n. 44; e) assistenza agli anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette. 2. I piani regionali sanitari e socio - assistenziali e i relativi progetti - obiettivo individuano le prestazioni di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali nell' ambito dei servizi e presidi integrati, i cui oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia. 3. L' integrazione si attua, fermo restando quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della LR 31 dicembre 1980, nº 106 e dal secondo comma dell' art. 6 della LR 11 aprile 1980, n. 39, mediante l' organizzazione e lo svolgimento unificati di attività afferenti ed entrambi gli ambiti dei servizi, nonchè mediante la unificazione dei servizi generali. 4. Sono inoltre organizzate e svolte in modo unificato le attività di informazione degli utenti, di assistenza amministrativa, di raccolta e gestione dei dati, di educazione e informazione sanitaria e sociale della popolazione.
ARTICOLO 22
Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali 1. Gli ER assicurano l' erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica. 2. Per le prestazioni sanitarie direttament erogate dalle strutture assistenziali convenzionate, la quota di spesa relativa alle prestazioni sanitarie e riabilitative è posta a carico del fondo sanitario; tale quota è annualmente determinata dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall' art. 21 della LR 31 dicembre 1980, n. 106, ed è commisurata al costo dell' assistenza sanitaria quale derivante dall' applicazione degli standard organizzativi previsti per i relativi servizi. 3. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui ai precedenti primo e secondo comma gravano sul conto di gestione dell' attività sanitaria dell' USSL.
ARTICOLO 23
Presidi multizonali 1. I piani regionali sanitari e socio - assistenziali individuano i presidi di assistenza, direttamente gestiti o convenzionati, che erogano prestazioni assistenziali di elevata specializzazione e a favore della popolazione di più zone, ai quali è riconosciuto carattere multizonale. 2. Le modalità di gestione dei presidi multizonali, o le particolari clausole per le convenzioni, saranno stabilite con Legge Regionale. 3. I piani regionali dettano le modalità di regolamentazione dei rapporti, anche finanziari, tra le USSL, con riguardo alle prestazioni dei presidi multizonali e di quelli che comunque svolgono attività a favore di utenti di più zone.
ARTICOLO 24
Personale dell' Ente responsabile dei servizi di zona 1. Per provvedere all' esercizio delle funzioni socio - assistenziali in attuazione della presente Legge, l' ER dispone di: a) personale proprio di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761; b) personale assunto direttamente; c) personale comandato dalla Regione; d) personale comandato dai Comuni e da altri enti pubblici, anche in relazione all' esercizio delle attività di cui al secondo comma, lett. b), del precedente art. 14. 2. Presso ogni ER è istituito a cura del comitato di gestione l' albo del personale di assistenza sociale in cui è iscritto il personale di cui al comma precedente; in una sezione speciale dell' albo è altresì iscritto il personale non di ruolo, attualmente in servizio presso i Comuni della zona, addetto in via esclusiva a servizi o presidi di assistenza sociale. 3. L' iscrizione avviene nella qualifica funzionale e con la figura professionale posseduta presso l' ente di provenienza. 4. E' fatto obbligo ai Comuni di comunicare tempestivamente al comitato di gestione dell' USSL tutti gli atti che comportano modificazioni nel rapporto di impiego dei propri dipendenti iscritti all' albo. 5. Gli operatori addetti ai servizi socio - assistenziali sono tenuti al segreto professionale e d' ufficio ed al rispetto dell' anonimato degli utenti, salvo le eccezioni espressamente previste dalle Legge.
ARTICOLO 25
Regolamento del personale 1. Su proposta formulata dal comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, l' assemblea dell' ER approva il regolamento del personale di assistenza sociale. 2. Il regolamento, in attuazione della L. 29 marzo 1983, n. 93 e nel rispetto dello schema - tipo approvato dal Consiglio regionale, esplicita i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con riferimento separato al personale tecnico professionale e, ove previsto, amministrativo. 3. Il personale tecnico e professionale di assistenza sociale, ancorchè iscritto al ruolo sanitario regionale, è assegnato al Servizio di assistenza sociale dell' USSL per l' esercizio di attività di rilievo sanitario. 4. Il personale amministrativo eventualmente trasferito o comandato viene assegnato al Servizio amministrativo della USSL in relazione alla figura professionale ricoperta.
ARTICOLO 26
Pianta organica 1. L' assemblea dell' ER approva la pianta organica con l' osservanza delle procedure di cui al terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 14. 2. La pianta organica, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale vigente e dal piano regionale socio - assistenziale, stabilisce il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali; stabilisce altresì il numero dei posti previsti per singole figure professionali. 3. Nella determinazione dei posti della pianta organica si deve tener conto, oltre che delle funzioni da esercitarsi in forma associata, della esigenza di assicurare l' integrale copertura della spesa per il personale mediante: a) le risorse finanziarie statali, regionali e comunali finalizzate all' esercizio delle funzioni socio - assistenziali; b) le risorse finanziarie utilizzate per la copertura degli oneri derivanti per il personale inserito nel ruolo sanitario in attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 e addetto ai servizi socio - assistenziali a rilievo sanitario. 4. In sede di prima attuazione della presente Legge, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, adotta, nei limiti delle direttive emanate dal Consiglio regionale, la pianta organica provvisoria e le successive eventuali modifiche derivanti da trasferimenti di servizi e presidi.
ARTICOLO 27
Personale comandato 1. Ove un servizio o presidio già gestito da Comuni singoli, consorzi di Comuni o Comunità montane venga trasferito agli ER, il personale ad esso addetto in via esclusiva e iscritto all' albo di cui al precedente art. 24, secondo comma, è comandato a prestare servizio presso gli ER stessi. 2. In caso di trasferimento parziale di presidi o servizi, o in caso di trasferimento di strutture alle quali sia addetto in modo non esclusivo personale comunale, il contingente del personale da comandare è determinato d' intesa tra ER e il Comune; nei comandi viene data la precedenza a chi ne abbia fatto richiesta. 3. Con il loro consenso e su richiesta del comitato di gestione, i dipendenti comunali iscritti nell' albo di cui al precedente art. 24, secondo comma, possono essere comandati a prestare servizio presso l' USSL anche al di fuori dei casi previsti nei primi due commi del presente articolo, empre che esista un corrispondente posto vacante nella pianta orgnica dell' ER. 4. Nei casi di cui ai precedenti primo e secondo comma, ove permanga il trasferimento dei presidi e dei servizi ivi previsti, il comando può cessare solo su richiesta del comitato di gestione. 5. Tutti gli oneri relativi al personale comandato ai sensi del presente articolo restano a carico dei Comuni; di essi si tiene conto nella regolamentazione dei rapporti finanziari tra ER e i Comuni.
ARTICOLO 28
Trasferimenti 1. D' intesa tra ER e gli enti interessati, il personale comandato presso l' USSL ai sensi del primo e secondo comma dell' articolo precedente può essere trasferito alle dipendenze dell' ER stesso. 2. Il trasferimento di cui al comma precedente è condizionato alla contestuale soppressione da parte dell' ente di provenienza dei relativi posti nei propri organici. 3. Per il personale comandato ai sensi del terzo comma dell' articolo precedente il trasferimento è condizionato al consenso dell' interessato e presuppone l' esistenza di un corrispondente posto disponibile nell' organico del Servizio di assistenza sociale dell' USSL. 4. Gli inquadramenti sono disposti facendo salva la qualifica e l' anzianità acquisite nell' ente di provenienza.
ARTICOLO 29
Incarichi professionali 1. In relazione alle ridotte dimensioni del Servizio di assistenza sociale o alla specializzazione delle prestazioni richieste, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15 e nei limiti del bilancio, nonchè delle disposizioni statali vigenti in materia, può conferire incarichi professionali.
ARTICOLO 30
Comandi presso i Comuni 1. Su richiesta motivata del Comune e previo consenso dell' interessato, il personale di assistenza sociale dell' USSL può essere comandato a prestare servizio in un Comune compreso nella zona, per essere addetto a servizi di assistenza sociale alla cui gestione provveda direttamente il Comune stesso, ai sensi del precedente art. 14.
ARTICOLO 31
Formazione degli operatori 1. La Regione, fermo restando l' obbligo di adeguamento alle disposizioni generali in materia, cura anche avvalendosi dell' Istituto regionale lombardo di formazione per l' amministrazione pubblica( IREF), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e tenuto conto di quanto previsto dalla LR 7 giugno 1980, n. 95 e dalla L. 9 dicembre 1977, n. 903, lo svolgimento di adeguati corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio - assistenziali, anche al fine di assicurare la riqualificazione del personale in sede di primo inquadramento.
ARTICOLO 32
Procedure per l' elaborazione dei piani e dei programmi 1. La predisposizione e l' adozione dei piani regionali socio - assistenziali e dei programmi attuativi di livello zonale in materia socio - assistenziale sono disciplinate dagli artt. 19 e 20 della LR 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente Legge.
ARTICOLO 33
Contenuti del piano regionale socio - assistenziale 1. La Regione, in armonia con le linee ed i contenuti del programma regionale di sviluppo, determina gli obiettivi della programmazione di settore mediante la predisposizione del piano socio - assistenziale, coordinato e integrato con quello sanitario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della LR 20 agosto 1981, nº 49. 2. Il piano socio - assistenziale si articola in progetti - obiettivo e azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni finalizzate al corretto svolgimento degli interventi normali e ricorrenti. 3. Nell' ambito del piano, sono individuati: a) gli obiettivi da perseguire; b) i criteri e le priorità di intervento; c) l' ammontare delle risorse finanziarie e di personale disponibili, la loro provenienza e le modalità del loro utilizzo; d) gli standard di realizzazione dei servizi e degli interventi in funzione del previsto livello di soddisfacimento di fabbisogni prioritari. 4. Inoltre il piano socio - assistenziale: a) detta criteri per il riparto delle attribuzioni tra i diversi livelli, individuando comunque le funzioni che deveono essere obbligatoriamente esercitate dagli ER; b) specifica le attività di intervento diretto, di istruttoria e di proposta che devono o possono essere organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale; c) indica criteri e modalità specifici per la integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari a livello distrettuale e zonale; d) indica indirizzi e criteri per la localizzazione dei nuovi presidi assistenziali; e) individua i presidi assistenziali cui è riconosciuto carattere multizonale; f) stabilisce il livello di qualificazione professionale degli operatori socio - assistenziali addetti a diverso titolo ai servizi e presidi, nonchè i rapporti numerici tra personale ed utenti; g) stabilisce i criteri in base ai quali gli utenti sono tenuti a concorrere al costo dei servizi. 5. Per quanto attiene ai singoli servizi, il piano socio - assistenziale: a) disciplina le procedure per il rilascio dell' autorizzazione al funzionamento di strutture socio - assistenziali, pubbliche e private, e ne determina i requisiti strutturali ed organizzativi; b) fissa gli standard edilizi e tecnico - organizzativi, sulla base dei quali possono essere convenzionati i presidi socio - assistenziali gestiti da enti pubblici e i presidi socio - assistenziali gestiti da enti e organismi privati che possono ottenere l' idoneità al convenzionamento; c) stabilisce gli indirizzi a cui si devono uniformare i regolamenti di zona dei servizi socio - assistenziali di cui al successivo art. 60, con particolare riguardo alle modalità ed ai criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi. 6. Il piano socio - assistenziale fornisce indicazioni in merito alle convenzioni ed ai programmi di collaborazione tra Regione ed ER con università , istituti scientifici, centri di ricerca, per la promozione di studi e ricerche, ai fini di una più adeguata conoscenza dei bisogni socio - assistenziali della popolazione lombarda, dell' attuale livello di interventi e di servizi, della loro eventuale riconversione e della sperimentazione di nuove metodologie. 7. Il piano socio - assistenziale indica altresì i criteri per l' assegnazione ai Comuni e agli ER dei beni mobili ed immobili delle IIPPAB interregionali e degli enti nazionali soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del DPR 24 luglio 1977, n. 617.
