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DISABILI

 

Sono le persone che hanno problemi di "handicapp" sensoriali, fisici e psichici. L'anno 1981 è stato dedicato dall'ONU ai portatori di "handicapp", con la stesura della "carta dei diritti delle persone handicappate".

Non più, quindi, pura assistenza (tecnica e curativa), ma inserimento nella società e tutela psicologica ed economica (queste persone non devono, quindi, essere più considerate un peso per la società, ma valorizzate, appunto, come persone). Si cerca, in sostanza, di facilitare l'inserimento nel lavoro, favorendo la formazione e l'inserimento scolastico.

 

Quindi gli interventi politici sono i seguenti:

-          scuola (inserimento scolastico) e quindi abolizione delle classi differenziate ed introduzione dell’insegnante di sostegno,

-          formazione (formazione professionale) e pertanto corsi professionali finalizzati alla preparazione per un futuro lavoro,

-          lavoro (inserimento nel lavoro); la legge prevede inserimenti obbligatori, in percentuali, dei disabili nei posti di lavoro,

-          previdenza (interventi previdenziali); sono previsti sussidi di vario genere e forme pensionistiche particolari,

-          sanità (interventi sanitari) e cioè assistenza, cure e recupero.

 

Aspetti legislativi

La legge più importante che si occupa dei disabili è: "la legge 5 febbraio 1992 n. 104", chiamata anche: "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" (perché attua i principi, citati sopra, fissati dall'ONU. La legge 104/1992 è suddivisa in 42 articoli, nei quali si dà una visione completa dei diritti delle persone disabili; ed in particolare viene ribadito che lo Stato:

-          garantisce il rispetto della dignità umana, della libertà e dell'autonomia di una persona handicappata,

-          previene le condizioni invalidanti e garantisce diritti civili, politici e patrimoniali ad ogni individuo,

-          assicura servizi e prestazioni per prevenire, curare e riabilitare i minorati,

-          predispone degli interventi, che servono per superare l'emarginazione e l'esclusione sociale di un disabile.

 

I soggetti a cui è riferita la legge sono persone che hanno minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali stabilizzate o progressive e che a causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa hanno uno svantaggio sociale. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni riabilitative non solo se è residente in Italia, ma anche se proviene da altri stati (immigrati). In base alla gravità della minorazione si hanno dei programmi di intervento sociali diversi.

La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso:

-          lo sviluppo scientifico e genetico,

-          la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale precoce,

-          l'informazione sanitaria e sociale alla famiglia dell'handicappato,

-          l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,

-          il sostegno psico pedagogico alla persona handicappata ed alla famiglia,

-          gli strumenti e sussidi tecnici ed interventi economici,

-          l'informazione della popolazione sulla situazione degli handicappati,

-          il diritto della scelta dei servizi ritenuti più idonei,

-          il superamento di ogni forma di emarginazione sociale.

 

Uno degli articoli più importanti di tale legge è l'articolo 12, che parla del diritto all'educazione ed all'istruzione.

Ogni bambino handicappato ha il diritto di essere inserito in asili nido; di avere un'educazione ed un'istruzione nella scuola materna, nonché di poter frequentare scuole dell'obbligo, scuole superiori di secondo grado ed università.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità del disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Devono esistere dei profili dinamico e funzionali, alla cui definizione collaborano genitori, operatori delle ASL (ex USL), personale insegnante specializzato, operatori psico pedagogici per la formazione di piani educativi individualizzati.

 

Il profilo dinamico funzionale di ogni disabile deve essere aggiornato a conclusione della scuola materna, dell'obbligo e durante l'istruzione superiore.

Ai disabili soggetti all'obbligo scolastico, che hanno difficoltà temporanea per motivi di salute e frequentano la scuola, sono comunque garantite educazione ed istruzione scolastica.

La sovrintendenza scolastica (ex provveditorato agli studi), con accordi con le ASL ed i centri di recupero di riabilitazione pubblici e privati, provvede all'istruzione per handicappati ricoverati presso ospedali.

A queste classi speciali possono accedere anche bambini non handicappati, con ricoveri che si prolungano nel tempo.

