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Regolamento per gli interventi di assistenza sociale
e di servizio sociale professionale
nel territorio del Comune di Firenze


 

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi di assistenza sociale e di Servizio sociale professionale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Amministrazione comunale mette a disposizione per tali funzioni.

CONCETTI ISPIRATORI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

a) Gli interventi sono volti al superamento di uno stato di disagio socio-economico e vengono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale, accettato dal destinatario, che confluisce in programmi annuali del Presidio sociale territoriale di riferimento.
b) Gli interventi si intendono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che privati, che cooperano nel campo socio-sanitario/educativo/ecc. Tali interventi devono essere attuati in osservanza del criterio di massima tempesitività.
c) Gli interventi come sopra sono attuati allo scopo sia di favorire il miglioramento delle condizioni di vita sia per prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

 

 

 

Art. 1
Soggetti assistibili

Possono fruire degli interventi di assistenza sociale e di Servizio sociale professionale di cui al presente Regolamento:
a) I cittadini residenti nel Comune di Firenze che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale.
b) Gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
c) I soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Firenze bisognosi di interventi d'urgenza e di tutela nel caso di minori.

Art. 2
Condizioni per l'assistibilità

Sono ammessi alla fruizione degli interventi di assistenza sociale i soggetti di cui all'art. 1 che percepiscano un reddito pro-capite annuo non superiore all'equivalente della pensione minima INPS dei lavoratori.

Da tale reddito sono detraibili:

- canone di affitto,
- interessi passivi relativi a mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione d'uso,
- l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 (solo nel caso di accesso alle prestazioni economiche ed integrative).

Il reddito preso in considerazione, al netto delle precedenti detrazioni, valutato sulla base dei criteri di cui al comma successivo, è quello:

a) del solo richiedente per l'accesso alle prestazioni sostitutive ed integrative;
b) di tutti i componenti il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni economiche, compresa l'esenzione dal ticket sanitario.

Si intende per reddito (del richiedente o di tutti i componenti il nucleo familiare e degli obbligati agli alimenti o all'assistenza, intendendo per questi: coniuge - genitori - nucleo familiare dei figli, qualora siano previsti) la situazione economica mensile (ottenuta dividendo per dodici quella annuale presentata) proveniente da:

- attività lavorativa dipendente o autonoma,
- pensioni e assegni di qualsiasi natura,
- redditi patrimoniali ed interessi dei medesimi.

In caso di soggetti di cui all'art. 1 con persone a carico (genitori, coniuge, figli minori o inabili o studenti fino al 26esimo anno di età) il tetto di reddito pro-capite annuo è aumentato:

- del 59% per la prima persona a carico,
- di un ulteriore 46% per la seconda persona,
- di un ulteriore 37% per la terza e per le successive.

Art. 3
Finalità e tipologia degli interventi

Gli interventi di cui ai successivi articoli sono riconducibili alla seguente tipologia:

- indigenza,
- difficoltà nel normale sviluppo psico-fisico del minore,
- difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico,
- non autosufficienza,
- stato di isolamento,
- difficoltà familiari.

Gli interventi oggetto del presente Regolamento si distinguono in:

- Interventi di assistenza sociale, volti a superare ostacoli di difficoltà personale o familiare per il normale svolgimento della vita. Tali interventi possono essere di tipo continuativo - temporaneo - straordinario.

- Interventi di Servizio sociale professionale, volti ad affrontare situazioni complesse che richiedono interventi integrati eseguiti da assistenti sociali in raccordo con altri operatori professionali, tenuta presente la globalità dei bisogni del soggetto assistito.

SONO INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE:

1) L'assistenza economica per bisogni vitali o per servizi monetizzati quali l'Assistenza domiciliare indiretta, gli affidamenti familiari, ecc.
2) Le prestazioni integrative della famiglia per migliorare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente attraverso la concessione di servizi quali Assistenza domiciliare, mense, ecc.
3) Le prestazioni sostitutive della famiglia con l'accesso in strutture residenziali o di pronta accoglienza.

SONO INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:

- La segnalazione per una sistemazione alloggiativa.
- L'aiuto per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico sociali.
- L'aiuto per il superamento dello stato di isolamento di soggetti ad alto rischio di emarginazione.
- Consulenza per l'area minorile e familiare.

