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XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI |
N. 152 |
PROPOSTA
DI LEGGE d'iniziativa
del deputato CE' (Lega Nord), Norme per la riorganizzazione
dell'assistenza psichiatrica e per la tutela dei malati di mente
Presentata
il 30 maggio 2001
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame mira a
modificare la normativa sull'assistenza psichiatrica prevista dalla legge n. 180
del 1978 e successivamente confermata dalla legge n. 833 dello stesso anno. Una
legge, la "180", simbolo di un'epoca, di una cultura, pesantemente
condizionata da ideologie antipsichiatriche; sentita dalle forze che l'hanno
consapevolmente voluta come una bandiera e come tale difesa nonostante le sue
evidenti lacune ed incongruenze e la conseguente incapacità di affrontare i
problemi dei pazienti psichiatrici. Per anni agli appelli, alle proteste, alle
denunce dei familiari, sulle cui spalle era stato scaricato il peso, spesso
insostenibile, della assistenza di questi pazienti, è stato opposto un muro di
silenzio.
Oggi, più che mai, è
necessario superare l'atteggiamento di fideismo acritico dei sostenitori della
"180" per poter comprendere che il fallimento della riforma
psichiatrica è dovuto all'effetto combinato sia di mancate od errate
applicazioni locali della legge, sia di interventi finanziari insufficienti e
non coordinati, sia di carenze intrinseche della legge stessa. A queste
conclusioni giunsero, già molti anni fa, psichiatri come il professor Ravizza
dell'università di Torino, il professor Cassano dell'università di Pisa, il
dottor Boccalatte, il dottor Crosignani e molti altri che non è possibile ora
citare singolarmente, i quali promossero dibattiti e convegni ove, in uno
spirito di critica costruttiva, fosse possibile evidenziare le lacune e gli
errori della citata legge n. 180 del 1978 e proporre i necessari emendamenti,
senza per altro negare i suoi importanti pregi: l'aver affidato il trattamento
delle fasi acute delle malattie mentali all'ospedale generale, su un piano di
parità con le altre patologie mediche; l'aver previsto una rete di ambulatori
psichiatrici, estesa a tutto il territorio nazionale; l'aver voluto, con un
tentativo originale unico al mondo, il superamento e la chiusura degli ospedali
psichiatrici.
Chi oggi, però, pensasse che la
soluzione consiste nel riconoscere l'errore di allora e nel riaprire gli
ospedali psichiatrici, farebbe, a nostro parere, un errore altrettanto grave.
Tornare indietro sarebbe praticamente impossibile e vanificherebbe tutti gli
sforzi, le sofferenze ed i sacrifici di questi anni. Bisogna quindi andare
avanti, correggendo gli errori della "180", e rendendo compatibili le
buone intenzioni, che riconosciamo a molti che vollero quella legge, con la dura
realtà della malattia mentale.
Il più noto errore della
"180", ormai quasi universalmente riconosciuto, è quello di aver
negato implicitamente l'esistenza della cronicità psichiatrica e, di
conseguenza, la necessità di prevedere strutture anche per trattamenti di lunga
durata. Dopo aver di malavoglia ammesso la possibilità di fasi acute della
malattia, che possono avere necessità di ospedalizzazione, sia pure per il
tempo assurdamente breve di sette giorni, gli estensori della legge n. 180 del
1978 nulla infatti prevedono per esigenze di ricovero prolungato, coerentemente
con le loro teorie che vedono nella cronicità psichiatrica nient'altro che un
prodotto della lunga istituzionalizzazione in manicomio. Teorie purtroppo
sbagliate perché, dal 1978 ad oggi, pazienti che non sono mai stati ricoverati
in ospedale psichiatrico o in altre istituzioni sono comunque cronicizzati nella
loro malattia, a casa propria o vagabondando per l'Italia. L'ospedale
psichiatrico non era la causa, ma un tentativo di risposta alla cronicità
psichiatrica. Un tentativo inadeguato e superato e talora anche dannoso, perché
dava una risposta unica ed indifferenziata ai bisogni molteplici e diversissimi
delle varie malattie mentali nelle successive fasi della loro evoluzione. La
legge n. 180 del 1978 faceva un passo avanti prevedendo il servizio psichiatrico
nell'ospedale generale e l'ambulatorio psichiatrico sul territorio: due
risposte, tuttavia, ancora troppo limitate e carenti a fronte dell'indubbia
complessità dei disturbi mentali. Perciò quasi tutte le proposte di modifica
della legge n. 180 del 1978 presentate nelle precedenti legislature prevedono
altre strutture, dal day-hospital ai presìdi residenziali, per le
esigenze di media o lunga degenza, più o meno esplicitamente e coraggiosamente
definite tali, per l'allora perdurante timore di ostracismo nei confronti di chi
osasse parlare apertamente di cronicità. Anche nella presente proposta di legge
si prevedono nuovi e diversi presìdi, che non pretendono certamente di dare una
soluzione ottimale a tutti i possibili problemi (per fare questo occorrerebbe,
in teoria, una struttura diversa per ogni persona ammalata) ma che forniscono ai
pazienti, ai familiari, ai medici curanti un ventaglio di risposte
sufficientemente ampio per affrontare adeguatamente i problemi più frequenti e
più gravi. L'altro e sicuramente più grave difetto della legge n. 180 del 1978
è il modo superficiale e contraddittorio con cui viene affrontato il delicato e
serissimo problema dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) nei malati
psichici. Demagogicamente con la legge n. 180 del 1978 si fa finta di credere
che il malato psichico grave è altrettanto libero e responsabile quanto una
persona sana, per riscoprire improvvisamente che non lo è soltanto dopo che ha
commesso un reato, quando gli si applicano le norme del nostro codice penale. Il
tutto "in barba" a quella prevenzione tanto osannata nella
"180". In pratica chi ha provato a segnalare la potenziale pericolosità
di un paziente ai giudici e alla polizia si è sentito rispondere, e non poteva
essere altrimenti, che loro avevano sì strumenti per reprimere, ma non per
prevenire i reati di un malato psichico e che se la pericolosità nasceva
dall'interazione fra patologia ed un determinato contesto sociale, toccava ai
sanitari curare la patologia o tenere lontano il soggetto da quel contesto e che
questa era l'unica prevenzione concretamente possibile. Una modifica alla legge
n. 180 del 1978 che non affronti questo problema chiave o che lo faccia in modo
parziale, con insufficienti chiarezza e coerenza nell'individuare diritti e
doveri di ognuno, lascerebbe parenti, terapeuti e collettività nell'attuale
stato di impotenza e, di fatto, precluderebbe la possibilità di fornire aiuti
reali ai pazienti più gravi, che negano la malattia e rifiutano di proseguire
le terapie necessarie per evitare le ricadute. Per affrontare questo problema in
modo più adeguato, nella stesura della presente proposta di legge ci si è
confrontati con la più recente legislazione dei Paesi europei in materia di
salute mentale. Legislazione che, non casualmente, è concorde nel porre i TSO
come problema centrale.