 

Articolo 33 della legge 104/92

attribuisce ai genitori, anche adottivi, di minori con handicapp in situazioni di gravità, due ore di permesso giornaliero retribuito  fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al periodo di astensione facoltativa. Successivamente, al terzo anno di vita del bambino, gli stessi genitori possono usufruire di tre giorni di permesso mensile. Lo stesso diritto, di due ore giornaliere o tre giorni mensili, è concesso alla persona maggiorenne in situazione di gravità: la condizione è che il bambino  o la persona handicappata non siano ricoverati a tempo pieno. La nuova legge 53/2000 precisa che ciascun genitore, anche adottivo, può fruire dei benefici anche se l’altro non ne ha diritto, perché ad esempio non lavora. Si amplia, inoltre, l’ambito dei beneficiari comprendendo anche i familiari lavoratori, con rapporto pubblico o privato, che assistono con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato anche se non convivente. L’articolo 19 della nuova legge ha infatti depennato le parole “con lui convivente” della legge 104/92. 

 

Articolo 39 della legge 104/92

descrive quali sono i compiti delle regioni e precisamente:

-          definire l’organizzazione dei servizi, le modalità di coordinamento e le prestazioni individuali,

-          definire programmi di aggiornamento e di riqualificazione del personale,

-          promuovere attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di

     apprendimento e di riabilitazione,

-          definire attività d'intervento in attività assistenziale e di accesso ai servizi,

-          controllare periodicamente gli interventi di inserimento e di integrazione sociale,

-          promuovere programmi di formazione di personale volontario,

-          eseguire un bilancio annuale.

 

Articolo 40 della legge 104/92

tratta i compiti dei comuni. Questi devono attuare interventi sociali e sanitari, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

 

 

Dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 16 marzo 2001 n. 74

tocca all’Azienda anticipare le somme

calcolate in rapporto alla retribuzione.

Congedi per curare i disabili: dall’INPS via libera all’indennità.

 

Dal primo gennaio 2001, i lavoratori dipendenti possono usufruire di periodi di congedo retribuito, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere persone con gravi handicap, non ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate. I genitori, i fratelli e le sorelle di una persona, che abbia una minorazione fisica, psichica o sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, possono quindi avvalersi di tale possibilità, introdotta nella legge 53/2000 dall’articolo 80 della legge finanziaria per l’anno 2001.

 

L’INPS, con la circolare 64 del 15 marzo 2001, ha fornito le prime istruzioni per la presentazione delle domande, l’erogazione delle indennità e il relativo recupero da parte del datore di lavoro. Occorre chiarire, che hanno diritto al periodo di congedo, denominato dall’Inps “congedo straordinario”, i lavoratori dipendenti che sono: genitori, naturali o adottivi, di persone handicappate non ricoverate a tempo pieno in istituti specializzati, per le quali è stata accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/92), da almeno 5 anni, la situazione di gravità. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori, che devono avere i titoli per il godimento dei benefici, di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3 della citata legge 104 del 1992. Fratelli e sorelle, invece, purchè conviventi con il soggetto handicappato, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia maggiorenne o minorenne, subentrano in caso di decesso dei genitori.

 

Il periodo massimo di due anni si applica complessivamente a tutti gli interessati, nell’arco della vita lavorativa di tutti e il permesso può essere fruito alternativamente dagli aventi diritto. In ogni caso, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo di due anni di congedo, che può essere chiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000, senza retribuzione, per gravi e documentati motivi familiari. I periodi stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea frizione dei permessi, di cui alla legge 104/92, anche da parte dell’altro genitore. L’INPS puntualizza che l’indennità può essere corrisposta per la durata massima complessiva di due anni, nell’arco della vita lavorativa, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. Sulla scorta di un precedente orientamento del Consiglio di Stato, l’Istituto ritiene, infatti, che in caso di pluralità di figli handicappati, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici dalla legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità di assistenza degli stessi, usufruendo di un solo congedo straordinario.

 

L’indennità è rapportata all’ultima retribuzione percepita, comprensiva dei ratei, che deve essere rapportata ad anno, entro il limite di euro 36.151,98 (ex 70 milioni di lire), con riferimento quindi a una retribuzione massima giornaliera di euro 99,05 (ex 191.780 lire). Il beneficio non è riconoscibile nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa, come nel caso di part time verticale. La domanda (in duplice copia) deve essere presentata all’Inps, secondo i fac simili allegati alla circolare 64 (mod.hand 4 per i genitori e mod.hand 5 per i fratelli), precisando il periodo di cui si intende usufruire e che può essere successivamente modificato, presentando, però un’altra domanda. L’altro genitore deve dichiarare gli eventuali periodi di congedo fruiti, i dati del proprio datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione con il quale quest’ultimo versa i contributi all’Inps. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro privato, secondo le modalità previste per l’indennità di maternità, anche se il beneficiario appartiene a categorie professionali, per le quali non è prevista l’assicurazione per maternità, mentre non spetta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio, ai quali non sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 104/92. Per i periodi di assenza, spetta l’accredito della contribuzione figurativa, per la quale, però, l’Inps rimanda le istruzioni ad un successivo momento.

