torna a politiche/saggi ed articoli
PROTOCOLLO
D’INTESA PER I MINORI
Approvato con la delibera di Giunta n. 100/51 del 28.01.2000, il protocollo è stato firmato in data 01.02.2000 dal comune di Firenze (rappresentato dall’assessore alla Pubblica istruzione e politiche per l’infanzia Daniela Lastri) dal Tribunale per i minorenni (rappresentato dal Presidente Piero Toni) e dalla Procura della Repubblica per i minorenni (rappresentata dal procuratore Aldo Nesticò).
Redatto in 13 articoli, il protocollo esamina tutti gli aspetti connessi a problematiche quali aspetti giuridici, violazioni di obblighi di assistenza, norme per l’affidamento e l’adozione, progetti educativi, ecc.
In questo modo viene rafforzata l’intesa fra i tre Enti, viene garantito il recupero di bambini in difficoltà ed è possibile promuovere azioni non repressive, ma che favoriscano la crescita del bambino all’interno di una realtà sociale positiva.
Comune
di Firenze |
Tribunale
per i Minorenni |
Procura
della Repubblica |
Protocollo d’intesa tra il Comune di Firenze,
Tribunale per i Minorenni e
Procura della
Repubblica per i Minorenni di Firenze
Il giorno 1 febbraio 2000, alle ore 13.30
Presso il Comune di Firenze
Presenti:
l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche per l’Infanzia Adolescenza e Giovani Dott. ssa Daniela Lastri, il Tribunale per i Minorenni di Firenze rappresentato dal Presidente Dott Piero Tony e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze rappresentata dal Procuratore Dott. Aldo Nesticò.
Viste le
principali disposizioni dello Stato, della Regione Toscana e del Comune di
Firenze, nell’area minorile e dell’organizzazione e gestione dei servizi a
tutela dei minori che prevedono anche specifiche azioni di collaborazione con le
autorità giudiziarie, in particolare:
Normativa relativa alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi dello Stato
Normativa Regionale
Normativa Comunale
Premesso
Si conviene quanto segue
ART. 1
La
premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.
ART. 2
Il SAST segnala, mediante relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le situazioni relative a minori che si trovano in una situazione di rischio o devianza dovuta a :
La
segnalazione scritta allorché si rileva la necessità di un intervento di tipo
"b" , ovvero la necessità di un provvedimento giudiziario ex art. 25/L.M
deve essere sempre accompagnata da un’ipotesi di intervento che evidenzi la
reale situazione in cui si trovano il minore e/o la sua famiglia e che descriva
gli interventi precedentemente attuati a sostegno del minore o del suo nucleo
familiare
ART. 3
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha ricevuto la segnalazione effettua indagini all’esito delle quali può:
in
entrambi i casi il Tribunale per i Minorenni informa il SAST che ha effettuato
la segnalazione dell’esito della procedura.
ART. 4
Il
Presidente del Tribunale per i Minorenni nomina un giudice relatore, ossia il
magistrato territorialmente competente a seguire il caso ed assumere
informazioni; a tale ultimo scopo il Tribunale potrà in camera di consiglio
delegare uno o più giudici onorari.
ART. 5
Il
Tribunale per i Minorenni da mandato al SAST del luogo di residenza del minore
di assumere e riferire tutte le informazioni del caso in relazione sia alle
segnalazioni di cui all’art. 2, sia a quelle pervenute al Tribunale per i
Minorenni da altri soggetti; il Tribunale per i Minorenni può altresì dare lo
stesso mandato al fine di assumere informazioni, ex art 23 DPR 24-7-1977, in
relazione a tutte le procedure indicate nell’art 38 disp. att Codice Civile.
Le richieste del
Tribunale per i Minorenni devono essere indirizzate al responsabile del SAST
affinché questi, pur assegnando il caso ad un singolo operatore, svolga la
funzione di garante della reale presa in carico del minore da parte del
Servizio.
ART. 6
Se
le informazioni relative al caso appaiono incomplete ovvero la situazione appare
suscettibile di trasformazioni, il magistrato richiede direttamente al SAST
ulteriori approfondimenti.
Qualora la situazione
lo richieda, il Tribunale può prendere provvedimenti provvisori e urgenti
utilizzando lo strumento giuridico dell’ordinanza. Contro
l’ordinanza, gli interessati possono proporre opposizione innanzi allo stesso
Tribunale per i Minorenni, chiedendone revoca o modifica. Concluse le indagini,
trascorsi comunque di massima non oltre sei mesi dal provvedimento provvisorio,
il Tribunale per i Minorenni, in camera di consiglio, emette il provvedimento
definitivo, ossia un decreto, contro il quale gli interessati possono
proporre impugnazione innanzi alla Corte D’Appello Sezione per i Minorenni.
Il decreto, che deve
contenere prescrizioni il più possibile chiare e attuabili dal SAST, potrà
prevedere, solo su specifica richiesta del SAST medesimo, la facoltà da parte
del SAST di avvalersi dell’intervento della forza pubblica.