ARTICOLO 34
Programma di zona 1. Il programma di zona ha l' obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle direttive e indicazioni della programmazione regionale, nonchè di programmarne lo sviluppo in conformità alla articolazione operativa del piano regionale socio - assistenziale e tenuto conto delle particolari situazioni locali. 2. Tale programma contiene: a) l' analisi dei fabbisogni socio - assistenziali della zona, anche in relazione a specifici fattori di rischio; b) la valutazione dei servizi e delle prestazioni rese in rapporto ai bisogni individuati, tenuto conto dei livelli di prestazione che debbono essere assicurati sulla base degli standard definiti dai piani regionali; c) l' indicazione dei progetti - obiettivo e delle azioni programmatiche che si vogliono attivare; d) le modalità di integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari, nonchè i collegamenti con gli altri servizi alla persona; e) i criteri e le modalità per la razionalizzazione, la riconversione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi, anche in relazione al bacino d' utenza di ogni singola unità d' offerta; f) le modalità di utilizzo delle risorse; g) l' articolazione in unità operative, l' organizzazione interna dei presidi e le relative modalità di gestione; h) le modalità di utilizzo delle strutture anche convenzionate; i) la dotazione e le modalità di utilizzo del personale secondo le specifiche qualifiche funzionali e figure professionali, nonchè le modalità di attuazione della mobilità , della formazione e dell' aggiornamento professionale del personale stesso; l) i sistemi di verifica della gestione dei servizi e dei risultati conseguiti; m) le eventuali proposte di sperimentazione di nuovi servizi, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, primo comma, lett. p). 3. Il programma di zona contiene la dimostrazione della concordanza delle indicazioni programmatiche con le previsioni finanziarie pluriennali dell' ER e dei Comuni, formulate ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della LR 31 dicembre 1980, n. 106. 4. la proposta di programma di zona, da predisporsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione del piano regionale socio - assistenziale, è formulata dal comitato di gestione, sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, e previa consultazione degli aventi titolo a partecipare alla programmazione dei servizi secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5, 6 e 8; la proposta è comunicata ai singoli consigli comunali ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 14, terzo comma. 5. La proposta di cui al comma precedente, corredata dei pareri pervenuti, viene presentata all' assemblea dell' ER per l' approvazione. 6. Il programma di zona approvato è trasmesso dalla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 36.
ARTICOLO 35
Localizzazione dei nuovi presidi 1. Ove il programma di zona contempli la localizzazione di nuovi presidi esso è inviato alle Province competenti per territorio contestualmente all' invio alla Giunta regionale. 2. Le Province si pronunciano sulle localizzazioni entro trenta giorni approvandole o formulando specifiche richieste di modifica, da trasmettersi alla Giunta regionale e all' ER. 3. Ove le Province non si pronuncino entro il predetto termine, le localizzazioni previste nel programma si intendono approvate.
ARTICOLO 36
Verifica e pubblicazione del programma di zona 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento dei programmi di zona, ne verifica la compatibilità con le direttive del piano regionale socio - assistenziale, e, se del caso, li rinvia all' ER interessato con motivate osservazioni per l' adeguamento. 2. In assenza di tale rinvio entro il termine di cui al comma precedente il programma si intende assentito. 3. L' assenso al programma non comporta impegno alla concessione di contributi. 4. Il programma di zona, una volta assentito dalla Giunta regionale, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e a cura dell' ER viene portato a conoscenza di tutti gli enti che hanno titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi.
ARTICOLO 37
Opere a totale carico di enti pubblici e privati 1. Gli enti pubblici che intendono realizzare a proprio totale carico opere di riconversione e ristrutturazione, nonchè i soggetti privati in possesso della idoneità al convenzionamento che pure intendano realizzare a proprio totale carico dette opere e intendano partecipare altresì alla programmazione e alla organizzazione dei servizi, devono comunicare i loro programmai all' ER il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, trasmette agli stessi le proprie indicazioni sulla compatibilità della iniziativa con il programma zonale di intervento, ove adottato, o con le direttive del piano regionale socio - assistenziale.
ARTICOLO 38
Relazione annuale di zona 1. Al fine di consentire la conoscenza dello stato dei servizi e la loro evoluzione annuale, nonchè di consentire, in particolare, una razionale assegnazione delle risorse regionali di parte corrente annualmente finalizzate sia al sostegno degli interventi in atto sia allo sviluppo dei servizi ai sensi del successivo art. 42, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, rassegna ogni anno alla Giunta regionale la relazione di zona, con annesse proposte di finanziamento, elaborata sulla base delle relazioni di distretto. 2. La relazione di zona deve contenere: a) l' analisi dei caratteri specifici della patologia sociale della zona e dei fattori di rischio che la determinano; b) la valutazione dei servizi resi in rapporto ai bisogni individuati; c) le modalità di utilizzo delle strutture, anche convenzionate; d) le modalità di utilizzo del personale; e) le indicazioni propositive in merito alle priorità degli interventi per cui si avanzano richieste di finanziamento di parte ed alle eventuali correzioni da apportare alle pratiche operative; f) le modalità di integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari; g) lo stato di attuazione dei progetti - obiettivo regionali e delle azioni programmatiche previste nel programma di zona; 3. In particolare, devono venir indicati, sulla base degli schemi all' uopo predisposti dalla Giunta regionale, i dati conoscitivi attinenti alla gestione dei servizi realizzati nell' esercizio precedente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonchè le previsioni finanziarie relative alla gestione dei servizi di prossimo sviluppo, anche in relazione alla possibile assegnazione di risorse integrative regionali. 4. Le relazioni annuali di zona vanno trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. 5. Delle relazioni di zona si tiene conto ai fini dell' aggiornamento del piano regionale socio - assistenziale in atto, nonchè dell' elaborazione del piano successivo.
ARTICOLO 39
Verifiche di gestione 1. Si applicano nei confronti degli ER, nonchè dei Comuni singoli per quanto attiene ai servizi socio - assistenziali gestiti in forma non associate, le disposizioni contenute nell' art. 99 della LR 31 dicembre 1980, n. 106.
ARTICOLO 40
Modalità di finanziamento 1. Il finanziamento delle attività socio - assistenziali ad ambito zonale o multizonale è assicurato: a) dalla Regione, mediante il fondo regionale costituito ai sensi del successivo art. 41, iscritto in bilancio e ripartito a norma del successivo art. 42; b) dai Comuni compresi nell' ambito territoriale della zona; c) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 16.
ARTICOLO 41
Fondo regionale per i servizi socio - assistenziali 1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge, a decorrere dall' esercizio finanziario 1986, istituisce un fondo destinato al finanziamento dei servizi socio - assistenziali. 2. Tale fondo è costituito da: A) somme assegnate alla Regione dallo Stato, derivanti: a) dalle entrate già destinate agli enti nazionali assistenziali disciolti, attribuite alla Regione ai sensi dell' art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell' art. 1- sexies del DL 18 agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21 ottobre 1978, n. 641; b) a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni in materia di fondo sociale per l' equo canone; c) a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili - nido, e successive modifiche e integrazioni; d) a norma della L. 3 giugno 1971, n. 404, concernente sussidi agli hanseniani; e) da ogni ulteriore assegnazione per il finanziamento dei servizi e funzioni socio - assistenziali; B) somme assegnate alla Regione da altri enti per il finanziamento dei servizi e funzioni socio - assistenziali, ivi comprese quelle conseguenti allo scioglimento dell' Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali ( AAI) ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616; C) risorse autonome regionali che per l' esercizio finanziario 1985 e per gli esercizi successivi, relativamente alle previsioni del bilancio pluriennale, siano finalizte all' attuazione degli interventi di cui alle: a) L. 29 luglio 1975, n. 405 e LR 6 settembre 1976, nº 44 in materia di consultori familiari e di servizi per l' educazione sessuale e la procreazione consapevole e L. 22 maggio 1978, n. 194 in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; b) L. 22 dicembre 1975, n. 685 e LR 30 marzo 1983, nº 21 e successive modificazioni, in materia di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, limitatamente alle somme stanziate per il finanziamento delle attività e del personale socio - assistenziale; c) L. 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di assistenza alla maternità e all' infanzia; d) LR 1º dicembre 1973, n. 50 in materia di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali; e) LR 3 aprile 1974, n. 16 in materia di assistenza alle persone anziane; f) LR 3 settembre 1974, n. 56 in materia di soggiorno di vacanza per minori; g) LLRR 8 giugno 1979, n. 31 e 18 gennaio 1980, n. 8 in materia di solidarietà in favore di cittadini vittime di atti di criminalità e terrorismo; h) LR 25 agosto 1979, n. 45, in relazione ai finanziamenti relativi alle funzioni già di competenza regionale e trasferite ai Comuni dal DPR 24 luglio 1977, n. 616; i) LR 28 gennaio 1980, n. 10 in materia di interventi regionali per la salute e l' integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale e ricreativa e assistenziale; l) LR 17 maggio 1980, n. 57 in materia di asili - nido; m) LR 7 giugno 1980, n. 76 in materia di assistenza agli handicappati; n) LR 3 febbraio 1983, n. 11 in materia di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio - assistenziali; D) eventuali somme integrative finalizzate al raggiungimento di nuovi obiettivi e allo svolgimento di nuovi servizi previsti dalla presente Legge e dal piano regionale socio - assistenziale. 3. Nel fondo di cui al precedente primo comma sono comprese le somme già assegnate dallo Stato negli esercizi pregressi e non impegnate entro l' esercizio finanziario 1985. 4. Sono fatte salve le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell' art. 26 della LR 14 settembre 1983, n. 73.
ARTICOLO 42
Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi socio - assistenziali 1. Le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente art. 41, sono ripartite in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal piano socio - assistenziale, con le seguenti modalità : a) le somme per spese correnti destinate al sostegno degli interventi in atto e al mantenimento dei livelli di prestazione vengono ripartite dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno tra gli ER, sulla base di parametri significativi della spesa in atto, per il complesso dei servizi di zona; b) le somme per spese correnti destinate allo sviluppo e alla graduale perequazione dei livelli di prestazione nell' intero territorio regionale vengono ripartite dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno tra gli ER secondo criteri indicati dal piano socio - assistenziale e tenendo conto: - del livello dei servizi; - dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione delle strutture; - dei risultati conseguiti per ciascun intervento e progetto - obiettivo nell' anno precedente; - delle condizioni socio - demografiche a livello zonale; c) le somme per spese di investimento sono ripartite dalla Giunta regionale sulla base dei programmi pluriennali di zona e delle proposte di priorità per lo sviluppo dei servizi, con l' osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 44, 45, 46 e 47; d) le somme finalizzate ad esigenze straordinarie, annualmente determinate in misura non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente destinato a spese correnti, vengono utilizzate dalla Giunta regionale: - per la concessione di contributi aggiuntivi ai soggetti di cui al precedente art. 3 nel cui territorio si verifichino eventi calamitosi, anche dovuti a comportamenti umani; - per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti relativi alla realizzazione di interventi socio - assistenziali o di prestazione straordinaria a favore di persone residenti e non residenti, ovvero di stranieri o apolidi; - per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 8, ottavo comma; - per la concessione di contributi alle associazioni che tutelano interessi morali e materiali delle persone in stato di bisogno; e) le somme destinate a iniziative di carattere sperimentale, determinate annualmente in bilancio in misura non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente destinato a spese correnti, sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei programmi di cui alla lett. m) del precedente art. 34, nonchè per la concessione di contributi straordinari aggiuntivi ai soggetti di cui all' art. 3 che svolgano o abbiano in programma dette iniziative. 2. Ai fini delle assegnazioni agli ER delle risorse di cui al primo comma del presente articolo non sono consentite, in carenza del programma zonale assentito a norma dei precedenti artt. 34 e 36, attribuzioni finanziarie destinate allo sviluppo dei servizi in relazione agli investimenti. 3. In carenza della presentazione da parte degli ER della relazione annuale di cui al precedente art. 38, il piano regionale socio - assistenziale può prevedere limiti e vincoli per l' attribuzione delle risorse annuali di parte corrente, nonchè modalità che consentano agli ER di effettuare, nell' ambito dei rispettivi bilanci, eventuali compensazioni finanziarie fra i soggetti beneficiari dei contributi. 4. Possono essere consentite anticipazioni, nell' ambito delle rispettive disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali, sui fondi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, per servizi già attivati negli anni pregressi, sino al limite massimo del 75% dell' ultimo contributo concesso.
