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LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 7-06-1980
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
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ARTICOLO 1 (Finalità della legge) Fino all' entrata in vigore dei piani sanitario e socio - assistenziale, la regione, nel quadro della programmazione dei servizi alla persona, al fine di prevenire e di rimuovere le situazioni di bisogno, emarginazione o di non autosufficienza dei soggetti che siano portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali, coordina gli interventi previsti da leggi regionali vigenti per i servizi alla persona e disciplina e promuove servizi ed interventi atti a favorirne la permanenza o l' inserimento in famiglia e nel proprio contesto sociale e lavorativo, nonchè la piena utilizzazione delle strutture della comunità di appartenenza. I servizi e gli interventi di cui al comma precedente hanno carattere integrativo rispetto a quelli previsti da disposizioni di leggi statali o regionali in materia di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, diritto allo studio, formazione professionale e inserimento al lavoro. I servizi promossi dalla presente legge fanno parte del sistema dei servizi socio - assistenziali e sono attuati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
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ARTICOLO 2 Il coordinamento di cui al primo comma del precedente art. 1 riguarda i seguenti settori: - diritto allo studio; - formazione professionale; - inserimento lavorativo; - assistenza sanitaria e riabilitativa.
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ARTICOLO 3 (Beneficiari dei servizi) Sono in particolare beneficiari dei servizi ed interventi di cui agli artt. 6 e 8 i soggetti che, a causa di una menomazione stabile delle condizioni fisiche (sensoriali e/ o motorie) o psico - fisiche, abbiano una limitazione della propria autonomia e necessitino di interventi nei vari ambiti di socializzazione.
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ARTICOLO 4 (Diritto allo studio) Alla legge regionale avente ad oggetto << diritto allo studio - norme di attuazione >> sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte: - all' art. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: << Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge >>. - all' art. 12 dopo la lett. c) aggiungere: << d) eroga contributi straordinari ai comuni per gli interventi integrativi, anche sotto forma di materiale didattico e culturale individuale, di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti portatori di handicap >>.
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ARTICOLO 5 (Formazione professionale) Gli interventi di formazione previsti dall' art. 56 della legge regionale per la << disciplina della formazione professionale in Lombardia >> approvata dal consiglio regionale in seduta 21 aprile 1980, hanno carattere prioritario e possono consistere anche in corsi svolti presso luoghi di lavoro, prevedendosi, in tali casi, specifici contributi per l' adeguamento dei beni strumentali necessari all' addestramento lavorativo.
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ARTICOLO 6 (Altre iniziative per l' inserimento lavorativo degli handicappati) Al fine di favorire, d' intesa con gli uffici provinciali e regionali del lavoro, l' inserimento in posizione lavorativa dei soggetti portatori di handicap, la regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, assumono a loro carico l' adeguamento dei beni strumentali e del posto di lavoro, ed attuano ogni altra iniziativa idonea alla suddetta finalità , compreso il concorso negli oneri sociali nonchè incentivazioni diverse finalizzate all' inserimento lavorativo assistito o meno.
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ARTICOLO 7 (Imprese artigiane e cooperative) Le imprese artigiane in cui almeno il 10% degli addetti sia rappresentato da handicappati, sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle vigenti leggi regionali. Parimenti, alle stesse condizioni indicate nel comma precedente, sono ammesse con priorità alle agevolazioni regionali le cooperative di lavoro in presenza dei requisiti stabiliti da apposite normative regionali.
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ARTICOLO 8 (Campo di intervento) Per il mantenimento o il reinserimento dei soggetti di cui all' art. 3 nel normale ambiente di vita, sia come nucleo familiare che come contesto sociale di appartenenza, sono previsti i seguenti servizi: a) interventi a sostegno delle famiglie e dei nuclei affidatari; b) assistenza domiciliare; c) affido assistenziale; d) comunità alloggio e gruppi famiglia; e) centri socio - educativi; f) centri residenziali. Possono essere altresì previsti, in via eccezionale, interventi finalizzati a specifiche prestazioni o a servizi non altrimenti fruibili.