Ricordiamo, per quanto riguarda la provincia Autonoma di Bolzano:      

 

la deliberazione della Giunta Provinciale del 3/7/1995 n. 3438

"modalità di attuazione delle fasi procedurali dall'individuazione dell'handicapp alla programmazione individualizzata per alunni portatori di handicapp

 in applicazione dell’articolo 12 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104"

 

La Giunta Provinciale di Bolzano0, con questa delibera, ha voluto specificare le modalità di attuazione delle fasi procedurali, dall'individuazione dell'handicapp alla programmazione individualizzata per alunni disabili, applicando nella Provincia di Bolzano l'articolo 12 della legge 104 de11992. Come è stato già accennato precedentemente, questo articolo stabilisce le modalità per garantire il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata.

Ci sono delle fasi per individuare l'handicapp: innanzitutto viene fatta una segnalazione da genitori o dai capi di istituti scolastici alle ASL. In base a tale segnalazione uno psicologo dell’ASL accerta se il soggetto è una persona handicappata. Viene eseguita una diagnosi funzionale; ossia viene descritta analiticamente la compromissione funzionale dello stato psico fisico dell'alunno. Alla diagnosi funzionale partecipano medici specialisti, ossia neuropsichiatri, psicologi, terapisti della riabilitazione ed operatori sociali. Segue un profilo dinamico e funzionale che, dopo un periodo di inserimento scolastico, può prevedere il livello di sviluppo che l'alunno potrà raggiungere. Il programma dinamico funzionale comprende la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che quest'ultimo dimostra nei vari settori di attività e l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno. Sempre questo profilo deve essere aggiornato man mano che l'alunno passa attraverso i vari gradi scolastici. Gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro sono predisposti in modo tale che l'alunno disabile possa realizzare a pieno il suo diritto all'educazione ed all'istruzione. E' molto importante che a questo piano educativo vi sia una partecipazione collettiva da parte di insegnanti, genitori, assistenti.

 

Un cenno particolare merita la:

 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 intitolata:

norme per il diritto al lavoro dei disabili

 

Questa legge è formata da 23 articoli ed ha come finalità la promozione per l’inserimento e per l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Vediamo i punti più importanti:

1) i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili     nella seguente misura:

    - sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti,

    - due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti,

    - un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

2) viene enunciato, per la prima volta, il principio secondo il quale i datori di     lavoro sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei     soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano     acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali     disabilità;

3) è istituito un elenco dei disabili che risultano disoccupati ed i datori di lavoro     devono rivolgersi per le assunzioni al competente ufficio che tiene, appunto,     questi elenchi;

4) il datore di lavoro deve applicare il trattamento economico e normativo     previsto dalle leggi e dai contratti collettivi e non può chiedere al disabile una     prestazione non compatibile con le sue minorazioni (sono previsti periodici     aggiornamenti sanitari sulla condizione di salute del disabile, ai fini di un     corretto inserimento nel lavoro);

5) sono previste agevolazioni fiscali a favore dei datori di lavoro che occupino     persone disabili;

6) viene istituito un fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che dovrà     servire per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo     e dei relativi servizi;

7) i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da     qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di     concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame,     per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di     parità con gli altri;

8) sono fatte salve le competenze legislative in materia delle regioni a statuto     speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (che, comunque,     si devono conformare alle norme generali di esecuzione).

 

 

Dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 7 agosto 2000

progetto di azione per le politiche della disabilità

 

Il Consiglio dei Ministri ha varato il progetto di azione per le politiche della disabilità. “Handicapp: star meglio si può”. L'obiettivo è rendere concreti diritti che oggi sono solo sulla carta.