Al fine di seguire il
caso e verificarne l’evoluzione, si prevede:
ART. 7
Sulla
base delle segnalazioni previste dall’art. 2 del presente protocollo, il
Tribunale per i Minorenni, a norma degli artt.330 ss. c.c., può disporre
l’allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia d’origine ed il suo
affidamento ai soggetti previsti dall’art. 2 della L.184/83.così come
individuati ed indicati dal SAST che attiva le risorse previste dal Comune.
Il SAST resta
autonomamente competente per gli affidi consensuali e temporanei previsti
dall’art.4 della L 184/83
ART. 8
L’affidamento
non consensuale di cui all’art.2.L184/83 e 333 c.c., può essere disposto dal
Tribunale per i Minorenni prima dell’allontanamento del minore dalla famiglia
d’origine, o contemporaneamente all’applicazione di altre misure limitative
della potestà genitoriale; può anche essere successivo e costituire la
trasformazione di un affidamento originariamente consensuale o di un
collocamento ex art. 403 c.c..
Un provvedimento di
affidamento presuppone sempre- affinché non sia sviato lo scopo di cui
all’art.4, c.4 L 184/83- attenta formulazione di una diagnosi delle carenze
familiari, nonché di una prognosi dei tempi di loro soluzione in relazione alle
risorse disponibili ed alla gravità della situazione.
ART. 9
Premessa
indispensabile per l’affidamento del minore è la formulazione di un Progetto
Educativo Individuale, che presupponga la centralità del minore e la
"presa in carico" del caso da parte del SAST, in ottemperanza di
quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni.
Con il termine
Progetto Educativo Individuale (PEI.) si intende l’insieme di azioni e
strategie finalizzate al raggiungimento di obiettivi prefissati, attraverso
l’attivazione di risorse sulla base di un piano concordato tra i soggetti
onerati in cui si riconoscano i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità..
Con il PEI devono essere precisati gli interventi a sostegno del nucleo
familiare di origine nonché di quello della famiglia affidataria o della
comunità residenziale oltre che il periodico monitoraggio della vicenda
affidataria.
ART. 10
Il
Tribunale per i Minorenni, a seguito di apertura di procedimento per
l’affidamento dei figli naturali, ai sensi dell’art.317 bis c.c., richiede,
salvo i casi di evidente assenza di problematiche familiari, un’indagine socio
familiare al SAST. dalla quale dovrà emergere: la situazione attuale del
minore, i rapporti con ciascuno dei genitori, con riferimento alla loro
consistenza e significatività; in caso di richiesta di affidamento da parte del
genitore non convivente, la sussistenza o meno di fondati motivi per un
allontanamento dal genitore con il quale il minore vive.
Il SAST, espressa la
valutazione sulle richieste di affidamento, compreso eventualmente
l’affidamento congiunto, predisporrà un progetto relativo alla
regolamentazione degli incontri con il genitore non affidatario, tenuto conto
dell’età del minore, dello stato dei rapporti con lo stesso genitore, della
disponibilità del genitore a rapporti costruttivi col figlio e della
disponibilità da parte di entrambi i genitori all’eventuale collaborazione
con esso SAST nella programmazione delle più idonee modalità degli incontri.
ART. 11
Laddove
si delinei un possibile stato di abbandono e dunque una soluzione adottiva, il
SAST eviterà in maniera assoluta interventi provvisori di affidamento
eterofamiliare consensuale nella consapevolezza che gli stessi, com’è noto,
pregiudicano irreversibilmente il successivo iter dell’adozione legittimante.
Il SAST segnala,
mediante relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni e nei casi di urgenza direttamente allo stesso Tribunale dei
Minorenni, le situazioni dei minori che si trovano in presunto stato di
abbandono, nella quale devono essere indicati:
Il
Tribunale, attraverso la richiesta di indagini ai Servizi Sociali del SAST,
informa lo stesso in ordine all’apertura del procedimento per l’accertamento
dello stato di adottabilità.
ART. 12
Divenuta
definitiva la dichiarazione dello stato di adottabilità, e disposto
l’affidamento preadottivo, il SAST seguirà, con gli interventi di sostegno
necessari, la coppia interessata (e fin dal momento dell’affidamento
provvisorio, quand’ esso sia itervenuto) segnalando al Tribunale per i
Minorenni i problemi individuati e la possibilità o meno della loro soluzione,
con aggiornamenti periodici e tempestivi.
Il SAST avrà
particolare cura nel sostegno alle famiglie che hanno un minore in affidamento
da lungo tempo e per il quale sia stato successivamente instaurato procedimento
di adottabilità, con tempestivi interventi chiarificatori in ordine alla
segnalazione al Tribunale dello stato di abbandono e delle possibili conseguenze
sul piano giuridico.
ART. 13
I firmatari concordano altresì incontri periodici, almeno annuali, di verifiche e di aggiornamento del presente atto.
A cura di Laura Moruzzo
04-02-2000