ARTICOLO 43
Spese di parte corrente 1. Ogni anno entro il 30 novembre l' assemblea dell' ER su proposta del comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, determina sulla base degli indirizzi del piano regionale socio - assistenziale: a) il costo dei servizi gestiti sia a livello associato che di singolo Comune; b) l' entità complessiva delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi socio - assistenziali della zona, tenendo conto: - delle assegnazioni regionali; - delle somme stanziate dai Comuni per la gestione dei servizi, tenendo conto degli incrementi dei costi e del previsto sviluppo dei servizi; - delle entrate da rette o tariffe; - di eventuali altre entrate; c) la suddivisione delle risorse tra servizi gestiti dall' ER e servizi gestiti da singoli Comuni o da altri enti pubblici o privati; d) il riparto delle quote di fondo regionale da assegnare a ciascun Comune per i servizi gestiti dagli stessi, nonchè le quote da assegnare ad altri enti pubblici o privati; e) il riparto tra i Comuni degli oneri a loro carico, relativi ai servizi gestiti dall' ER; f) il saldo dei rapporti finanziari tra l' ER e ciascun Comune della zona, determinato per differenza tra oneri a carico dei Comuni calcolati in base a quanto previsto dalla lettera e) e assegnazioni calcolate in base a quanto previsto dalla lettera d). 2. I parametri per il riparto fra i Comuni delle assegnazioni di cui alla lettera d) e degli oneri di cui alla lettera e) del precedente comma devono tener conto: - del livello dei servizi; - del livello pro - capite delle disponibilità finanziarie complessive; - delle condizioni socio - demografiche a livello comunale. 3. Le spese relative al personale dei Comuni comandato presso l' ER sono detratte dall' onere posto a carico del Comune, ai sensi della lettera e) del precedente primo comma. 4. La deliberazione di cui al precedento primo comma è trasmessa ai Comuni che sulla base della stessa, adottano le rispettive determinazioni. 5. Ove, dopo l' adozione della suddetta deliberazione, intervengano integrazioni o modifiche delle somme assegnate, l' assemblea dell' ER, su proposta del comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, adotta le conseguenti modificazioni. 6. E' abrogato l' art. 136 della LR 31 dicembre 1980, nº 106.
ARTICOLO 44
Spese di investimento 1. Gli interventi regionali per investimenti sono definiti in base agli obiettivi del piano socio - assistenziale, nonchè , relativamente ai presidi integrati di natura socio - sanitaria per non autosufficienti, alle indicazioni contenute nel piano sanitario secondo le procedure relative alla integrazione e al coordinamento dei due piani previsti dall' art. 4 della LR 20 agosto 1981, n. 49. 2. I finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture e per opere di riconversione, trasformazione, riattamento, arredamento e ampliamento di strutture preesistenti, di pertinenza dell' ente interessato a titolo di proprietà o di disponibilità ultranovennale possono essere disposti a favore degli ER, nonchè di altri enti pubblici o di enti e organismi privati convenzionati, alle seguenti condizioni: a) che i relativi presidi o servizi siano inseriti o inseribili nel programma di zona, subordinatamente all' esecuzione delle opere programmate; b) che venga costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalità previste, per il periodo indicato dal piano a seconda della tipologia dei servizi, e comunque per un periodo non inferiore a nove anni. 39 Le somme disponibili per finanziamenti in conto capitale possono altresì essere utilizzate per contributi << una tantum >> finalizzati all' avvio di nuovi servizi, non ripetibili negli esercizi successivi, secondo le indicazioni del piano regionale socio - assistenziale. 4. L' entità dei finanziamenti di cui ai precedenti arttº 42 e 43, al presente articolo e ai successivi artt. 47 e 48 è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali.
ARTICOLO 45
Criteri per il finanziamento delle spese di investimento 1. Il Consiglio regionale definisce con propria deliberazione, sulla base delle indicazioni generali contenute nel piano regionale socio - assistenziale ed entro trenta giorni dall' approvazione del piano stesso, i criteri per il finanziamento delle spese di investimento, con particolare riguardo a: a) modalità per la presentazione delle istanze di contributo e della documentazione richiesta; b) tipologia e misura dei contributi regionali; c) modalità di finanziamento per maggiori oneri; d) concessione di garanzie fidejussorie nei limiti stabiliti dalle Leggi; e) termini per la presentazione dei progetti esecutivi, nonchè per l' inizio e l' ultimazione dei lavori; f) modalità di utilizzo delle quote accantonate per gli interventi urgenti e sperimentazione tecnica, determinate dal piano socio - assistenziale in misura non superiore al 15% della somma complessivamente disponibile per spese di investimento; g) modalità di erogazione dei contributi; h) procedure di collaudo.
ARTICOLO 46
Proposte di priorità per il finanziamento delle spese di investimento 1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del programma di zona, gli enti interessati presentano all' ER le domande di contributo in conto capitale per interventi compatibili con le indicazioni di piano. 2. Il comitato di gestione dell' USSL procede all' istruttoria delle domande presentate e può a tal fine concordare con l' ente richiedente eventuali modifiche. 3. Il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, delibera le proposte di priorità degli interventi di spettanza dell' ER e di quelli per i quali sono state presentate richieste di contributo compatibili con il programma di zona, indicando per ciascun intervento l' entità della spesa prevista o ammissibile per singola opera, nonchè la natura e l' entità dei contributi proposti, e specificando, in particolare, le risorse autonomamente reperibili dagli enti interessati anche attraverso trasformazioni patrimoniali o il ricorso ad altre fonti di finanziamento. 4. Le proposte di priorità devono tener conto: a) della rete delle strutture esistenti, pubbliche e private, ivi comprese eventualmente quelle di proprietà regionale, del loro stato di funzionalità e delle concrete possibilità di ristrutturazione e riconversione; b) della disponibilità a livello zonale delle risorse finanziarie occorrenti e dell' ammontare del finanziamento eventualmente richiesto a livello regionale. 5. L' eventuale esclusione delle proposte di domande pervenute deve essere motivata e la relativa deliberazione deve essere comunicata all' ente interessato. 6. Le proposte di priorità sono trasmesse alla Giunta regionale per l' adozione dei programmi pluriennali regionali di cui al successivo art. 47.
ARTICOLO 47
Programmi pluriennali regionali 1. I contributi per le spese di investimento sono concessi mediante programmi pluriennali approvati con una o più deliberazioni della Giunta regionale, nei limiti della complessiva somma disponibile per ciascun triennio per interventi compresi nei programmi di zona assentiti a norma dell' art. 36, in conformità delle direttive del piano regionale socio - assistenziale e sulla base delle proposte di priorità di cui al precedente art. 46. 2. I programmi regionali d' intervento sono correlati alla durata del piano socio - assistenziale, ovvero alle indicazioni connesse alla realizzazione di particolari progetti - obiettivo. 3. Con le deliberazioni di approvazione dei programmi pluriennali sono decisi eventuali interventi su immobili di proprietà regionale destinati ad attività socio - assistenziali.
ARTICOLO 48
Finanziamento di attività delegate 1. La Regione assicura il finanziamento delle spese operative relative alle funzioni socio - assistenziali delegate o subdelegate ai sensi dei successivi artt. 50 e 54.
ARTICOLO 49
Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi 1. In apposito allegato del bilancio di previsione dell' ER è indicato l' importo complessivo delle spese per i servizi socio - assistenziali gestiti da ciascun Comune della zona. 2. In apposito allegato del conto consuntivo di ciascun Comune è indicato l' importo complessivo degli oneri che il Comune medesimo ha sostenuto per ogni attività gestita dall' ER nonchè le somme complessive assegnate dall' ER medesimo al Comune per le attività assistenziali da questo gestite.
ARTICOLO 50
Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - assistenziali 1. E' soggetta ad autorizzazione al funzionamento la gestione, anche a scopo di lucro, di strutture residenziali, comprese quelle diurne, organizzate al fine di offrire ospitalità a minori, anziani o a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti. 2. L' autorizzazione è richiesta per l' apertura, la trasformazione e la prosecuzione della gestione delle seguenti strutture: a) asili - nido e strutture similari; b) soggiorni di vacanza per minori; c) istituti educativo - assistenziali per minori; d) centri diurni e centri socio - educativi; e) case albergo e case di soggiorno; f) case di riposo; g) strutture protette; h) centri residenziali per handicappati gravi. 3. Il piano regionale socio - assistenziale fissa i requisiti minimi ambientali e funzionali in base ai quali i gestori dei servizi hanno diritto ad ottenere l' autorizzazione; tali requisiti attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, nonchè alla capacità minima del servizio ad esplicare le relative funzioni. 4. Il piano socio - assistenziale fissa altresì gli standard e i maggiori requisiti tecnico - organizzativi, rispetto a quelli previsti dal comma precedente, per la concessione della idoneità al convenzionamento di cui all' art. 18, terzo comma, della LR 11 aprile 1980, n. 39, cui consegue l' iscrizione nel registro di cui al precedente art. 6. 5. L' autorizzazione al funzionamento viene rilasciata dalla Provincia nel cui territorio è ubicata la struttura entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta e sentito il parere dell' ER territorialmente interessato. 6. Il parere di cui al comma precedente deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso. 7. Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta, la Provincia chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con conseguente interruzione, per una sola volta, dei termini per il rilascio dell' autorizzazione; detti termini riprenderanno a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti. 8. In caso di mancata adozione dei provvedimenti entro i termini suindicati, la struttura può essere attivata fino a quando non intervengano diverse determinazioni della Provincia e fermi restando i poteri di vigilanza e la responsabilità dei soggetti gestori, nel caso di violazione delle norme e degli standard previsti. 9. Di ogni provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione la Provincia dà immediata comunicazione ai richiedenti, all' ER, al Comune territorialmente interessato e alla Regione. 10. E' ammesso ricorso alla Giunta regionale in caso di diniego dell' autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente nono comma, e, nel caso di mancata adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dai precedenti quinto e settimo comma; la Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. 11. In caso di diniego di autorizzazione che riguardi una struttura già funzionante, l' attività deve cessare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento; la presentazione di ricorso alla Giunta regionale contro il diniego non sospende l' obbligo di cessazione dell' attività . 12. Nei confronti di soggetti privati l' autorizzazione ha carattere personale; in caso di trasferimento della titolarità o della gestione della struttura, l' avente causa dovrà chiedere, entro tre mesi, all' ente autorizzante di subentrare nella titolarità dell' autorizzazione, pena la decadenza dell' autorizzazione stessa. 13. Per il subentro nella titolarità dell' autorizzazione si applicano le procedure previste dai precedenti commi dal quinto al decimo. 14. Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente all' autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture prive di autorizzazione o alle quali l' autorizzazione sia stata negata, salvo quanto previsto dal precedente ottavo comma.
ARTICOLO 51
Revoca dell' autorizzazione 1. L' autorizzazione al funzionamento è revocata quando sia accertato il venir meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa, ed il titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto nei termini assegnati. 2. L' autorizzazione al funzionamento può essere revocata per gravi difetti di funzionamento accertati e contestati con le modalità di cui al precedente comma. 3. La revoca è disposta con provvedimento motivato dall' ente autorizzante, d' ufficio o su proposta dell' ER o del Comune, nonchè in base a segnalazioni di singoli cittadini. 4. In caso di accertate gravi violazioni delle Leggi o degli standard, che comportino rilevante pregiudizio per gli utenti, l' ente competente per il rilascio dell' autorizzazione può disporre la sospensione della medesima; la sospensione perde efficacia quando l' ente competente accerti il venir meno delle condizioni che l' hanno giustificata. 5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell' autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dello stesso è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide entro sessanta giorni dalla presentazione; in caso di mancata decisione entro detto termine, il ricorso si intende respinto. 6. Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente all' autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture per le quali sia stato assunto provvedimento di revoca o di sospensione dell' autorizzazione.
ARTICOLO 52
Convenzioni con enti pubblici e privati 1. Le convenzioni degli ER con enti pubblici o privati per prestazioni o servizi socio - assistenziali di cui agli artt. 16, 17, 18 della LR 11 aprile 1980, n. 39 disciplinano gli standard dei servizi, il contingente di prestazioni o di posti messi a disposizione ed i rapporti finanziari connessi. 2. Restano ferme per le prestazioni nelle strutture convenzionate le norme che prevedono il concorso degli utenti all' onere del servizio. 3. Le convenzioni devono essere stipulate in conformità allo schema - tipo di convenzione approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
ARTICOLO 53
Convenzioni con organizzazioni di volontariato 1. Gli ER e i Comuni possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, iscritte nell' apposito registro di cui al precedente art. 8, per lo svolgimento di: a) attività e servizi assunti integralmente in proprio in alternativa al servizio pubblico; b) attività innovative o sperimentali; c) specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici nell' ambito di programmi di intervento integrati. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, si applicano le disposizioni concernenti le convenzioni di cui al precedente art. 52. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. c) del precedente primo comma, le convenzioni regolano: a) la durata del rapporto di collaborazione; b) il contenuto e le modalità dell' intervento volontario; c) il numero e l' eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate; d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; e) le coperture assicurative per infortunio o danni a terzi; f) i rapporti finanziari riguardanti il rimborso delle sole spese vive ammissibili; g) le modalità di risoluzione del rapporto. 4. Le convenzioni di cui al precedente comma possono essere stipulate anche con organizzazioni di volontariato che trascorsi due anni di regolare attività , acquisiscano il diritto all' iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 8.