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ARTICOLO 9 (Interventi a sostegno delle famiglie) Gli interventi a sostegno delle famiglie che, avendo a proprio carico soggetti handicappati non siano in grado di provvedervi, sono volti ad assicurare prestazioni finalizzate all' integrazione sociale del soggetto handicappato. Gli interventi di cui al comma precedente sono estesi all' affidatario. Sussidi economici sono assicurati anche per il soggiorno dell' handicappato e dei familiari, presso centri - vacanze che siano idonei ad erogare prestazioni educative e riabilitative.
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ARTICOLO 10 (Assistenza domiciliare) Per i soggetti handicappati, il servizio di assistenza domiciliare di cui all' art. 7 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 e successive modifiche, deve assicurare prestazioni di aiuto domestico, prestazioni sociali ed infermieristiche, nonchè , ove necessario, educative e riabilitative. Il servizio assicura altresì la sostituzione della famiglia per brevi periodi nei casi di necessità ed urgenza. Le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono assicurate dai servizi sanitari pubblici o convenzionati dell' USSL nel quadro dell' organizzazione integrata dei servizi sanitari e socio - assistenziali.
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ARTICOLO 11 (Affido assistenziale) L' affido assistenziale concerne di norma i soggetti handicappati in età evolutiva che versano in stato di bisogno di assistenza, e per i quali la famiglia originaria non sia in grado di provvedere. Viene disposto su relazione motivata del servizio sociale del comune, che dovrà periodicamente seguire i soggetti affidati e relazionare trimestralmente sull' andamento dell' affido. Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di 2 soggetti salvo che appartengono allo stesso nucleo familiare. L' affido presuppone l' accordo di coloro che esercitano la potestà familiare, ove esistano. Nei casi di affido assistenziale, agli affidatari sono assicurate le prestazioni di sostegno di base e specialistiche, nell' ambito dei servizi sanitari e socio - assistenziali del territorio.
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ARTICOLO 12 (Comunità alloggio) La comunità alloggio accoglie, in normali case di abitazione, assicurando appropriate forme di assistenza, un piccolo gruppo misto di soggetti, handicappati e non handicappati, di norma in numero non superiore ad otto. La collocazione della comunità alloggio nel contesto urbano residenziale deve essere tale da favorire l' inserimento sociale degli utenti. Al fine di favorire l' inserimento sociale degli utenti, la struttura deve essere funzionale, priva di barriere architettoniche e collegata con i servizi del territorio.
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ARTICOLO 13 (Centri socio - educativi) Il centro socio - educativo accoglie, durante le ore del giorno, di norma in numero non superiore a trenta senza limitazioni di età , handicappati che presentino notevole compromissione dell' autonomia nelle funzioni elementari e abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possano essere utilmente inseriti nell' ambite di lavoro. Nell' ipotesi di ristrutturazione dei servizi esistenti, tale limite può essere superato. Il centro socio - educativo ha come obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione. Il centro socio - educativo puoh avvalersi della collaborazione del volontariato nonchè di collaborazioni esterne di tipo specifico con riferimento alle attività di manipolazione, espressione e piccolo artigianato. La localizzazione del centro socio - educativo deve essere tale da assicurare l' integrazione con le strutture ed i servizi del territorio.
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ARTICOLO 14 (Centro residenziale) Il centro residenziale è previsto esclusivamente per utenti che risultino impossibilitati a rimanere, temporaneamente o permanentemente, nel proprio nucleo familiare. Il centro ospita in prevalenza soggetti handicappati gravi, in numero non superiore a venti disponendo di un' ulteriore quota di posti letto per interventi di emergenza e di proprio intervento. Nell' ipotesi di ristrutturazione tale limite può essere elevato. Nella attuazione della presente legge è attribuita priorità alla ristrutturazione di strutture istituzionali già esistenti sul territorio, onde destinarle a centri residenziali, sulla base dei seguenti criteri: a) possibilità di una articolazione dell' attività in piccoli gruppi autonomi; b) le prestazioni specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono fornite dai servizi sanitari dell' USSL, o dai servizi convenzionati, salvo quanto previsto dall' ultimo comma del presente articolo; c) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei programmi di attività , per garantire la continuità dei rapporti interfamiliari; d) possibilità del rientro in famiglia dell' ospitato, di norma con frequenza settimanale e comunque nei periodi di vacanza. I servizi specialistici eventualmente presenti in strutture da trasformare, devono essere aperti al territorio, secondo modalità da definirsi con l' ente, gestore dell' USSL.