In Italia sono almeno tre milioni le persone disabili e 15 famiglie su 100 si trovano ad accudire un congiunto portatore di handicapp. Per rispondere alle esigenze di questa fascia di popolazione, il ministero della solidarietà sociale, traendo ampio spunto dal dibattito apertosi nel corso della prima conferenza nazionale sull'handicapp, che si è svolto a Roma dal 16 al 18 dicembre 1999, ha messo a punto il programma di azione del governo per le politiche dell'handicapp per gli anni 2000-2003.

  

Il documento…ha ricevuto l'ok del consiglio dei ministri, traccia strategie di prevenzione; indicazioni per il rafforzamento della rete di riabilitazione; politiche per la piena integrazione sociale e lavorativa.

Quattro i princìpi cardine indicati: non discriminazione; pari opportunità; precedenza alle situazioni di maggiore gravità; concreta integrazione. Il tutto alla luce di una consapevolezza di fondo: per migliorare le condizioni dei disabili non servono tanto nuove leggi, ma la concreta attuazione, su tutto il territorio nazionale, dell'apparato normativo già in vigore.

 

Un apparato che, dall'entrata in vigore della legge quadro sull'handicap (104/1992), fino ad oggi ha dato i suoi risultati: ASL ed enti locali hanno promosso servizi di riabilitazione; misure di sostegno alle famiglie e strumenti di avviamento al lavoro. Il neo resta, però sempre, il divario tra regioni "virtuose" (soprattutto al nord) ed altre più arretrate (al sud). La sfida per il triennio è quella di rendere concretamente esigibili in tutto il paese i diritti sanciti sulla carta.

 

Sistema informativo e servizi telematici

oggi in Italia, rileva il programma di azione, mancano dati esaurienti sulla diffusione delle disabilità, sul profilo socio demografico e sulle condizioni di vita di questa popolazione.

Per arrivare ad una programmazione mirata degli interventi è già stata sottoscritta una convenzione tra dipartimento per gli affari sociali e ISTAT per avviare una collaborazione che, nel corso di tre fasi che si dovranno concludere nel 2002, dovrà portare all'effettiva messa a regime di un sistema informativo sulle disabilità su base regionale.

Un protocollo d'intesa siglato con “Enea” e con altri organismi pubblici e privati dovrà realizzare, invece, una serie di servizi telematici per agevolare la comunicazione tra disabili, associazioni ed istituzioni, anche per studiare i servizi innovativi emergenti sul territorio.

 

Azioni verso l'unione europea

Il programma di azione, impegna il governo italiano a farsi promotore di iniziative verso l'unione europea, tese a promuovere un impegno particolare nel settore delle disabilità, inclusa l'implementazione delle risorse per l'integrazione dei portatori di handicap.

 

I numeri in Italia  **

3.000.000 i disabili totali, di cui:

- 1.100.000 con difficoltà motorie,

-    350.000 ciechi totali o parziali,

-    800.000 persone con problemi all'udito (49.000 sono sordomuti),

-    700.000 persone con disagio mentale.

 

Le indennità di accompagnamento corrisposte  **

 - 839.999 per invalidità civile grave,

-    50.000 per cecità totale,

-    58.000 per cecità parziale,

-    40.000 per sordità totale.

** fonte: "Ministero degli Affari Sociali” - dati rilevati al 1998.

 

Sempre dal citato articolo di stampa

L'handicapp, il più delle volte, non è un male congenito, e dunque si può prevenire. Su tre milioni di disabili, in Italia, sono appena duemila l'anno i bambini che evidenziano malformazioni o malattie invalidanti alla nascita.

La percentuale di disabilità rilevata cresce in età scolastica, quando si evidenziano in particolare gli handicap mentali.

Nella fascia adolescenziale e nell'età adulta, aumenta, invece, il peso delle disabilità fisiche, che subiscono un'impennata dopo i 15 anni, prevalentemente a causa di incidenti sul lavoro, stradali e domestici.

 

Per questo il programma di azione per l'handicap punta molto sulla prevenzione

Si prevede l'attivazione di iniziative premianti e di sostegno finanziario alle aziende, per l'applicazione delle norme di sicurezza;

l'incentivazione dei controlli negli ambienti di lavoro e sulle strade; la verifica dell'applicazione, da parte dei comuni, della norma che prevede un utilizzo del 10 % dei proventi delle contravvenzioni per interventi di sicurezza stradale; campagne di informazione sui rischi in casa, a lavoro e sulla strada; incentivi alla ricerca sulla sicurezza nella guida e per la produzione di soluzioni tecniche per la sicurezza domestica.