ARTICOLO 54
Delega o sub - delega di funzioni amministrative regionali in materia di vigilanza 1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 55, sono delegate agli ER le seguenti funzioni amministrative: a) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche per l' assistenza di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972; b) la vigilanza sulle strutture socio - assistenziali soggette all' autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 50; c) la vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e dell' infanzia di cui alla L. 23 dicembre 1975, n. 698; d) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al precedente art. 8, anche ai fini delle verifica delle condizioni di permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all' iscrizione. 2. Ai fini dell' esercizio delle funzioni di cui al precedente comma le istituzioni pubbliche per l' assistenza sono tenute ad inviare per conoscenza agli ER, entro otto giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni soggette a controllo di merito; ove dall' esame di dette deliberazioni si rilevi la necessità di adottare nei confronti degli organi di amministrazione i provvedimenti di cui al successivo art. 55, primo comma, lett. b), le deliberazioni stesse sono trasmesse alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza. 3. Le funzioni delegate ai sensi del presente articolo sono esercitate secondo i criteri e le direttive stabilite dal piano regionale socio - assistenziale e in conformità alle istruzioni eventualmente impartite dalla Giunta regionale. 4. Qualora gli ER non esercitino le funzioni delegate e sub - delegate, la Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non adempiute. 5. Nel caso di grave persistente violazione delle direttive o di inerzia continuata nell' esercizio delle attività delegate o sub - delegate, può essere disposta con Legge Regionale la revoca delle funzioni delegate e sub - delegate anche nei confronti di un solo ente delegatario.
ARTICOLO 55
Riserva di competenze regionali 1. Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative a: a) l' erezione, il riconoscimento, la fusione, il raggruppamento, il consorzio, le modifiche statutarie, le trasformazioni patrimoniali, la trasformazione e l' estinzione delle IIPPAB operanti in ambito regionale; b) la sospensione e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle IIPPAB e la nomina del commissario straordinario su proposta dell' autorità di vigilanza o d' ufficio; c) l' autorizzazione all' acquisto di beni immobili e all' accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle IIPPAB operanti in ambito regionale; d) le autorizzazioni in deroga alle norme di salvaguardia di cui all' art. 2 della LR 28 dicembre 1981, n. 72. 2. Inoltre restano di competenza regionale le funzioni in materia di persone giuridiche private, operanti nell' ambito assistenziale, delegate alla Regione ai sensi degli artt. 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. 3. Restano di competenza regionale le funzioni di controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile, sull' amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall' art. 12 del codice civile ed operanti in ambito regionale nelle materie di cui all' art. 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. 4. Per l' esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al presente articolo si osservano le seguenti disposizioni procedurali: a) i provvedimenti di cui al primo comma, lett. a) ad esclusione delle modifiche statutarie inerenti alla composizione dei consigli di amministrazione e di quelle non comportanti ampliamenti e trasformazioni dei fini istituzionali, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i pareri della sezione territorialmente competente dell' organo regionale di controllo e della commissione consiliare competente per materia; b) i provvedimenti di cui al primo comma, lett. b) e c), nonchè le modifiche statutarie diverse da quelle indicate alla lett. a) del presente comma sono adottati con provvedimenti della Giunta regionale; c) i provvedimenti di cui al primo comma lett. d) sono adottati secondo quanto previsto dall' art. 2 della LR 28 dicembre 1981, n. 72; d) i provvedimenti relativi all' esercizio delle funzioni di cui al precedente terzo comma sono adottati con provvedimento della Giunta regionale. 5. Le controversie in materia di rimborso delle spese di soccorso e assistenza di cui al secondo comma del precedente art. 13 sono decise in via amministrativa dal Presidente della Giunta regionale o dall' assessore competente, se delegato; la decisione costituisce provvedimento definitivo. 6. Ai commissari straordinari, la cui nomina è riservata alla Regione secondo quanto previsto dal precedente primo comma, lett. b), spetta per lo svolgimento del mandato un' indennità per ogni giornata di effettiva presenza presso la sede dell' istituzione, nella misura indicata per i componenti di organi collegiali dall' art. 2, primo comma, dalla LR 22 novembre 1982, n. 63, escluso il limite del numero di sedute annue ivi previsto; ai commissari che non risiedono nei comuni dove ha sede l' istituzione spetta altresì il rimborso di spese di viaggio sostenute, nonchè il trattamento di missione previsti dall' art. 2, secondo comma, della suindicata Legge Regionale.
ARTICOLO 56
Beni delle IIPPAB interregionali e degli enti nazionali soppressi 1. I beni mobili ed immobili delle IIPPAB interregionali e degli enti nazionali soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell' art. 117 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati in proprietà o in uso con provvedimento della Giunta regionale agli ER ovvero ai Comuni singoli, in ragione del livello di esercizio delle funzioni stabilito dal piano socio - assistenziale o dalle successive determinazioni a livello di zona. 2. Per quanto attiene ai beni mobili e immobili ubicati in altre regioni la Giunta regionale delibera, anche sulla base di eventuali preventive intese interregionali finalizzate alle permute, appositi progetti di utilizzo, affidando i beni medesimi ad enti locali lombardi espressamente individuati. 3. I beni di cui ai commi precedenti e i redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento di attività assistenziali; tali beni non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della Giunta regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali. 4. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni di cui ai precedenti primo e secondo comma, nonchè dei beni trasferiti ai Comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi e nel solo caso in cui sia soddisfatto il fabbisogno di strutture socio - assistenziali della zona; l' autorizzazione è concessa con le modalità previste dalla L. R. 28 dicembre 1981, n. 72.
ARTICOLO 57
Sistema socio - assistenziale 1. Gli obiettivi generali di cui all' art. 2 della presente Legge vengono perseguiti attraverso un sistema integrato ed organico di prestazioni e servizi, di carattere preventivo e riparatorio, organizzato secondo i criteri previsti dal successivo art. 58. 2. Il piano regionale socio - assistenziale fissa la tipologia, nonchè gli standard minimi dei servizi e delle prestazioni, anche in relazione alla dotazione di personale e alla qualificazione profesisonale dello stesso, e i criteri per la distribuzione dei servizi medesimi sul territorio. 3. Gli ER e i Comuni assicurano l' erogazione dei servizi e delle prestazioni mediante gestione diretta o per convenzione. 4. L' ER, previa intesa con gli altri ER interessati, disciplina nel proprio regolamento di zona di cui al successivo art. 60 le procedure per l' utilizzo dei servizi erogati in altre zone, nei casi di assenza del servizio nella zona di competenza, nonchè nei casi in cui il piano regionale preveda, a norma del precedente art. 10, lett. d), la possibilità per l' utente di scegliere la struttura o il servizio entro un ambito territoriale eccedente la zona stessa. 5. L' ER disciplina altresì nel regolamento di zona suddetto, in conformità ai criteri stabiliti dal piano regionale, le condizioni e le procedure per l' erogazione di rimborsi e contributi agli utenti che facciano ricorso a servizi privati non convenzionati ai sensi del successivo art. 62.
ARTICOLO 58
Criteri di organizzazione e di attività 1. L' organizzazione e l' attività del sistema dei servizi socio - assistenziali si ispirano ai seguenti criteri: a) generalità dei destinatari; b) uguaglianza dei livelli delle prestazioni fondamentali su tutto il territorio regionale; c) unitarietà del sistema dei servizi resi in ogni ambito territoriale, pur nella pluralità di soggetti istituzionali pubblici e privati concorrenti alla sua realizzazione; d) integrazione con il servizio sanitario e coordinamento con tutti i servizi sociali o finalizzati allo sviluppo sociale, in particolare nei settori previdenziale, giudiziario, penitenziario, scolastico, culturale, di formazione professionale, edilizio, di assetto del territorio e di sviluppo economico; e) globalità degli interventi in ciascun ambito territoriale e polivalenza dei servizi per favorire l' integrazione sociale degli utenti: f) valorizzazione ed effettiva utilizzazione, mediante l' informazione e le necessarie e opportune misure di collegamento alle strutture pubbliche, dell' apporto dei cittadini, delle associazioni, delle fondazioni e di altri organismi privati convenzionati o non, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative, alla attività socio - assistenziale, anche con riguardo alla promozione di interventi, prestazioni e servizi sperimentali, innovativi o rivolti al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti; g) partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali del territorio alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento e controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni; h) partecipazione di tutti gli operatori delle strutture pubbliche o convenzionate, secondo le rispettive professionalità , alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento, anche attraverso verifiche periodiche dei metodi e dei risultati e attraverso la diffusione della conoscenza delle esperienze; i) utilizzo coordinato e programmato del personale operante nell' insieme delle strutture pubbliche o convenzionate in ciascun ambito territoriale, secondo le rispettive professionalità , e continuità nei processi di formazione e aggiornamento di tutti gli operatori; l) impiego coordinato e programmato di tutte le risorse finanziarie globalmente disponibili nei piani regionali e locali per il complesso dei servizi e loro utilizzazione secondo criteri di massimizzazione del rapporto tra benefici e relativi costi, anche mediante l' impiego di tecniche di controllo di gestione.
ARTICOLO 59
Procedure per l' accesso alle prestazioni 1. Il piano regionale socio - assistenziale determina i criteri per l' accesso alle prestazioni, anche nel rispetto dei livelli di assistenza stabiliti dalle Leggi per particolari categorie di utenti. 2. L' ER definisce nel regolamento di zona di cui al successivo art. 60, le modalità per l' accesso ai servizi e alle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma. 3. Ove non sussistono ragioni di urgenza indilazionabile, gli aventi diritto all' assistenza a norma del precedente art. 9, presentano richiesta di accesso ai servizi o alle prestazioni al Sindaco del Comune di residenza o a quello del Comune di dimora nei casi di cui alla lett. c) e d) del suddetto articolo. 4. Le richieste per servizi o prestazioni, per il cui accoglimento sussistano limiti numerici, vengono collocate in un ordine di priorità , da comunicarsi agli interessati, e formato in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di zona, in relazione a specifici requisiti e a correlativi punteggi. 5. Qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, il Comune in cui si manifesta lo stato di bisogno, anche su segnalazione di qualsiasi cittadino, ha l' obbligo di assicurare interventi di emergenza o di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici straordinari. 6. A tal fine il Sindaco, assunte sommarie informazioni, decide con ordinanza motivata, designando, se del caso, la struttura e il servizio tenuti a provvedervi, anche al di fuori dell' ambito territoriale del Comune, riservando successivi accertamenti in ordine alla competenza per la spesa degli interventi urgenti. 7. Dell' ordinanza del Sindaco viene data tempestiva comunicazione agli ER interessati per la predisposizione dei successivi interventi ordinari.
ARTICOLO 60
Regolamento di zona dei servizi socio - assistenziali 1. L' assemblea dell' ER, su proposta del comitato di gestione, formulata sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, delibera, entro centottanta giorni dall' entrata in vigore del primo piano regionale socio - assistenziale, il regolamento di zona per l' organizzazione e la gestione dei servizi, sulla base dello schema - tipo di cui al successivo terzo comma. 2. Il regolamento di zona, in conformità alle indicazioni e ai vincoli contenuti nella presente Legge e nel piano regionale socio - assistenziale, nonchè in conformità alle determinazioni assunte circa il livello di esercizio delle funzioni socio - assistenziali a norma del precedente artº 14, definisce: a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi; b) le modalità delle istruttorie necessarie; c) le modalità inerenti all' accertamento delle condizioni e ai requisiti degli utenti e alla scelta degli interventi idonei, nonchè l' individuazione degli uffici competenti; d) la durata massima degli interventi d' urgenza e le relative procedure; e) le modalità della partecipazione degli utenti al costo dei servizi; f) le modalità di partecipazione e controllo sociale dei cittadini e degli utenti in relazione alla gestione dei servizi; 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta uno schema - tipo di regolamento entro novanta giorni dall' entrata in vigore del piano regionale socio - assistenziale. 4. Sino all' entrata in vigore del regolamento di zona, restano ferme le modalità di partecipazione e controllo sociale individuate per singoli servizi dalle relative Leggi Regionali di settore.
ARTICOLO 61
Oneri dell' assistenza 1. Gli oneri che in base alle Leggi e al piano regionale socio - assistenziale gravano sui Comuni per l' assistenza sono a carico del Comune in cui l' avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dalle lett. c) e d) del precedente art. 9, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l' avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità . 2. Per particolari servizi il piano regionale può prevedere diversi criteri di distribuzione degli oneri relativi a determinate prestazioni, in deroga a quanto disposto dal precedente primo comma.