Descriviamo, infine, brevemente
i singoli articoli della presente proposta di legge. All'articolo 1 sono dettati
i princìpi generali.
L'articolo 2 reca disposizioni
per la chiusura o la riconversione degli ex ospedali psichiatrici.
All'articolo 3 si prevede la
riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica attraverso l'effettiva creazione
del dipartimento di psichiatria. Nel comma 1 si indicano i compiti del
dipartimento. Nel comma 3 è descritta la rete dei presìdi psichiatrici del
dipartimento, che comprende, oltre ai già esistenti centri di salute mentale
per l'attività psichiatrica ambulatoriale, ed ai servizi di diagnosi e cura per
i trattamenti ospedalieri, anche nuove strutture quali:
a)
il pronto soccorso psichiatrico che provvede a rispondere alle urgenze
psichiatriche;
b)
le strutture residenziali psichiatriche, che fungono da centri riabilitativi
psichiatrici e sono articolate in comunità protette residenziali, case alloggio
e centri diurni.
Ai commi 4 e 5 sono previste le
possibilità di convenzione con enti, associazioni e strutture private e di
collaborazione con organizzazioni di volontariato.
All'articolo 4 sono dettate le
nuove norme per gli accertamenti ed i TSO. In particolare, i commi 4 e 5
definiscono le caratteristiche del TSO prevedendo anche l'istituto del TSO di
urgenza.
All'articolo 5 sono stabilite le
modalità per la dimissione in affidamento ed è creata la figura dell'"affidatario",
realizzando una valida alternativa alla necessità di ricoveri ospedalieri in
TSO eccessivamente prolungati, grazie alla possibilità di trattamenti sanitari
obbligatori extra-ospedalieri.
All'articolo 6 sono previste le
modalità di cessazione del TSO.
L'articolo 7 dispone
l'istituzione delle commissioni per i diritti del malato psichico e le procedure
relative ad opposizioni e ricorsi su atti concernenti i TSO.
L'articolo 8 è dedicato ai
diritti del malato psichico e dei suoi familiari, mentre all'articolo 9 sono
definite le misure di sostegno e di assistenza alle famiglie dei soggetti
affetti da minorazioni psichiche.
L'articolo 10 stabilisce il
divieto di ogni forma di pubblicità non rispettosa della dignità del malato
psichico.
All'articolo 11 si stabiliscono
le modalità del potere sostitutivo in caso di inadempienza alle disposizioni
della legge da parte delle aziende ospedaliere o dei dipartimenti di psichiatria
o delle regioni.
L'articolo 12 disciplina la
concessione delle strutture.
All'articolo 13 e all'articolo
14 sono istituite, rispettivamente, la Commissione nazionale permanente e la
commissione regionale per la psichiatria e sono indicati i loro compiti.
L'articolo 15 reca norme
sull'istituzione dell'ufficio regionale di psichiatria ad opera delle regioni,
collocato nell'ambito degli assessorati regionali alla sanità.
Infine, all'articolo 16 sono
definite le modalità di finanziamento, un problema che se non trova una
soluzione adeguata rende inutile ed inefficiente qualsiasi legge sull'assistenza
psichiatrica. Si potrebbe obiettare che l'impegno finanziario previsto è
particolarmente elevato e scarsamente compatibile con le attuali difficoltà del
bilancio statale. Replichiamo che se quell'impegno comporta dei sacrifici per
altri settori della sanità, riteniamo che sia un atto di riparazione dovuto per
l'enorme, storica ingiustizia commessa ai danni dei malati psichici e dei loro
familiari dal 1978 ad oggi. Il costo finanziario della presente proposta di
legge è comunque nulla di fronte al costo umano di sofferenze e di lutti
provocato dalla legge "180". Secondo una stima pubblicata dal
professore Trabucchi nel 1982 i morti causati dalla legge "180" erano
già allora dai 2 ai 3 mila. Non esistono ricerche attendibili, ed è una grave
omissione che dovrà essere sanata, sull'entità globale di quella che qualcuno
ha definito la tragedia dei desaparecido della psichiatria italiana.
