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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 23 NOVEMBRE 2001 “AZIONI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI”.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2001 – 1° Supplemento Ordinario, è stata pubblicata la legge regionale 23 novembre 2001, n. 22, intitolata “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”. La legge rappresenta il momento conclusivo di un percorso di confronto, che ha avuto una tappa fondamentale nella sottoscrizione dei protocolli di intesa tra la Regione e le dieci Diocesi lombarde (più quella di Tortona), volto ad individuare obiettivi comuni in materia di promozione della crescita armonica dei minori e di prevenzione del disagio minorile ed adolescenziale, allo scopo di sviluppare sul territorio azioni concordate a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani.
A questo scopo la legge riconosce la funzione educativa e sociale che le Parrocchie, in stretto rapporto con le famiglie, svolgono mediante gli oratori, nella costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, ispirato ai principi della sussidiarietà, della cooperazione e della partecipazione. Il sostegno regionale è assicurato anche agli altri soggetti che esercitino compiti educativi e sociali nei confronti del mondo giovanile e adolescenziale (art. 1).
I principi enunciati in apertura della legge sono rafforzati dal coinvolgimento diretto delle Diocesi nella elaborazione degli atti regionali di programmazione degli interventi riguardanti l’area giovanile, mediante la consultazione ed anche la partecipazione ad apposite commissioni.

E’ riconosciuto il ruolo sociale ed educativo delle Parrocchie (art. 2). Analogo riconoscimento potranno ottenere anche altri soggetti che svolgano funzioni analoghe, previa sottoscrizione di appositi accordi con la Regione (art. 3). Per rendere concreta la collaborazione tra Regione e Diocesi a favore dell’area dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, è istituito un apposito ambito di confronto, con il compito principale di elaborare le linee comuni di azione (art. 3). L’art. 4 della legge indica come obiettivi specifici della programmazione degli interventi il sostegno alla formazione degli operatori, l’incentivo alla ricerca e sperimentazione di nuove attività e metodi di intervento, il sostegno ad iniziative interdiocesane (ma la Regione può valutare anche altri obiettivi proposti dalle Diocesi stesse). Nell’ambito di tali obiettivi le Diocesi individuano le priorità e presentano alla Regione il programma annuale degli interventi e dei progetti da realizzare con i fondi regionali (art. 4).

I finanziamenti regionali sono erogati annualmente alle Diocesi attraverso la Regione Ecclesiastica Lombardia e sono ripartiti per il 30% in base alla popolazione, per il 40% in base al numero delle parrocchie e per il restante 30% per iniziative interdiocesane. La Regione Ecclesiastica Lombardia è tenuta a presentare alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo del finanziamento regionale, contenente anche una valutazione delle attività. Annualmente la Regione determina anche il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli di intesa (art. 5). Per il sostegno delle attività previste viene stanziata per l’anno 2001 una somma di lire 500 milioni (art. 6).


VII LEGISLATURA ATTI: 004620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE REGIONALE N. 22

 

 

 

 

 

AZIONI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI

 

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48,

1° supplemento ordinario del 27 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare LCR/0029 CC1

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.

2.      La Regione si propone altresì di sostenere l’attività di altri soggetti che, in relazione mondo giovanile e adolescenziale, svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa, riconosciuta nei termini di cui all’art. 3, comma 3.

 

Art. 2

(Riconoscimento)

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti alle suddette aree, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi stesse.

2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle Parrocchie quali soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell’area giovanile attraverso l’attività degli oratori.

3. La Regione concorda con la Regione Ecclesiastica Lombardia altre forme di collaborazione ritenute utili a favorire ulteriori processi di sviluppo.

 

Art. 3

(Azioni di sostegno)

1. Al fine di orientare l’azione sinergica e di collaborazione a favore dell’area dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.

2. Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all'incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle

Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia.

 

 

3.      Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

 

Art. 4

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:

a.       il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell’ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;

  1. l’incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d’intervento, soprattutto a carattere innovativo;
  2. il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche rivolti al monitoraggio ed allo studio dell’esistente.

2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.

3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa.

4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia . (FRISL)).

 

 

 

 

 

 

Art. 5

(Modalità di finanziamento)

1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 2, e determina annualmente:

a.       il finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia; tale contributo sarà ripartito tra le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa secondo il seguente criterio, tenuto conto del territorio diocesano che interessa la Lombardia:

a1) il 30% sulla base della popolazione;

a2) il 40% sul numero delle parrocchie;

a3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane;

  1. il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli d’intesa, ripartito in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3, comma 3.

2. La Regione Ecclesiastica Lombardia, a nome delle Diocesi destinatarie del finanziamento, presenta alla Regione una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa, dell’utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per il sostegno finanziario alle attività di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di L.500.000.000 (258.228,45 EURO).

2. A decorrere dall’anno 2002, i contributi di cui al comma 1 sono determinati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contablità della Regione" e successive modifiche e integrazioni.

3. All’onere complessivo di L. 500.000.000 (258.228,45 EURO), previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell’UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l’anno 2001 (voce 3.6.7.1.2.100.9191).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l’anno 2001, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

·         Alla funzione obiettivo 3.6.7 "Iniziative di socializzazione e protagonismo di minori e adolescenti", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.6.7.1.2.100 "Sviluppo delle iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori in collaborazione con gli organismi europei, gli enti locali e il privato sociale" è incrementata di L. 500.000.000 (258.228,45 EURO).