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Comune
di Torino
Convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in ordine alle funzioni di competenza provinciale nel servizio di maternità e infanzia
Approvato
con Delibera di C.P. n. 595, 7 aprile 1999
Art.
1 - Esercizio di funzioni
1)
La Provincia di Torino affida al Comune di Torino affinchè lo gestisca per
suo conto l'esercizio delle funzioni di cui è titolare ai sensi di legge in
ordine alla Maternità e Infanzia;
a)
limitatamente all'ambito territoriale di competenza del Comune, l'esercizio
delle funzioni come definite all'alt. 2 della presente convenzione;
b)
la gestione delle Comunità alloggio, restando invariato l'attuale bacino
provinciale di utenza poiché trattasi di servizi di vasta area, così come
definita all'alt. 4 della presente convenzione.
2)
II Comune, ferma restando la competenza finanziaria della Provincia per le
funzioni di cui sopra, accetta di esercitarlo per conto della Provincia
stessa, nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei
successivi articoli.
3)
Quanto sopra in applicazione dell'ari 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1995,
n. 19, attuativa dell'ari. 5 della Legge 19 marzo 1993, n. 67.
Art.
2 - Individuazione delle funzioni
Le
funzioni della Provincia oggetto della presente convenzione, come previsto
dalle disposizioni:
-
Legge 19 marzo 1993, n. 67, art. 5;
-
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 62, art. ll,lett. e);
-
Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 3, comma 2 (legge di scioglimento del-l'ONMI);
-
R.D.L. 8 marzo 1927, n. 798, modificato dalla Legge 13 aprile 1933, n. 312 e
dalla Legge 8/6/42, n. 826 (ex IPIM);
-
Legge 08/06/90, n. 142, art. 14, comma 2;
sono
le seguenti:
1)
assistenza ai minori, figli di ignoti abbandonati o esposti all'abbandono;
2)
Assistenza integrativa di quella esercitata dai Comuni (Circolare Regione
Piemonte 10 luglio 1985, n. 142, ASA), rivolta ai seguenti soggetti;
a)
i minori legittimi in situazione di abbandono morale e materiale o di povertà;
b)
le gestanti e le madri, indicativamente per il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, in situazione di povertà o di grave maltrattamento
e difficoltà tali da essere, a vario tìtolo, di impedimento o pregiudizio
alla maternità;
3)
le funzioni relative alla gestione delle tutele di minori figli di ignoti;
Fermo
restando che sono di competenza del Comune;
1)
l'assistenza economica in favore dei minori appartenenti a famiglie bisognose
dei detenuti e delle vittime del delitto e l'assistenza post-penitenziaria
(D.P.R. 616/77 artt. 22, 23 e 25);
2)
gli interventi di protezione sociale dei minori di cui agli artt. 8 e seguenti
della Legge 20/2/1958 n. 75;
3)
gli interventi in favore dei minorenni previsti dal D.P.R. 616/77, art. 23, e
25;
4) l'assistenza ai minori orfani dei lavoratori (ex
ENAOLI legge 21/10/1978 n.641);
5)
l'assistenza ai minori indigenti e inabili al lavoro (art. 91, lettera h R.D.
3/3/1934 n. 383);
6)
l'assistenza ai minori appartenenti a famiglie in condizioni di particolare
necessità (ex ECA art. 25, comma 5 D.P.R. 616/77);
7)
le attività socio-assistenziali previste dalla L.R. 13 aprile 1995 n. 62, artt.
12, 22, 32, con particolare riferimento alla rilevazione del bisogno, all'informazione
e al collegamento con i servizi territoriali provinciali rivolti ai minori e ai
disabili sensoriali per consentire l'erogazione di interventi coordinati e
integrati;
8)
le funzioni relative alla gestione delle tutele di minori diversi dai figli di
genitori ignoti (Circolare regionale 26 giugno 1991, n. 9/APE);
9)
il recupero e l'assistenza scolastica (ex Patronati scolastici D.P.R. 616/77
artt. 42 e 45;
10)
le funzioni di cui all'art. 21 della Legge n. 62/95 in merito ai destinatari
degli interventi socio-assistenziali',
Art.