Tragedia che nacque da un voto del Parlamento. Perciò oggi si chiede a voi,
nuovi parlamentari eredi di quel vecchio Parlamento, come atto riparatorio per
quelle vittime, un voto che metta fine a quel folle esperimento con cavie umane
che è stata, inconsapevolmente e incoscientemente, la legge n. 180 del 1978.
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Princìpi
generali).
1. La presente legge detta i
princìpi dell'ordinamento in materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei
malati psichici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi
stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in
vigore.
3. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
4. Ogni cittadino ha diritto
alla tutela della salute e alla prestazione di cure adeguate, anche qualora non
sia in grado di rendersi conto, temporaneamente o definitivamente, del suo stato
di malattia.
5. Gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione relativi a malattie mentali sono attuati dai
presìdi e dai servizi psichiatrici territoriali ed ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale (SSN), ivi comprese le strutture private convenzionate,
secondo parametri definiti.
Art.
2.
(Chiusura
o riconversione
degli
ex ospedali psichiatrici).
1. Le regioni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono il piano
regionale psichiatrico contenente le misure attuative della presente legge,
nonché la definizione degli ambiti territoriali dei dipartimenti di psichiatria
di cui all'articolo 3, in modo da garantire, ove possibile, la coincidenza tra
l'ambito territoriale del suddetto dipartimento e quello delle aziende sanitarie
locali.
2. Le regioni garantiscono,
entro un anno dalla definizione del piano regionale di cui al comma 1,
l'effettiva chiusura o riconversione in centri di salute mentale o in comunità
riabilitative di cui all'articolo 3, degli ospedali psichiatrici esistenti,
anche se con diversa denominazione. Nel caso in cui le citate strutture non
siano idonee ad essere riconvertite, esse devono essere alienate e il ricavato
deve essere destinato alla realizzazione o all'adeguamento dei presìdi di cui
all'articolo 3.
3. Il personale dei reparti
ospedalieri e delle comunità esistenti negli ex ospedali psichiatrici deve
essere integrato nelle strutture dei dipartimenti di psichiatria, all'atto della
loro istituzione.
4. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in ogni regione sono istituiti i
relativi dipartimenti di psichiatria, costituiti dai servizi e dalle strutture
di cui all'articolo 3. Il personale dei dipartimenti può essere reperito anche
in deroga alle norme vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli
inquadramenti.
Art.
3.
(Dipartimento
di psichiatria).
1. Il dipartimento di
psichiatria è istituito in un'area con una popolazione compresa fra i 100 mila
e i 150 mila abitanti, ed ha il compito di garantire:
a)
la programmazione e il coordinamento degli interventi integrati di prevenzione,
diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie di natura psichiatrica, nella
popolazione adulta, attuati dai presìdi psichiatrici ospedalieri ed
extra-ospedalieri presenti nel territorio di propria competenza;
b)
la collaborazione e il coordinamento, nel rispetto delle reciproche competenze,
con i servizi deputati alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione dei
disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, delle patologie
involutive cerebrali psicogeriatriche, delle sindromi alcolcorrelate e delle
patologie connesse alla farmacodipendenza e alla tossicodipendenza;
c)
la consulenza sulle patologie di pertinenza psichiatrica, con particolare
riferimento alla consulenza ai familiari dei pazienti affetti da tali patologie;
d)
la consulenza sulle patologie psicosomatiche e sulle problematiche inerenti il
disagio e la sofferenza psichica di pazienti affetti da patologie non
psichiatriche;
e)
la promozione dell'educazione sanitaria sui temi di pertinenza psichiatrica,
anche in collaborazione con le autorità scolastiche per compiti di prevenzione
della malattia mentale e di informazione al corpo insegnante ed agli studenti;
f)
l'aggiornamento professionale del personale operante, nel proprio territorio di
competenza, nel settore della cura, prevenzione e riabilitazione delle malattie
psichiatriche, in collaborazione con gli organi regionali e nazionali competenti
per la formazione;
g)
la raccolta e la valutazione delle informazioni derivanti dalle attività di
ricerca e diagnostiche, nonché la promozione e la gestione delle medesime
attività, al fine di verificare la qualità delle prestazioni terapeutiche, i
costi, i benefìci e la validità delle metodologie di lavoro;
h)
la verifica della corretta esecuzione degli accertamenti e dei trattamenti
sanitari obbligatori TSO;
i)
la verifica e il controllo del funzionamento delle strutture private
psichiatriche convenzionate.
2. L'organico del dipartimento
di psichiatria deve essere costituito dal personale amministrativo ed
ausiliario, nonché dalle figure professionali dello psichiatra, dello
psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale specializzato
in assistenza psichiatrica, del terapista della riabilitazione psichiatrica, del
terapista occupazionale e dell'educatore professionale. Il dipartimento di
psichiatria si avvale obbligatoriamente della consulenza esterna del giudice
tutelare.
3. Il dipartimento di
psichiatria, per rispondere in modo efficace, articolato e completo ai
molteplici problemi posti dalle diverse malattie mentali e dai differenti stadi
evolutivi delle medesime malattie, è costituito da una complessa rete di presìdi
consistente in:
a)
il centro di salute mentale. E' un presidio che svolge, per una popolazione
compresa fra i 50 mila e i 75 mila abitanti, attività psichiatrica di diagnosi,
cura e riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, visite specialistiche,
attività di consulenza sull'opportunità dei ricoveri e di programmazione delle
terapie utili al malato, attività di educazione sanitaria e di prevenzione.