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ARTICOLO 15 (contributi per altre finalità ) Il piano di intervento di cui all' art. 21 riserverà una quota parte a contributi avente lo scopo di: a) eliminare le barriere architettoniche con l' osservanza delle norme contenute nel DPR 27 aprile 1978, n. 384; b) agevolare la fruizione da parte di soggetti handicappati dei servizi pubblici di trasporto, l' attivazione di specifici servizi, ovvero dare attuazione a convenzioni tariffarie con auto pubbliche; c) fornire sussidi tecnici e attrezzature per il mantenimento dell' handicappato nel normale ambiente di vita; d) creare le condizioni e sostenere l' accesso autonomo alla cultura ed informazione (biblioteche, nastroteche, mezzi audiovisivi, telecomunicazioni, ecc.); e) promuovere e sostenere la realizzazione di microesperienze ad iniziativa pubblica o privata aventi carattere sperimentale, non espressamente previste dalla presente legge; f) fornire ogni altro sussidio economico necessario per il perseguimento dei fini della presente legge.
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ARTICOLO 16 (Gestione dei servizi) I servizi e gli interventi previsti dagli artt. 6 e 8 della presente legge, sono attuati dagli enti responsabili dei servizi socio - sanitari di zona nelle forme previste dalla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. La gestione dei servizi può essere svolta direttamente dagli enti di cui al comma precedente oppure mediante convenzione tra l' ente responsabile dei servizi e gli enti ed organismi pubblici e privati, per la gestione integrata da parte degli stessi dei servizi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 8, con l' osservanza delle disposizioni della presente legge e dell' art. 18 della legge regionale sulla organizzazione e funzionamento delle USSL. In via transitoria sino all' assunzione delle funzioni socio - assistenziali da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, i servizi di cui alla presente legge vengono gestiti dai comuni singoli o consorziati e dalle comunità montane, in via diretta o per convenzione, secondo le modalità previste dalla legge regionale sull' organizzazione ed il funzionamento delle USSL.
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ARTICOLO 17 (Funzioni già dell' UIC) Fino alla approvazione della legge regionale di riordino dei servizi socio - assistenziali sono delegate ai comuni di residenza dei soggetti interessati le funzioni ora attribuite alla regione dal DPR 23 dicembre 1978, n. 1919 e già svolte dall' Unione Italiana Ciechi, in materia di predisposizione di attrezzature nonchè concessione di contributi a ciò finalizzati, per facilitare l' avviamento al lavoro dei minorati della vista. L' onere sostenuto in via di anticipazione dai comuni, è rimborsato dalla giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento dell' atto deliberativo comprovante l' effettuazione dell' intervento.
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ARTICOLO 18 (Strutture) Per la realizzazione delle comunità alloggio possono essere stipulati accordi con gli IACP nell' ambito dei piani di edilizia residenziale, ovvero possono essere stipulate convenzioni con altri enti pubblici. Possono altresì essere acquistate o prese in locazione unità abitative di immobili privati residenziali. I sussidi tecnici e le attrezzature, se trattasi di beni durevoli, possono essere messi a disposizione degli interessati a titolo di comodato. I centri socio - educativi e quelli residenziali sono istituiti per quanto possibile presso strutture assistenziali opportunamente adattate allo scopo. Resta comunque fermo il disposto degli artt. 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63.