Gli interventi di cui sopra devono garantire:

a) Il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
b) La parità di prestazioni a parità di bisogni.
c) La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.
d) La parità di costi a parità di servizi.

Nell'ambito dei progetti individuali di cui in Premessa, gli interventi effettuati devono essere sottoposti a verifiche di efficacia nei confronti del progetto per il controllo della qualità del servizio reso. Nel caso di non accettazione del progetto da parte dell'utente, questo è tenuto a firmare la rinuncia.

La procedura da attivare per le prestazioni assistenziali, rivolte agli utenti di cui all'art. 1, dovrà essere quella prevista dal Sistema informativo socio assistenziale, attivo sull'intero territorio comunale.

Art. 4
Interventi per il superamento dell'indigenza

Fino a quando non sarà emanata la legge di riforma dell'assistenza sociale, le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento perché‚ vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa personale e per il loro reinserimento, possono, dietro loro richiesta, fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica:

a) Continuativa per bisogni vitali
b) Temporanea
c) Straordinaria

con i seguenti limiti e modalità:

a) Continuativa per bisogni vitali: diretta agli ultra sessantacinquenni e agli affetti da invalidità permanente formalmente accertata e di grado superiore al 74%, sempre che il richiedente non abbia familiari obbligati e non disponga di proprietà immobiliari oltre l'abitazione propria. Al fine del mantenimento del soggetto presso il proprio domicilio e del suo anche relativo stato di autosufficienza, può essere concesso un sussidio mensile fino al raggiungimento del tetto di reddito di cui all'art. 2 maggiorato in relazione ai bisogni evidenziati fino ad un massimo di una volta e mezzo il reddito. In presenza di familiari obbligati e dotati di un reddito superiore al parametro di cui all'art. 2, il Servizio sociale professionale che formulerà il progetto di cui in Premessa, applicherà la diminuzione dell'intervento nella misura del 20% per ogni obbligato, oppure documenterà lo stato di bisogno degli obbligati per l'accoglimento di una eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del congiunto. Il sussidio può avere durata anche annuale ed essere rinnovato automaticamente qualora persistano le condizioni che lo hanno determinato.

b) Temporanea: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei, con le modalità del paragrafo a), e/o I' esenzione dal ticket sanitario per una durata non superiore ad un anno. Altre eccezioni circa la durata sono previste nella Delibera sull'esenzione dal ticket sanitario.

c) Straordinaria: possono essere concessi contributi straordinari una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale. L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale professionale sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione, con il limite massimo nell'anno solare pari a quanto stabilito nella Tabella delle prestazioni economiche aggiornata annualmente. Qualora il soggetto già fruisca di assistenza economica continuativa o temporanea per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti i bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici.

Art. 5
Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore

Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88, il Servizio sociale professionale, o su intervento della magistratura, o a domanda dei congiunti, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali predispone progetti di intervento mirati:

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso,
- al mantenimento nel proprio ambiente familiare,
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso:

a) Interventi di Servizio sociale professionale quali: b)
indagini psico-sociali, valutazioni professionali, trattamento psico-sociale, pareri professionali, controlli e verifiche di stato e interventi di consulenza sociale con particolare riferimento agli organi giudiziari. Questi interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica.