Effettua la presa in carico del paziente sottoposto al TSO di cui all'articolo
4, mediante la convalida del trattamento medesimo nonché attuando la
programmazione ed il coordinamento di tutti i necessari interventi, anche in
riferimento all'individuazione delle soluzioni da adottare al termine del TSO.
Garantisce, altresì, al nucleo familiare del paziente psichiatrico, un servizio
specifico di informazione, di documentazione ai fini previdenziali e
assistenziali, di assistenza e di sostegno psicoterapeutico. Segue e controlla
il passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone costantemente informati
i familiari, ovvero il tutore, ed il medico curante. Infine assicura al malato i
necessari esami periodici a domicilio, da svolgere con cadenza almeno
trimestrale, per un puntuale controllo del suo stato di salute. Il personale che
opera in tale centro deve, in caso di bisogno, recarsi obbligatoriamente al
domicilio del paziente, su richiesta motivata o se il paziente interrompe il
programma di cura e riabilitazione con relativo danno alla sua persona. Il
mancato intervento, nella situazione di cui al periodo precedente, configura il
reato di omissione di soccorso;
b)
il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che provvede alla diagnosi e cura
dei pazienti la cui fase di malattia necessita di trattamento, volontario o
obbligatorio, con ricovero in ambiente ospedaliero. Il servizio psichiatrico di
diagnosi e cura deve prevedere posti letto separati dal resto della degenza per
ricoveri in TSO. E' previsto almeno un posto letto ogni 10 mila abitanti.
L'ubicazione deve tenere conto delle particolari esigenze del malato psichico
che necessita di spazi adeguati e di aree verdi. E' fatto obbligo, al momento
del ricovero del paziente, di richiedere immediatamente la cartella clinica ed
eventuali ulteriori informazioni al centro di salute mentale di appartenenza e
di aggiornare periodicamente il medesimo centro di salute mentale in riferimento
allo stato di salute del paziente e alle terapie praticate, nonché di avvisarlo
preventivamente sulle dimissioni del malato;
c)
il pronto soccorso psichiatrico, situato presso ogni ambiente ospedaliero dotato
del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che provvede a rispondere alle
urgenze psichiatriche ovvero alle emergenze di tipo sanitario riferibili a
pazienti affetti da patologie psichiatriche, anche demandate dal pronto soccorso
generale. Il pronto soccorso psichiatrico garantisce, altresì, gli interventi
domiciliari urgenti per i casi di acuzie psichiatriche;
d)
le strutture residenziali psichiatriche (SRP), che fungono da centri
riabilitativi psichiatrici, ove vengono effettuati gli interventi di
riabilitazione psichiatrica e di risocializzazione, anche in situazioni di
residenzialità protetta diurna e notturna o continuativa, fornendo la risposta
più adeguata a seconda del tipo di patologia mentale, della gravità e
dell'evoluzione della malattia. Tali strutture comprendono:
1)
la comunità protetta residenziale: è una struttura socio-sanitaria per gli
ammalati cronici, ossia per i soggetti lungo-degenti con costanti alterazioni
psichiche, incapaci di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni personali e
sociali. La comunità protetta residenziale può ospitare un massimo di venti
persone. Tale struttura deve essere organizzata tenendo conto della gravità
della patologia e garantendo, altresì, una effettiva umanizzazione e
personalizzazione degli spazi. Le comunità protette sono dotate di almeno tre
posti letto ogni 10 mila abitanti dell'area territoriale di competenza;
2)
la casa alloggio: è una struttura socio-assistenziale che ospita, anche per
breve tempo, i pazienti parzialmente autosufficienti e quindi bisognosi di
continuare il percorso terapeutico; tali strutture possono ospitare un massimo
di cinque persone e sono dotate di almeno due posti letto ogni 10 mila abitanti
dell'area territoriale di competenza;
3)
i centri diurni psichiatrici, ovvero day-hospital psichiatrici, aperti
ogni giorno feriale per almeno dodici ore, per quei pazienti che necessitano di
terapie intensive farmacologiche o di partecipare a psicoterapie di gruppo o ad
attività risocializzanti di tipo occupazionale e formativo. Tali strutture
possono ospitare un massimo di venti persone. Deve essere garantito un centro
diurno psichiatrico ogni 75 mila abitanti.
4. Per lo svolgimento delle
attività del dipartimento di psichiatria le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono anche avvalersi, nel rispetto di quanto previsto
dalla legislazione vigente, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e delle case di cura di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Inoltre, per la realizzazione e la gestione anche parziale delle
comunità protette residenziali, delle case alloggio e dei centri diurni di cui
al comma 3 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni operanti
nel settore, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a)
personalità giuridica di diritto pubblico o privato, o natura di associazione
ai sensi del capo I del titolo II del libro I del codice civile e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
b)
disponibilità di locali ed attrezzature adeguati al tipo di attività
prescelta;
c)
personale in possesso di adeguati titoli formativi in materia di psichiatria e
in numero sufficiente.
5. Per le attività a carattere
socializzante e riabilitativo di tipo non sanitario i dipartimenti di
psichiatria possono avvalersi anche della collaborazione di organizzazioni di
volontariato ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
delle disposizioni vigenti in materia.
