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Comune di Torino

Convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in ordine alle funzioni di competenza provinciale nel servizio di maternità e infanzia

Approvato con Delibera di C.P. n. 595, 7 aprile 1999

 

Art. 1 - Esercizio di funzioni

1) La Provincia di Torino affida al Co­mune di Torino affinchè lo gestisca per suo conto l'esercizio delle funzio­ni di cui è titolare ai sensi di legge in ordine alla Maternità e Infanzia;

a) limitatamente all'ambito territoriale di competenza del Comune, l'eserci­zio delle funzioni come definite al­l'alt. 2 della presente convenzione;

b) la gestione delle Comunità allog­gio, restando invariato l'attuale bacino provinciale di utenza poi­ché trattasi di servizi di vasta area, così come definita all'alt. 4 della presente convenzione.

2) II Comune, ferma restando la compe­tenza finanziaria della Provincia per le funzioni di cui sopra, accetta di eserci­tarlo per conto della Provincia stessa, nel rispetto delle leggi vigenti e secon­do le modalità descritte nei successivi articoli.

3) Quanto sopra in applicazione dell'ari 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 19, attuativa dell'ari. 5 della Legge 19 marzo 1993, n. 67.

Art. 2 - Individuazione delle funzioni

Le funzioni della Provincia oggetto del­la presente convenzione, come previsto dalle disposizioni:

- Legge 19 marzo 1993, n. 67, art. 5;

- Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 62, art. ll,lett. e);

- Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 3, comma 2 (legge di scioglimento del-l'ONMI);

- R.D.L. 8 marzo 1927, n. 798, modifi­cato dalla Legge 13 aprile 1933, n. 312 e dalla Legge 8/6/42, n. 826 (ex IPIM);

- Legge 08/06/90, n. 142, art. 14, comma 2;

sono le seguenti:

1) assistenza ai minori, figli di ignoti abbandonati o esposti all'abbandono;

2) Assistenza integrativa di quella eser­citata dai Comuni (Circolare Regione Piemonte 10 luglio 1985, n. 142, ASA), rivolta ai seguenti soggetti;

a) i minori legittimi in situazione di abbandono morale e materiale o di povertà;

b) le gestanti e le madri, indicativa­mente per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in situazio­ne di povertà o di grave maltratta­mento e difficoltà tali da essere, a vario tìtolo, di impedimento o pre­giudizio alla maternità;

3) le funzioni relative alla gestione delle tutele di minori figli di ignoti;

Fermo restando che sono di competenza del Comune;

1) l'assistenza economica in favore dei minori appartenenti a famiglie biso­gnose dei detenuti e delle vittime del delitto e l'assistenza post-penitenziaria (D.P.R. 616/77 artt. 22, 23 e 25);

2) gli interventi di protezione sociale dei minori di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge 20/2/1958 n. 75;

3) gli interventi in favore dei minorenni previsti dal D.P.R. 616/77, art. 23, e 25;

4) l'assistenza ai minori orfani dei lavo­ratori (ex ENAOLI legge 21/10/1978 n.641);

5) l'assistenza ai minori indigenti e inabili al lavoro (art. 91, lettera h R.D. 3/3/1934 n. 383);

6) l'assistenza ai minori appartenenti a famiglie in condizioni di particolare necessità (ex ECA art. 25, comma 5 D.P.R. 616/77);

7) le attività socio-assistenziali previste dalla L.R. 13 aprile 1995 n. 62, artt. 12, 22, 32, con particolare riferimento alla rilevazione del bisogno, all'infor­mazione e al collegamento con i servizi territoriali provinciali rivolti ai minori e ai disabili sensoriali per consentire l'erogazione di interventi coordinati e integrati;

8) le funzioni relative alla gestione delle tutele di minori diversi dai figli di genitori ignoti (Circolare regionale 26 giugno 1991, n. 9/APE);

9) il recupero e l'assistenza scolastica (ex Patronati scolastici D.P.R. 616/77 artt. 42 e 45;

10) le funzioni di cui all'art. 21 della Legge n. 62/95 in merito ai destinatari degli interventi socio-assi­stenziali',

Art. 3 - Criteri generali per l'esercizio delle funzioni e procedure di programmazione congiunta