 

 

dal Quotidiano "II Sole 24 Ore" - settembre 2000

“disabili, scatta il nuovo regime”

 

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al regolamento che definisce le modalità di assunzione riservata. Anche per le aziende da 15 a 35 addetti esiste l’obbligo di procedere alla chiamata quando aumentano i dipendenti.

Queste le norme:

 

datori di Lavoro obbligati

tutti i datori di lavoro, compresi gli enti pubblici economici con più di 15 dipendenti.

Non sono computabili, per calcolare la quota di riserva:

- i lavoratori assunti in relazione all'obbligo posto dalla legge stessa (disabili,   orfani, profughi),

- i lavoratori con contratto a tempo determinato, di durata non oltre i 9 mesi,

- i soci di cooperative di produzione e lavoro,

- i dirigenti,

- i lavoratori assunti con contratto di formazione, di apprendistato, di   reinserimento e a domicilio,

- lavoratori con contratto estero,

- lavoratori divenuti inabili durante il rapporto di lavoro in percentuale superiore   al 6 %, non per responsabilità del datore di lavoro (sono computabili in   proporzione i "par time");

 

percentuali di riserva:

a) da 15 a 35 dipendenti

    1 disabile, in caso di nuova assunzione (richiesta nominativa). Dopo la prima     assunzione successiva al 17 gennaio 2000, il disabile dovrà essere assunto     contestualmente. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per     la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e     per la sostituzione di lavoratori cessati, se la sostituzione è avvenuta entro 60     giorni dalla cessazione,

b) da 35 a 50 dipendenti

    2 disabili (50% richiesta nominativa),

c) oltre 50 dipendenti

    il 7% della forza lavoro (60% richiesta nominativa) e 1 % , invece, da orfani,     vedove e profughi. Nel passaggio tra la nuova e la vecchia normativa, non     possono essere licenziati i lavoratori protetti che risultano in eccedenza;

 

adempimenti dei datori di lavoro:

a) richiesta di avviamento

    agli uffici competenti, entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo     (nominativa o numerica) con possibilità di indicare la qualifica (indicazione     non vincolante). Per i disabili psichici è sempre possibile la richiesta     nominativa,

b) invio di un prospetto informativo

    entro il 31 gennaio di ogni anno, Le aziende da 15 a 35 dipendenti devono     inviare il prospetto informativo solo se effettuano assunzioni aggiuntive,     rispetto ai dipendenti in forza al 17 gennaio 2000, ed entro 60 giorni     dall'insorgenza dell'obbligo,

c) convenzioni da stipulare, aventi per oggetto (articolo 11)

    - tempi e modalità delle assunzioni, che il datore di lavoro si impegna ad       effettuare (nominativa),

    - svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento,

    - assunzioni di contratti a termine,

    - svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto       collettivo nazionale di lavoro,

    - possibilità di derogare ai limiti di età e di durata per i contratti di       apprendistato e formazione e lavoro;

 

opzioni diverse

a) convenzioni tra ufflci competenti, datori di lavoro e cooperative sociali

-          il lavoratore viene assunto dall'azienda, ma lavora presso la cooperativa, dalla quale viene pagato,

-          Il datore di lavoro deve garantire lavori alla cooperativa per coprire i costi retributivi e contributivi,

-          limiti...fino a 50 dipendenti: 1 disabile

             ...oltre i 50 dipendenti: 30 % dei disabili

             ...non può essere superiore a 12 mesi, eccezionalmente prorogabile

b) richieste di parziale esonero (articolo 5)

    può essere concesso un parziale e temporaneo esonero dall'obbligo di     assunzione, in presenza di condizioni lavorative e ambientali particolari, a     condizione che si versi 25.000 lire al giorno per ogni lavoratore,

c) richiesta di sospensione (articolo 4)

    - aziende in cassa integrazione,

    - aziende in procedure concorsuali,

    - aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà,

    - aziende in procedura di mobilità in atto:

d) richiesta di autorizzazione alla compensazione territoriale;

 

trattamento normativo ed economico

a) si applica il trattamento previsto da leggi e contratti,

b) il disabile ha diritto a una temporanea sospensione del rapporto in caso di     incompatibilità sopravvenuta,

c) il licenziamento per riduzione temporanea di personale è annullabile, qualora     si scenda al di sotto della percentuale di obbligo,

d) in caso di risoluzione del rapporto, è obbligatorio inviare una comunicazione     all'ufficio competente entro 10 giorni, ai fini della sostituzione;