Art.
4.
(Trattamenti
sanitari volontari e obbligatori per malattie
mentali).
1. Gli interventi per
accertamenti diagnostici, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono, di norma, volontari. I suddetti interventi sono attuati dai servizi e presìdi
psichiatrici territoriali ed ospedalieri del SSN, di cui all'articolo 3.
2. In presenza di alterazioni
psichiche che richiedono interventi terapeutici, il TSO per malattia mentale è
attuato dopo che sia stato espletato ogni valido tentativo volto ad ottenere il
consenso del paziente o, se questi è minore di quattordici anni, dei genitori o
di chi esercita la potestà parentale. Il suddetto trattamento deve essere
effettuato nel rispetto dei criteri di protezione del paziente e di soggetti
terzi ed altresì con la modalità meno invasiva possibile, compatibilmente al
contesto generale di ogni singola situazione contingente.
3. Il TSO per malattia mentale
prevede, qualora esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici, l'erogazione di cure che possono essere prestate a
domicilio ovvero, se tali cure non sono praticabili presso il domicilio del
paziente, in condizioni di degenza ospedaliera.
4. Il TSO si articola in:
a)
TSO di urgenza, che prevede l'immediato ricovero del paziente presso il servizio
psichiatrico di diagnosi e cura, ha validità per un massimo di settantadue ore
e non è rinnovabile. Tale trattamento deve essere effettuato unicamente qualora
si riscontrino alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al
malato o a terzi. I medici del servizio psichiatrico di diagnosi e cura possono,
ove non ravvisino gli estremi di urgenza, rifiutare il ricovero od
interromperlo, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari o il
tutore e il centro di salute mentale;
b)
TSO che può essere effettuato:
1)
qualora una persona, verosimilmente affetta da patologia psichica e, pertanto,
bisognosa di accertamenti e di cure, non essendo in grado di valutare il proprio
stato di salute, non accetti volontariamente i necessari accertamenti
diagnostici o gli interventi terapeutici, esponendosi, così, al rischio di un
aggravamento del proprio stato;
2)
se le condizioni di salute mentale del paziente possano ricevere un oggettivo
miglioramento dalle prestazioni di cura ovvero un sensibile peggioramento dalla
loro mancanza;
3)
nel caso in cui, conseguentemente allo stato di malattia, il paziente sia
incapace di provvedere a se stesso, di tutelare i suoi interessi ovvero sia
pericoloso per la salute fisica e psichica, per i beni e per la sicurezza propri
ed altrui.
5. Il TSO può consistere in
visite mediche a domicilio o presso il centro di salute mentale, in
somministrazione a domicilio dei farmaci, in ricoveri presso le strutture
residenziali e di alloggio, nonché presso il servizio psichiatrico di diagnosi
e cura, in esami clinici e di laboratorio presso ospedali pubblici e
convenzionati. Esso ha una durata massima di un mese ed è prorogabile per un
massimo di due volte. Può essere richiesto dal medico di base o di guardia
medica, da uno psichiatra o dal personale socio-sanitario del centro di salute
mentale, ma deve essere confermato, dall'equipe multidisciplinare del
centro di salute mentale territorialmente competente, entro le settantadue ore
successive all'effettuazione del trattamento stesso, ovvero, qualora si tratti
di TSO di urgenza, entro quarantotto ore dall'avvenuto ricovero.
6. Il TSO, sia esso adottato con
procedura di urgenza o meno, deve essere effettuato, di norma, con personale
sanitario e infermieristico e garantendo il massimo rispetto delle relazioni
sociali e della dignità del malato. Solo qualora si ravvisi una situazione di
evidente pericolosità può essere richiesto l'intervento della forza pubblica,
che interviene con la sola funzione di protezione nei confronti degli operatori.
Se il TSO viene effettuato mediante ricovero in struttura residenziale od
ospedaliera, nella scelta della struttura medesima, ove possibile, deve essere
rispettata l'indicazione fornita dal malato, dai familiari o dal tutore dello
stesso ovvero dagli operatori sociali che l'hanno in cura. Il responsabile del
centro di salute mentale, appena viene attuata la convalida del TSO di cui al
comma 5, deve inoltrare alla commissione per i diritti del malato psichico, di
cui all'articolo 7, la notifica del TSO con motivazione dello stesso, gli
obiettivi del trattamento medesimo, nonché la sua presumibile durata. Con
uguale sollecitudine lo stesso responsabile deve inviare alla suddetta
commissione eventuali ricorsi dei malati avverso il TSO.
Art.
5.
(Dimissione
in affidamento).
