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Accordo di Programma
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(le parti tra parentesi
riportate in carattere italico vanno sostituite
secondo l’indicazione contenuta)
Accordo di programma per
la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza nell'ambito territoriale di intervento della Provincia di Milano
previsto
dalla Legge n.285/97
Tra (1)
Le Amministrazioni comunali di: (elenco Comuni)
La Provincia di Milano (2)
L’Azienda Sanitaria Locale Milano (1, 2 o 3)
Il Provveditorato agli studi di Milano
Il Centro per la Giustizia Minorile di Milano
Per
L’attuazione
della legge 28 agosto 1997 n. 285, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 5 settembre 1997 "Disposizione per la promozione di diritti
ed
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza"
Premessa
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Il
Ministro per la Solidarietà Sociale con proprio Decreto pubblicato sulla
G.U. n.207 S.G. del 5/9/1997 ha provveduto alla ripartizione del 70% del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'art. 1 della Legge 285
del 28
agosto 1997 tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per le
quali
è autorizzata la spesa a decorrere dal 1997 e seguenti.
Il regime
di accordi di programma (3), previsto dall'art.27 della
L.142/90, trova attuazione
nella proposizione di piani di intervento triennali nell'ambito territoriale di
intervento
definito dalla Regione Lombardia (D.G.R. 24 Aprile 1998, n.6/35839), la quale ha
individuato le Province quali ambiti territoriali di intervento ai sensi
dell’art. 2
della legge 285/97.
La Legge
285/97 favorisce l'integrazione tra le politiche sociali, assistenziali,
educative
dei Comuni, mette a punto un assetto organizzativo ed operativo tale da
garantire la
qualità degli interventi, il superamento della settorialità e la possibilità
di procedere a
verifiche; tali fini si perseguono con la stipula di Accordi di Programma da
parte di
Regione, Provincia, Comuni, Provveditorati agli Studi, Aziende Sanitarie Locali
e Centri
per la Giustizia Minorile per la realizzazione di piani di intervento in
ambiti territoriali predefiniti (4).
I Comuni
della Provincia di Milano, hanno verificato, insieme alle altre istituzioni
preposte
alle politiche sociali, con il coordinamento della Provincia di Milano, la
necessità di
sviluppare e potenziare progetti volti a migliorare la qualità della vita
dell’infanzia e
dell’adolescenza all’interno delle finalità della legge 285/97.
Si è
costituito inoltre un gruppo tecnico territoriale, coordinato dalla Provincia di
Milano,
che ha, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione Lombardia e dai Comuni
della
provincia di Milano, fornito le indicazioni per la stesura dell’Accordo.
Art. 1 Finalità
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In base al
disposto della legge 285/97 il presente Accordo si prefigge una o più delle
seguenti finalità:
a) Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori - figli,
di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei
minori in istituti educativo - assistenziali, tenuto conto altresì delle condizioni
dei minori stranieri.b) Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
c) Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero anche nei
periodi di sospensione delle attività didattiche.d) Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento
della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo
del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto
di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.e) Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o
affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap ai fini di
migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di
emarginazione e di istituzionalizzazione.
Art. 2 Enti
interessati all'accordo di programma, ente capofila
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I soggetti
dell’accordo sono i comuni e gli altri soggetti pubblici che agiscono
nell’ambito territoriale della Provincia di Milano come sopra elencati.
Assume il
ruolo di ente capofila per portare a buon fine il presente Accordo
di Programma., il comune di (indicare il comune o il diverso ente capofila)
Art. 3
Estensibilità e limiti dell’Accordo
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Le parti
concordano sin d’ora sulla possibilità che all’accordo possano aderire, nel
rispetto
dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri
soggetti
interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo.
L’adesione
dei soggetti all’intesa ed ai suoi principi informatori, non pregiudica in
alcun
modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o
servizi al di
fuori previsti dal seguente accordo.
Art. 4 Campo di
applicazione dell'Accordo
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Il
presente accordo è finalizzato alla realizzazione dei servizi ed alle attività
a carattere
socio-assistenziale ed educativo previste nel progetto allegato che costituisce
parte
integrante del presente Accordo.