 

agevolazioni

è indispensabile la stipula di una convenzione. I gradi di invalidità del disabile sono io seguenti:

- 79 %: fiscalizzazione per 8 anni del 100 per cento. La stessa fiscalizzazione si   applica in caso di assunzione di disabile psichico, indipendentemente dal   grado di invalidità,

- da 67 a 79 %: fiscalizzazione per 5 anni del 50 per cento,

- da 50 a 66 %: rimborso forfettario delle spese per gli adattamenti economici,

- rimborso forfettario della spesa sostenuta per eliminare gli ostacoli allo     svolgimento dell'attività lavorativa;

 

sanzioni

(dal 27 gennaio 2000)

a) mancato invio della denuncia

    euro 516,46 (ex lire 1.000.000), più euro 25,82 (ex lire 50.000) per ogni     giorno di ritardo,

b) mancata assunzione

    euro 51,65 (ex lire 100.000) lire per ogni giorno lavorativo.

Agevolazioni fiscali per i disabili

Con il “collegato” alla finanziaria 2000 e con le finanziarie 2000 e 2001, le agevolazioni, di cui da tempo fruivano i disabili con ridotte od impedite capacità motorie, sono estese anche ad altre categorie:

-          non vedenti, sordomuti, persone affette da handicap psichico o mentale, di una gravità tale da comportare quindi il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,

-          disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri amputazioni.

 

Le agevolazioni prevedono:

-          il diritto alla detrazione del 19 % ai fini IRPEF per l’acquisto di veicoli anche non adattati destinati a facilitare la locomozione,

-          l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4 % sull’acquisto dei veicoli,

-          l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche,

-          l’esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (quest’ultima agevolazione non si applica a non vedenti e sordomuti).

 

Inoltre:

-          tra i veicoli acquistati per facilitare la locomozione dei disabili, e per i quali è prevista la possibilità di fruire della detrazione IRPEF sulla relativa spesa di acquisto, rientrano anche gli autocaravan,

-          aumenta il limite massimo, da 2500 a 2800 centimetri cubici, per i veicoli dei disabili con motore diesel cui applicare l’aliquota IVA ridotta al 4 %,

-          può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che  questi sia fiscalmente a carico (per essere a carico non si devono avere redditi annui superiori a euro 2.840,41 – ex lire 5.500.000),

-          In caso di successione e donazione, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap gravi, l’imposta si applica solo sulla parte del valore della quota o del legato che supera un miliardo di lire,

-          Infine, si applica l’aliquota IVA agevolata del 4 % alle cessioni di prodotti editoriali per non vedenti, realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio magnetici per non vedenti, anche se non acquistati direttamente dai disabili, purchè siano destinati ad essere utilizzati da loro.

 

 

Nota

Il decreto del consiglio dei ministri dell’11/4/2002, con il quale vengono abolite le liste di collocamento (decreto del quale si è parlato, peraltro nel capitolo dedicato al diritto del lavoro), stabilisce che rimangono però in vigore, oltre che per poche categorie, anche per gli elenchi dei disabili.

 

GLI IMMIGRATI

 

Occorre, innanzitutto, premettere, per una compiuta comprensione della materia, che la costituzione italiana enuncia princìpi di solidarietà ed uguaglianza - articoli 2 e 10 - e quindi si preoccupa dell'inserimento sociale, dei primari bisogni della persona, della tutela di uomini e donne, della parità di trattamento sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda l’immigrazione, il quadro legislativo in Italia si è parecchio sviluppato negli ultimi anni e precisamente da quando nel nostro paese è emerso in maniera forte e quasi epocale il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, con tutte le inerenti problematiche da affrontare. Fino ad arrivare, poi, dopo una lunga e frammentata produzione legislativa, all’emanazione di un “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, con il decreto legislativo n. 286 del 25/7/1988.

 

Attualmente, l’immigrazione regolare in Italia è disciplinata in tre modi e precisamente:

-          per mezzo dei flussi programmati,

-          con le richieste di asilo e protezione temporanea, per motivi umanitari (materia regolata anche a mezzo di convenzioni internazionali, in particolare  con gli stati interessati dal fenomeno migratorio),

-          attraverso i ricongiungimenti familiari (pure disciplinati da accordi internazionali con gli  stati colpiti dal fenomeno).