3 - Criteri generali per l'esercizio delle funzioni e procedure di
programmazione congiunta
1)
L'attuazione degli interventi socio-assistenziali del Comune e della Provincia
di Torino si ispira ai principi definiti nella legislazione e, pertanto, il
Comune concorda con la Provincia, in sede di programmazione annuale, le linee
di priorità degli interventi con particolare attenzione:
a)
alla promozione delle azioni di politica sociale e prevenzione del bisogno
socio-assistenziale finalizzata allo sviluppo di progetti di vita autonoma dei
soggetti assistiti;
b)
allo sviluppo degli interventi alternativi all'istituzionalizzazione e
all'avvio dei processi di deistituzionalizzazione con priorità alle
iniziative tese a favorire l'inserimento sociale e la permanenza nel nucleo
familiare. A tal proposito il Comune promuove progetti finalizzati
all'affidamento di minori e di minori con la propria madre in famiglie
affidatario e in case famiglia;
e)
all' ' integrazione degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari
nonché con tutti gli interventi di altri servizi (abitativi, lavorativi, di
istruzione, di tempo libero, ecc.) il cui coinvolgimento è necessario per
organiche politiche di solidarietà sociale;
d)
al coinvolgimento delle forze del volontariato e del privato sociale nella
realizzazione degli obiettivi assistenziali di cui trattasi.
Nella
scelta delle modalità di gestione il Comune adotterà quelle che meglio
rispondono ai principi di efficacia ed economicità degli interventi.
La
Provincia, al fine di rendere omogenee e perequate rispetto alle diverse realtà
socio-economiche del territorio provinciale le prestazioni socio-assistenziali
di cui è titolare assume, per conoscenza, tutte le determinazioni dei criteri
e delle modalità di erogazione degli interventi riservandosi di formulare
proposte, compatibili con le proprie risorse di bilancio, in sede di
concertazione annuale della programmazione.
Il
Comune trasmette annualmente alla Provincia una relazione di sintesi per
illustrare l'andamento delle attività oggetto della presente convenzione,
evidenziando proposte di correttivi ed eventuali modificazioni da apportare
in sede di programmazione annuale degli interventi, allo scopo di migliorarne
l'efficacia e l'efficienza, contenendo i costi di esercizio delle attività.
Al
fine di garantire la usufruibilità dei servizi delle Comunità Alloggio di cui
ali'art. 4 da parte degli utenti di tutto il territorio provinciale,
periodicamen-te verrà fornita alla quantità delle richieste di ingresso, con
indicazione dei Comuni di appartenenza e il numero di quelle soddisfatte.
La
Provincia, al fine di rendere omogenee e perequate rispetto a tutto il
territorio provinciale le prestazioni socio-assistenziali fomite dalle comunità
di cui trattasi, se rileva squilibri nel soddisfacimento delle domande, può
chiedere al Comune la riserva di un congrue numero di posti per l'utenza
appartenente al territorio extra-cittadino.
2)
Nella gestione delle attività il Comune, fermo restando quanto stabilito al
precedente punto, provvederà ad attivare, secondo i propri programmi e criteri
- di cui si impegna a trasmettere ogni successiva variazione - le modalità
organizzative e operative neces-sarie per l'integrazione delle diverse
prestazioni, nonché per adeguare l'organizzazione del lavoro alle esigenze
specifiche di ogni territorio.
3)
Indicativamente le tipologie di intervento sono individuate in:
a)
sussidi di assistenza economica continuativa su progetto o una tantum;
b)
interventi economici per affidamento di minori;
e)
interventi diurni finalizzati al mantenimento del
minore
nel proprio nucleo familiare;
d)
interventi residenziali: inserimento di gestanti,
madri e minori in presidi socio-assistenziali;
Art.
4 - Gestione delle Comunità Alloggio per minori, per Gestanti e Madri
II
Comune gestisce in nome e per conto della Provincia le Comunità per minori e le
Comunità per gestanti e madri secondo i criteri di seguito indicati:
1)
utenza appartenente al territorio della Provincia di Torino; a tal fine vengono
individuati i criteri di cui all'allegato a) che fa parte integrante e sostanziale,
della presente convenzione;
2)
contenimento dei tempi di permanenza degli ospiti delle Comunità Alloggio;
3)
conformità ai parametri organizzativi gestionali regionali;
4)
qualità, efficacia dell'intervento ed economicità di
gestione.
.
Per
quanto riguarda il precedente punto 2) il Comune favorirà lo sviluppo di
interventi alternativi alla Comunità, privilegiando il rientro in famiglia, la
ricongiunzione della madre col proprio bambino - anche attraverso l'utilizzo
di sussidi economici, l'affidamento, l'inserimento in case famiglia. Per
quanto riguarda i precedenti punti 3 e 4 si precisa che:
a)
il numero massimo di ospiti non potrà superare quanto previsto dalle
deliberazioni istitutive e dalle autorizzazioni al funzionamento rilasciate
dalla Regione Piemonte;
b)
il rapporto numerico personale/utenza dovrà essere equiparato agli attuali
standards delle strutture comunali equivalenti. Eventuali aumenti del personale
impiegato, fermo restando le risorse finanziarie impegnate dalla Provincia
nell'ultimo anno di gestione diretta, rimarranno a totale carico del Comune.