b) Interventi economici finalizzati al pagamento di assistenza educativa domiciliare indiretta a favore di soggetti di cui al primo comma, per il mantenimento del minore nel proprio ambiente di vita. L'ammissione all'intervento, concordata con il nucleo familiare è proposta dal Servizio sociale professionale con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica. Trattandosi di un intervento specializzato questo deve essere svolto da personale con idoneo titolo di studio nell'ambito socio educativo e con esperienza operativa. Al nucleo familiare in questione può essere concesso un sussidio mensile temporaneo finalizzato, per ogni ora di assistenza giornaliera ritenuta necessaria, con un limite massimo mensile, proporzionalmente ridotto dal 20% per ogni milione di reddito annuo eccedente quello indicato all'art. 2 del presente Regolamento. Nella Tabella delle prestazioni economiche, aggiornata annualmente, sono indicati il costo orario della Assistenza educativa domiciliare indiretta e il massimale del contributo mensile da erogare.
c) Interventi economici mirati all'inserimento scolastico di soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92, da realizzarsi nelle scuole medie inferiori o superiori. Al nucleo familiare in questione può essere concesso un sussidio mensile temporaneo finalizzato per ogni ora di Assistenza domiciliare indiretta ritenuta necessaria. Nella Tabella delle prestazioni economiche sono indicati il costo orario dell'Assistenza domiciliare indiretta e il massimale di contributo mensile. Tali interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro condizione economica.
d) Attività di orientamento e preformazione professionale e inserimento lavorativo di cui alla legge Regione Toscana 73/82. Ammissione a Centri di socializzazione per soggetti affetti da handicap. L'accesso a tale attività è gratuito e ai partecipanti può essere data la possibilità di compensi incentivanti che saranno in alternativa ad altri interventi di tipo economico. L'entità del compenso è determinata annualmente nella Tabella delle prestazioni economiche.
e) Soggiorni estivi per minori e soggetti disabili, sia in collaborazione con il Settore Funzionale Pubblica Istruzione che in convenzione con privati. Le modalità dell'intervento sono determinate da parametri stabiliti dai relativi settori anno per anno.
f) Ammissione a semiconvitti e Centri diurni. Le modalità di accoglienza sono determinate da apposito regolamento e atti deliberativi specifici. La contribuzione della famiglia al costo del Servizio è quella prevista dalla relativa tabella.
g) Ammissione a Centri di pronta accoglienza. Il servizio è a totale carico del Comune di Firenze.
h) Contributi economici per affidamento familiare ed etero familiare, diurno e temporaneo, di minori. Le modalità dell'intervento sono determinate con apposito regolamento. L'entità del contributo è fissata nella Tabella delle prestazioni economiche.
i) Ricoveri presso Comunità di accoglienza per minori - gestanti - mamme e bambini. Le modalità dell'affido sono determinate da apposito regolamento e specifici atti deliberativi. La compartecipazione della famiglia al costo del Servizio è determinata secondo la relativa tabella.

Art. 6
Interventi per la non autosufficienza

Le persone che, in seguito a fatti morbosi o a processi di senescenza, non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l'aiuto totale o parziale di tipo continuativo di altre persone, possono essere assistite, al fine del massimo recupero e ripresa funzionale, con interventi:

a) economici a titolo di contributo, finalizzati al pagamento di Assistenza domiciliare indiretta;
b) di Assistenza domiciliare a gestione diretta o a convenzione nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona;
c) teleassistenza;
d) prestazioni integrative quali: pasti a domicilio, lavanderia, podologo, servizio di trasporto, altre;
e) contributi per il pagamento di rette di ospitalità presso Centri diurni o presso Residenze sanitarie assistite

L'ammissione all'intervento, dietro richiesta dell'interessato o di un suo familiare, è proposta, come in Premessa, dal Servizio sociale professionale con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica.

a) L'intervento può essere erogato alle persone indicate al primo comma, senza familiari obbligati, con certificato di non autosufficienza rilasciato dal medico curante, che richiedano un servizio di assistenza domiciliare fornito da privati. A queste può essere concesso un sussidio mensile temporaneo finalizzato, per ogni ora di assistenza giornaliera ritenuta necessaria, con un limite massimo mensile, proporzionalmente ridotto del 20% per ogni milione di reddito annuo eccedente quello indicato all'art. 2 del presente Regolamento. In presenza di familiari obbligati e dotati di un reddito superiore al parametro di cui all'art. 2, si applicherà la diminuzione dell'intervento nella misura del 20% per ogni obbligato, oppure verrà documentato lo stato di bisogno degli obbligati per l'accoglimento della eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del congiunto. Nella Tabella delle prestazioni economiche, aggiornata annualmente, sono indicati il costo orario dell'Assistenza domiciliare indiretta e il massimale del contributo mensile da erogare. Tale contributo non è previsto per prestazioni infermieristiche già regolamentate da Delibera regionale e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

b) Alle persone individuate al primo comma, che richiedano un Servizio di assistenza domiciliare, il Servizio sociale professionale può programmare l'erogazione del servizio in forma diretta o in convenzione allo scopo di mantenerle nel proprio ambiente di vita, con priorità per quelle prive di nucleo familiare. A tale prestazione sono gratuitamente ammesse le persone prive di familiari obbligati con reddito individuale di cui all'art. 2, mentre verrà applicato un ticket pari al 10% del costo del servizio ogni 1.000.000. di lire di reddito annuo eccedente quello indicato all'art. 2 del presente Regolamento. Il costo orario dell'Assistenza domiciliare diretta viene valutato in misura uguale al costo dell'Assistenza domiciliare indiretta di cui alla Tabella delle prestazioni economiche. In presenza di familiari obbligati con reddito individuale superiore al parametro di cui all'art. 2, si applicherà la maggiorazione del 20% del costo del servizio per ogni obbligato, oppure verrà documentato lo stato di bisogno del nucleo degli obbligati per l'accoglimento della eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del congiunto.