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ARTICOLO 19 (Personale) Il personale addetto ai servizi di cui agli artt. 10, 12, 13 e 14 si compone di personale educativo, personale di assistenza e personale addetto ai servizi. Il personale educativo deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disporre di comprovata esperienza almeno triennale in servizi analoghi con mansioni educative. Il personale di assistenza e quello addetto ai servizi deve essere in possesso di comprovata preparazione professionale. La regione istituisce e riconosce nell' ambito dei piani annuali di formazione professionale corsi di formazione e di aggiornamento che prevedano momenti di formazione teorica e di tirocinio pratico all' interno di strutture pubbliche o private di assistenza ai soggetti handicappati. La frequenza di tali corsi costituisce titolo preferenziale per l' assunzione.
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ARTICOLO 20 (Autorizzazioni) La gestione dei servizi di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14 della presente legge è soggetta ad autorizzazione regionale. A decorrere dall' assunzione diretta delle funzioni socio - assistenziali da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, il potere di concedere l' autorizzazione di cui al comma precedente e la connessa attività di vigilanza, è delegata a questi ultimi, ai sensi dell' art. 7, terzo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. L' ente delegato dà notizia alla giunta regionale delle autorizzazioni concesse.
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ARTICOLO 21 (Domande di contributo ed iniziative di altri enti) Sino all' entrata in vigore di norme definitive, i comuni e le comunità montane presentano le domande di contributo per il finanziamento delle iniziative promosse in via diretta o per convenzione di cui agli artt. 6 e 8 entro il 31 marzo di ogni anno, accludendovi le deliberazioni dei propri organismi, la documentazione relativa all' attività per la quale si richiede il contributo, preventivi di spesa ed una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento delle iniziative. Il consiglio regionale, nell' ambito dei piani di assegnazione dei contributi per specifici servizi sociali di cui all' art. 2 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45, e con le medesime procedure, sulla base della proposta rassegnata dalla giunta entro il 15 settembre di ogni anno approva il programma annuale degli interventi per lo sviluppo dei servizi sociali previsti dalla presente legge. La giunta regionale elabora il piano degli interventi di cui al comma precedente tenendo conto delle necessità di coordinamento dei servizi di cui al precedente art. 2. In particolare il piano dei servizi di cui alla presente legge deve indicare gli obiettivi prioritari da perseguire, la localizzazione dei servizi sulla base delle esigenze del territorio dell' Unità Socio - Sanitaria Locale, con finalità di riequilibrio dei livelli di servizio. La giunta regionale, d' intesa con la commissione consiliare competente, può attuare interventi straordinari o interventi a favore di iniziative sperimentali entro il limite del 5% dello stanziamento annuale delle spese correnti.
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ARTICOLO 22 (Requisiti dei servizi) La regione, con l' adozione del piano dei servizi socio - assistenziali emana disposizioni per determinare i requisiti organizzativi, strutturali e tecnici minimi cui dovranno attenersi i servizi e gli interventi di cui alla presente legge. In attesa della approvazione del piano di cui al comma precedente la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina i requisiti minimi cui attenersi in via transitoria.
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ARTICOLO 23 (Documentazione e piano delle ricerche) La giunta regionale, al fine di acquisire dati sulla situazione sanitaria e sociale dei soggetti di cui all' art. 1 promuove e tiene costantemente aggiornato il quadro delle situazioni socio - epidemiologiche, costituendo altresì un archivio dei dati raccolti, comprensivo del materiale bibliografico e legislativo più aggiornato in sede nazionale ed internazionale. Contemporaneamente sono costantemente tenuti aggiornati i dati relativi alle situazioni di handicap di qualsiasi natura e gravità , distinte per cause e per territorio. La giunta regionale nomina, di intesa con la commissione consiliare competente, una commissione tecnico - consultiva composta da esperti e da rappresentanti dell' utenza e degli organismi interessati, con compiti di verifica e propositivi sugli interventi attuati e da programmare in tutti i settori che riguardano i soggetti handicappati. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità pari a quello stabilito per i membri del comitato regionale di controllo. In particolare, d' intesa con la commissione consiliare, la giunta regionale promuove un piano di ricerca per l' acquisizione di dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi ai seguenti aspetti: - riabilitazione; - inserimento scolastico; - formazione professionale; - attività lavorativa; - attività socio - culturale, ricreativa, sportiva. Per l' acquisizione di specifici dati sulla situazione sanitaria e sociale dei soggetti, la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, promuove altresì un apposito piano di ricerche socio - epidemiologiche.