ARTICOLO 62
Rimborso spese 1. Gli aventi diritto all' assistenza, sempre che sussista lo stato di bisogno come definito dalla presente Legge, hanno diritto a un rimborso sulle spese sostenute quando usufruiscono di servizi privati non convenzionati, purchè siano previamente autorizzati e alle condizioni e nei casi previsti dal piano regionale socio - assistenziale. 2. L' entità del rimborso è determinata dal piano regionale socio - assistenziale.
ARTICOLO 63
Concorso degli utenti al costo dei servizi 1. Gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati in gestione diretta o per convenzione, dai Comuni e dagli ER, secondo tariffe determinate in base al reddito familiare di cui alla lett. a), terzo comma, del precedente art. 12, in conformità ai criteri e alle disposizioni contenuti nel piano regionale socio - assistenziale e nel regolamento di zona. 2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell' interessato una quota di reddito per esigenze personali la cui misura minima è determinata dal piano regionale socio - assistenziale. 3. Il Comune su cui grava l' onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 61 esercita l' azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.
ARTICOLO 64
Tutela in via amministrativa 1. Ferma restando la tutela giurisdizionale, contro le determinazioni assunte per l' accesso alle prestazioni e ai servizi a norma dei precedenti artt. 57 e 59, nonchè contro ogni altro provvedimento adottato dal Comune o dal comitato di gestione, gli interessati, nonchè qualsiasi cittadino residente nel territorio di uno dei Comuni della zona, possono ricorrere in via amministrativa in opposizione, per la tutela dei diritti o interessi personali ovvero nell' interesse pubblico entro trenta giorni dalla conoscenza delle determinazioni o dei provvedimenti predetti. 2. Il ricorso può essere motivato dalla non conformità del provvedimento alla Legge, al piano regionale o al regolamento di zona ovvero da ragioni di merito. 3. I ricorsi sono presentati al Comune o al comitato di gestione che si pronunciano in merito entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, comunicando la decisione al ricorrente. 4. Contro i provvedmenti adottati dal Comune o dal comitato di gestione a seguito dei ricorsi presentati a norma del precedente primo comma, o nel caso di mancata decisione dei ricorsi entro il termine di cui al comma precedente, gli interessati possono ricorrere al presidente della Giunta regionale. 5. I ricorsi di cui al comma precedente devono essere presentati per iscritto entro trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento contro cui si ricorre o dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma. 6. Il Presidente della Giunta regionale decide, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, comunicando la decisione all' interessato e all' organo che ha emesso il provvedimento impugnato.
ARTICOLO 65
Ufficio di pubblica tutela 1. Presso ogni ER è istituito l' Ufficio di pubblica tutela avente il compito di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l' intervento dei servizi di zona, nonchè l' adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell' autorità giudiziaria. 2. Il responsabile dell' Ufficio di pubblica tutela è eletto dalla assemblea dell' ER tra i cittadini di provata capacità ed esperienza, e dura in carica quanto gli organi dell' ER; la carica è onoraria e gratuita, salvo rimborso spese. 3. L' Ufficio si avvale per l' esercizio dei propri compiti di personale del servizio di assistenza sociale della USSL o di personale comandato dagli enti locali ed istituzionali operanti nella zona, nonchè di personale volontario. 4. Gli eventuali oneri relativi al funzionamento dell' Ufficio previsto dal presente articolo sono a carico degli ER.
ARTICOLO 66
Attività di informazione e di segretario sociale 1. Gli ER e i Comuni singoli svolgono attività di informazione e di orientamento degli utenti sui servizi e sugli interventi socio - assistenziali, nonchè sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi. 2. A tal fine, gli ER organizzano nell' ambito delle funzioni della equipe distrettuale integrata un' attività di segretario sociale.
ARTICOLO 67
Educazione sanitaria e sociale 1. Gli ER organizzano, promuovono attività di educazione alla salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale, tendenti a diffondere le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale e sulla loro prevenzione e cura e promuovono la responsabilità personale e familiare, forme di autonomo soddisfacimento dei bisogni e iniziative di solidarietà all' interno della comunità .
ARTICOLO 68
Prevenzione 1. Gli ER, nella definizione dei programmi di zona, sulla base di quanto al riguardo contenuto nei piani regionali socio - assistenziale e sanitario, devono uniformarsi nell' organizzazione di interventi e servizi a criteri e procedure che perseguano e valorizzino il momento preventivo e, nella elaborazione di specifici programmi, individuano lo stato di conoscenze, di rilevazione e di studi inerenti alle cause riconducibili a fattori di rischio, e specificano altresì le modalità attraverso le quali si intende procedere alla loro eliminazione o al loro contrasto.
ARTICOLO 69
Attività di promozione sociale 1. Gli ER e i singoli Comuni, nell' ambito delle rispettive competenze, promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale. 2. Gli ER e i singoli Comuni, nell' ambito delle rispettive competenze, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione, promuovono e sostengono, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente art. 3, iniziative di aggregazione sociale, e favoriscono l' accesso agevolato di giovani, anziani e altri soggetti a rischio di emarginazione ad attività culturali, ricreative e di spettacolo.
ARTICOLO 70
Interventi per garantire la fruizione dell' ambiente 1. Gli ER promuovono gli interventi idonei per assicurare che gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche, scolastiche e ricreative siano costruiti in conformità alla legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione, e per promuovere l' adeguamento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle strutture esistenti o in costruzione, nonchè per assicurare la revizione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti in contrasto con detta legislazione. 2. Al fine di favorire la permanenza degli anziani e degli handicappati nei normali ambienti di vita, gli ER e i Comuni forniscono, anche a titolo di comodato, sussidi tecnici e attrezzature; gli ER e i Comuni agevolano la fruizione dei servizi di trasporto mediante l' attivazione di appositi servizi o la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori.
ARTICOLO 71
Assistenza personale nell' ambito della famiglia 1. Gli interventi di assistenza diretti alla tutela dei rapporti interpersonali nei settori della famiglia, della maternità e della paternità responsabile, nonchè delle problematiche minorili, sono regolati dalle LL. 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e 4 maggio 1983, nº 1984, nonchè dalle Leggi Regionali attuative. 2. Per tali attività gli ER si avvalgono dei consultori pubblici e privati a norma della LR 6 settembre 1976, n. 44.
ARTICOLO 72
Assistenza economica 1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza. 2. I piani regionali socio - assistenziali fissano i criteri generali per l' attuazione degli interventi, con particolare riguardo alla graduale omogeneizzazione degli interventi medesimi a livello regionale. 3. Il regolamento dei servizi di zona di cui al precedente art. 60 stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alle procedure di urgenza previste dalle disposizioni statali vigenti in materia. 4. Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati nei confronti dei soli soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 9, limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno, e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare. 5. Gli interventi di urgenza possono essere erogati a favore di tutti i soggetti di cui al precedente art. 9, allo scopo di fornire immediatamente e per un tempo limitato i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita. 6. Possono essere altresì previsti interventi di assistenza economica finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni. 7. Può essere disposta l' erogazione di sussidi, nella misura definita dal piano regionale socio - assistenziale, a favore di lavoratori già residenti ed emigrati all' estero, di ridotte capacità economiche e rientrati definitivamente nel territorio regionale, limitatamente al periodo in cui tali soggetti sono in attesa di occupazione o di pensione, e comunque per non oltre sei mesi dalla data del rimpatrio. 8. Possono essere altresì corrisposte sovvenzioni straordinarie in casi di emergenza a favore di familiari residenti di lavoratori emigrati, nonchè contributi sulle spese per la traslazione ai paesi di origine di salme di lavoratori e loro familiari deceduti all' estero; si intendono per familiari le persone conviventi a carico, per le quali spettano gli assegni familiari.
ARTICOLO 73
Assistenza domiciliare 1. L' assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischi di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. 2. Le prestazioni socio - assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità . 3. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati. 4. Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quelle socio - assistenziali, sono assicurate dai competenti servizi della USSL e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario. 5. Il servizio di assistenza domiciliare può assicurare la sostituzione della famiglia in casi di necessità o di urgenza.
ARTICOLO 74
Assistenza abitativa - alloggi protetti 1. Per concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente più deboli, gli ER promuovono interventi per l' assegnazione, tenuto conto delle condizioni economiche dei beneficiari, ad anziani ed a nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati, di: a) alloggi disponibili da parte di enti pubblici, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quanto disposto dall' art. 1, quinto comma, della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni; b) alloggi oggetto dei bandi speciali di cui all' art. 3, settimo comma della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, nonchè d' alloggi di cui alle quote di riserva previste dall' art. 10 della suddetta Legge Regionale; c) alloggi disponibili a seguito di autorizzazioni a trasformazioni o riconversioni patrimoniali dei beni delle IIPPAB. 2. Gli ER promuovono altresì interventi per: a) la realizzazione, nell' ambito di programmi di edilizia pubblica, di mini - alloggi da destinare a soggetti in condizioni di svantaggio; b) la realizzazine di alloggi protetti, destinati a soggetti parzialmente non autosufficienti, costituiti da unità abitative strutturalmente collegate a servizi di assistenza continua di carattere sanitario e assistenziale; le singole unità di alloggio devono essere preferibilmente riunite a blocchi o comunque tra loro vicine; c) il miglioramento delle condizioni di alloggi abitati da anziani o handicappati, mediante interventi diretti o concessione di contributi per opere di manutenzione, risanamento e adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche; d) la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, delle spese di ordinaria manutenzione, dei canoni di utenza telefonica e degli altri servizi pubblici fondamentali, anche ad integrazione degli interventi di cui alle norme del Titolo III della L. 27 luglio 1978, n. 392 e di cui al fondo sociale previsto dall' art. 31 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, nonchè per i casi non considerati dalle suindicate normative; e) la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.
ARTICOLO 75
Case - albergo e di soggiorno 1. Per i fini di cui al precedente art. 74, nonchè per soddisfare esigenze di socializzazione di persone in condizione di auto - sufficienza psicofisica, gli ER promuovono la realizzazione e la gestione di case - albergo e di case di soggiorno. 2. Le case - albergo forniscono servizi di carattere alberghiero, servizi generali, di lavanderia, di bagno assistito e dieta, nonchè servizi di socializzazione. 3. Per altri servizi possono collegarsi ai centri diurni di cui al successivo art. 77; possono altresì essere sede di servizi sociali e sanitari per la generalità degli utenti. 4. Le case di soggiorno forniscono servizi analoghi per periodi determinati in località climatiche.
ARTICOLO 76
Asili - nido 1. L' asilo - nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico - fisico del bambino da zero a tre anni ed alla sua socializzazione, nonchè concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiari problematiche; 2. Le strutture e i servizi dell' asilo - nido possono essere utilizzati per altre esigenze presenti nel territorio, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia. 3. L' asilo - nido è aperto ai bambini prioritariamente residenti nell' area di utenza determinata dal regolamento di zona di cui al precedente art. 60. 4. Il piano regionale socio - assistenziale stabilisce i limiti massimi e minimi di recettività degli asili - nido. 5. Il micro - nido è una struttura istituita nelle località ove il numero di potenziali utenti sia inferiore al minimo stabilito dal piano, e aggregata a scuole materne o primarie ovvero ad altre strutture idonee adibite a servizi per l' infanzia; il micro - nido si avvale dei servizi e del personale della struttura cui è aggregato, in base a convenzioni stipulate fra l' ER e l' ente gestore della struttura medesima.
ARTICOLO 77
Centri diurni e centri socio - educativi 1. I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando servizi specialistici adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti. 2. Il centro diurno è una struttura di sostegno e di socializzazione rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione, e costituisce punto d' appoggio dell' assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini. 3. I centri diurni si distinguono in: a) centri socio - educativi per handicappati, che accolgono senza limiti di età soggetti che presentino notevole compromissione dell' autonomia delle funzioni elementari, abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possano essere utilmente inseriti nel normale ambiente lavorativo; il centro socio - educativo ha come obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione; b) centri educativo - assistenziali a semi - internato per minori in età scolare; c) centri di aggregazione giovanile presso i quali vengono svolte o coordinate attività sociali, educative, culturali, ricreative e sportive; d) centri diurni per anziani che forniscono servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno della vita domestica e di relazione. 4. I centri diurni possono comprendere servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale. 5. I centri possono essere collegati e integrati con servizi a carattere sanitario e culturale e svolgere attività di avviamento a servizi o presidi di cura o di istruzione. 6. Nei centri debbono essere previsti, in relazione alla loro tipologia, attività di terapia riabilitativa, nonchè attività di apprendimento, espressione, manipolazione e lavoro artigianale, realizzando, anche con la collaborazione delle fomre di volontariato, forme di autogestione o di associazionismo per la produzione di beni e servizi. 7. L' ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l' integrazione con la rete delle strutture e dei servizi socio - sanitari del territorio.