1. La dimissione in affidamento
di un paziente ricoverato in regime di TSO è una modalità di intervento
attuata nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
a)
il responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura può disporre,
in accordo con il tutore, la dimissione in affidamento di un paziente,
mantenendo il regime di TSO, quando:
1)
il paziente, nel corso del ricovero, ha raggiunto un sufficiente stato di
compenso psichico e la sua malattia non trarrebbe ulteriore giovamento dal
prolungamento del ricovero medesimo;
2)
è improbabile che il paziente, se dimesso e affidato a se stesso, sia in grado
di badare a sé e di sottoporsi con regolarità alle necessarie cure o di
tutelarsi da maltrattamenti o tentativi di sfruttamento o di guardarsi dal
commettere azioni gravemente irresponsabili;
3)
il paziente non si oppone ad essere dimesso ed affidato a terzi, pur mantenendo
il regime di TSO, ed appare disponibile ad accogliere le regole
dell'affidamento;
4)
vi sia una persona idonea a svolgere i compiti dell'affidatario e sia altresì
garantita una collocazione adeguata alle necessità di cura del paziente;
b)
l'equipe multidisciplinare del centro di salute mentale, ricevuta, da
parte del responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, immediata
comunicazione dell'avvenuta dimissione in affidamento, presa visione della
documentazione inviata, che deve includere il parere del tutore, effettuati gli
accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati eventuali esposti
presentati dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida, nel
tempo massimo di sette giorni, la dimissione in affidamento e la contestuale
nomina, effettuata dal responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e
cura, dell'affidatario;
c)
la nomina di affidatario può essere data a:
1)
un familiare;
2)
qualsiasi altra persona o nucleo
familiare ritenuto idoneo, ad eccezione del tutore, che nel suo ruolo di
sostegno del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere figura
indipendente, in rapporto dialettico con l'affidatario e con il personale
curante;
d)
l'affidatario ha il compito di assistere, proteggere, consigliare il
paziente, di garantire che sia adeguatamente alloggiato, nutrito e vestito, nel
rispetto di condizioni igieniche personali ed ambientali decorose, di vigilare
sul suo stato di salute fisica e psichica e di garantire la regolare assunzione
delle terapie prescritte, riferendone costantemente al personale curante, nonché
di assicurare la sua presenza alle visite di controllo;
e)
il paziente, al momento della dimissione, deve essere a conoscenza dei
compiti dell'affidatario ed impegnarsi a non ostacolare il loro regolare
svolgimento;
f)
il responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura verifica il
buon andamento della dimissione in affidamento e, qualora insorga un sensibile
peggioramento delle condizioni psichiche del paziente, con l'impossibilità di
proseguire nelle cure necessarie, dispone la revoca della dimissione in
affidamento. Qualora la situazione assuma le caratteristiche dell'urgenza o
della pericolosità per il paziente o per terzi, le autorità sanitarie
supportate, se necessario, dalle autorità di pubblica sicurezza, accompagnano
il paziente al servizio psichiatrico di diagnosi e cura e danno avvio alle
procedure di TSO di urgenza, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a).
Nell'arco delle quarantotto ore successive alla revoca della dimissione in
affidamento, l'equipe multidisciplinare del centro di salute mentale,
effettuati gli opportuni accertamenti e indagini, esaminati gli eventuali
esposti fatti dal paziente o da chiunque altro sia interessato, convalida la
revoca della dimissione in affidamento ed eventualmente valuta la soluzione più
idonea per il paziente;
g)
il responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura può, motivando
la sua decisione, sostituire l'affidatario o modificare la collocazione del
paziente, in accordo con il tutore e dandone immediata comunicazione all'equipe
multidisciplinare del centro di salute mentale che, entro sette giorni,
effettuati gli opportuni accertamenti e le indagini ritenuti necessari,
esaminati gli esposti presentati dal paziente o da qualunque altra persona
interessata, convalida la disposizione.
Art.
6.
(Cessazione
del TSO).
1. La cessazione di accertamenti
e di TSO è attuata nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
a)
il responsabile del centro di salute mentale può disporre immediatamente la
cessazione di ogni tipo di accertamento, TSO o dimissione in affidamento qualora
le condizioni cliniche del paziente consentano di considerarlo sufficientemente
migliorato o quando il paziente medesimo dia valido consenso e dimostri
affidabilità riguardo alla continuazione, in trattamento volontario, delle
terapie necessarie;
b)
il responsabile del centro di salute mentale comunica l'avvenuta cessazione
del TSO alla commissione per i diritti del malato psichico di cui all'articolo
7, che ne prende atto per quanto di competenza;
c)
con la cessazione decadono autonomaticamente ed immediatamente le nomine del
tutore e dell'affidatario ed ogni loro compito.
Art.
7.
(Commissione
per i diritti
del
malato psichico).
1. Presso ogni sede del
tribunale per i diritti del malato è istituita una commissione per i diritti
del malato psichico, avente funzioni ispettive e di controllo. Tale commissione
è composta da un giudice, che la presiede, da uno psichiatra con almeno dieci
anni di attività professionale in strutture pubbliche o private convenzionate,
da un assistente sociale con almeno cinque anni di attività professionale in
strutture pubbliche o private convenzionate e da un rappresentante delle
associazioni dei familiari presenti sul territorio. I membri della commissione
durano in carica quattro anni e vengono estratti a sorte da un elenco di dieci
candidati fornito, rispettivamente, dalle relative associazioni di categoria e
dalle associazioni dei familiari presenti sul territorio.
2. La commissione per i diritti
del malato psichico, che può anche avvalersi dell'opera di consulenti aggiunti,
decide in merito a:
a)
l'esame dei ricorsi, avverso le decisioni dell'equipe multidisciplinare
del centro di salute mentale sui TSO, sulle dimissioni in affidamento e sulle
cessazioni del TSO, da parte dei malati o di chiunque ne abbia interesse;
b)
i reclami e le segnalazioni da parte dei cittadini sul funzionamento delle
strutture operanti nel territorio, al fine di valutare l'opportunità di avviare
procedimenti di carattere civile o penale.