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ARTICOLO 24 (Volontariato) Nei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato personale volontario appartenente ad organismi di volontariato o obiettori in servizio civile, secondo i criteri stabiliti dalla regione e sotto la responsabilità dell' ente gestore. Gli organismi di volontariato possono concorrere altresì alla gestione dei servizi secondo l' art. 16, secondo comma della presente legge. Le associazioni rappresentative della utenza dovranno essere periodicamente consultate per la programmazione dei servizi secondo le disposizioni dell' art. 11 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.
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ARTICOLO 25 (Misura dei contributi regionali) La regione è autorizzata a concedere contributi per servizi previsti dalla presente legge, entro i seguenti limiti: a) per spese di gestione, riferibili distintamente alle comunità alloggio ed ai centri residenziali di cui agli artt. 12 e 14 contributo annuo fino ad un massimo di L. 3.000.000 = rispettivamente per ciascun soggetto assistito, ed ai centri socio - educativi di cui all' art. 13 L. 1.000.000 =; b) per assistenza domiciliare ed affido assistenziale, nonchè per interventi di sostegno alla famiglia di cui agli artt. 9, 10 e 11 contributo annuo fino ad un massimo di L. 2.400.000 = per ciascun soggetto assistito; c) per prestazioni a mente della lett. b) dell' art. 15 contributi annui fino ad un massimo di L. 500.000 = per ciascun soggetto assistito; per prestazioni a mente delle lett. c) ed f) dell' art. 15 contributi annui fino ad un massimo di L. 1.000.000 =; per prestazioni a mente delle lettere d) ed e) dello stesso art. 15 contributi fino ad un massimo dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile entro il limite di L. 2.000.000 = per ciascun intervento; d) per interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche, di cui alla lett. a) dell' art. 15 contributi a fondo perduto, fino ad un massimo dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile entro il limite di L. 10.000.000 = per ciascun intervento; e) per interventi volti a favorire l' inserimento lavorativo di cui all' art. 6 contributi a fondo perduto, sulla base di specifici progetti che prevedono non più di un intervento annuale per ciascun soggetto assistito, entro il limite dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di L. 50.000.000 = per singolo progetto; f) per la riconversione e il riattamento, nonchè la straordinaria manutenzione e l' arredamento, delle strutture assistenziali di cui alle lettere d), e) ed f) dell' art. 8, contributi a fondo perduto entro il limite massimo dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e fino a L. 200.000.000 =; g) per l' attivazione di comunità alloggio di cui all' art. 12, contributi a fondo perduto fino a L. 5.000.000 = per ciascuna iniziativa. I contributi a fondo perduto di cui alle lettere d), f) e g) del presente articolo possono venire utilizzati per agevolare la realizzazione di iniziative assistenziali da parte di soggetti convenzionati a mente del precedente art. 16, secondo comma, purchè sussista vincolo di destinazione delle strutture relative per un periodo non inferiore a 9 anni. I contributi di gestione previsti dalla precedente lett. a) non possono essere concessi laddove le strutture siano convenzionate con enti pubblici per interventi a favore di handicappati, prestati a titolo diverso rispetto a quanto previsto dalla presente legge. In occasione dell' approvazione della legge annuale di bilancio il consiglio regionale procede ad aggiornare l' entità dei contributi per le spese di gestione riferite ai servizi di cui alle lett. a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
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ARTICOLO 26 (Norma finanziaria) La spesa per la concessione dei contributi per i servizi previsti dalle lettere a), b) e c) dell' art. 25 della presente legge è determinata per l' anno 1980 in L. 2.000 milioni. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell' art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. La spesa per gli interventi di cui alle lett. d) ed e) dell' art. 25 è determinata per l' anno 1980 in L. 400 milioni. La spesa per la concessione di contributi per le finalità di cui alle lett. f) e g) dell' art. 25 è determinata per l' anno 1980 in L. 600 milioni. La spesa per l' effettuazione delle ricerche previste dall' art. 23 è determinata per l' anno 1980 in L. 50 milioni al cui finanziamento si fa fronte mediante impiego delle somme stanziate per il 1980 al cap. 2.1.2.3.1.549 << spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale >> e la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di L. 50 milioni. All' onere di L. 2.050 milioni per il 1980 determinato ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa fronte: All' onere di L. 2.050 milioni per il 1980 determinato ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa fronte: - per L. 500 milioni mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.3.376 iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l' esercizio finanziario 1980, la cui denominazione è modificata in << contributi straordinari a favore di enti locali, enti pubblici o privati ed associazioni di assistenza per iniziative nuove o sperimentali rivolte a soggetti disadattati >>; All' onere di L. 2.050 milioni per il 1980 determinato ai sensi dei precedenti commi primo e quinto si fa fronte: OMISSIS - per L. 1550 milioni mediante riduzione di pari importo del << fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali >> iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980. All' onere di L. 1000 milioni per l' anno 1980 determinato ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo del << fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni: Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni: a) nella parte 1, ambito 2, settore 2, sono istituiti: - la finalità 1.2.2.5. << assistenza agli handicappati >>; - l' attività 1.2.2.5.1. << interventi a favore dei soggetti handicappati >>; - il capitolo 1.2.2.5.1.1055 << contributi ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio - sanitari per le spese di gestione relativi alle comunità alloggio, ai centri socio - educativi e ai centri residenziali; per le spese di assistenza domiciliare ed affido assistenziale e interventi di sostegno alla famiglia nonchè per contributi per altre finalità a favore di soggetti handicappati >> e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2000 milioni. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni: OMISSIS b) nella parte 2, ambito 2, settore 2 sono istituiti: - l' obiettivo 2.2.2.5. << assistenza agli handicappati >>; - il progetto 2.2.2.5.1. << interventi a favore dei - il capitolo 2.2.2.5.1.1056 << contributi una tantum ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio - sanitari per la riconversione, il riattamento, la straordinaria manutenzione e l' arredamento di comunità alloggio, centri socio - educativi e centri residenziali, nonchè per l' attivazione di comunità alloggio >> e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600 milioni. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni: OMISSIS c) nella parte 2, ambito 3, settore 1 sono istituiti: - l' obiettivo 2.3.1.5. << promozione dell' inserimento lavorativo di handicappati >>; - il progetto 2.3.1.5.1 << interventi volti a favorire l' inserimento lavorativo di soggetti handicappati >>; - il capitolo 2.3.1.5.1.1057 << contributi una tantum ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio - sanitari per interventi volti a favorire l' inserimento lavorativo di soggetti handicappati e per l' eliminazione di barriere architettoniche >> e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400 milioni. Agli oneri derivanti dalla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti esterni della commissione prevista dal precedente art. 23 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 << spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese >>, annualmente iscritto fra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese dei bilanci dei singoli esercizi.
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ARTICOLO 27 In relazione alle maggiori somme accertate nell' esercizio 1979 relative al capitolo 1.1.204 << tassa regionale di circolazione >>, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.204 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 è incrementata di L. 2550 milioni. In relazione a quanto disposto dal comma precedente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 1.5.2.1.1.546 << fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali >> e 2.5.2.1.2.669 << fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo >> è incrementata rispettivamente di L. 1550 milioni e di L. 1000 milioni.
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ARTICOLO 28 (Norma transitoria) Limitatamente all' anno 1980 le domande di contributo di cui al primo comma del precedente art. 21, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 29 (Entrata in vigore) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 7 giugno 1980 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 20702/ 6883) |