c) Per le persone di cui al primo comma, per consentirne la permanenza al proprio domicilio, quando siano in condizioni di rischio ricorrente, è offerto un Servizio di teleassistenza per la segnalazione tempestiva dello stato di urgente necessità socio-sanitaria. Il servizio è attualmente gratuito e disciplinato da apposito regolamento.

d) Per le persone di cui al primo comma, per facilitare l'accesso ad altri servizi, possono essere previste prestazioni integrative con le modalità di accesso fissate da specifici regolamenti o atti deliberativi.

e) 1- Le persone di cui al primo comma possono essere ammesse alla frequenza di Centri di ospitalità diurna, a gestione diretta o in convenzione, appositamente attrezzati per l'accoglienza di persone con gli stessi requisiti e problematiche previsti per la fruizione della prestazione di assistenza domiciliare. Per tale prestazione le persone partecipano al costo del servizio con tutto il loro reddito individuale eccedente il 60% di quello indicato all'art. 2 del presente Regolamento. In presenza di familiari obbligati la loro compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo la relativa tabella.
2 - Le persone di cui al primo comma, quando il mantenimento presso la propria abitazione non sia reso possibile anche in presenza delle prestazioni già previste, dopo aver espletato gli adempimenti di cui alla Delibera regionale n. 214 del 2 luglio 1991 che detta norme sulla valutazione della non autosufficienza, possono essere ammesse nelle residenze Sanitarie Assistenziali a gestione diretta o in convenzione. Ferma restando la fruizione della quota capitare di cui alla legge Regione Toscana 20/80 a carico del Servizio Sanitario Nazionale, alle spese di ricovero partecipa:

- l'interessato con tutto il suo reddito, fatta eccezione per una quota mensile annualmente stabilita, di cui alla Tabella delle prestazioni economiche;
- gli obbligati agli alimenti e/o all'assistenza, nella misura indicata secondo la relativa tabella. Qualora la partecipazione alla spesa come sopra indicata non copra il costo del servizio, la restante quota è assunta a carico del Comune di Firenze.

Art. 7
Interventi per il superamento di difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico

I soggetti di cui all'art. 1, i quali o perché ex detenuti o perché sottoposti a misure di cui al nuovo Codice di procedura penale, o per stati di fragilità fisio-psichica-sociale dovuta a disadattamento o ad appartenenza ad ambienti e comunità marginali, ad alto rischio di isolamento e di devianza sociale, sono assistibili mediante:

a) Pronto intervento sociale

Le persone di cui al primo capoverso, qualora in grave necessità di intervento immediato e per le quali sia documentato lo stato di assoluto isolamento e/o assenza di reddito, è previsto un servizio di pronto intervento sociale centralizzato appositamente regolamentato per interventi di durata non superiore a 7 giorni. Questo servizio gestisce anche l'informazione e lo smistamento per i non residenti.

b) Ricerca di soluzioni abitative

Per gli assistibili di cui al primo capoverso, è previsto un servizio centralizzato che, accogliendo tutte le segnalazioni provenienti dai servizi sociali territoriali, ricerchi insieme al competente Settore Funzionale Patrimonio Abitativo, idonee sistemazioni abitative attivandosi presso la Commissione assegnazione alloggi, oppure provveda alla sistemazione, in caso di urgenza, in pensioni cittadine o in affittacamere convenzionate. Particolari atti deliberativi stabiliranno la partecipazione al costo del servizio.

c) Servizi di aggregazione e socializzazione

I soggetti di cui al primo capoverso, indipendentemente dal loro reddito e senza riferimento d'età, salvo preciso regolamento delle strutture di fruizione, possono avere accesso a servizi tesi a stimolare le loro possibilità di inserimento sociale, gestiti direttamente o tramite convenzione in forma strutturale (Centri di socializzazione) o in forme di attività (gite, corsi, animazione, ecc.) o gestiti dagli utenti con modalità partecipative di tipo vario. La partecipazione a tali iniziative è in genere gratuita o prevede, con apposito regolamento, un contributo a carico dell'utente.

d) Servizi di tutela per l'inserimento al lavoro

Alle persone di cui al primo capoverso con difficoltà personali per l'inserimento lavorativo può essere prevista l'applicazione di condizioni facilitate per il reperimento di un lavoro con modalità previste da apposito protocollo. In tale normativa potrà essere inserita la possibilità di compensi di tipo incentivante che saranno in alternativa ad altri interventi di tipo economico. L'entità del compenso è de terminata annualmente nella Tabella delle prestazioni economiche.