3. L'opposizione ed i relativi
ricorsi concernenti le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono attuati
con le seguenti modalità:
a)
il malato, o chiunque ne abbia interesse, ha la possibilità di rivolgersi
in qualsiasi momento alla commissione per i diritti del malato psichico per
chiedere la revoca o la modifica dei termini del TSO o della dimissione in
affidamento, nonché al fine di contestare la cessazione del TSO. Il ricorso non
può essere presentato più di una volta nel corso del TSO o della dimissione in
affidamento, fatta salva la possibilità di ripresentarlo, qualora il medesimo
trattamento venga rinnovato. La citata commissione ha l'obbligo di comunicare
per iscritto le sue decisioni entro una settimana dall'avvenuto ricevimento del
ricorso;
b)
avverso le decisioni della commissione per i diritti del malato psichico è
ammesso ricorso al tribunale competente per territorio. Nel processo davanti al
tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore o
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso.
Quest'ultimo può essere presentato al tribunale mediante semplice lettera
scritta. Il presidente del tribunale decide entro dieci giorni, sentite le parti
ed il pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da
imposta di bollo;
c)
la presentazione di opposizioni e ricorsi non ha effetto sospensivo sugli
atti e sulle decisioni contestati.
Art.
8.
(Diritti
del malato psichico
e
dei suoi familiari).
1. Il malato psichico ha
diritto, ove il suo stato di salute e la sua capacità relazionale lo rendano
possibile, a svolgere un lavoro. Il centro di salute mentale ha l'obbligo di
ricercare le soluzioni lavorative più consone allo stato psico-fisico e
relazionale del malato, nonché di supportare la sua attività lavorativa, in
modo che quest'ultima sia di reale utilità alla azienda in cui è inserito.
Qualora venga meno la capacità del malato a svolgere un lavoro in una struttura
normale, gli deve essere proposto un lavoro in una delle strutture protette allo
scopo istituite. Il malato psichico deve ricevere dalla sua attività un
emolumento, corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente svolto,
dal quale devono essere detratte eventuali spese per gli operatori e le
strutture. Al malato spetta comunque non meno di un terzo dell'emolumento di sua
competenza.
2. Il malato o il genitore
esercitante la potestà o il tutore o i familiari hanno diritto a scegliere
liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di
supporto. A tale fine, le strutture del territorio di appartenenza possono
essere adeguatamente proposte, ma non possono essere oggetto di scelta
obbligata.
3. I familiari non possono
essere obbligati alla convivenza con malati pericolosi. Le regioni devono
prevedere, entro quattro mesi dall'approvazione del piano regionale
psichiatrico, forme di sostegno economico al coniuge o al convivente e ad altri
familiari disponibili a mantenere in famiglia il malato. Il centro di salute
mentale deve operare affinché, in tale ipotesi, i familiari ottengano i
necessari aiuti, nonché adeguate pause nella convivenza stessa.
4. Il malato ed i familiari
devono essere incentivati a costituire liberamente associazioni finalizzate alla
difesa dei loro interessi. Tali associazioni vengono consultate, in via
preliminare e prioritaria, in merito a tutte le decisioni adottate, in materia
psichiatrica, dalla regione o dalla comunità montana, ovvero dalla conferenza
dei sindaci.
Art.
9.
(Assistenza
alle famiglie).
1. Al fine di assicurare alle
famiglie dei soggetti affetti da minorazioni psichiche il sostegno e
l'assistenza necessari per favorire la cura ed il recupero, tutte le spese
necessarie sono a carico del SSN.
2. E' istituito il Fondo a
sostegno delle famiglie per i malati psichici, presso il Ministero della sanità,
da ripartire tra le regioni al fine di fare fronte alle spese legali per i reati
commessi e per il risarcimento dei danni provocati dai soggetti di cui alla
presente legge.
3. Le famiglie interessate ad
usufruire delle provvidenze economiche di cui al comma 2 devono presentare per
iscritto apposita richiesta accompagnata da certificazione medica; la
certificazione deve essere motivata e deve riferire le notizie anamnestiche.
Art.
10.
(Divieti).
1. E' vietata ogni forma di
pubblicità che non sia rispettosa della dignità delmalato psichico o che lo
utilizzi a scopo commerciale. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire
500 mila a lire 50 milioni. L'estratto della sentenza o del provvedimento
sanzionatorio deve essere pubblicato, a spese del committente la pubblicità,
sui principali quotidiani locali o nazionali, a seconda che si tratti di
pubblicità a diffusione locale o nazionale.
2. Sono altresì vietate le
sperimentazioni cliniche psico-farmacologiche contro placebo. I contravventori
sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 50 milioni.
Art.
11.
(Potere
sostitutivo)
1. In caso di inosservanza da
parte delle aziende ospedaliere o dei dipartimenti di psichiatria degli obblighi
derivanti dalla normativa statale o regionale, le regioni, decorsi tre mesi
dalla relativa richiesta, nominano dei commissari ad acta per l'adozione
dei necessari provvedimenti.
2. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non adempiano, entro i termini di cui
al comma 1 del presente articolo, agli obblighi derivanti dall'attuazione della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Art.
12.
(Concessione
delle strutture).
1. Per la realizzazione dei presìdi
di cui all'articolo 3 è prevista la concessione di strutture, che risultino
idonee allo scopo, con le seguenti modalità:
a)
con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro
della sanità, possono essere concessi in uso, con convenzione di durata almeno
ventennale, ai dipartimenti di psichiatria di cui all'articolo 3, edifici,
strutture ed aree facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato;
b)
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
possono concedere in uso, con convenzione di durata almeno ventennale, ai
dipartimenti di psichiatria, nonché agli enti ed associazioni convenzionati e
del privato sociale, edifici, strutture ed aree in loro possesso;
c)
le regioni possono destinare ai dipartimenti di psichiatria di cui
all'articolo 3, anche solo parzialmente, le strutture di ospedali, aventi meno
di 120 posti letto, destinati alla chiusura.