Art. 5 Impegni
dei soggetti firmatari (5)
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L'attuazione
del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti
i quali svolgono compiti loro affidati dal progetto qui allegato.
Ciascun
ente partecipante all'Accordo individua le risorse da impegnare per la sua
realizzazione.
I sottoscritti Enti assumono gli impegni sottoindicati (6):
1) La Provincia di Milano si impegna a (inserire gli impegni dell’ente: in particolare
l’impegno finanziario del primo anno)2) Il Provveditorato di Milano si impegna a (vedi sopra)
3) L'Azienda USL Milano (uno, due o tre) si impegna a (vedi sopra)
4) Le amministrazioni comunali (segue elenco) si impegnano a (vedi sopra)
(quanto segue solo se
se il progetto è pluriennale) Per il dettaglio e per le annualità
successive alla prima si fa rinvio al preventivo di massima contenuto nel
progetto allegato.
Art. 6
Realizzazione dell'Accordo
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Alla
realizzazione dell’accordo concorrono le seguenti organizzazioni/istituzioni,
attive
nell’ambito dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (7)
(indicare i soggetti che partecipano
al progetto, ulteriori rispetto a quelli intestatari dell’accordo, come
eventuali soggetti
pubblici non firmatari ed organizzazioni del terzo settore e/o enti
attuatori se già individuati).
Art. 7 Personale
per la realizzazione del Progetto allegato
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L'utilizzo
del personale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del
responsabile del servizio (art.396, DLgs 297/94), fermi restando la dipendenza
amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di
appartenenza. Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con
i vari
enti, il Responsabile farà diretto riferimento alle amministrazioni dei
suddetti enti, le
quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale anche dal punto di
vista
igienico-sanitario e dei dovuti atti assicurativi.
L'articolazione
dell'orario di lavoro sarà definita previo accordo con l'Amministrazione
fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.
Art. 8 Piano
economico e copertura finanziaria
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Il piano
finanziario è contenuto nel Progetto allegato; gli oneri economici sono a
carico
dell’ente capofila e la rispettiva copertura finanziaria è derivata
dall’approvazione, da
parte della Regione Lombardia, del piano territoriale nel quale il presente
accordo
è ricompreso.
Gli oneri
derivanti dalle quote di cofinanziamento saranno specificati in ulteriori atti
dei
singoli comuni, successivamente all’approvazione del piano territoriale di
intervento e
quale conseguenza del presente Accordo e del Progetto allegato.
Rimane fin
d’ora inteso che la mancata approvazione del Progetto allegato da parte
della Regione Lombardia comporterebbe la necessaria ridefinizione del progetto
stesso.
Art. 9 Durata
dell'accordo e sua conclusione (8)
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La durata
dell’accordo è fissato in tre anni (o nel diverso termine previsto)
con
decorrenza dalla data della stipula.
Il primo
anno di validità ha carattere sperimentale, e di avvio dei criteri
operativo-gestionali discendenti dall’Accordo.
In caso di
recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima
della scadenza annuale, decorrente dalla sottoscrizione. L’accordo può
continuare
tra le altre parti essendovene le condizioni ed il consenso (9).
Art. 10 Modalità
operative e Collegio di vigilanza
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Le modalità
operative sono annualmente definite e verificate direttamente dai
responsabili dei Servizi interessati ai Servizi Sociali all’interno delle
amministrazioni
sottoscrittrici del presente accordo, così come individuati da ciascun ente.
La
vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma è svolta da un collegio
presieduto dal Sindaco del Comune capofila (o dal Presidente della Provincia
di Milano)
e da rappresentanti degli enti locali firmatari.
Art. 11
Pubblicazione
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L’ente
capofila, così come individuato all’art.2, si impegna a pubblicare sul
Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia il presente accordo di programma.