 

La materia sull’immigrazione è, peraltro, in continua evoluzione e già vi sono diverse proposte per correggere od aggiornare il citato “testo unico”. Attualmente la politica sull’immigrazione si regge su un documento programmatico, che il governo compila ogni tre anni e che deve essere poi approvato dal comitato dei ministri per le politiche migratorie. Gli atti vengono poi consultati con gli enti autarchici territoriali, con le associazioni sindacali, con il CNEL e con le associazioni che assistono gli immigrati. Alla fine, quando il testo è definitivamente approvato dal Governo, viene inviato al Parlamento per la successiva ultima discussione e definizione.

 

Vediamo ora, in sintesi, le principali normative che riguardano appunto gli immigrati nel nostro paese:

 

Ingresso e soggiorno

l’ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari nel nostro paese, come negli altri che vi hanno aderito, sono regolati secondo i princìpi degli accordi di Schengen, che prevedono, fra l’altro, una certa uniformità delle leggi e dei regolamenti che riguardano i controllo doganali e la repressione dell’immigrazione clandestina e l’omologazione delle politiche sulle concessioni dei visti e sulle condizioni d’ingresso nei rispettivi territori.

Quindi, per entrare in Italia o in uno degli altri paesi, che hanno aderito agli accordi di Schengen, lo straniero deve avere un passaporto valido, il visto d’ingresso, che può avere durata diversa e dimostrare di avere sufficienti mezzi di sussistenza. Lo straniero, poi, per rimanere in Italia deve ottenere un “permesso di soggiorno”, o per turismo o per studio o per motivi familiari. La “carta di soggiorno”, invece, è un permesso a tempo indeterminato rilasciato a chi sia nel nostro paese da parecchio tempo e, a differenza del permesso, non richiede continui rinnovi.

 

Lavoro

Il permesso di soggiorno per lavorare è soggetto alla programmazione dei flussi d’ingresso, che sono in sostanza delle previsioni svolte periodicamente dal governo, sulla base del numero di lavoratori stranieri necessari alla nostra economia e tenuto conto del mercato del lavoro interno. I decreti sui flussi stabiliscono il numero di immigrati, il paese di provenienza, il settore lavorativo di destinazione. Gli extracomunitari, che desiderano un lavoro nel nostro paese, possono prenotarsi presso le nostre ambasciate e consolati. Anche ogni datore di lavoro può provvedere alla chiamata diretta. Lavoratori italiani e stranieri hanno gli stessi diritti, purchè beninteso questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e ciò vale quindi sia per la retribuzione che per il trattamento previdenziale ed assistenziale. Ricordiamo che gli stranieri non possono essere assunti a lavorare nella pubblica amministrazione.

 

Scuola

risalgono al 1989 le prime circolari del ministero della pubblica istruzione che, progressivamente, hanno eliminato tutti i limiti all’ammissione degli alunni stranieri nelle nostre scuole. Nel 1995, infine, viene superata la formula dell’ammissione “con riserva” per i figli degli immigrati irregolari, con realizzazione della piena equiparazione dei diritti tra alunni italiani e stranieri, anche se irregolari. Viene così enunciato il principio che il diritto del bambino all’istruzione va salvaguardato e tutelato ed è prevalente su tutto. I bambini stranieri devono quindi frequentare la scuola dell’obbligo, con inserimento in una classe adeguata alla loro preparazione ed alla loro età. Per favorire al massimo l’integrazione nel nostro paese, questi minori sono inseriti in classi normali ed in ogni classe non possono esserci più di cinque alunni stranieri, appartenenti allo stesso gruppo linguistico. Ma la politica della scuola, nei confronti degli immigrati, non è ancora stata recepita ed attuata organicamente in tutto lo Stato e ciò si rileva dal primo rapporto effettuato dalla “commissione per l’integrazione degli immigrati”, organismo consultivo del governo, istituito dalla legge “Turco-Napoletano”.

Il cammino, quindi, per equiparare in pieno i diritti dei figli degli immigrati nella scuola italiana, non è quindi ancora terminato, anche se fino ad ora sicuramente molto è stato fatto in questo campo.

