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in ORNAGHI, POLITICA, VOCABOLARIO

JACA BOOK, , 1996, p.



COSTITUZIONE:
1. Evoluzione del termine-concetto 2. Il problema del "potere costituente".
Dal lat. constitutio, deriv. dal verbo costituere ("istituire", "fondare"). Il verbo è di uso corrente nella romanità, ma il sostantivo acquista progressivamente più ristretti significati tecnico-giuridici. Se Cicerone utilizza constitutio per riferirsi alla "forma" della città, è pur vero che tale accezione scompare e viene soppiantata da quella di C. come atto amministrativo. Né i tentativi di individuare un significato analogo a quello ciceroniano nel termine greco classico politéia hanno sortito effetti soddisfacenti.
Per tutto il Medioevo con C. si designano documenti o atti deliberanti solennemente da un principe o da un signore per accordare in genere franchige o libertà ai propri sudditi. L'esplosione politica del vocabolo C. si verifica nel secolo XVIII. Mentre nel lessico politico britannico si sovrappongono ancora molteplici espressioni dalla portata semantica analoga (constitution, commonwealth, pact, frame), le Rivoluzioni americana e francese sanciscono il trionfo del termine e della nozione di C. Una straordinaria fioritura di derivati (costituzionale, incostituzionale, anticostituzionale ecc.) data infatti a partire dalla seconda metà del Settecento e segnala inequivocabilmente il notevole allargamento del campo di applicazione del termine. Fin da questo momento si precisano due accezioni durature e assai ampie di C., che si intersecano frequentemente fra loro. Da un lato, in una prospettiva maggiormente marcata in senso giuridico, con C. si indica la struttura di una comunità, l'insieme dei principi organizzativi di un sistema politico. Da questo punto di vista ogni regime ha una propria C. e il significato di quest'ultima si avvicina per molti aspetti a quello di "ordine politico".
Dall'altro lato - e in una chiave più strettamente storico-politica - la C. si fa portatrice di precisi valori ideologici: perché un sistema politico sia dotato di C. occorre un insieme di regole che assicuri il rispetto delle libertà e dei diritti dei cittadini, garantendo al tempo stesso questi ultimi da ogni abuso di potere. Emblematico in tal senso resta l'art. 16 della Dichiarazione dei Diritti francese del 1789, per il quale l'esistenza di una C. è subordinata alla garantie de droits e alla separation des pourvoirs: con il che la C. "politica" ritorna per molti aspetti a definire la struttura giuridico-istituzionale del regime.
In proposito sì è parlato di "costituzionalismo", per riferirsi sia all'indagine sui principi ispiratori di ogni C., sia alla tecnica giuridica attraverso la quale viene assicurato l'esercizio e il rispetto dei diritti individuali. È sempre nel tardo periodo settecentesco che si afferma la convinzione - contrapposta alla preferenza di stampo britannico per un impianto giuridico consuetudinario - circa la necessità di una C. scritta; convinzione cui non restano probabilmente estranee le due funzioni cosiddette "costitutiva" (una "nuova" e ben identificabile È. afferma la nascita di un "nuovo" soggetto politico) e "legittimante" (una "nuova" C. giustifica l'avvento di un "nuovo" detentore di potere politico) svolte dalla C. stessa.
2. La C. torna così a incarnarsi nella "Carta", nel documento materialmente inteso, ove sono scritte le norme "fondamentali".
Le leggi costituzionali, infatti, si distinguono da quelle ordinarie: per i loro contenuti di sostanza, ma anche per alcuni aspetti di forma. Si suole distinguere in proposito fra costituzioni "flessibili" (revisionabili attraverso il comune iter legislativo) e "rigide" (l'intervento sulle quali richiede forme cosiddette aggravate). Nella maggior parte dei casi le norme costituzionali vengono prodotte osservando determinati procedimenti del tutto particolari, e con procedure altrettanto vincolate sono modificate o sostituite. Trova qui radice una fra le maggiori impasse teoriche dei moderni sistemi costituzionali, giacché le norme che regolano la revisione della C. risiedono nella C. stessa. Non risulta in tal senso per nulla evidente quale fonte di legittimazione consenta a un corpo costituente di limitare l'azione di un altro analogo e futuro potere. E non è sufficiente distinguere fra un potere "costituente" (svincolato nelle sue deliberazioni dal sistema giuridico previgente) e un potere "di revisione" (predeterminato legislativamente nella sua attuazione) per venite a capo del problema. Allo stesso modo la C. non sembra poter essere ridotta a mera "norma delle norme" che condiziona e ordina, cioè, la produzione legislativa. La necessità di supporre un'estrema ed essenziale fonte della legittimità politica coinvolge i fondamenti stessi della dottrina della sovranità e influenza radicalmente l'articolazione giuridica e istituzionale dei fondamentali principi democratici: la complessa questione costituzionale fatica in tal senso a essere ricompresa in un profilo esclusivamente formale.
Alla C. per l'appunto "formale" continua così a contrapporsi la C. "materiale", intesa come concreta forma di ordinamento politico esistente in un determinato periodo e come espressione delle forze politiche che lo caratterizzano. Contrapposizione manifestata in altri termini dal binomio di origine germanica Verfassung/Konstitution, specchio di due diverse accezioni di C.: l'una positiva (indipendente dai contenuti e dal contesto storico), l'altra ideale (legata a doppia corda all'ideologia liberale soprattutto ottocentesca).
Ancora negli odierni sistemi costituzionali il problema del cosiddetto décalage, vale a dire dello sfasamento fra C. scritta e C. materiale resta in molti suoi importanti punti irrisolto.
Come nel tardo Settecento, la questione sembra ruotare attorno all'individuazione di meccanismi agili ed efficienti per la revisione e l'adattamento del testo costituzionale. Sul terreno "costituente" però, la tecnica giuridica non ha fornito risposte politicamente esaurienti. Eppure è questo un terreno obbligato per lo sviluppo di mutamenti politici "continui", fattore essenziale - e forse vitale - per i regimi democratici.