ARTICOLO 78
Servizi di vacanza 1. I servizi di vacanza possono consistere in: a) soggiorni climatici per anziani o minori, di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, anche funzionalmente integrati con soggiorni di vacanza per nuclei familiari; b) campeggi per minori dai tredici ai diciotto anni, anche funzionalmente integrati con strutture fisse di soggiorno; c) centri ricreativi per minori funzionanti nei luoghi di residenza durante i periodi di vacanza scolastica. 2. I servizi di vacanza devono essere dotati di personale idoneo ad assicurare l' assistenza sociale e sanitaria e l' organizzazione di attività ricreative e di tempo libero, garantendo la dotazione di attrezzature e di personale qualificato per i soggetti affetti da menomazioni fisiche e psichiche. 3. Nei soggiorni di vacanza e nei centri ricreativi possono essere accolti anche bambini di età inferiore ai cinque anni quando si possa disporre di una idonea dotazione di attrezzaure e di personale. 4. Il limite di età di anni diciotto non si applica quando si tratti di iniziative di vacanza rivolte a soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/ o sensoriali.
ARTICOLO 79
Interventi per l' inserimento sociale e lavorativo 1. Gli ER e i singoli Comuni nell' ambito delle rispettive competenze promuovono, coordinandosi con le istituzioni statali e regionali competenti, gli interventi in materia di servizi alla persona e, in particolare, di diritto allo studio, di formazione e di orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di cultura, di sport e di tempo libero, al fine di favorire la permanenza o l' inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo dei soggetti handicappati o comunque esposti a rischio di emarginazione. 2. A tal fine, gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono erogare contributi alle imprese e alle cooperative per l' adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonchè assumere, in collaborazione con le imprese e le stesse cooperative, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali. 3. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione in cui almeno il 10% degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali concernenti i rispettivi settori. 4. Sono delegate ai Comuni, che le esercitano in conformità alle prescrizioni del piano regionale socio - assistenziale, le funzioni regionali in materia di predisposizione di strumenti e di attrezzature per facilitare l' avviamento al lavoro dei minorati della vista. 5. Le spese sostenute dai Comuni per gli interventi di cui al comma precedente, sono rimborsate dalla Regione; al rimborso provvede il Presidente della Giunta regionale, o l' assessore competente, se delegato, con proprio decreto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa.
ARTICOLO 80
Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l' autorità giudiziaria 1. L' assistenza ai minori nei rapporti con l' autorità giudiziaria si attua mediante: a) la segnalazione all' autorità giudiziaria dei casi di abbandono o di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di minori, nonchè di ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori; b) la vigilanza sull' adempimento degli obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori ad estranei, ai sensi dell' art. 9, sesto e settimo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nonchè degli obblighi di cui al quarto comma dello stesso art. 9 della citata Legge; c) lo svolgimento, su richiesta dell' autorità giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psicologico e sociale necessari ai fini dell' autorizzazione al matrimonio di minori, dell' affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio, delle determinazioni in ordine all' esercizio della potestà dei genitori, alle pronunce di decadenza della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, ai provvedimeni da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, e ad ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione; d) la collaborazione con l' autorità giudiziaria, relativamente alle indagini ed algi accertamenti da essa richiesti, e la promozione ed attuazione delle misure e delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità , dell' affidamento preadottivo e dell' adozione, ai sensi del titolo II della L. 4 maggio 1983, n. 184; e) l' assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell' autorità giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di ordine psico - terapeutico, e le attività di sostegno alla famiglia di origine o agli affidatari. 2. Il Sindaco adotta i provvedimenti urgenti di cui all' art. 403 del codice civile a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati, avvalendosi dei servizi disciplinati dalla presente Legge. 3. L' assistenza agli adulti incapaci nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l' autorità giudiziaria, ove richiesta.
ARTICOLO 81
Affidamento familiare 1. L' affidamento familiare di minori, persone anziane, handicappate o comunque totalmente o parzialmente non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente assistite nell' ambito della famiglia di appartenenza, può essere disposto presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza. 2. L' affidamento è disposto in prevalenza in favore di minori la cui famiglia sia anche temporaneamente impossibilitata o inidonea a provvedere alla loro educazione e istruzione. 3. L' affidamento è disposto con il consenso dell' interessato o di chi esercita la tutela. 4. Di norma, a ogni affidatario non possono essere affidate più di due persone.
ARTICOLO 82
Affidamento familiare dei minori 1. L' assistenza inerente all' affidamento familiare dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, a norma dell' art. 4 della L. 4 maggio 1980, nº 184, si attua mediante: a) la promozione dell' affidamento; b) la selezione e la preparazione degli affidatari, nonchè la raccolta dei dati inerenti alle famiglie o persone disponibili all' affidamento in relazione all' età , al numero, alle problematiche dei soggetti da affidare, alla possibilità di accoglienza ed alla presumibile durata dell' affidamento; c) le prescrizioni agli affidatari e l' attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi; d) la cura del collegamento fra famiglia d' origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione di conflitti, l' appoggio alla famiglia di origine, anche in vista della possibilità di ritorno del minore in essa; e) la stipulazione di polizze assicurative che garantiscano gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortuni e di responsabilità civile per danni in relazione a fatti commessi dall' affidato nel corso dell' affidamento; f) la determinazione dell' entità dei contributi da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati; g) la vigilanza durante l' affidamento, tenendo informata l' autorità giudiziaria competente. 2. Di norma, ad ogni affidatario singolo o famiglia affidataria non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di soggetti provenienti dallo stesso nucleo familiare. 3. La scelta degli affidatari è effettuata promuovendo incontri individuali, visite domiciliari e incontri con altra famiglie o persone che abbiano già esperienza di affidamento.
ARTICOLO 83
Centri di pronto intervento 1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza. 2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni dei piani regionali socio - assistenziali, senza limitazione di età , sesso o condizioni personali.
ARTICOLO 84
Servizi residenziali e di comunità 1. Per far fronte alle esigenze di soggetti in condizioni di non autosufficienza o di emarginazione che abbisognino di prolungati periodi di interventi sostitutivi della famiglia, l' ER organizza e promuove servizi residenziali e di comunità dotati di idonee strutture residenziali e di operatori forniti della necessaria professionalità . 2. I servizi devono realizzare forme di trattamento finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti; nel caso di minori o di incapaci, la scelta dello specifico servizio di comunità presso cui ospitarli è effettuato con la collaborazione della famiglia o di chi esercita poteri tutelari, nonchè , ove del caso, della competente autorità giudiziaria. 3. I servizi sono collocati sul territorio in relazione ai parametri di fabbisogno indicati dai piani regionali socio - assistenziali e in modo tale da favorire l' inserimento sociale degli utenti e l' utilizzo da parte di essi dei servizi scolastici, ricreativi, sportivi e culturali del territorio; i servizi sono integrati funzionalmente, se del caso, con centri diurni di cui al precedente art. 77. 4. L' organizzazione dei servizi si uniforma ai seguenti criteri: a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell' attività per garantire la continuità dei rapporti familiari; b) possibilità di frequenti rientri in famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dalla autorità giudiziaria o dai competenti servizi della zona; c) apertura dell' ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti; d) possibilità di articolazione in gruppi autonomi nei casi di convivenze più numerose. 5. Nell' ambito dei servizi di cui al presente articolo, il piano regionale individua in particolare: a) comunità alloggio; b) istituti educativo - assistenziali per minori; c) centri residenziali per handicappati gravi; d) strutture protette per anziani non autosufficienti; e) case di riposo per anziani.
ARTICOLO 85
Comunità alloggio 1. Le comunità alloggio accolgono, nell' ambito di normali strutture abitative e con la presenza di operatori professionali, gruppi limitati di persone appartenenti a determinate fasce di età e caratterizzate da specifiche condizioni di difficoltà di rapporti, di devianza o di emarginazione. 2. I piani regionali socio - assistenziali individuano le diverse tipologie di comunità alloggio, in rapporto alle categorie di utenti e alle loro caratteristiche, ne definiscono gli standard strutturali e organizzativi, e indicano le eventuali esigenze di apporti specialistici degli altri servizi sanitari e sociali.
ARTICOLO 86
Istituti educativo - assistenziali per minori 1. Gli istituti educativo - assistenziali per minori provvedono al mantenimento e all' educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell' autorità giudiziaria, o a cui comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità . 2. I piani regionali socio - assistenziali individuano i tipi di istituti in relazione alle specifiche situazioni personali dei minori utenti; i piani definiscono altresì i relativi standard organizzativi e strutturali. 3. Gli istituti possono ospitare minori di sesso ed età differenti, anche handicappati, salvaguardando, per quanto possibile, la convivenza di minori legati da rapporto di parentela.
ARTICOLO 87
Case di riposo 1. Le case di riposo ospitano, per libera scelta degli interessati o, in caso di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza nel proprio domicilio, anziani in condizioni di parziale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonchè prestazioni sanitarie dirette a migliorare o recuperare l' autosufficienza. 2. Qualora si verifichino situazioni di grave non autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, l' assistenza e la cura possono avere luogo nella casa di riposo stessa qualora questa sia dotata di apposito reparto protetto, salvo che esigenze di carattere sanitario obiettivamente accertate non richiedano il ricorso a soluzioni diverse. 3. I piani regionali socio - assistenziali definiscono le tipologie e gli standard delle case di riposo e i rispettivi bacini di utenza.
ARTICOLO 88
Centri residenziali per handicappati gravi 1. I centri residenziali per handicappati ospitano soggetti portatori di handicap grave, impossibilitati in via temporanea o permanente a rimanere nel proprio nucleo familiare. 2. L' accoglimento degli ospiti è disposto su diagnosi certificata a una equipe multidisciplinare di zona, in relazione alle condizioni psicofisiche del soggetto, con il consenso dell' interessato o di chi esercita la potestà parentale o la tutela. 3. Il centro residenziale deve avere le caratteristiche di struttura protetta per la notte; deve essere organizzato in modo da garantire prestazioni sanitarie e riabilitative e ogni opportuna misura di sostegno psicologico, nonchè attività elementari di socializzazione. 4. Il centro residenziale può prevedere una quota di posti - letto a disposizione per interventi di emergenza. 5. I piani regionali socio - assistenziali definiscono gli standard organizzativi e strutturali dei centri.
ARTICOLO 89
Strutture protette 1. Le strutture protette accolgono soggetti anziani affetti da gravi deficit, tali da non consentire il compimento di atti e attività elementari, nei casi in cui la famiglia o altri servizi non possono adeguatamente provvedere. 2. L' acoglimento viene disposto previa diagnosi certificata da un' equipe multidisciplinare di zona, in relazione alle condizioni psicofisiche degli stessi e la situazione familiare e socio - ambientale. 3. I piani regionali socio - assistenziali definiscono gli standard organizzativi e strutturali delle strutture protette e i relativi bacini di utenza. 4. Le strutture protette possono anche essere realizzate come appositi reparti protetti nell' ambito delle case di riposo, secondo le indicazioni dei piani regionali.
