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Mancini Massimiliano, Le finalita’ ed i metodi del processo penale minorile

Modalità operative d’intervento nei confronti della delinquenza minorile, uno dei settori che interessa sempre di più la Polizia Locale-PARTE PRIMA

in: http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23292.html

 

Non più bambini, non ancora adulti potrebbe essere la frase che condensa uno dei periodi più delicati dell’intera fase evolutiva della formazione dell’uomo. Infatti nell’adolescente la propria percezione è segnata dalla velocità della trasformazione e dalla disarmonia nel corpo e nell’anima.
 
Per la prima volta l’individuo è testimone del cambiamento e della propria trasformazione: la vede, la sente, la vive.
 
Tuttavia proprio perché non sono ancora adulti, ma non si sentono più bambini, gli adolescenti ostentano grande sicurezza ed intraprendenza, a volte anche sfrontatezza e grande senso di sfida e voglia di competizione, ma rimangono ancora con le insicurezze e le debolezze dell’età infantile.
 
In questa prima parte ci dedicheremo alla normativa ed agli istituti previsti nel processo penale minorile, affrontando le finalità ed i metodi del processo penale minorile, che è la sede ove si valutano i comportamenti di soggetti in piena fase evolutiva, adolescenti che più che essere rimproverati deve essere aiutati e per i quali, molte volte, l’unica occasione di “attenzione” da parte del mondo degli adulti è la celebrazione del processo.
 
           
LA NORMATIVA PENALE MINORILE
 
La prima normativa per i reati commessi da fanciulli o comunque da autori minorenni risale al 1934.
 
La vera rivoluzione per il nostro ordinamento è il DPR 22 settembre 1988 n.448, che ha addirittura anticipato i principi internazionali della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989.
 
         Questa legge, tuttora vigente con alcune piccole modificazioni introdotte dal D.Lgs.14/01/91 n.12, si ispira ed introduce per la prima volta nel nostro sistema penale il modello Conciliativo-Riparativo. Questo sistema non vuole alleviare la sanzione oppure mutare l'atteggiamento processuale e penitenziario pro reo, ma cerca di trovare delle modalità più efficaci di riequilibrio all'interno della sanzione, preoccupandosi della forma della pena senza minare la certezza del diritto e della pena
 
         Inoltre, nella sua globalità, il nostro sistema penale minorile tiene conto dell’età dei soggetti e del loro stadio evolutivo della personalità e della maturazione, applicando il principio della "minima offensività del processo", ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in modo che il danno apportato alla personalità del minorenne ed alla sua opportunità di reinserimento sociale, sia sempre inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia.
 
         Coerentemente con il modello Conciliativo-Riparativo a cui fa riferimento, il sistema penale minorile prevede una serie di misure non solo di tipo detentivo e reclusivo intramurario, ma prevede una serie di interventi graduabili che consentano finalità proattive nei confronti dell'intera società.
 
 
ORGANI E COMPETENZE DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE
 
L’attuale normativa prevede che l’età minima per essere imputabili sia di 14 anni, mentre al di sotto di quest’età si vige la presunzione assoluta d’incapacità d’intendere e di volere e conseguentemente la non imputabilità penale.
 
Ai sensi dell’art.1 del DPR 448/88, gli organi del processo penale minorile sono:
-        Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
-        GIP presso il Tribunale per i minorenni
-        Tribunale per i minorenni
-        Procuratore Generale presso l Corte d'Appello
-        Magistrato di Sorveglianza per i minorenni
 
La competenza di questi organi è per i soggetti imputabili di età inferiore ai 18 anni e per i reati commessi prima dei 18 anni da parte di soggetti che non hanno compiuto i 25 anni (art.2).
 
 
L’ACCERTAMENTO CONCRETO DELLA CAPACITA’ PROCESSUALE DEL MINORE
 
La finalità del processo penale minorile è innanzitutto quella di rendere accessibile il sistema sanzionatorio al soggetto minore.
 
Il processo penale minorile offre ampie facoltà discrezionali agli organi giudiziari e molteplici strumenti al Giudice ed al Pubblico Ministero, che in ogni caso ed in ogni stato del procedimento, anche senza particolari formalità, debbono accertare la capacità processuale del soggetto ed anche quantificarla, così come il grado di responsabilità.
 
Già l'art.11 della legge minorile del 1934, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta, imponeva di:
-        accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale
-        acquisire informazioni e parere di esperti
 
L'art.9 del DPR 448/88 prevede che il Pubblico Ministero ed il giudice acquisiscano elementi circa le condizioni e le risorse familiari, sociali ed ambientali per accertarne:
-        imputabilità
-        grado di responsabilità
-        adeguate misure penali
-        eventuali provvedimenti civili
 
L'imputabilità inoltre deve essere sempre accertata concretamente, infatti l'art.9 ha fissato il principio che nella fascia di imputabilità dei minori (14-18 anni) l’effettiva capacità processuale delminore debba essere accertata concretamente ed anche graduata.
 
Il processo minorile pone il minore come soggetto principale del processo, impone al giudice di spiegare gli eventi processuali e di svolgere una funzione educativa.
 
 
LA TUTELA DEL MINORE
 
È assicurata l'assistenza di difensori d'ufficio prelevati da elenchi specifici di professionisti muniti di opportuna esperienza nel settore minorile (art.11) ed altresì è prevista l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del processo con la presenza dei genitori o di altri soggetti (art.12).
 
Per tutelare il minore è vietata la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie ed immagini che rendano identificabile il minore imputato sino all'inizio del dibattimento qualora questo sia in udienza pubblica (art.13), anche le informazioni contenute nel csellario giudiziale dei minori possono essere rilasciate esclusivamente all'interessato o alle autorità giudiziarie (art.14).
 