(Luogo della sottoscrizione)
Data,
Il
presente documento è stato redatto sulla base di quello inserito nel
manuale "INFANZIA E ADOLESCENZA DIRITTI E OPPORTUNITÀ, Orientamenti
alla progettazione degli interventi previsti nella legge n.285/1997" del
Dipartimento
per gli Affari Sociali; rivisto alla luce delle più recenti indicazioni e del
metodo di
lavoro fatto proprio dal gruppo tecnico territoriale della Provincia di Milano.
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(1) Sottoscrittori dell'accordo sono quei soggetti pubblici impegnati nel progetto e che si assumono da subito gli impegni dell'accordo.
(2) Provincia ed i soggetti che seguono vanno inseriti nell'accordo, secondo l'interpretazione unanime, solo qualora sia effettivamente previsto il loro coinvolgimento nel progetto esecutivo dell'Accordo.
(3) Art.27 legge 142/90.
Accordi di programma. -
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 (3), determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi
sia l'assenso del comune interessato (3/a).
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza.5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni (3/b).
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3.
Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma
6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di
programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di
intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i
casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge.Restano salve le competenze di cui
all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64.
(4) Il
regime degli accordi di programma si basa sul consolidamento e sull'innovazione
di stretti rapporti tra le istituzioni del territorio che nella Regione
Lombardia erano già presenti in alcune intese o progetti:...
(elencare le intese, le progettazioni esistenti sul territorio e relativi
finanziamenti).
Poiché l'art. 27, comma 3 della L.142/90 prevede che l'ente promotore
(Presidente Regione, Provincia, Sindaci, ecc.) prenda iniziative per esplorare
la disponibilità di tutte le istanze interessate, è opportuno procedere a
confronti ed iniziative che mettano in evidenza nei servizi e nelle strutture
quanto è in essere da sviluppare o potenziare e quanto di nuovo può essere
progettato, al fine di organizzare una Conferenza aperta a tutte le componenti
istituzionali dell'ambito territoriale su cui si agisce, per verificare
l'interesse verso alcune tematiche (tra quelle precisate dalla legge 285 artt.4,
5, 6, 7) che avranno particolare rilievo ai fini della stesura dell'Accordo.
Le scelte operative, organizzative e procedurali coinvolgono operatori,
famiglie, scuole tanto da rendere indispensabile un loro partecipazione alle
scelte stesse.
(5) Si
suggerisce di far riconoscere tali impegni con atti formali nelle rispettive
Amministrazioni, anche per quelle che non siano capofila, per la dovuta
considerazione delle spese e la presa d'atto dell'iniziativa.
La logica degli Accordi di programma prevede procedure e procedimenti, in
quanto, pur essendo limitato ad alcune finalità, l'Accordo comporta diretti
impegni amministrativi che vincolano l'attività degli enti partecipanti.
(6) Dovranno essere inseriti gli impegni relativi al cofinanziamento: di personale, strutture così come emergono dal progetto ed eventualmente delle risorse finanziarie proprie. Qui ci si può limitare a riportare, in maniera sintetica, anche solo quelle relative al primo anno.
(7) L'intero impianto della Legge 285/97 si struttura attorno alla valorizzazione delle risorse del territorio, prevedendo aree di intervento specifiche in una cornice unitaria costituita oltre che dalle istituzioni, da ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale: volontariato, cooperazione sociale, associazioni ecc.), da ENC (enti non commerciali: soggetti privati) per sollecitare una mobilitazione non solo degli organi istituzionali ma anche della società civile che devono prestare maggiore attenzione alle esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza. Con gli enti che costituiscono il mondo del privato sociale, della cooperazione, del volontariato, debbono essere instaurati rapporti che vanno regolati da un regime convenzionale che tiene conto delle differenti caratteristiche statutarie e dei differenti regimi fiscali derivanti per legge.
(8) L'Accordo consiste nell'assenso unanime delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del Sindaco del Comune capofila o del Presidente della Provincia di Milano, se concorre all'Accordo. L'approvazione dell'Accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti.
(9) Conseguito il consenso delle istituzioni aderenti all'Accordo di programma, l'organo promotore approverà - con proprio atto formale - l'Accordo, da pubblicarsi quindi sul Bollettino Regionale.
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