1) L'attuazione degli interventi socio-assistenziali del Comune e della Provincia di Torino si ispira ai prin­cipi definiti nella legislazione e, pertanto, il Comune concorda con la Provincia, in sede di programma­zione annuale, le linee di priorità degli interventi con particolare attenzione:

a) alla promozione delle azioni di politica sociale e prevenzione del bisogno socio-assistenziale fina­lizzata allo sviluppo di progetti di vita autonoma dei soggetti assistiti;

b) allo sviluppo degli interventi alternativi all'istitu­zionalizzazione e all'avvio dei processi di deisti­tuzionalizzazione con priorità alle iniziative tese a favorire l'inserimento sociale e la permanenza nel nucleo familiare. A tal proposito il Comune pro­muove progetti finalizzati all'affidamento di mi­nori e di minori con la propria madre in famiglie affidatario e in case famiglia;

e) all' ' integrazione degli interventi socio-assistenzia­li con quelli sanitari nonché con tutti gli interven­ti di altri servizi (abitativi, lavorativi, di istruzio­ne, di tempo libero, ecc.) il cui coinvolgimento è necessario per organiche politiche di solidarietà sociale;

d) al coinvolgimento delle forze del volontariato e del privato sociale nella realizzazione degli obiet­tivi assistenziali di cui trattasi.

Nella scelta delle modalità di gestione il Comune adotterà quelle che meglio rispondono ai principi di efficacia ed economicità degli interventi.

La Provincia, al fine di rendere omogenee e perequa­te rispetto alle diverse realtà socio-economiche del territorio provinciale le prestazioni socio-assistenzia­li di cui è titolare assume, per conoscenza, tutte le de­terminazioni dei criteri e delle modalità di erogazio­ne degli interventi riservandosi di formulare proposte, compatibili con le proprie risorse di bilan­cio, in sede di concertazione annuale della program­mazione.

Il Comune trasmette annualmente alla Provincia una relazione di sintesi per illustrare l'andamento delle attività oggetto della presente convenzione, eviden­ziando proposte di correttivi ed eventuali modifica­zioni da apportare in sede di programmazione an­nuale degli interventi, allo scopo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, contenendo i costi di eserci­zio delle attività.

Al fine di garantire la usufruibilità dei servizi delle Comunità Alloggio di cui ali'art. 4 da parte degli utenti di tutto il territorio provinciale, periodicamen-te verrà fornita alla quantità delle richieste di ingres­so, con indicazione dei Comuni di appartenenza e il numero di quelle soddisfatte.

La Provincia, al fine di rendere omogenee e perequa­te rispetto a tutto il territorio provinciale le prestazio­ni socio-assistenziali fomite dalle comunità di cui trattasi, se rileva squilibri nel soddisfacimento delle domande, può chiedere al Comune la riserva di un congrue numero di posti per l'utenza appartenente al territorio extra-cittadino.

2) Nella gestione delle attività il Comune, fermo restan­do quanto stabilito al precedente punto, provvederà ad attivare, secondo i propri programmi e criteri - di cui si impegna a trasmettere ogni successiva varia­zione - le modalità organizzative e operative neces-sarie per l'integrazione delle diverse prestazioni, non­ché per adeguare l'organizzazione del lavoro alle esigenze specifiche di ogni territorio.

3) Indicativamente le tipologie di intervento sono indi­viduate in:

a) sussidi di assistenza economica continuativa su progetto o una tantum;

b) interventi economici per affidamento di minori;

e) interventi diurni finalizzati al mantenimento del

minore nel proprio nucleo familiare;

d) interventi residenziali: inserimento di gestanti,

madri e minori in presidi socio-assistenziali;

Art. 4 - Gestione delle Comunità Alloggio per minori, per Gestanti e Madri

II Comune gestisce in nome e per conto della Provincia le Comunità per minori e le Comunità per gestanti e ma­dri secondo i criteri di seguito indicati:

1) utenza appartenente al territorio della Provincia di Torino; a tal fine vengono individuati i criteri di cui all'allegato a) che fa parte integrante e sostanzia­le, della presente convenzione;

2) contenimento dei tempi di permanenza degli ospiti delle Comunità Alloggio;

3) conformità ai parametri organizzativi gestionali regionali;

4) qualità, efficacia dell'intervento ed economicità di

gestione. .

Per quanto riguarda il precedente punto 2) il Comune favorirà lo sviluppo di interventi alternativi alla Comunità, privilegiando il rientro in famiglia, la ricon­giunzione della madre col proprio bambino - anche attraverso l'utilizzo di sussidi economici, l'affidamen­to, l'inserimento in case famiglia. Per quanto riguarda i precedenti punti 3 e 4 si precisa che:

a) il numero massimo di ospiti non potrà superare quanto previsto dalle deliberazioni istitutive e dal­le autorizzazioni al funzionamento rilasciate dal­la Regione Piemonte;

b) il rapporto numerico personale/utenza dovrà esse­re equiparato agli attuali standards delle strutture comunali equivalenti. Eventuali aumenti del per­sonale impiegato, fermo restando le risorse finan­ziarie impegnate dalla Provincia nell'ultimo anno di gestione diretta, rimarranno a totale carico del Comune.