ARTICOLO 90
Abrogazione di norme preesistenti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme: a) LR 14 luglio 1972, n. 20 e LR 1º dicembre 1973 n. 51 << Integrazione e modifiche alla LR 14 luglio 1972, n. 20, recante norme per la determinazione delle competenze degli organi regionali per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica >>; 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS b) LR 9 marzo 1978, n. 23 << Norme sullo scioglimento degli ECA >>; 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS c) LR 10 marzo 1978, n. 28 << Norme di attuazione degli art. 23, 25 e 118 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 >>; 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS d) art. 7, primo comma della LR 5 aprile 1980, n. 35. 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: a) LR 1º dicembre 1973, n. 50 << Procedure provvisorie per interventi di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali, nell' ambito delle funzioni amministrative di beneficenza pubblica trasferite dallo Stato con DPR 15 gennaio 1972, n. 9 >> e successive integrazioni e modifiche; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS b) LR 3 aprile 1974, n. 16 << Interventi per l' assistenza alle persone anziane >> e successive integrazioni e modifiche; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS c) LR 3 settembre 1974, n. 56 << Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza dei minori >>; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS d) LR 8 giugno 1979, n. 31 << Fondo di solidarietà in favore di privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla Magistratura e alle forze dell' ordine nella lotta alla criminalità >> e successive modifiche e integrazioni; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS e) LR 25 agosto 1979, n. 45 << Norme transitorie per favorire il trasferimento di risorse ai Comuni o loro consorzi in materia di servizi sociali >> e successive integrazioni e modifiche; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS f) LR 18 gennaio 1980, n. 8 << Fondo di solidarietà in favore di cittadini vittime di atti di terrorismo >> e successive modifiche e integrazioni; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS g) LR 28 gennaio 1980, n. 10 << Interventi regionali in materia di salute ed integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale ricreativa e assistenziale >>; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS h) LR 17 maggio 1980, n. 57 << Disposizioni di attuazione delle Leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido >>; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS i) LR 7 giugno 1980, n. 76 << Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati >>; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS l) LR 3 febbraio 1983, n. 11 << Piano pluriennale delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio - assistenziali >>; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS m) l' art. 1, quarto comma, lett. a) e quinto comma della LR 27 giugno 1983, n. 51; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS n) l' art. 5, terzo comma, della LR 21 luglio 1979, n. 36; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS o) gli artt. 2, lett. B), e 9, secondo comma, della LR 10 giugno 1981, n. 31; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS p) gli artt. 9, secondo comma, e 31, quarto comma, della LR 22 novembre 1982, n. 65; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS q) il sesto comma, lett. b) ed il settimo comma dell' articolo unico della LR 14 dicembre 1983, n. 101; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS r) gli artt. 8, primo comma, punto 2), 30, quinto comma, e 31, secondo comma, della LR 25 ottobre 1984, nº 56; 2. A decorrere dal 1º gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme: OMISSIS s) all' art. 26, primo comma, della LR 14 settembre 1983, n. 73, dopo le parole << di parte corrente >> sono soppresse le parole << a favore di soggetti handicappati >>. 3. In deroga a quanto disposto dal precedente secondo comma, sino alla emanazione di nuovi standard edilizi e criteri tecnico - organizzativi, ai sensi del precedente artº 33, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 16 e dal 18 al 23 della LR 3 settembre 1974, nº 56 << Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza dei minori >> e successive modifiche ed integrazioni. 4. In deroga a quanto disposto dal precedente secondo comma, sino all' emanazione di nuovi standard edilizi e criteri tecnico - organizzativi ai sensi del precedente artº 33, e sino all' entrata in vigore dei regolamenti di zona di cui all' art. 60, restano altresì in vigore le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, salvo il terzo comma, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25, salvo il primo, secondo e terzo comma, 26, 27 e 28, della LR 17 maggio 1980, n. 57 << Disposizioni di attuazione delle Leggi 6 dicembre 1971, nº 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili - nido >>. 5. In deroga a quanto disposto dal precedente secondo comma, sino all' emanazione di nuovi standard edilizi e criteri tecnico - organizzativi ai sensi del precedente artº 33, e sino all' entrata in vigore dei regolamenti di zona di cui all' art. 60, restano altresì in vigore le disposizioni di cui agli artt. 8, 10, 11, 12, 13 e 148 della LR 7 giugno 1980, n. 76 << Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati >>. 6. Conservano efficacia gli atti amministrativi, i provvedimenti, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati entro l' esercizio finanziario 1985 ai sensi delle Leggi Regionali di cui al precedente secondo comma, ed è autorizzata l' iscrizione nei bilanci regionali, ai sensi della normativa vigente, di oneri ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi in annualità conseguenti alle autorizzazioni di spesa disposte dalle Leggi Regionali di cui all' art. 29, primo comma, della LR 25 ottobre 1984, n. 56.
ARTICOLO 91
Disposizioni transitorie per il personale regionale assegnato ai Comuni o all' ER. 1. Il personale di assistenza - sociale inquadrato nei ruoli regionali già assegnato ai Comuni o all' ER può chiedere il trasferimento all' ER stesso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge. 2. A tale personale si applica quanto previsto dal quarto comma del precedente art. 27.
ARTICOLO 92
Disposizioni transitorie per l' approvazione del primo programma di zona 1. Per l' approvazione del primo programma di zona il termine di cui al quarto comma del precedente art. 34 si intende stabilito in centottanta giorni dalla pubblicazione del primo piano regionale socio - assistenziale. 2. In sede di prima applicazione della presente Legge e comunque non oltre l' esercizio successivo a quello dell' approvazione del primo piano regionale socio - assistenziale in deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 42 e 43, il Consiglio regionale delibera criteri e direttive per il riparto del fondo regionale per i servizi socio - assistenziali destinato alle spese correnti. 3. Al conseguente riparto di detto fondo provvede la Giunta regionale con apposito provvedimento sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto delle rendicontazioni rassegnate dai singoli ER e da ciascun ente gestore dei servizi circa l' utilizzo dei fondi ottenuti per l' esercizio precedente, nonchè delle prospettive per lo sviluppo dei servizi stessi.
ARTICOLO 93
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni al funzionamento e di determinazione del reddito familiare per l' accesso alle prestazioni 1. In mancanza del piano regionale socio - assistenziale, i requisiti minimi ambientali, funzionali ed organizzativi in base ai quali è rilasciata l' autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 50, sono determinati in via transitoria, con provvedimenti del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, fatti salvi i requisiti già fissati da precedenti Leggi di settore quali, in particolare, la LR 17 maggio 1980, n. 57, la LR 3 settembre 1974, n. 56 e la LR 7 giugno 1980, n. 76. 2. La gestione di strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente Legge e non autorizzate, può essere proseguita provvisoriamente, purchè entro dodici mesi dalla medesima data venga presentata richiesta di autorizzazione. 3. L' autorizzazione al funzionamento delle strutture di cui al comma precedente può essere rilasciata anche in deroga ai requisiti minimi fissati, stabilendo un termine massimo per l' adeguamento non superiore a tre anni. 4. I provvedimenti di riconoscimento di idoneità al funzionamento già rilasciati agli asili - nido e alle strutture similari di natura privata nel rispetto di quanto previsto dall' art. 29 della LR 17 maggio 1980, n. 57 e dalla deliberazione del Consiglio regionale III/ 289 del 28 maggio 1981, sostituiscono le autorizzazioni al funzionamento di cui al precedente art. 50. 5. In carenza del piano regionale socio - assistenziale, i criteri per la determinazione dell' insufficienza del reddito familiare quale elemento per l' individuazione dello stato di bisogno di cui al terzo comma, lett. a) del precedente art. 12 sono definiti in via transitoria dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente Legge.
ARTICOLO 94
Servizi gestiti dalle Comunità montane e dai consorzi comunali 1. Dalla data di entrata in vigore del piano regionale socio - assistenziale, nelle zone nel cui ambito territoriale siano ricomprese una o più Comunità montane, è trasferita all' ER la gestione dei servizi socio - assistenziali già affidati dai Comuni a Comunità montane diverse dall' ER medesimo. 2. La deliberazione di cui al precedente art. 14 potrà prevedere che le Comunità montane continuino a gestire i servizi suindicati, tenuto conto dei criteri previsti dal secondo comma, lettera a), dello stesso articolo 14. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di servizi gestiti da parte di consorzi fra Comuni.
ARTICOLO 95
Sostituzione dei comitati amministrativi ex ECA. 1. In attesa della Legge statale di riforma della pubblica assistenza, i comitati amministrativi dei disciolti ECA in carica alla data dell' entrata in vigore della LR 9 marzo 1978, n. 23 e da questa prorogati per provvedere all' amministrazione delle relative IIPPAB concentrate o amministrate, cessano dall' esercizio delle loro funzioni e sono sostituiti da collegi commissariali eletti secondo quanto previsto dai successivi commi. 2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i consigli comunali interessati deliberano la nomina dei componenti dei collegi commissariali di cui al comma precedente, nell' osservanza delle norme già vigenti per la composizione e l' elezione dei comitati amministrativi dei disciolti ECA. 3. Per le nomine di detti collegi si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 10, 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè all' art. 3, primo comma, della L. 23 aprile 1981, nº 154. 4. L' insediamento dei collegi commissariali e il passaggio di consegne dagli attuali componenti in carica deve avere luogo entro il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività delle deliberazioni di nomina. 5. I collegi commissariali di cui al presente articolo conservano le funzioni esercitate dai comitati amministrativi dei disciolti ECA ai sensi dell' art. 6, primo comma, della LR 9 marzo 1978, n. 23, limitatamente all' amministrazione delle relative IIPPAB concentrate o amministrate. 6. I Comuni e i collegi commissariali sono tenuti ad inviare, entro otto giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale ed agli ER cui spettano le funzioni di vigilanza previste dalla lettera a), primo comma, del precedente art. 54, copia delle deliberazioni di nomina e comunicazione dell' avvenuto insediamento dei collegi stessi. 7. Nel caso in cui le nomine e l' insediamento dei componenti dei collegi commissariali non siano stati effettuati entro i termini previsti dai precedenti secondo e quarto comma, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario temporaneo delle istituzioni concentrate o amministrate, dandone comunicazione agli ER di cui al comma precedente.
ARTICOLO 96
Norme transitorie per l' assistenza ai minori e agli incapaci, nonchè per l' affidamento familiare 1. Fino a quando non sarà assunta la deliberazione di cui al precedente art. 14, le funzioni previste dai precedenti artt. 80, 81 e 82 sono esercitate dagli ER. 2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora le suddette funzioni siano già adeguatamente assicurate da parte di singoli Comuni, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, può disporre che il loro esercizio sia mantenuto a livello comunale, dandone comunicazione all' autorità giudiziaria competente.