Art.
13.
(Commissione
nazionale).
1. E' istituita la Commissione
nazionale permanente per la psichiatria, quale organo di consulenza scientifica.
La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da:
a)
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
b)
un rappresentante di ogni commissione regionale per la psichiatria di cui
all'articolo 14;
c)
un esperto del Ministero della sanità;
d)
un esperto del Dipartimento per gli affari sociali;
e)
un esperto del Ministero della giustizia;
f)
tre esperti indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei
familiari dei pazienti psichici;
g)
tre responsabili dei dipartimenti di psichiatria;
h)
un rappresentante dell'associazione dei medici psichiatri.
2. La Commissione di cui al
comma 1 ha i seguenti compiti:
a)
acquisire elementi specifici di conoscenza sullo stato dell'assistenza
psichiatrica, sui programmi regionali e sui risultati ottenuti;
b)
richiedere alle regioni i dati epidemiologici concernenti le patologie
psichiatriche, raccolti dalla competente commissione regionale di cui
all'articolo l4;
c)
raccogliere ed elaborare dati statistici ed epidemiologici sull'andamento
delle patologie psichiatriche, nonché promuovere studi e ricerche nel campo
epidemiologico, clinico ed organizzativo, di intesa con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d)
fornire, ove richiesto, un'opera di consulenza alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sugli standard essenziali dei servizi
psichiatrici e sui criteri di progettazione e di realizzazione dei presìdi di
cui all'articolo 3;
e)
indicare i criteri per la diffusione delle conoscenze acquisite e delle
esperienze svolte;
f)
curare i rapporti con gli organismi internazionali e promuovere scambi di
informazioni ed esperienze con altri Paesi;
g)
verificare e coordinare i programmi di aggiornamento professionale;
h)
elaborare verifiche sull'attuazione della presente legge, sul grado di
soddisfazione degli utenti e degli operatori e su eventuali proposte da
sottoporre al Ministero della sanità;
i)
proporre al Ministro della sanità, entro sei mesi dalla istituzione della
Commissione stessa, una carta dei diritti del paziente psichiatrico e un codice
di comportamento per gli operatori dei servizi psichiatrici;
l)
coordinare, a livello interregionale, la rete informatica di cui all'articolo
14, comma 1, lettera d), anche mediante la realizzazione di una banca
dati nazionale.
3. Il Ministro della sanità
riferisce, in sede di presentazione annuale al Parlamento della relazione sullo
stato sanitario del Paese, in merito all'attuazione della presente legge.
Art.
14.
(Commissione
regionale).
1. In ogni regione è istituita
una commissione per la psichiatria, avente i seguenti compiti:
a)
vigilare sull'organizzazione, sull'attività e sui risultati dei
dipartimenti di psichiatria di cui all'articolo 3;
b)
verificare, in termini di efficienza e di efficacia, le attività dei
dipartimenti di psichiatria di cui all'articolo 3;
c)
raccogliere i dati epidemiologici concernenti le patologie psichiatriche;
d)
garantire la realizzazione di una rete di tipo informatico che consenta il
collegamento delle strutture di cui all'articolo 3, presenti nel territorio
regionale;
e)
coordinare la rete informatica di cui alla lettera d), anche mediante la
realizzazione di una banca dati regionale.
2. La commissione di cui al
comma 1 è presieduta dall'assessore regionale alla sanità ed è composta
dall'assessore regionale ai servizi sociali, da esperti in psichiatria designati
dalla regione e da due esperti designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei familiari dei pazienti psichiatrici.
Art.
15.
(Ufficio
regionale di psichiatria).
1. Nell'ambito dei rispettivi
assessorati alla sanità, le regioni istituiscono l'ufficio regionale di
psichiatria, avente funzioni ispettive.
2. Le associazioni dei familiari
dei malati psichici devono essere chiamate a fare parte delle commissioni
ispettive, che sono istituite ai fini di cui al comma 1. Tali commissioni devono
effettuare ispezioni almeno due volte l'anno su tutte le strutture pubbliche e
private esistenti nel territorio regionale. Esse hanno altresì il compito di
promuovere l'avviamento di esperienze di riabilitazione lavorativa e
l'istituzione di cooperative.
3. Le regioni sono tenute al
costante controllo dell'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici
ed a promuovere appositi corsi di formazione anche con la collaborazione di enti
locali e di associazioni private.
Art.
16.
(Finanziamento).
1. Per l'attuazione della
presente legge e per la gestione complessiva dei dipartimenti di psichiatria di
cui all'articolo 3, è vincolata una quota di spesa corrispondente a non meno
del 6 per cento del Fondo sanitario nazionale, per gli interventi di costruzione
e ristrutturazione delle strutture previste dalla presente legge. E' altresì
vincolata una quota pari all'8 per cento dello stanziamento di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
2. I finanziamenti di cui al
comma 1 sono attributi ad ogni regione ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano e sono assegnati ai relativi dipartimenti di psichiatria.
Art.
17.
(Abrogazione).
1. La legge 13 maggio 1978, n.
180, è abrogata.