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in ORNAGHI, POLITICA, VOCABOLARIO
JACA BOOK, , 1996, p.
COSTITUZIONE:
1. Evoluzione del termine-concetto 2. Il problema del "potere costituente".
Dal lat. constitutio, deriv. dal verbo costituere ("istituire", "fondare"). Il
verbo è di uso corrente nella romanità, ma il sostantivo acquista
progressivamente più ristretti significati tecnico-giuridici. Se Cicerone
utilizza constitutio per riferirsi alla "forma" della città, è pur vero che tale
accezione scompare e viene soppiantata da quella di C. come atto amministrativo.
Né i tentativi di individuare un significato analogo a quello ciceroniano nel
termine greco classico politéia hanno sortito effetti soddisfacenti.
Per tutto il Medioevo con C. si designano documenti o atti deliberanti
solennemente da un principe o da un signore per accordare in genere franchige o
libertà ai propri sudditi. L'esplosione politica del vocabolo C. si verifica nel
secolo XVIII. Mentre nel lessico politico britannico si sovrappongono ancora
molteplici espressioni dalla portata semantica analoga (constitution,
commonwealth, pact, frame), le Rivoluzioni americana e francese sanciscono il
trionfo del termine e della nozione di C. Una straordinaria fioritura di
derivati (costituzionale, incostituzionale, anticostituzionale ecc.) data
infatti a partire dalla seconda metà del Settecento e segnala inequivocabilmente
il notevole allargamento del campo di applicazione del termine. Fin da questo
momento si precisano due accezioni durature e assai ampie di C., che si
intersecano frequentemente fra loro. Da un lato, in una prospettiva maggiormente
marcata in senso giuridico, con C. si indica la struttura di una comunità,
l'insieme dei principi organizzativi di un sistema politico. Da questo punto di
vista ogni regime ha una propria C. e il significato di quest'ultima si avvicina
per molti aspetti a quello di "ordine politico".
Dall'altro lato - e in una chiave più strettamente storico-politica - la C. si
fa portatrice di precisi valori ideologici: perché un sistema politico sia
dotato di C. occorre un insieme di regole che assicuri il rispetto delle libertà
e dei diritti dei cittadini, garantendo al tempo stesso questi ultimi da ogni
abuso di potere. Emblematico in tal senso resta l'art. 16 della Dichiarazione
dei Diritti francese del 1789, per il quale l'esistenza di una C. è subordinata
alla garantie de droits e alla separation des pourvoirs: con il che la C.
"politica" ritorna per molti aspetti a definire la struttura
giuridico-istituzionale del regime.
In proposito sì è parlato di "costituzionalismo", per riferirsi sia all'indagine
sui principi ispiratori di ogni C., sia alla tecnica giuridica attraverso la
quale viene assicurato l'esercizio e il rispetto dei diritti individuali. È
sempre nel tardo periodo settecentesco che si afferma la convinzione -
contrapposta alla preferenza di stampo britannico per un impianto giuridico
consuetudinario - circa la necessità di una C. scritta; convinzione cui non
restano probabilmente estranee le due funzioni cosiddette "costitutiva" (una
"nuova" e ben identificabile È. afferma la nascita di un "nuovo" soggetto
politico) e "legittimante" (una "nuova" C. giustifica l'avvento di un "nuovo"
detentore di potere politico) svolte dalla C. stessa.
2. La C. torna così a incarnarsi nella "Carta", nel documento materialmente
inteso, ove sono scritte le norme "fondamentali".
Le leggi costituzionali, infatti, si distinguono da quelle ordinarie: per i loro
contenuti di sostanza, ma anche per alcuni aspetti di forma. Si suole
distinguere in proposito fra costituzioni "flessibili" (revisionabili attraverso
il comune iter legislativo) e "rigide" (l'intervento sulle quali richiede forme
cosiddette aggravate). Nella maggior parte dei casi le norme costituzionali
vengono prodotte osservando determinati procedimenti del tutto particolari, e
con procedure altrettanto vincolate sono modificate o sostituite. Trova qui
radice una fra le maggiori impasse teoriche dei moderni sistemi costituzionali,
giacché le norme che regolano la revisione della C. risiedono nella C. stessa.
Non risulta in tal senso per nulla evidente quale fonte di legittimazione
consenta a un corpo costituente di limitare l'azione di un altro analogo e
futuro potere. E non è sufficiente distinguere fra un potere "costituente"
(svincolato nelle sue deliberazioni dal sistema giuridico previgente) e un
potere "di revisione" (predeterminato legislativamente nella sua attuazione) per
venite a capo del problema. Allo stesso modo la C. non sembra poter essere
ridotta a mera "norma delle norme" che condiziona e ordina, cioè, la produzione
legislativa. La necessità di supporre un'estrema ed essenziale fonte della
legittimità politica coinvolge i fondamenti stessi della dottrina della
sovranità e influenza radicalmente l'articolazione giuridica e istituzionale dei
fondamentali principi democratici: la complessa questione costituzionale fatica
in tal senso a essere ricompresa in un profilo esclusivamente formale.
Alla C. per l'appunto "formale" continua così a contrapporsi la C. "materiale",
intesa come concreta forma di ordinamento politico esistente in un determinato
periodo e come espressione delle forze politiche che lo caratterizzano.
Contrapposizione manifestata in altri termini dal binomio di origine germanica
Verfassung/Konstitution, specchio di due diverse accezioni di C.: l'una positiva
(indipendente dai contenuti e dal contesto storico), l'altra ideale (legata a
doppia corda all'ideologia liberale soprattutto ottocentesca).
Ancora negli odierni sistemi costituzionali il problema del cosiddetto décalage,
vale a dire dello sfasamento fra C. scritta e C. materiale resta in molti suoi
importanti punti irrisolto.
Come nel tardo Settecento, la questione sembra ruotare attorno
all'individuazione di meccanismi agili ed efficienti per la revisione e
l'adattamento del testo costituzionale. Sul terreno "costituente" però, la
tecnica giuridica non ha fornito risposte politicamente esaurienti. Eppure è
questo un terreno obbligato per lo sviluppo di mutamenti politici "continui",
fattore essenziale - e forse vitale - per i regimi democratici.