ARTICOLO 97
Norma finanziaria 1. Per le finalità previste dalla presente Legge è istituito, a decorrere dall' esercizio finanziario 1986, il << fondo regionale per il finanziamento dei servizi socio - assistenziali >> per: 1) attività socio - assistenziali di parte corrente per l' adempimento di funzioni normali; 2) attività , di cui al precedente art. 79 - quarto comma - delegate ai Comuni in materia di avviamento al lavoro dei minorati della vista; 3) interventi in capitale per l' adempimento di funzioni normali realizzati nel campo socio - assistenziale; 4) attività socio - assistenziali di parte corrente per programmi di sviluppo; 5) interventi in capitale per programmi di sviluppo realizzati nel campo socio - assistenziale; 6) spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale di cui al precedente art. 47 - terzo comma; 7) spese di parte corrente per l' adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della Regione per attività socio - assistenziali; 8) attività delegate e subdelegate svolte dalle province e dagli ER in materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio - assistenziali; 9) attività svolte dalle Province per il supporto tecnico, di cui al precedente art. 16 - terzo comma lett. d) e quinto comma lett. b) -, finalizzato alla formazione e all' aggiornamento del personale nel settore socio - assistenziale; 10) attività svolte dalle Province per l' esercizio delle funzioni, di cui al precedente art. 16 quinto comma, lettº a), in materia di assistenza alla maternità e all' infanzia; 11) interventi per le esigenze straordinarie di cui al precedente art. 42 - primo comma, lett. d) -, finalizzate ad attività socio - assistenziali di parte corrente per l' adempimento di funzioni normali svolte da Comuni singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato; 12) interventi per iniziative sperimentali e relativi interventi straordinari aggiuntivi, di cui al precedente articolo 42 - primo comma, lett. e) -, finalizzate ad attività socio - assistenziali di parte corrente per l' adempimento di funzioni normali svolte da Comuni singoli o associali, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato. 2. A decorrere dall' esercizio finanziario 1986, i bilanci regionali ripartiscono le risorse finanziarie a destinazione vincolata assegnate dallo Stato nel campo socio - assistenziale: a) per spese correnti per l' adempimento di funzioni normali nei capitoli di spesa di cui al successivo nono comma - lett. B), punto 2) e punto 3); b) per spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo nei capitoli di spesa di cui al successivo nono comma - lett. B), punto 10) e punto 11). 3. A decorrere dall' esercizio finanziario 1986 le ulteriori assegnazioni statali a destinazione vincolata per le strutture ed i servizi socio - assistenziali acquisite in bilancio a norma dell' art. 21 della Legge 19 maggio 1976, n. 335, e dell' art. 49 - secondo comma - della LR 31 marzo 1978, n. 34 per: a) spese correnti e per spese di investimento in capitale finalizzate all' adempimento di funzioni normali sono iscritte rispettivamente ai capitoli di spesa 1.2.2.7.2.2056 e 1.2.2.7.2.2060 di cui al successivo nono comma - lett. B), punto 2) e punto 4); b) spese correnti e per spese di investimento in capitale finalizzate a programmi di sviluppo sono iscritte rispettivamente ai capitoli di spesa 2.2.2.7.2.2063 e 2.2.2.7.2.2066 di cui al successivo nono comma - lettº B), punto 9) e punto 10). 4. In relazione alle assegnazioni statali a destinazione vincolata per le strutture ed i servizi socio - assistenziali per spese per l' adempimento di funzioni normali e per spese correnti ed in capitale per programmi di sviluppo, il trasporto di somme da un capitolo all' altro del bilancio degli stanziamenti previsti ai capitoli di entrata e di spesa di cui al successi5o nono comma, lett. A) - punto 1) e punto 2) - e lett. B) - punti 2), 3), 4), 9), 10) e 11) viene effettuato con provvedimento legislativo regionale. 5. A decorrere dall' esercizio finanziario 1986 si provvederà con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi alla determinazione della spesa, a norma dell' art. 22 - primo comma - della LR 31 marzo 1978, n. 34, per le finalità di cui: a) ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) del precedente primo comma, limitatamente alle attività e agli interventi finanziati con risorse autonome regionali e riferiti ai capitoli di spesa di cui al successivo nono comma - lettº B), punto 5), punto 6) e punto 12); b) al precedente primo comma - punti 7), 8), 9), 10), 11), 12). 6. In deroga a quanto previsto dalla presente Legge per l' impiego delle risorse finanziarie conseguenti allo scioglimento delle AAI ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall' art. 26 della LR 14 settembre 1983, n. 73 e così come modificato dal precedente art. 90, secondo comma, lett. s). 7. Al finanziamento degli oneri derivanti dall' attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma si provvederà in relazione a quanto disposto dal precedente art. 41. 8. Per l' attuazione delle finalità previste dal precedente art. 31 si provvederà mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.3.2.2.2.1287 << Spese per l' attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale >> iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 e successivi. 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 1. Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 1. Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 2.1.2054 << Assegnazioni statali vincolate per spese correnti per l' adempimento di funzioni normali nel campo socio - assistenziale - Quote relative all' esercizio in corso >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 1. Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria: OMISSIS b) il capitolo 2.1.2055 << Assegnazioni statali vincolate per spese correnti per l' adempimento di funzioni normali nel campo socio - assistenziale - Quote relative a esercizi precedenti >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 1. Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria: OMISSIS c) il capitolo 2.1.2058 << Assegnazioni statali vincolate per spese di investimento in capitale per l' adempimento di funzioni normali nel campo socio - assistenziale - Quote relative all' esercizio in corso >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 1. Al titolo 2, categoria 1 sono istituiti per memoria: OMISSIS d) il capitolo 2.1.2059 << Assegnazioni statali vincolate per spese di investimento in capitale per l' adempimento di funzioni normali nel campo socio - assistenziale - Quote relative a esercizi precedenti >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE OMISSIS 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE OMISSIS 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 2.3.2061 << Assegnazioni statali vincolate a interventi finalizzati a finanziare spese correnti per programmi di sviluppo nel campo socio - assistenziale - Quote relative all' esercizio in corso >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE OMISSIS 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria: OMISSIS b) il capitolo 2.3.2062 << Assegnazioni statali vincolate a interventi finalizzati a finanziare spese correnti per programmi di sviluppo nel campo socio - assistenziale - Quote relative a esercizi precedenti >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE OMISSIS 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria: OMISSIS c) il capitolo 2.3.2064 << Assegnazioni statali vincolate a interventi finalizzati a finanziare spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo nel campo socio - assistenziale - Quote relative all' esercizio in corso >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE OMISSIS 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria: OMISSIS d) il capitolo 2.3.2065 << Assegnazioni statali vincolate a interventi finalizzati a finanziare spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo nel campo socio - assistenziale - Quote relative a esercizi precedenti >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: A. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE OMISSIS 2) al titolo 2, categoria 3 sono istituiti per memoria: OMISSIS 3) al titolo 3, categoria 4: a) viene reiscritto il capitolo 4.4.1680 con la denominazione così modificata << Assegnazione per lo sviluppo delle attività socio - assistenziali di fondi Lire Unrra già gestiti dall' Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali( AAI) soppressa con DPR 616/ 77 >>. 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 1) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7 è istituita l' attività 1.2.2.7.2 << Attività e interventi nel campo dei servizi socio - assistenziali riorganizzati >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2, sono istituiti per memoria: a) il capitolo 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici e agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 3) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 1.2.2.7.2.2057 << Rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di avviamento al lavoro dei minorati della vista - Finanziamento con mezzi statali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 4) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 1.2.2.7.2.2060 << Contributi in capitale per l' adempimento di funzioni normali agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 5) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 5) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 1.2.2.7.2.2068 << Contributi agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi regionali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 5) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: OMISSIS b) il capitolo 1.2.2.7.2.2069 << Rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di avviamento al lavoro dei minorati della vista - Finanziamento con mezzi regionali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 6) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 1.2.2.7.2.2076 << Contributi in capitale per l' adempimento di funzioni normali agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi regionali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 1.2.2.7.2.2070 << Spese di parte corrente per l' adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della regione per attività socio - assistenziali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: OMISSIS b) il capitolo 1.2.2.7.2.2071 << Rimborso alle provincie e agli enti responsabili di zona degli oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni delegate e subdelegate in materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio - assistenziali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: OMISSIS c) il capitolo 1.2.2.7.2.2072 << Contributi alle provincie per gli oneri derivanti dal supporto tecnico finalizzato ad attività di formazione e di aggiornamento del personale nel settore socio - assistenziale >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: OMISSIS d) il capitolo 1.2.2.7.2.2073 << Contributi alle provincie per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e all' infanzia loro trasferite a seguito dello scioglimento dell' ex ente ONMI >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: OMISSIS e) il capitolo 1.2.2.7.2.2074 << Contributi per esigenze straordinarie per attività socio - assistenziali di parte corrente per l' adempimento di funzioni normali svolte da ER, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 7) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 7, attività 2 sono istituiti per memoria: OMISSIS f) il capitolo 1.2.2.7.2.2075 << Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio - assistenziali di parte corrente, per l' adempimento di funzioni normali svolte da ER, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 8) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7 è istituito il progetto 2.2.2.7.2 << Attività e interventi nel campo dei servizi socio - assistenziali riorganizzati >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 9) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 2.2.2.7.2.2063 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per programmi di sviluppo nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto 2 è istituito per memoria: a) il capitolo 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 11) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto 2 è istituito per memoria: a) il capitolo 2.2.2.7.2.2067 << Spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo dirette della Regione per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 12) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto 2 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 2.2.2.7.2.2077 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per programmi di sviluppo nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi regionali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 13) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 7 sono istituiti per memoria: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 13) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 7 sono istituiti per memoria: a) il capitolo 2.2.2.7.2.2078 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi regionali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 13) alla Parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 7 sono istituiti per memoria: OMISSIS b) il capitolo 2.2.2.7.2.2079 << Spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo dirette della regione per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi regionali >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 14) alla Parte I, ambito 2, settore 2, finalità 5, attività 1: a) la denominazione del capitolo 1.2.2.5.1.1679 è così modificata << Impiego per lo sviluppo delle attività socio - assistenziali di fondi Lire UNRRA già gestiti dall' Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali ( AAI) soppressa con DPR 24 luglio 1977, n. 616. 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: a) 1.2.2.1.3.865 << Spese per l' attuazione delle funzioni già svolte dall' Unione Italiana Ciechi e assegnate alla regione ai sensi degli artt. 4 e 7 - primo comma del DPR 23 dicembre 1978 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS b) 1.2.2.1.3.1186 << Spese per l' esercizio delle funzioni già svolte dall' Unione Italiana Ciechi e relative all' istruzione tecnico - professionale, compresa la predisposizione di attrezzature per facilitare l' avviamento al lavoro >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS c) 1.2.2.1.4.1201 << Spese per il finanziamento delle attività già svolte dalla associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro( ANMIL), trasformato in ente morale ai sensi dell' art. 1/ decies del DL 18 agosto 1978, n. 481 convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 in relazione agli anni precedenti >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS d) 1.2.2.1.4.1227 << Spese e assegnazioni in relazione alle funzioni già svolte dall' ONPI, ente disciolto ai sensi del DL 18 agosto 1978 n. 481 convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641; nonchè per interventi diversi comunque destinati all' assistenza agli anziani >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS e) 1.2.2.1.4.1228 << Spese e assegnazioni in relazione alle funzioni già svolte dall' ENAOLI ente disciolto ai sensi del DL 18 agosto 1978 n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978 n. 641 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS f) 1.2.2.1.4.1230 << Spese e assegnazioni in relazione alle funzioni già svolte dall' ANMIL, trasformato in ente morale ai sensi dell' art. 1/ decies del DL 18 agosto 1978 n. 481, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS g) 1.2.2.1.4.1296 << Assegnazioni ai comuni singoli e associati di fondi a copertura delle spese sostenute negli anni precedenti per assicurare la continuità delle prestazioni rese agli assistiti dell' ENAOLI ente disciolto ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS h) 1.2.2.1.4.1297 << Assegnazione ai comuni singoli o associati di fondi a copertura delle spese sostenute per l' anno precedente per assicurare la continuità delle prestazioni rese agli assistiti dallo ONPI, ente disciolto ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS f) 1.2.2.2.1.950 << Impiego della quota regionale del fondo integrativo statale destinata alla concessione di contributi a comuni consorzi di comuni per la gestione di asili nido >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS l) 1.2.3.2.3.405 << Contributi per il finanziamento dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS m) 1.2.3.2.3.813 << Ulteriori contributi per il finanziamento dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità per l' interruzione volontaria della gravidanza >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS n) 1.2.4.1.1.409 << Sussidi a favore degli infermi hanseniani e loro familiari a carico >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 10. In conseguenza di quanto disposto dalla presente Legge vengono reiscritte a norma dell' art. 50 della LR 31 marzo 1978, n. 34 nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 al: 1) capitolo di spesa 1.2.2.7.2.2056 << Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, destinati a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali per attività socio - assistenziali - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS o) 1.4.1.1.3.743 << Contributi ai comuni a titolo di concorso a favore dei conduttori meno abbienti sugli aumenti dei canoni di locazione conseguenti all' applicazione dell' equo canone >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: a) 2.2.2.2.1.554 << Impiego della quota regionale del fondo integrativo statale destinata alla concessione di contributi a comuni e consorzi di comuni per la costruzione di asili nido >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS b) 2.2.2.2.1.757 << Contributi a comuni e loro consorzi per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento di asili nido - quote anni 1977 e 1978 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS c) 2.2.2.7.1.1922 << Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli e associati, comunità montane e ad enti pubblici e privati per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture socio - assistenziali nel campo dell' assistenza agli handicappati, alla maternità , all' infanzia, all' età evolutiva e alla devianza mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento dell' attività dell' ente disciolto ENAOLI >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS d) 2.2.2.7.1.1923 << Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli o associati, comunità montane e ad enti pubblici, privati per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e di riconversione di immobili di strutture socio - assistenziali nel campo dell' assistenza agli anziani mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento dell' attività dell' ente disciolto ONPI >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 2) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2066 << Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli enti responsabili di zona agli enti pubblici, agli enti e organismi privati, per la realizzazione di interventi nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >> istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nei sottoindicati capitoli di spesa: OMISSIS e) 2.2.2.7.1.1950 << Contributi in capitale a favore di enti locali, singoli o associati, comunità montane e di enti pubblici e privati per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione di immobili di strutture socio - assistenziali nel campo dell' assistenza agli anziani, agli handicappati, alla maternità , all' infanzia, all' età evolutiva e alla devianza, mediante impiego di assegnazioni statali ai sensi dell' art. 1/ doudecies del DL 18 agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21 ottobre 1978, nº 641 >>; 9. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 saranno apportate le seguenti variazioni: OMISSIS B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE OMISSIS 3) Capitolo di spesa 2.2.2.7.2.2067 << Spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo diretto dalla regione per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati nel campo socio - assistenziale - Finanziamento con mezzi statali >>, istituito dal precedente nono comma, le somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e non impegnate alla fine dello stesso esercizio finanziario nel sottoindicato capitolo di spesa: 2.2.2.7.1.1924 << Spesa per gli interventi straordinari diretti della regione per il riattamento degli immobili acquisiti in proprietà a seguito dei trasferimenti previsti dal DPR 27 luglio 1977 n. 616 da destinare nel campo socio - assistenziale mediante impiego di assegnazioni statali per il finanziamento dell' attività dell' ente disciolto ONPI >>. La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda. Milano, 7 gennaio 1986 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 1985 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1985 prot. n. 20702/ 19065).