In
caso di riduzione, anche temporanea, della richiesta di intervento, il Comune si
impegna alla modificazione del-l'attuale organizzazione gestionale al fine di
ripristinare i parametri di efficienza ed economicità di gestione. Ai fini
dell'ingresso nelle Comunità, delle rilevazioni statistiche e della contabilità
in genere, e dell'esercizio delle rivalse, il Comune fornirà tutte le
informazioni necessarie con modalità da convenirsi.
Art.
5 - Modalità per la gestione delle Comunità alloggio per minori e per
gestanti e madri
Per
garantire la funzionalità dei servizi da trasferire il personale di ruolo in
servizio presso le Comunità Alloggio, viene posto alle dipendenze funzionali e
gerarchiche del Comune, il quale fornirà alla Provincia la
documentazione
necessaria per il pagamento degli stipendi, fermo restando il controllo della
stessa da parte della Provincia di Torino.
Il
personale avventizio continua ad essere assunto direttamente dalla Provincia
di Torino, previa selezione, e con garanzia di professionalità, secondo quanto
indicato dalla normativa, regionale di settore, con oneri a carico della
Provincia stessa.
Il
Comune di Torino, sentita la Provincia, si impegna, nell'arco del triennio, a
risolvere il problema della stabilità del personale impiegato nelle strutture
socio-assistenziali di cui trattasi attraverso concorso pubblico per il
profilo professionale di educatore, 6" qualifica funzionale o chiamata
pubblica per altri profili professionali (ESA).
Le
spese relative alle utenze (affitto, riscaldamento, luce, telefono, gas, tassa
raccolta rifiuti, ecc.) nonché previo accordo fra le due Amministrazioni,
quelle per la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, per le
assicurazioni degli utenti, per le consulenze professionali, continueranno ad
essere a carico della Provincia.
L'adeguamento
alle norme di sicurezza, per quanto attiene alle Comunità saranno a carico
della Provincia di Torino; per la Comunità si applicano le disposizioni del
contratto di comodato in vigore. Per le finalità di cui sopra il Comune di
Torino assume direttamente la gestione dei fondi economali, provvede
all'acquisto del materiale di pulizia, igienico-sanitario e di cancellerìa ed
eroga i sussidi alle utenti di tali servizi, su rimborso della Provincia di
Torino (ci cui al successivo art. 7).
La
Provincia garantisce altresì la disponibilità d'uso di tre auto in dotazione
alle Comunità Alloggio comprensive di assicurazione, tassa di proprietà,
spese di gestione e di manutenzione.
Art.
6 - Trasferimento delle Comunità
La
Provincia, in collaborazione con il Comune, si adopererà a reperire una nuova
collocazione alle comunità attualmente allocate al fine di adeguarle ai
parametri regionali. Analogamente verrà trovata idonea sede per il personale
amministrativo e di coordinamento distaccato dalla Provincia di Torino.
Tale impegno non pregiudica la ridefìnizione del
patrimonio immobiliare accessorio alle competenze socio-assistenziali,
qualora subentri una legge di riforma, da rivedere comunque complessivamente
unitariamente agli Assessori competenti nei rapporti patrimoniali tra i due
Enti.
Art.
7 - Risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per l'esercizio
delle funzioni per la promozione della rete dei servizi in favore della
Maternità e Infanzia.
1)
Per le finalità di cui alla presente convenzione la Provincia, sulla scorta
di valutazione congiunta sull'andamento e sulle esigenze di sviluppo dei
servizi connessi alle funzioni provinciali esercitate dal Comune, provvede a
stanziare e impegnare risorse finanziarie sufficienti e concordemente definite
nel modo seguente:
Lire
3.500.000.000= a copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni di cui
all'alt. 2;
Lire
365.000.000= a copertura delle spese di funzionamento delle Comunità Alloggio
di cui all'art. 4, relativamente ai fondi economali, ai sussidi alle utenti,
alle spese per materiale di pulizia, igienico-sanitario e di cancelleria. Tale
somma verrà corrisposta in dodicesimi a partire dalla data di effettivo
trasferimento del servizio;
La
somma complessiva di Lire 3.865.000.000= stanziata dalla Provincia è posta
innanzitutto a copertura delle spese per la gestione delle funzioni di esclusiva
competenza della Provincia e, per la parte rimanente, a concorso delle spese di
assistenza già di competenza dell'ex OMNI.
Non
sono pertanto dovuti rimborsi alla Provincia da parte del Comune di Torino per
minori di sua competenza, ospitati in tali strutture, di cui all'art. 4 della
presente convenzione.
2)
Al fine di garantire la liquidità necessaria per far fronte tempestivamente
alle prestazioni assistenziali, la Provincia verserà al Comune, con cadenza
quadrimestrale, acconti corrispondenti ai 10/12 del fondo di dotazione
finanziario assegnato. Il saldo verrà pagato a presentazione del rendiconto.