Art. 8
Interventi per il superamento dello stato d'isolamento

Per i cittadini di cui all'art. 1 punto a), i quali per età, per disabilità, per difficoltà personali alla socializzazione, sprovvisti altresì di nucleo familiare, non siano in grado di sostenere stati di isolamento, possono essere previsti interventi tramite forme di vita aggregate mediante:

a) inserimento in Centri di accoglienza diurna,
b) inserimento in Residenze assistite;
c) avvio a forme di tempo libero organizzato.

Le condizioni per l'ammissione all'intervento, esclusa la certificazione di non autosufficienza, sono quelle previste all'art. 6 lettere e) 1 ed e) 2 per analoga prestazione.

L'intervento di cui al punto b) è consentito solo quando la permanenza presso la propria abitazione avverrebbe solo con grave nocumento dell'equilibrio fisio-psichico del soggetto, in presenza di uno stato parziale di non autosufficienza, per grave situazione alloggiativa e per sfratto.

Art. 9
Interventi per il superamento delle difficoltà nei rapporti familiari

Quando nell'ambito di nuclei familiari si manifestino difficoltà di rapporti o necessità di chiarimenti in ordine ad esse, in particolare se riferite a problematiche minorili, gli interessati possono richiedere ai Presidi sociali:

- interventi di consulenza come previsto dalla legge Regione Toscana 18/77 e legge 194/78;

- interventi del Servizio sociale professionale che possono essere promossi dal la magistratura a riguardo di:

a) ammissione al matrimonio,
b) affido minori in caso di separazione e relativo contenzioso,
c) indagine psico-sociale su coppie richiedenti l'adozione.

I predetti interventi non sono legati a valutazioni di reddito e sono diretti ai soggetti di cui all'art. 1.

Art. 10
Strumenti per l'efficienza-efficacia dei servizi e delle prestazioni

Per la migliore fruizione dei servizi e delle prestazioni e per la salvaguardia della qualità ed efficacia dei medesimi, l'amministrazione comunale a livello centralizzato predispone i seguenti strumenti:

a) Sistema informativo
b) Controllo delle prestazioni
c) La formazione del personale

a) Il sistema informativo della Sicurezza Sociale rappresenta il supporto operativo, il sistema di controllo e di verifica e lo strumento necessario per le attività di coordinamento fra diversi enti (pubblici e privati) che operano in materia. Il sistema recepisce il quadro delle risorse istituzionali del privato sociale e del volontariato presenti sul territorio cittadino ed operanti nel campo della Sicurezza sociale. Fornisce strumenti di monitoraggio della fenomenologia sociale, attraverso la gestione di un'unica anagrafe degli assistiti su tutto il territorio di competenza. Offre uno schema uniforme di approccio professionale nei confronti dell'utenza oltre che la possibilità di confrontare e verificare le tecniche professionali, permette di operare attraverso un quadro anamnestico aggiornato ed esauriente. Fornisce strumenti di controllo della spesa e di verifica dell'efficacia della stessa, nonché‚ strumenti per la programmazione. Realizza uno scambio sistematico di flussi informativi con altre basi di dati presenti sul territorio.

b) Il Settore Funzionale Sicurezza Sociale si fa carico di verificare le condizioni di efficienza ed efficacia dei servizi resi sia direttamente o in convenzione o mediante contributi a volontari. In osservanza alla legge Regione Toscana 15/75 artt. 7 e 12, controlla altresì la rispondenza alle norme delle prestazioni date. A tale scopo attiva gruppi di lavoro interdisciplinari o commissioni su specifici argomenti.

c) L'Amministrazione comunale prevede altresì per i lavoratori del Settore sociale un articolato programma di interventi volti alla formazione e all'aggiornamento permanente. Il programma dovrà articolarsi tenuto presente il principio che questo Settore dei servizi sociali richiede un corredo di precisa preparazione teorica, la necessità di continue verifiche sull'esperienza e quella di permanente stimolazione delle motivazioni, tenuto conto delle realtà ed esigenze in continua evoluzione, dei bisogni a cui si riferisce e del contesto in cui opera.