Al compimento del 18 anno di età tuttavia le informazioni sono trasferite al casellario Giudiziario Ordinario.
 
LA RIEDUCAZIONE E LA RESPONSABILIZZAZIONE
 
In considerazione della capacità offensiva del processo nei confronti del minore, il Tribunale valuta caso per caso l'opportunità di continuare il procedimento ovvero di interromperlo, in vista degli scopi educativi, a questo stesso scopo è prevista una speciale deroga all’obbligo costituzionale dell’esercizio dell’azione penale in caso di reati di particolare tenuità, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.
 
         Sono previsti anche speciali procedimenti che possono cancellare completamente il reato ed i suoi effetti (perdono giudiziale) o prevederne la sospensione finalizzata allo svolgimento di un percorso di responsabilizzazione (istituto della messa alla prova); di norma la pena detentiva è prevista solo nei casi più gravi e solo in via residuale, preferendosi sistemi di attuazione della pena extramurari che possano, più efficacemente del carcere, responsabilizzare il soggetto e reinserirlo nella società, attraverso un percorso di riparazione.
 
            Al percorso riparativo, finalizzato alla responsabilizzazione del reo, si unisce, in questo modello di giustizia penale, la conciliazione con la società e lo stato, soggetti passivi di qualsiasi reato, ma addirittura, se possibile, anche la riconciliazione con la persona offesa.
 
Anche la conciliazione è finalizzata alla responsabilizzazione, affinché il minore prenda coscienza della lesione arrecata all'altrui diritto e pertanto, sulla base anche delle Raccomandazione del Consiglio d'Europa, l'art. 28 del citato DPR 448/88 prevede che il giudice possa impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
 
            Quindi la riparazione e la conciliazione con la persona offesa è la via per un modello alternativo di giustizia, che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, realizzando il duplice scopo di ottenere una riduzione del numero dei processi pendenti (con remissioni di querela, con proscioglimenti per irrilevanza del fatto o per messa alla prova) a beneficio dell’efficacia e della rapidità della risposta penale, e dall’altro di promuovere la ricerca della pace sociale, mediante la conciliazione tra l’imputato e la vittima.
 
 
PROVVEDIMENTI DETENTIVI E CAUTELARI
 
Prima dell'ultima riforma gli istituti di custodia per i minori erano:
-        Riformatorio, per le misure di sicurezza ed i detenuti in attesa di giudizio (custodia cautelare).
-        Carcere Scuola, dove scontare le pene definitive.
-        Istituto di Osservazione, per l'accertamento della capacità d'intendere e di volere del minore.
 
Al giorno d'oggi tutte queste strutture sono state sostituite dall'Istituto Giudiziario Minorile
 
Provvedimenti cautelari minorili attuali:
-        Prescrizioni, regole di comportamento che il minore deve attuare (misura cautelare in libertà)
-        Permanenza in casa, disposta discrezionalmente in caso di gravi e reipetute violazioni delle prescrizioni
-        Collocamento in comunità
-        Custodia cautelare in istituto Giudiziario minorile.
 
 
Le prescrizioni (art. 20) sono costituite da provvedimenti che, in attesa dell'udienza preliminare, impongono al minore alcuni obblighi inerenti attività di studio, lavoro o altre valutate utili per la sua educazione.
 
La permanenza in casa (art. 21) dispone che il minore rimanga per gran parte della giornata presso l'abitazione familiare. L'applicazione della misura della permanenza in casa viene molto spesso integrata da alcune prescrizioni, e viene così a delinearsi un quadro di regole di condotta piuttosto articolato.
 
Queste misure cautelari rappresentano un ambito ed una tipologia di intervento particolarmente interessante, in quanto intervengono in maniera significativa sul sistema di vita del minore senza allontanarlo dal contesto familiare e affettivo.
 
Le due misure inoltre racchiudono e sintetizzano una serie di elementi da più parti indicati come fondamentali per avviare un processo di recupero del minore deviante, infatti costituiscono un momento in cui viene restituito al minore un riscontro negativo del suo comportamento sotto forma di sanzione, che può e anzi dovrebbe, svolgere una funzione responsabilizzante; i Servizi sono chiamati a intervenire e a dare un contributo professionale specificamente mirato; il giudizio, con le sue possibili implicazioni di irrigidimento dell'atto trasgressivo, non è ancora stato pronunciato.
 
Il Centro di Prima Accoglienza (CPA), infine, istituito con il DPR 448/88, è una comunità mista deistituzionalizzata concepita per non dare al primo impatto del minore con la giustizia una valenza definitoria.
 
 
PROCEDIMENTI SPECIALI
 
L'art.27 della 448/88 prevede che in caso di comportamenti di particolare tenuità che appaiano assolutamente occasionali il pubblico ministero può chiedere che sia emessa sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
 
L'istituto del perdono giudiziale risponde ad una logica paternalistica a cui si ispirava la normativa previdente alla riforma del DPR 448/88, e consente di cancellare tutti gli effetti della condanna penale.
 
L'art.28 consente la sospensione del processo e messa alla prova consente di sospendere per un periodo di un anno o di tre nel caso di gravi reati (pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a 25 anni), e valutare al termine del periodo di prova la personalità dell'imputato.
 
In realtà, anche questo istituto, attua in pieno il sistema riparativo-conciliativo, promuovendo l'assunzione di responsabilità senza ricorrere necessariamente alla pena detentiva.
 
L'applicazione di questa norma prevede il coinvolgimento di tutte le parti che debbono comunque essere sentite preliminarmente all'applicazione della misura, inoltre permette al giudice di prevedere delle misure riparative.