L'acconto relativo al primo quadrimestre sarà corrisposto entro il 31 marzo
di ogni anno.
Art.
8 - Procedure di rendicontazione e monitoraggio della spesa
1)
Al fine esercizio finanziario, il Comune presenterà alla Provincia un
rendiconto delle spese effettivamente sostenute per svolgere le funzioni
oggetto della presente convenzione individuando le spese rientranti nella
competenza ex IPIM. Su tale base si provvederà al saldo dei versamenti della
Provincia al Comune.
Il
rendiconto dovrà essere trasmesso entro il primo semestre dell'anno successivo.
2)
L'individuazione della competenza ex IPIM si rende necessaria sia ai fini
della quantificazione della spesa sia per ottemperare alle disposizioni della
Legge 798/27 art. 3 (riparto tra i Comuni delle spese ex IPIM).
Costituisce
parte della rendicontazione la quantificazione del numero degli utenti
ospitati in ogni singola Comunità di cui ali'art. 4 e le giornate di effettiva
presenza di ogni ospite nonché il dettaglio della spesa relativa ai fondi
economali, ai sussidi corrisposti alle utenti e al materiale acquistato.
3)
II Comune trasmetterà inoltre alla Provincia una relazione di sintesi per
illustrare l'andamento delle attività oggetto della presente convenzione,
evidenziando proposte di correttivi ed eventuali modificazioni da apportare in
sede di programmazione annuale degli interventi, allo scopo di migliorare
l'efficacia e l'efficienza, contenendo i costi di esercizio delle attività.
4)
Al fine di monitorare le spese nel corso dell'esercizio finanziario, il Comune
invierà semestralmente una scheda sull'andamento delle attività oggetto della
presente convenzione.
Art.
9 - Adempimenti amministrativi
1)
Gli organi e i servizi del Comune dovranno, per ogni persona da assistere e
relativamente alle funzioni esercitate in base alla convenzione, predisporre
l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti per
poter usufruire dell'intervento assistenziale secondo quanto richiesto dalle
normative vigenti.
2)
Per ogni avente diritto, i servizi del Comune manterranno aggiornata la
documentazione relativa ai requisiti che consentono l'accesso all'intervento
assistenziale, nonché quella relativa alle prestazioni fomite e ai servizi di
rete attivati, anche al fine di eventuali riscontri da parte
dell'Amministrazione Provinciale.
3)
Fanno carico al Comune gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla
Legge del 7 agosto 1990, n. 241, al D.Lgs del 19 settembre 1994, n. 626 come
modificato dal D.Lgs del 19.3.96, n. 242 e alla Legge 28.12.93 n. 561 nonché
alla Legge del 31 dicembre 1996, n. 675.
4)
II Comune trasmetterà alla Provincia annualmente la relazione previsionale
programmatica.
Art.
10 - Diritti di rivalsa
1)
II diritto di rivalsa nei confronti di enti diversi competenti per legge o per
domicilio di soccorso, per le funzioni socio-assistenziali di cui agli artt. 2 e
4, è esercitato dalla Provincia sulla base della documentazione istruttoria
fornita tempestivamente dai servizi territoriali del Comune.
Art.
11 - Attività di controllo della Provincia
1)
La Provincia può in ogni momento esercitare attività di controllo sullo
svolgimento delle proprie competenze assistenziali affidate al Comune, al fine
di accertare l'applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione.
2)
Le modalità di tale controllo sono comunicate al Comune e possono comportare,
previa informazione ai rispettivi organi amministrativi e tecnici, incontri e
sopralluoghi nei servizi.
Allegato
a)
Criteri
per l'ammissione nelle Comunità alloggio provinciali
Premesso
che:
-
ciascuna comunità alloggio dovrà essere utilizzata al massimo della propria
capienza;
-
che la comunità è un mezzo transitorio di intervento e pertanto dovrà
essere garantita la massima possibile rotazione degli utenti, con l'impegno di
tutti gli Enti interessati al caso di collaborare per tale finalità;
si
prospettano le seguenti priorità di ammissione, da valutare non necessariamente
nell'ordine indicato:
Comunità
alloggio per minori:
-
pronto intervento;
-
figli di ignoti;
-
data richiesta inserimento;
-
età del bambino;
-
situazione di abbandono;
-
situazione di abuso e/o maltrattamento;
-
proporzionalità territoriale. Comunità alloggio per gestanti e madri:
-
data richiesta inserimento;
-
minore età della gestante-madre;
-
età del bambino;
-
maltrattamento e/o abuso;
-
necessità di osservazione rapporto madre/bambino;
- proporzionalità territoriale.