 

 

Salute

per quanto riguarda l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche gli immigrati, in regola con il permesso di soggiorno e che lavorano, sono in tutto equiparati agli italiani. Coloro che hanno un reddito sono tenuti a versare un contributo pari a quello dei cittadini italiani. L’iscrizione obbligatoria al SSN si estende anche ai familiari a carico e conferisce piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani. Gli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno hanno comunque diritto ad un minimo di assistenza. Vengono comunque assicurate a tutti le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio. Vengono pure garantite le cure necessarie per la gravidanza e per la maternità e quelle che riguardano la salute dei bambini. Numerose altre norme assicurano, poi, tutta quella tipologia di assistenza che è volta ad evitare il diffondersi di malattie infettive.

 

Diritto di asilo e rifugiati

la normativa italiana sul diritto d’asilo trova il suo fondamento nella convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28/7/1951 e nel protocollo di New York del 31/1/1667, recepiti nel nostro paese con le leggi 24/71954 n. 722 e 14/2/1970 n. 95. Le problematiche sono comunque in continua evoluzione. L’asilo politico è in sostanza una protezione internazionale, che viene concessa a cittadini extracomunitari, che fuggono dai loro paesi, perché perseguitati per ragioni etniche, religiose, politiche o culturali. Anche per ragioni umanitarie è previsto un simile intervento dello Stato e quindi l’asilo politico può essere concesso agli stranieri coinvolti in conflitti armati o in disastri naturali di preoccupanti dimensioni.

 

Sempre per quanto riguarda gli stranieri, citiamo la seguente normativa:

 

Legge 943/1986

elenca i diritti dei lavoratori immigrati e delega agli enti locali la gestione del settore, per quanto riguarda l'integrazione culturale (corsi di lingua italiana, formazione, avviamento, ecc,). Si prevede, inoltre, la parità di trattamento nel lavoro (la legge, quindi, si sviluppa intorno ai due concetti fondamentali dell'integrazione dell'immigrato e della regolarizzazione dei clandestini con il blocco dei nuovi arrivi).

 

Legge 39/1990

chiamata anche legge “Martelli”. Nonostante la legge nazionale 943/1986 e le numerose circolari, la situazione italiana è stata caratterizzata da una numerosa presenza di clandestini e di stranieri provenienti da paesi vicini, in crisi economica e politica. Tutto ciò ha originato la "legge Martelli", che ha regolato l'asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione di extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

 

 

L'asilo politico può ora essere chiesto da tutti e non solo dai cittadini europei ed è stata quindi abolita la cosi detta "riserva geografica".

Vengono punite le immigrazioni irregolari e regolati i motivi dell'ingresso regolare, i requisiti ed i documenti necessari, le modalità e le procedure dei permessi di soggiorno e gli uffici a cui rivolgersi per ottenerli.

Vengono. infine, indicati gli uffici pubblici, i patronati sindacali, le istituzioni sociali, le associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato presso i quali possono rivolgersi i cittadini extracomunitari per informazioni, assistenza e tutela gratuita, ai fini delle prassi di regolarizzazione delle loro situazioni.

 

Decreto legge 376/1996

secondo il quale anche gli stranieri temporaneamente presenti in Italia hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, per malattia ed infortuni.

 

Legge 285/1997

disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Legge 40/1998

che introduce la sanatoria, per chi non è in regola con i permessi di soggiorno, per tutti coloro che hanno un contratto di lavoro e di locazione.

 

Decreto 24/6/1998 n. 284

regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 24/7/1990 n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

 

Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 5/8/1998

approvazione del documento programmatico relativo alla politica della immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6/3/1998 n. 40.

 

Direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 6/8/1998

disposizioni per l’adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno, rilasciati per motivi umanitari, alla normativa introdotta con la legge 6/3/1998 n. 40, recante la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (“gazzetta ufficiale” 184 dell’8/8/1998).

 

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 16/10/1998

integrazione al decreto interministeriale 24/12/1997, recante programmazione dei flussi di ingresso per l’anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12/5/1999

misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato, a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica (“gazzetta ufficiale” n.121 del 26/5/199).

 

 

Nell’ottobre 2001 viene approvato dal consiglio dei ministri un nuovo testo sull’immigrazione, che modifica la legge “Turco-Napolitano”. Ulteriori modifiche ed integrazioni sono state apportate nel giugno del 2002 dalla legge “Fini / Bossi” (con 143 voti a favore, 89 contrari e 3 astenuti).