In caso di riduzione, anche temporanea, della richiesta di intervento, il Comune si impegna alla modificazione del-l'attuale organizzazione gestionale al fine di ripristinare i parametri di efficienza ed economicità di gestione. Ai fini dell'ingresso nelle Comunità, delle rilevazioni statistiche e della contabilità in genere, e dell'esercizio delle rivalse, il Comune fornirà tutte le informazioni necessarie con modalità da convenirsi.

Art. 5 - Modalità per la gestione delle Comunità allog­gio per minori e per gestanti e madri

Per garantire la funzionalità dei servizi da trasferire il personale di ruolo in servizio presso le Comunità Alloggio, viene posto alle dipendenze funzionali e gerarchiche del Comune, il quale fornirà alla Provincia la

documentazione necessaria per il pagamento degli sti­pendi, fermo restando il controllo della stessa da parte della Provincia di Torino.

Il personale avventizio continua ad essere assunto di­rettamente dalla Provincia di Torino, previa selezione, e con garanzia di professionalità, secondo quanto indica­to dalla normativa, regionale di settore, con oneri a ca­rico della Provincia stessa.

Il Comune di Torino, sentita la Provincia, si impegna, nell'arco del triennio, a risolvere il problema della sta­bilità del personale impiegato nelle strutture socio-assi­stenziali di cui trattasi attraverso concorso pubblico per il profilo professionale di educatore, 6" qualifica funzio­nale o chiamata pubblica per altri profili professionali (ESA).

Le spese relative alle utenze (affitto, riscaldamento, lu­ce, telefono, gas, tassa raccolta rifiuti, ecc.) nonché pre­vio accordo fra le due Amministrazioni, quelle per la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, per le assicurazioni degli utenti, per le consulenze profes­sionali, continueranno ad essere a carico della Provin­cia.

L'adeguamento alle norme di sicurezza, per quanto at­tiene alle Comunità saranno a carico della Provincia di Torino; per la Comunità si applicano le disposizioni del contratto di comodato in vigore. Per le finalità di cui sopra il Comune di Torino assume direttamente la gestione dei fondi economali, provvede all'acquisto del materiale di pulizia, igienico-sanitario e di cancellerìa ed eroga i sussidi alle utenti di tali ser­vizi, su rimborso della Provincia di Torino (ci cui al suc­cessivo art. 7).

La Provincia garantisce altresì la disponibilità d'uso di tre auto in dotazione alle Comunità Alloggio compren­sive di assicurazione, tassa di proprietà, spese di ge­stione e di manutenzione.

Art. 6 - Trasferimento delle Comunità

La Provincia, in collaborazione con il Comune, si ado­pererà a reperire una nuova collocazione alle comunità attualmente allocate al fine di adeguarle ai parametri re­gionali. Analogamente verrà trovata idonea sede per il personale amministrativo e di coordinamento distacca­to dalla Provincia di Torino.

Tale impegno non pregiudica la ridefìnizione del patri­monio immobiliare accessorio alle competenze so­cio-assistenziali, qualora subentri una legge di riforma, da rivedere comunque complessivamente unitariamente agli Assessori competenti nei rapporti patrimoniali tra i due Enti.

Art. 7 - Risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni per la promozione della rete dei servizi in favore del­la Maternità e Infanzia.

1) Per le finalità di cui alla presente convenzione la Pro­vincia, sulla scorta di valutazione congiunta sull'an­damento e sulle esigenze di sviluppo dei servizi con­nessi alle funzioni provinciali esercitate dal Comune, provvede a stanziare e impegnare risorse finanziarie sufficienti e concordemente definite nel modo se­guente:

Lire 3.500.000.000= a copertura delle spese per l'e­sercizio delle funzioni di cui all'alt. 2;

Lire 365.000.000= a copertura delle spese di funzio­namento delle Comunità Alloggio di cui all'art. 4, re­lativamente ai fondi economali, ai sussidi alle utenti, alle spese per materiale di pulizia, igienico-sanitario e di cancelleria. Tale somma verrà corrisposta in do­dicesimi a partire dalla data di effettivo trasferimen­to del servizio;

La somma complessiva di Lire 3.865.000.000= stan­ziata dalla Provincia è posta innanzitutto a copertura delle spese per la gestione delle funzioni di esclusiva competenza della Provincia e, per la parte rimanente, a concorso delle spese di assistenza già di competen­za dell'ex OMNI.

Non sono pertanto dovuti rimborsi alla Provincia da parte del Comune di Torino per minori di sua com­petenza, ospitati in tali strutture, di cui all'art. 4 del­la presente convenzione.