Art. 11
Rivalsa

1 - Rivalsa nei confronti degli altri Comuni

Allorché siano attuati interventi a favore di non residenti, il Comune di Firenze, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso gli oneri rimangono a carico del Comune di residenza anagrafica al momento dell'intervento, indipendentemente da eventuali variazioni di essa intervenute successivamente al provvedimento di ammissione all'assistenza.

2 - Rivalsa per la contribuzione dell'interessato e degli obbligati

Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati (cioè coniuge - genitori - nucleo familiare dei figli), questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno presso l'ufficio amministrativo del Presidio sociale. In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall'organo decisionale nel contesto dell'intera istanza. Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

Qualora l'interessato abbia anche beni patrimoniali, previa sottoscrizione di una dichiarazione al momento della domanda di assistenza (la cura del competente operatore) con cui l'interessato riconosce all'Amministrazione comunale un diritto di prelazione sui propri beni immobiliari, il Comune di Firenze può procedere all'acquisizione dei beni, quando sussistono pendenze di natura economica non saldate, fino alla compensazione del credito.

Art. 12
Massimali di costo dei servizi e per prestazioni - Eccezioni ai massimali

Per la determinazione dei contributi sui servizi offerti e sulle prestazioni concesse, i costi individuati non potranno superare i massimali fissati anno per anno dal Comune di Firenze nelle specifiche tabelle di riferimento o negli atti deliberativi.

Per tutte le prestazioni richieste per bisogni aventi carattere eccezionale, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi ai massimali fissati, il contributo assistenziale verrà determinato caso per caso dall'organo decisionale sulla base del preventivo di spesa prodotto, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione.

Art. 13
Procedure e norme per la documentazione

Per l'accesso a qualunque prestazione occorre la documentazione di seguito specificata tenuto conto però delle possibilità offerte dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 sull'autocertificazione e dalle procedure di automazione:

a) domanda dell'interessato o suo rappresentante con firma autenticata ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

b) certificato contestuale con stato di famiglia;

c) dichiarazione dei redditi - mod. 740, mod. 101, mod. 201 - divisi per 12. Cedole di pensione o buste paga per confrontare il reddito attuale con quello emerso dalla documentazione dell'anno precedente;

d) certificato di frequenza scolastica per gli ultraquindicenni studenti;

e) ricevuta dell'eventuale canone di affitto (o mutuo acceso) relativamente all'alloggio abitato;

f) dichiarazione di contribuzione degli obbligati agli alimenti quando richiesta;

g) certificato d'invalidità o certificazione sanitaria delle condizioni di salute o inabilità al lavoro, quando occorra;

h) valutazione della non autosufficienza di cui alla Delibera regionale n.214 del 2 luglio 1991.

In caso di prestazioni per le quali viene richiesto il contributo economico:

i) certificazione o dichiarazione del costo del servizio;

l) fatture o preventivi di spesa;

m) tutta la documentazione spontaneamente esibita o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze.

Documentazione interna:

n) raccolta dati, relazioni, rapporti informativi, ecc.

Art. 14
Decisioni e revisioni

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate, con le procedure previste ai titoli precedenti, all'organo decisionale che le esamina e le de finisce con una decisione motivata (entro il termine massimo di giorni 30 che:

- accoglie la richiesta del cittadino e determina l'entità e le modalità di erogazione della prestazione assistenziale;
- respinge la richiesta del cittadino dichiarandone i motivi;
- ordina agli uffici o servizi dipendenti di integrare l'istruttoria con ulteriori accertamenti.

Qualora si verifichino eventi straordinari che modificano in tutto o in parte il quadro della situazione, così come presentata e definita al momento dell'inoltro della domanda, è fatto obbligo al competente operatore di apportare i necessari aggiornamenti o in sede di prima istruttoria o, qualora la prestazione sia in corso, per la sospensione, cessazione o modificazione dell'intervento da parte dell'organo decisionale.

In ogni caso per le prestazioni residenziali o semi-residenziali si farà luogo, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla revisione dei contributi a carico dell'utente e dei tenuti agli alimenti.

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta alla sua domanda.

L'organo decisionale dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.