2) Al fine di garantire la liquidità necessaria per far fronte tempestivamente alle prestazioni assistenzia­li, la Provincia verserà al Comune, con cadenza quadrimestrale, acconti corrispondenti ai 10/12 del fondo di dotazione finanziario assegnato. Il saldo verrà pagato a presentazione del rendiconto. L'acconto relativo al primo quadrimestre sarà corri­sposto entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8 - Procedure di rendicontazione e monitoraggio della spesa

1) Al fine esercizio finanziario, il Comune presenterà alla Provincia un rendiconto delle spese effettiva­mente sostenute per svolgere le funzioni oggetto della presente convenzione individuando le spese rientranti nella competenza ex IPIM. Su tale base si provvederà al saldo dei versamenti della Provin­cia al Comune.

Il rendiconto dovrà essere trasmesso entro il primo semestre dell'anno successivo.

2) L'individuazione della competenza ex IPIM si ren­de necessaria sia ai fini della quantificazione della spesa sia per ottemperare alle disposizioni della Legge 798/27 art. 3 (riparto tra i Comuni delle spe­se ex IPIM).

Costituisce parte della rendicontazione la quantifi­cazione del numero degli utenti ospitati in ogni sin­gola Comunità di cui ali'art. 4 e le giornate di effet­tiva presenza di ogni ospite nonché il dettaglio del­la spesa relativa ai fondi economali, ai sussidi cor­risposti alle utenti e al materiale acquistato.

3) II Comune trasmetterà inoltre alla Provincia una rela­zione di sintesi per illustrare l'andamento delle attività oggetto della presente convenzione, evidenziando proposte di correttivi ed eventuali modificazioni da apportare in sede di programmazione annuale degli interventi, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'effi­cienza, contenendo i costi di esercizio delle attività.

4) Al fine di monitorare le spese nel corso dell'esercizio finanziario, il Comune invierà semestralmente una scheda sull'andamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - Adempimenti amministrativi

1) Gli organi e i servizi del Comune dovranno, per ogni persona da assistere e relativamente alle fun­zioni esercitate in base alla convenzione, predispor­re l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti per poter usufruire dell'in­tervento assistenziale secondo quanto richiesto dal­le normative vigenti.

2) Per ogni avente diritto, i servizi del Comune man­terranno aggiornata la documentazione relativa ai requisiti che consentono l'accesso all'intervento assistenziale, nonché quella relativa alle prestazioni fomite e ai servizi di rete attivati, anche al fine di eventuali riscontri da parte dell'Amministrazione Provinciale.

3) Fanno carico al Comune gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241, al D.Lgs del 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal D.Lgs del 19.3.96, n. 242 e alla Legge 28.12.93 n. 561 nonché alla Legge del 31 dicembre 1996, n. 675.

4) II Comune trasmetterà alla Provincia annualmente la relazione previsionale programmatica.

Art. 10 - Diritti di rivalsa

1) II diritto di rivalsa nei confronti di enti diversi com­petenti per legge o per domicilio di soccorso, per le funzioni socio-assistenziali di cui agli artt. 2 e 4, è esercitato dalla Provincia sulla base della documen­tazione istruttoria fornita tempestivamente dai ser­vizi territoriali del Comune.

Art. 11 - Attività di controllo della Provincia

1) La Provincia può in ogni momento esercitare atti­vità di controllo sullo svolgimento delle proprie competenze assistenziali affidate al Comune, al fine di accertare l'applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione.

2) Le modalità di tale controllo sono comunicate al Comune e possono comportare, previa informazio­ne ai rispettivi organi amministrativi e tecnici, incontri e sopralluoghi nei servizi.

Allegato a)

Criteri per l'ammissione nelle Comunità alloggio provinciali

Premesso che:

- ciascuna comunità alloggio dovrà essere utilizzata al massimo della propria capienza;

- che la comunità è un mezzo transitorio di interven­to e pertanto dovrà essere garantita la massima pos­sibile rotazione degli utenti, con l'impegno di tutti gli Enti interessati al caso di collaborare per tale finalità;

si prospettano le seguenti priorità di ammissione, da valutare non necessariamente nell'ordine indicato:

Comunità alloggio per minori:

- pronto intervento;

- figli di ignoti;

- data richiesta inserimento;

- età del bambino;

- situazione di abbandono;

- situazione di abuso e/o maltrattamento;

- proporzionalità territoriale. Comunità alloggio per gestanti e madri:

- data richiesta inserimento;

- minore età della gestante-madre;

- età del bambino;

- maltrattamento e/o abuso;

- necessità di osservazione rapporto madre/bambino;

- proporzionalità territoriale.